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Susina di Dro Dop - Disciplinare di produzione

Pubblicato da disciplinare
Susina di Dro

La Dop Susina di Dro designa il frutto fresco delle cultivar di susine Prugna nera di Dro, Stanley, Lepotica, Katinka, Prugna d'Ente, Hauszwetsche. La zona di produzione e' situata nella provincia  autonoma di Trento ed e' corrispondente alla porzione di bacino idrografico del fiume Sarca

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA SUSINA DI DRO

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta DOP Susina di Dro e' riservata
ai frutti freschi che rispondono alle condizioni e ai requisiti
definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Susina di Dro» designa il
frutto fresco delle cultivar di susine coltivate nel territorio
definito nel successivo art. 3, appartenenti al gruppo delle susine
europee.
Le varieta' utilizzate sono Prugna nera di Dro, Stanley, Lepotica,
Katinka, Prugna d'Ente, Hauszwetsche.
Caratteristiche del prodotto: all'atto dell'immissione al consumo
i frutti freschi devono essere interi, di aspetto fresco e sano,
puliti, privi di sostanze ed odori estranei, di forma ovale,
moderatamente allungata, con polpa compatta, ricoperti dalla
caratteristica pruina biancastra.
La colorazione tipica dei frutti freschi e':
buccia di colore da rosso-violaceo a blu-viola scuro, con
presenza di patina pruinosa, a volte con piccole superfici verdastre;
polpa di colore giallo o verde-giallo.
Caratteristiche chimiche:
zuccheri - valore minimo alla raccolta 9.0 °Brix;
polifenoli - valore minimo 900 mg/kg.
Sono ammessi all'utilizzo della denominazione DOP «Susina di Dro»
solo i prodotti che rispondono ai requisiti di extra e 1ª.
Caratteristiche organolettiche: la DOP «Susina di Dro» si
distingue per un delicato gusto dolce-acidulo-aromatico e per la
gradevole consistenza pastosa.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della DOP «Susina di Dro», e' situata nella
provincia autonoma di Trento ed e' corrispondente alla porzione di
bacino idrografico del fiume Sarca per la parte ricadente nei
seguenti comuni: Arco, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore,
Calavino, Cavedine, Fiave', Dorsino, Drena, Dro, Lasino, Lomaso,
Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, San Lorenzo in Banale,
Stenico, Tenno, Terlago, Vezzano e Trento, quest'ultimo limitatamente
alle frazioni di Cadine, Sopramonte, Sant'Anna, Vigolo Baselga e
Baselga del Bondone.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e
attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura
di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la
coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso
la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi
prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le
persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno
assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Materiale di propagazione - Per i nuovi impianti il materiale di
propagazione deve essere provvisto di certificazione CAC e, per le
varieta' per le quali e' disponibile, e' obbligatorio l'uso di
materiale di propagazione certificato virus-esente.
Forma di allevamento e densita' d'impianto - Le forme di
allevamento previste sono due: pieno vento e fusetto.
Per la produzione di DOP «Susina di Dro» non sono ammessi susineti
con piu' di 2.500 piante per ettaro.
Gestione del suolo - Al fine di mantenere e accrescere la
dotazione di sostanza organica, e di conseguenza la vitalita'
microbiologica dei terreni ed il necessario equilibrio nutrizionale,
e' obbligatorio l'inerbimento dei filari, mentre sono consentite le
pratiche di diserbo lungo il filare. Concimazione minerale, difesa
fitosanitaria, irrigazione, verranno gestite secondo le tecniche
tradizionalmente adottate nella zona di produzione.
Controllo della produzione - Le produzioni massime realizzabili
nella zona di produzione non possono superare le 78 t/ha. Il
controllo del carico produttivo viene eseguito attraverso una
opportuna gestione delle operazioni di potatura, effettuate
manualmente nel periodo compreso tra il primo ottobre e il trentun
marzo.
La raccolta - La raccolta viene effettuata esclusivamente a mano
nei mesi di luglio, agosto e settembre, rispettando la scalarita' di
maturazione tipica dei diversi microclimi vallivi e collinari e delle
varieta'.
Confezionamento - Le susine denominate DOP «Susina di Dro» devono
essere confezionate nella zona di produzione per evitare
deterioramenti dei frutti e ammuffimenti della massa, inoltre una
rapida chiusura della filiera influisce positivamente sul
mantenimento del caratteristico strato di pruina che ricopre i
frutti.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Nella zona di produzione della DOP «Susina di Dro» questa
coltivazione assume un'importanza fondamentale, paragonabile a quella
della vite e del melo.
Il particolare pregio della DOP «Susina di Dro» e' da legare ad il
suo contenuto in polifenoli che influenzano in modo determinante i
caratteri organolettici, il colore ed il sapore del frutto e
rivestono un grande interesse dal punto di vista farmacologico:
esercitano, innanzitutto, un'azione protettiva sui capillari
sanguigni, favoriscono poi la secrezione dei succhi gastrici,
incrementano il flusso della bile ed i movimenti intestinali,
agiscono come antidepressivi. L'elaborazione e l'accumulo di tali
sostanze e' fortemente correlato all'andamento climatico, soprattutto
alla radiazione solare, che svolge un ruolo primario nel livello e
nel ritmo di attivita' degli enzimi coinvolti nel metabolismo
fenolico.
L'area di produzione della DOP «Susina di Dro» e' caratterizzata
infatti da un significativo periodo di luminosita', generalmente 10
ore di luce per una media di 36000 secondi di insolazione totale
accumulati (dato medio al 21/06 di ogni anno), legato alla pressoche'
costante limpidezza del cielo: sono le brezze regolari, in
particolare quella denominata «Ora del Garda», a garantire tale
limpidezza oltre ad esercitare una benefica attenuazione delle
temperature massime pomeridiane che, altrimenti, andrebbero a
compromettere la componente fenolica del frutto.
Il frutto presenta particolari caratteristiche di precocita',
consistenza e di equilibrio complessivo di sapidita' e appropriata
durezza della polpa, caratteristiche sinergiche che fanno apprezzare
l'unicita' della DOP «Susina di Dro», anch'esse legate al clima
particolarmente favorevole dovuta all'azione mitigatrice del Lago di
Garda, il piu' grande lago italiano. Sui particolari livelli di
sapidita' e consistenza della polpa influisce naturalmente anche la
natura dei terreni che, di medio impasto tendente al sabbioso con
lieve componente argillosa e leggermente alcalini, favoriscono
particolarmente l'assorbimento di fosforo, potassio, calcio e
magnesio. Altra caratteristica di particolare pregio e' data dalla
presenza della pruina, un'abbondante patina biancastra che ricopre la
superficie del frutto, correlata invece alla relativa freschezza
delle notti, che risentono del clima alpino condizionato dalla
vicinanza di importanti massicci montuosi.
Nella zona di produzione della DOP «Susina di Dro» sono quindi
particolarmente miti le stagioni invernali, cosi' come le estati non
presentano se non sporadicamente periodi di siccita' ed eccessi
termici: queste caratteristiche, che si aggiungono anche alla
significativa luminosita' giornaliera nonche' a caratteristiche
pedologiche di pregio, riconducibili geologicamente a formazioni
sedimentarie marine, fanno di questo territorio un'oasi
particolarmente felice per la coltivazione della susina e sono in
grado di conferire alla stessa le caratteristiche tipiche relative
alla composizione chimica, alla serbevolezza ed alla presenza della
pruina.
L'area agricola di produzione della DOP «Susina di Dro» gia' nel
1284 era definita con la dicitura «di Dro» come punto di riferimento
storico-agricolo nei 42 capitolati delle carte di regola del «piano
del Sarca». Successivamente il Massarello, segretario del Concilio di
Trento (1545-1563), scriveva in merito a «le pruna provenienti dal
castello di Riva» e che la produzione di quella frutta «non e'
accidentale o fuor dell'usato, ma ogni anno sempre maturano a
quest'epoca ciocche' parve a tutti cosa assai meravigliosa». Anche
Agostino Perini in «Statistica del Trentino» confermava nel 1852 la
coltivazione de «le brugne nere» in quell'area.
La susinicoltura industriale decolla nel 1911 con la costituzione
del Consorzio cooperativo «Lega dei Contadini del Bacino Arcense»,
che gia' alla sua nascita contava 650 soci. Nel 1941 il suo consiglio
di amministrazione si impegno' in un costoso ampliamento dei
magazzini e nella realizzazione di un moderno impianto di
essiccazione della «Susina di Dro» che all'inizio degli anni '60
arrivo' a produrre 150 tonnellate di prugne secche. L'uso del nome e'
testimoniato dai libri contabili.
L'intera comunita' della Valle del Sarca, da sempre sensibile alla
valorizzazione della specificita' qualitativa della DOP «Susina di
Dro» si e' attivata sul piano culturale in un contesto di sinergia
turistico-territoriale-agroalimentare. Significative iniziative sono
la «Settimana del prugno fiorito di Dro», appuntamento ricorrente
dall'inizio degli anni '70, poi sfociato nella piu' moderna
manifestazione agostana denominata «Dro: il tempo delle prugne».
La maggior parte degli attuali 600 soci della Cooperativa
ortofrutticola Valli del Sarca - Garda Trentino, ove viene raccolta e
commercializzata la DOP «Susina di Dro», traggono da questa
coltivazione un reddito integrativo rispetto ad altre produzioni
agricole tipiche della zona o rispetto ad altre attivita' svolte
anche al di fuori del contesto agricolo.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto
stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006.
Tale struttura e' l'autorita' pubblica designata Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento - via Calepina n. 13 -
38100 Trento - tel. +39-0461-887101, fax +39-0461-239853, e-mail:
osservatorio@palazzoroccabruna.it

Art. 8.

Etichettatura

Etichettatura - Sulle confezioni di vendita del prodotto dovra'
apparire la dicitura DOP «Susina di Dro» (font arial) e vi comparira'
il logo come di seguito descritto. Si tratta di una susina stilizzata
colorata con pantone 2617 (viola), completa di foglie, colorate con
pantone 376 (verde), e con le scritte, in colore bianco con font
arial, «SUSINA DI DRO DOP» al centro della susina e «DENOMINAZIONE
D'ORIGINE PROTETTA» sul margine della stessa.

Logo:

Susina di Dro

Nella designazione e' vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione
di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di
indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il
consumatore.
La DOP «Susina di Dro» sara' confezionata conformemente alla
normativa in vigore. Tutte le tipologie di confezione saranno chiuse
attraverso un retino, un film od un coperchio.

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