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Olio Chianti Classico Dop - Protezione transitoria 2011

Pubblicato da disciplinare
Olio Chianti Classico Dop

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del  presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Chianti Classico che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela dell'olio DOP Chianti Classico  e trasmesso con nota n. 21936 del 4 novembre 2011 all'organismo comunitario competente

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 novembre 2011  

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione  della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» registrata con Regolamento (CE) n. 2446/00 della Commissione del 6 novembre 2000. (11A15928)

(GU n.294 del 19-12-2011)
 
 




IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006,
concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di
produzione;
Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato Regolamento (CE) n.
510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo
transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione
trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;
Visto il Regolamento (CE) n. 2446/00 della Commissione del 6
novembre 2000, relativo alla registrazione della denominazione di
origine protetta Chianti Classico, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3
del Regolamento (CEE) n. 2081/92;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dell'olio DOP
Chianti Classico, con sede in San Casciano Val di Pesa - Localita'
Sant'Andrea in Percussina, Via Scopeti n. 155, intesa ad ottenere la
modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine
protetta Chianti Classico;
Vista la nota protocollo n. 21936 del 4 novembre 2011, con la quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di
cui al citato art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
Vista l'istanza del 15 novembre 2011, con la quale il Consorzio di
tutela dell'olio DOP Chianti Classico, richiedente la modifica in
argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa,
ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n.
510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da
qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente
all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica
del disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta Chianti Classico, ricadendo la stessa sui soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a
livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto
Regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine
protetta Chianti Classico in attesa che l'organismo comunitario
decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela
dell'olio DOP Chianti Classico, sopra citato, assicuri la protezione
a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
Chianti Classico, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in
attesa che il competente organismo comunitario decida su detta
domanda;

Decreta:

Art. 1

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del  presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Chianti  Classico che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela dell'olio DOP Chianti Classico  e trasmesso con nota n. 21936 del 4 novembre 2011 all'organismo comunitario competente e  consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 2

La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
Chianti Classico, ricade sui soggetti che si avvalgono della
protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere
dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda di
modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari

 

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