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Robiola di Roccaverano Dop - Modifica temporanea disciplinare di produzione 2023

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Robiola di Roccaverano

Modifica del disciplinare di produzione della DOP Robiola di Roccaverano  temporanea con validita' per tutto l'anno 2023.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 27 febbraio 2023  

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della
denominazione «Robiola di Roccaverano» registrata in qualita' di
denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n.
1263/1996 del 1° luglio 1996. (23A01359)

(GU n.56 del 7-3-2023)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come modificato
dal regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea
del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da
parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento
temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1°
luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee L 163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata iscritta nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta «Robiola di
Roccaverano»;
Vista la richiesta, presentata il consorzio per la tutela del
formaggio Robiola di Roccaverano il 6 febbraio 2023, di modifica
temporanea del disciplinare di produzione e in particolare dell'art.
4 relativamente alla percentuale di alimentazione degli animali
proveniente dalla zona geografica delimitata;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022
«Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione
di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle
province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle
Alpi orientali, nonche' per le peculiari condizioni e per le esigenze
rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto»;
Vista la proroga dello stato di emergenza in relazione alla
situazione di deficit idrico nell'anno 2022 in atto anche nel
territorio della regione Lombardia, adottata con delibera del
Consiglio dei ministri 28 dicembre 2022;
Vista la deliberazione della giunta regionale del Piemonte 7
ottobre 2022, n. 28-5765 che delimita le zone danneggiate
riconoscendo lo stato eccezionale di siccita' per le Province di
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola,
Vercelli e la Citta' metropolitana di Torino che a partire dal mese
di dicembre 2021 sono state interessate da una pressoche' continua
carenza di precipitazioni, sia piovose che nevose, che ha determinato
ingenti danni al comparto produttivo agricolo;
Visto che con tale atto la Regione Piemonte ha inoltre individuato
i comuni per i quali si sono registrati danni alle produzioni
vegetali e che tutti i comuni della zona di produzione della Robiola
di Roccaverano DOP risultano essere compresi in tale elenco;
Visto il parere della Regione Piemonte del 7 febbraio 2023, n.
7.60., competente per territorio, con il quale e' stato accertato che
lo stato di emergenza idrico unito all'impossibilita' di ricorrere al
pascolamento in bosco a causa delle restrizioni imposte con le misure
di contenimento della PSA messe in atto dalle autorita' competenti,
hanno comportato che la produzione di alimenti per il bestiame nella
zona geografica della Robiola di Roccaverano ha subito una forte
riduzione, con ripercussioni negative anche sulla costituzione delle
scorte alimentari e che, pertanto riconosce la necessita' di
approvare la modifica temporanea;
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4, prevede
che l'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di
produzione per una quota percentuale superiore al 80% e che il
mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno economico
ai produttori;
Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle
caratteristiche essenziali della «Robiola di Roccaverano» DOP;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione del «Robiola di Roccaverano» ai sensi del
citato art. 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e
dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come
modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione
del 1° aprile 2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, affinche' le disposizioni
contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione
erga omnes sul territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta «Robiola di Roccaverano» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 e'
cosi' modificato:

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 Testo in vigore

Articolo 4
L'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione per una quota percentuale superiore al 80%. E' vietato l'uso di insilati di mais e di foraggio.

 

 Testo modificato  

Articolo 4
L'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione per una quota percentuale superiore al 33%. E' vietato l'uso di insilati di mais e di foraggio.



La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Robiola di Roccaverano» e'  temporanea e ha validita' per tutto l'anno 2023.
Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della  denominazione «Robiola di Roccaverano», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 27 febbraio 2023

Il dirigente: Cafiero

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