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Pauillac AOC

Pubblicato da disciplinare

Come nel resto del Médoc, le prime tracce di vite a Pauillac risalgono all'antichità durante
l'occupazione romana. Tuttavia, l'area comprendeva allora molte paludi. La particolarità del luogo  risiede qui nell'insediamento di un porto la cui prima attività fu il commercio del bronzo.
Ed è intorno a questo luogo di commercio che il vigneto si svilupperà e attirerà investitori.

I vini provengono esclusivamente da vitigni ubicati nell'area dell'appezzamento di produzione come approvato dall'Istituto Nazionale di Origine e Qualità durante le riunioni del comitato  nazionale competente del 6 novembre 1997 per il comune di Pauillac, nonché solo nel seguenti  comuni per le parcelle indicate in appendice: Cissac-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Julien- Beychevelle e Saint-Sauveur.

Disciplinare per la denominazione di origine controllata “PAUILLAC”
approvato con decreto 2011-1746 del 1 dicembre 2011, JORF del 4 dicembre 2011
CAPO I

I. ― Nome della denominazione

Solo possono fregiarsi dell'etichetta di origine controllata “Pauillac”, inizialmente riconosciuta con decreto del 14 novembre 1936, i vini rispondenti alle particolari disposizioni di seguito fissate. 

II. ― Denominazioni geografiche e menzioni aggiuntive

Nessuna disposizione speciale.

III. ― Colore e tipi di prodotto

La denominazione di origine controllata “Pauillac” è riservata ai vini rossi fermi.

IV. ― Aree e zone in cui si svolgono diverse operazioni

1° - Area geografica:

La raccolta delle uve, la vinificazione, lo sviluppo e l'invecchiamento dei vini si effettuano sul territorio del comune di Pauillac nel dipartimento della Gironda nonché sugli appezzamenti indicati in appendice per i seguenti comuni: Cissac- Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle e SaintSauveur.

2° - Area del terreno delimitata:

I vini provengono esclusivamente da vitigni ubicati nell'area dell'appezzamento di produzione come approvato dall'Istituto Nazionale di Origine e Qualità durante le riunioni del comitato  nazionale competente del 6 novembre 1997 per il comune di Pauillac, nonché solo nel seguenti comuni per le parcelle indicate in appendice: Cissac-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle e Saint-Sauveur.

L'Istituto Nazionale di Origine e Qualità archivia presso i Comuni dei Comuni citati al 1° gli atti grafici che stabiliscono i confini parcellari dell'area di produzione così approvati.

3° - Zona di immediate vicinanze:

La zona di immediata prossimità, definita in deroga per vinificazione, produzione e invecchiamento, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda al di fuori degli appezzamenti citati in appendice: Cissac-Médoc, Saint-Estèphe, Saint- Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Cadourne e Vertheuil.

V. ― Vitigni

I vini sono ottenuti dai seguenti vitigni: Cabernet Franc N, Cabernet-Sauvignon N, Carmenère N, Cot N (o Malbec), Merlot N e Petit Verdot N.


VI. ― Gestione del vigneto

1° - Modalità di guida:

a) - Densità di impianto.
Le viti hanno una densità di impianto minima di 7.000 ceppi per ettaro.
Tali viti non possono avere un passo tra i filari superiore a 1 metro e un passo tra i piedi dello stesso filare inferiore a 0,80 metri.


b) - Regole di taglia.
La potatura viene effettuata entro e non oltre la fase di diffusione delle foglie (fase di Lorenz 9).
Le viti vengono potate secondo le seguenti tecniche con un massimo di dodici occhielli per ceppo:
- la potatura cosiddetta “Médoc” ad aste, ovvero potatura a brande e aste, la vite porta due aste con un massimo di quattro occhi per aste per i vitigni cot N, cabernet-sauvignon NR, merlot NR e petit verdot NR, o massimo cinque occhi per aste per i vitigni cabernet franc NR e carmenère NR Le culle di ritorno sono potate con due occhi franchi;
- la vita con due cordini, o un ventaglio con quattro braccia.

c) - Regole del pergolato e altezza del fogliame.
L'altezza della chioma a graticcio è almeno pari a 0,6 volte la distanza tra i filari per le viti la cui distanza è inferiore a 1,40 metri.
L'altezza della chioma a pergola è almeno pari a 0,7 volte l'interasse tra i filari per le viti la cui spaziatura è compresa tra 1,40 metri e 1,50 metri compresi. Tuttavia, tale altezza può essere almeno pari a 0,6 volte l'interasse tra i filari per le viti che soddisfano le specifiche disposizioni in termini di resa tampone.
L'altezza del fogliame a traliccio è misurata da 0,10 metri sotto il filo pieghevole e fino al limite superiore del taglio.

d) - Carico massimo medio al lotto.
Il carico massimo medio per appezzamento è fissato a 9.500 chilogrammi per ettaro.
Tale contributo corrisponde ad un numero massimo di:
- quattordici grappoli per ceppo per la varietà Petit Verdot N e per la
potatura a cordone e ventaglio;
- dodici grappoli per ceppo per gli altri vitigni.

Quando l'irrigazione è autorizzata in conformità con le disposizioni dell'articolo D. 645-5 del
codice della pesca rurale e marittima, il carico massimo medio per appezzamento di appezzamenti irrigui è fissato a 8.000 chilogrammi per ettaro.

e) - Soglia mancante.
La percentuale di viti morte o scomparse di cui all'articolo D. 645-4 del codice rurale e del codice
della pesca marittima è fissata al 20%.

f) - Stato culturale della vite.
Gli appezzamenti sono gestiti in modo da garantire un buono stato colturale complessivo della vite, in particolare il suo stato sanitario e il mantenimento del suo suolo.

2° - Altre pratiche culturali:

Prima di ogni nuovo impianto, tutti gli operatori effettuano un'analisi fisico-chimica del terreno dell'appezzamento al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per conoscere la situazione  viticola e le sue potenzialità.

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3° - Irrigazione :

L'irrigazione durante il periodo vegetativo della vite può essere autorizzata secondo le
disposizioni dell'articolo D. 645-5 del codice rurale e della pesca marittima.

VII. ― Vendemmia, trasporto e maturazione delle uve

1° - Vendemmia:

I vini sono prodotti da uve ben mature.
2° - Maturazione dell'uva.

a) - Non possono essere considerate a buona maturità uve con un tenore
zuccherino elevato inferiore a 189 grammi per litro di mosto per il Merlot e 180 grammi per litro di mosto per gli altri vitigni .

b) - Titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
I vini hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%.

VIII. ― Rendimenti. ― Entrata in produzione

1° - Rendimento:

La resa di cui all'articolo D. 645-7 del codice della pesca rurale e marittima è fissata a 57 ettolitri
per ettaro.

2° - Stop resa:

a) - Il limite di resa di cui all'articolo D. 645-7 del codice della pesca rurale e marittima è fissato a 63
ettolitri per ettaro.

b) - Per le viti il ​​cui passo è compreso tra 1,40 metri e 1,50 metri compresi e la cui
altezza del chioma a graticcio è compresa tra 0,6 e 0,7 volte l'interasse tra i filari, il
limite di resa è fissato a 60 ettolitri per ettaro.

3° - Entrata in produzione di viti giovani:

Il beneficio dell'etichetta di origine controllata può essere concesso ai vini provenienti:
- dai tralci di giovani viti solo a partire dal secondo anno successivo a quello durante il quale
è stato effettuato l'impianto in loco prima del 31 luglio;
- appezzamenti di giovani viti solo dal primo anno successivo a quello durante il quale
è stato effettuato l'innesto in loco entro il 31 luglio;
- appezzamenti di viti che sono stati innestati a testa in giù, al più presto il primo anno successivo a quello durante il quale è stato effettuato l'innesto a testa in giù prima del 31 luglio,  e non appena gli appezzamenti non contengono più di vitigni ammessi alla denominazione. In  deroga, l'anno successivo a quello in durante il quale l'innesto apicale è stato effettuato entro il  31 luglio, i vitigni ammessi alla denominazione possono rappresentare solo l'80% dell'impianto di ciascun appezzamento in questione.

IX. ― Lavorazione, produzione, allevamento, confezionamento, stoccaggio

1° - Disposizioni generali:

I vini sono vinificati secondo usanze locali, leali e costanti.

a) - Fermentazione malolattica.
Qualsiasi partita di vino commercializzata ha un contenuto di acido malico inferiore o uguale a 0,30 grammi per litro.

b) - Standard analitici.
Qualsiasi partita di vino commercializzata ha un contenuto di zuccheri fermentabili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 grammi per litro.

Qualsiasi partita di vino commercializzata sfuso ha un contenuto di acidità volatile inferiore o uguale a 13,26 milliequivalenti per litro, ovvero 0,79 grammi per litro espressi in acido acetico  (0,65 grammi per litro espressi come H2SO4) fino al 31 luglio dell'anno successivo a quello di  raccolto, e inferiore o uguale a 16,33 milliequivalenti per litro, ovvero 0,98 grammi per litro  espressi in acido acetico (0,80 grammi per litro espressi come H2SO4) dopo tale data.

c) - Pratiche enologiche e trattamenti fisici.
- Le tecniche di arricchimento sottrattivo (TSE) sono autorizzate entro il limite di un
tasso di concentrazione del 15%.
- I vini non superano, dopo l'arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale di 13,5%.
d) - Capacità della cantina.
- Tutti gli operatori hanno una capienza del tino di vinificazione pari ad almeno 1,5 volte
la produzione media dichiarata decennale dell'azienda.
- La capacità di vinificazione disponibile al momento della vendemmia corrisponde ai
contenitori di vinificazione.

e) - Manutenzione complessiva della cantina e delle attrezzature.
La cantina (pavimenti e pareti) e le attrezzature per la vinificazione sono in buono stato generale di manutenzione.

2° - Disposizioni per tipologia di prodotto:

I vini vengono invecchiati almeno fino al 1 giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.

3° - Disposizioni in materia di imballaggio:

a) - Il confezionamento viene effettuato non prima del 1 giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia e non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia.
b) - Per ogni lotto imballato, l'operatore mette a disposizione dell'organismo di difesa e gestione e dell'organismo di controllo abilitato:
- le informazioni che figurano nel registro di movimentazione di cui all'articolo D. 645-18 del codice rurale e della pesca marittima di il codice rurale;
- un'analisi effettuata prima o dopo il confezionamento.
I rapporti di analisi sono conservati per un periodo di sei mesi dalla data di confezionamento.

4° - Disposizioni relative allo stoccaggio:

L'operatore fornisce evidenza di un luogo idoneo per lo stoccaggio dei prodotti confezionati. Per
luogo idoneo allo stoccaggio dei prodotti confezionati si intende qualsiasi luogo riparato dalle intemperie (vento, pioggia) e protetto da ogni contaminazione
5°- Disposizioni relative alla circolazione dei prodotti e alla commercializzazione al
consumatore:

a) - Data di commercializzazione al consumatore.
Al termine della stagionatura, i vini sono immessi in commercio per il consumatore a partire
dal 1 settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

b) - Periodo durante il quale i vini non possono circolare tra depositari autorizzati.
I vini possono circolare tra i magazzinieri autorizzati al più presto il 1° marzo dell'anno successivo a quello
della vendemmia.

X. ― Legame con la zona geografica
1°- Informazioni sulla zona geografica
a) - Descrizione dei fattori naturali che contribuiscono al legame
Nel dipartimento della Gironda e nella parte centrale della penisola del Médoc, a 50
chilometri a nord di Bordeaux sulla la riva sinistra dell'estuario, la zona geografica di produzione
della denominazione di origine controllata "Pauillac" corrisponde al territorio del comune di Pauillac nonché parte del territorio dei comuni di Cissac-Médoc, Saint-Estèphe , Saint-Julien Beychevelle e Saint-Sauveur.
Questa denominazione, che rientra nel contesto di un clima oceanico temperato, beneficia di fattori condizioni climatiche favorevoli all'impianto di un grande vigneto dall'effetto termico  regolatore generato dalla presenza delle acque dell'Oceano Atlantico e della Gironda. Il clima  oceanico, accompagnato in alcune annate da alcune depressioni autunnali piovose o, al contrario,  da stagioni tardive calde e molto soleggiate, è all'origine di un marcato effetto  vintage. Ma le caratteristiche principali di questa regione sono soprattutto legate alla geologia  tipica di questo bacino sedimentario, alla storia geologica originaria dei suoi suoli, alla forma del  terreno e alla topografia, nonché alle attuali componenti pedologiche dei suoi terreni vitati.
La geologia del comune di Pauillac corrisponde all'estensione di terrazzi ghiaiosi disposti parallela  all'estuario della Gironda, ad altitudini variabili da 3 a 30 metri. Questi terrazzi di età quaternaria,  dello spessore medio di una decina di metri, ricoprono quasi completamente le  marne ei calcari dell'Eocene e dell'Oligocene su cui poggiano.
Perpendicolarmente all'asse della foce, i terrazzi sono stati sezionati da una fitta rete idrografica  affluente della Gironda: gli “esteys” e le “jalles”. Su tutto il territorio, le zone di depressioni sono  spesso riempite da sabbie eoliche (Sables des Landes). Sul bordo dell'estuario, recenti depositi  alluvionali chiamati localmente "palus" completano la diversità di formazione incontrata. Così i  terreni ghiaiosi più o meno sabbiosi delle sommità collinari dominano i terreni sabbiosi su argille  delle depressioni e le argille grigie e nere dei “palus” e delle paludi.
Grazie alla stratificazione in terrazze sezionate, il territorio di Pauillac gode di un particolare e  riconoscibile modello collinare di ghiaia. Le dolci colline e il gran numero di rilievi conferiscono
al territorio una morfologia unica e favorevole, attraverso l'esposizione, la vicinanza all'estuario e le proprietà drenanti del suolo, alla nascita di una viticoltura di altissima qualità. Grandi assi di 
dissezione isolano il territorio dai suoi vicini e coincidono con i confini amministrativi del comune  con rare eccezioni.
I paesaggi di Pauillac sono suddivisi in tre sistemi principali di colline di vigneti di varie  dimensioni: il più esteso nella parte meridionale del paese dove troviamo le frazioni di Saint- Lambert e Bages è limitato a sud dalla valle di Juillac, che corrisponde anche al limite  amministrativo di Saint-Julien-Beychevelle ea nord dalla valle del Gaêt; quest'ultimo isola il 
più piccolo nella parte centrale del paese strutturato intorno alla frazione di Artigues; la dorsale  settentrionale organizzata intorno alla frazione di Pouyalet è limitata a nord dal canale e dalla  palude di Lafite che coincidono con il limite tra i comuni di Pauillac e Saint-Estèphe. La città e il porto di Pauillac si trovano sotto queste colline sulla riva dell'estuario.

b) – Descrizione dei fattori umani che contribuiscono al legame
Come nel resto del Médoc, le prime tracce di vite a Pauillac risalgono all'antichità durante
l'occupazione romana. Tuttavia, l'area comprendeva allora molte paludi. La particolarità del luogo  risiede qui nell'insediamento di un porto la cui prima attività fu il commercio del bronzo.
Ed è intorno a questo luogo di commercio che il vigneto si svilupperà e attirerà investitori.
Non è stato proprio fino alla metà del XIII secolo che i primi centri vitivinicoli sviluppare. Le  piantagioni si espansero gradualmente e nel XVII secolo le antiche signorie divennero  gradualmente proprietà della nobiltà di Bordeaux. L'influenza degli olandesi contribuisce al  drenaggio che consente la coltivazione di settori fino ad allora non sfruttati.
Sono anche all'origine della costituzione delle grandi aziende vinicole di questa regione. Dal 18°  secolo, l'evoluzione è rapida. Le costruzioni si moltiplicano, le tecniche migliorano. I nuovi  impianti sono realizzati esclusivamente con “vitigni a grana piccola”:
per lo più Cabernet-Sauvignon N, ma anche Carmenère N, Cabernet Franc N, Petit Verdot N, Cot N e Merlot N.
Pauillac divenne poi il porto più importante per i vini del Médoc, un vero e proprio punto di  ingresso e di uscita per tutta la produzione vinicola. All'inizio del 19° secolo, mercanti e broker  hanno investito in diverse proprietà. Se oggi la città ha principalmente un porto turistico, nel XIX  e XX secolo Pauillac è stata sede di industrie pesanti (altiforni, raffinerie di petrolio) e una porta  aperta al mondo perché è una delle tappe dei maggiori transatlantici diretto in Sudamerica. 
All'inizio del 20° secolo, con la progressiva affermazione del concetto di denominazione, la definizione della denominazione “Pauillac” divenne prima di tutto legale. Ed è in virtù di "locale,  giusto e costanti" che la sentenza della Corte di Lesparre del 29 novembre 1926 attribuisce il  diritto alla denominazione "Pauillac" ad alcuni appezzamenti dei comuni di Cissac-Médoc, Saint- Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle e Saint-Sauveur perché storicamente apparteneva a crescite  classificate del comune di Pauillac. Successivamente, il decreto dell'etichetta di origine controllata  “Pauillac” pubblicato il 14 novembre 1936 riprende queste disposizioni.
Il vigneto Pauillac si estende oggi su quasi 1.250 ettari dove da un lato le grandi proprietà di  fama mondiale che sfruttano il 90% del vigneto e dall'altro una sessantina di piccoli poderi  spesso in mezzadria e strutturati intorno ad una cantina cooperativa che dal 1933 riunisce i  piccoli viticoltori Pauillac.
Il vigneto a denominazione “Pauillac” produce in media 55.000 ettolitri di vini rossi fermi .
2°- Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto
I vini “Pauillac” hanno un colore molto intenso. Questi vini sono potenti e corposi grazie in  particolare al blend dove il Cabernet Sauvignon N è particolarmente dominante. La struttura  tannica che ne deriva conferisce a questi vini una notevole capacità di invecchiamento.
Tuttavia, il Merlot N rimane presente per portare morbidezza e frutto. La struttura e la  complessità sono rafforzate dal Cabernet Franc N o più raramente dal Petit-Verdot N. Dopo molto  tempo invecchiando, questi vini sviluppano un bouquet di grande complessità.
Il metodo di gestione del vigneto, attraverso una densità reale ben oltre i 7.000 ceppi per ettaro richiesti dal disciplinare della denominazione, permette di ottenere, grazie a rese controllate, molto maturi, sani e molto concentrati. Sono così possibili macerazioni molto lunghe ed estrazioni  significative per ottenere la struttura necessaria all'invecchiamento. Pertanto , un  invecchiamento di almeno sei mesi è fondamentale per favorire gli abbinamenti tanninosantocianici necessari per stabilizzare il colore e rivestire i tannini, perdendo così la loro
durezza.
3°- Interazioni causali
In ottemperanza alle pratiche già trascritte nel decreto che definisce la denominazione di origine controllata “Pauillac”, la zona di produzione delle parcelle delimita le parcelle la cui natura del suolo è ghiaiosa o sabbiosa-ghiaiosa purché il contenuto di sabbia fine, generalmente di origine eolica , è piuttosto bassa e la permeabilità del suolo è corretta. I terreni di Pauillac sono una delle terre predilette del Cabernet-Sauvignon N ma anche il Merlot N si esprime molto bene lì. Sono invece esclusi dall'area dell'appezzamento di produzione gli appezzamenti ubicati su depositi alluvionali moderni, su importanti impiallacciature sabbiose eoliche o scarsamente drenati perché ubicati su sottosuolo impermeabile. Lo stesso vale per gli appezzamenti artificiali, costruiti o sfruttati in cave di ghiaia.
La qualità e la tipicità dei vini della Denominazione di Origine Controllata “Pauillac” affondano le loro radici nella natura dei terreni e nella loro collocazione topografica in prossimità della foce che protegge il vigneto dagli eccessi del clima.
Dagli inizi della commercializzazione sul mercato londinese dei “New French Clarets”, nel 18°  secolo, i vini di Pauillac sono tra i più riconosciuti. Nel 1787, la gerarchia delle crescite stabilita da  Thomas Jefferson, elenca Châteaux Latour e Lafite tra le prime crescite. Di più sebbene nelle  altre denominazioni vinicole della penisola del Médoc, le annate del comune di Pauillac siano  state oggetto di grande riconoscimento dalle varie classificazioni di proprietà intraprese dalla fine  del XVII secolo. Con 18 crescite classificate oggi (incluso il primo LafiteRothschild, Latour nel  1855 e Mouton-Rothschild nel 1973), questo comune ha il maggior numero di crescite  classificate.
Attraverso il suo porto, la cui attività commerciale storicamente diversificata ha permesso lo sviluppo, e attraverso la sua posizione geografica che offre le migliori condizioni per l'espressione dei vitigni bordolesi e principalmente del Cabernet Sauvignon N, il territorio di Pauillac ha federato generazioni di viticoltori e poi investitori che si ritrovano e identificarsi con la denominazione di origine controllata “Pauillac”. La notorietà e la fama mondiale di tutte le prestigiose proprietà di questo territorio sono all'origine e contribuiscono notevolmente a quelle della denominazione e della regione di Bordeaux.
XI. ― Misure transitorie

1° - Stile di guida:

a) - Le parcelle di vigne in essere al 31 luglio 2009 e che presentano una densità di impianto compresa tra 4000 ceppi per ettaro e 6500 ceppi per ettaro continuano a beneficiare, per la loro vendemmia, del diritto alla denominazione di origine controllata fino allo sradicamento e al più tardi nel 2035, fermo restando il rispetto delle regole di pergolato e altezza del fogliame stabilite nel presente disciplinare.
b) - Gli appezzamenti di vigneto in essere al 31 luglio 2009 e che presentano una densità di impianto compresa tra 6.500 ceppi per ettaro e 7.000 ceppi per ettaro continuano a beneficiare, per la loro vendemmia, del diritto alla denominazione di origine controllata fino al sono sradicati. 

c) - La disposizione relativa al distanziamento tra i filari non si applica ai vigneti in essere al 31 luglio 2009.

d) - Dalla vendemmia 2016, per gli appezzamenti posti in essere il 31 luglio 2009 e non
aventi un'altezza minima delle chiome a graticcio almeno pari a 0,7 volte
l'interfilare, la resa obiettivo è fissata in 60 ettolitri per ettaro.
XII. ― Regole di presentazione ed etichettatura

L'etichettatura può specificare l'unità geografica più ampia "Vin de Bordeaux - Médoc" o "Grand
Vin de Bordeaux - Médoc".
Le dimensioni dei caratteri di questa denominazione non superano, sia in altezza
che in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata
. CAPITOLO II

I. ― Obblighi dichiarativi

1° - Attestazione:

La denuncia viene inviata all'organizzazione di difesa e di gestione entro il 15 febbraio
dell'anno successivo alla vendemmia.
Indica:
- il nome rivendicato;
- il volume del vino;
- il numero EVV o SIRET;
- il nome e l'indirizzo del richiedente;
- il luogo di conservazione del vino.
È corredato da:
- copia della dichiarazione di vendemmia e, a seconda dei casi, copia della dichiarazione di produzione o estratto della contabilità di magazzino per gli acquirenti di uve e mosti;
- e il piano della cantina (luogo di vinificazione e conservazione) che consente in particolare di identificare il numero, la denominazione e la capacità dei contenitori.
2° - Dichiarazione preventiva di recesso e confezionamento:

Gli operatori che intendono effettuare una spedizione bulk, un return-put o un put parziale compilano una dichiarazione di transazione e la trasmettono all'organismo di controllo  riconosciuto e all'organo di difesa e gestione ed entro quindici giorni lavorativi prima della data  prevista per l'esame organolettico.

Gli operatori che intendono sottoporre a controllo l'intera cantina, in vista dell'imbottigliamento, compilano una dichiarazione di confezionamento e la presentano all'organismo di controllo  riconosciuto e all'organo di difesa e gestione entro quindici giorni lavorativi prima della data  prevista per l'esame organolettico.
3° - Dichiarazione relativa alla spedizione fuori dal territorio nazionale di un vino incondizionato:

L'operatore che intenda spedire al di fuori del territorio nazionale un vino sfuso che beneficia  della denominazione di origine controllata lo dichiara all'organismo di controllo riconosciuto  almeno dieci giorni lavorativi prima della spedizione

4° - Dichiarazione di fallback:

L'operatore che commercializza un vino che beneficia della denominazione di origine controllata in una denominazione più generale effettua la dichiarazione all'organo di difesa e di gestione e  all'organo di controllo riconosciuto entro un termine massimo di un mese da tale decadenza.

5° - Dichiarazione di downgrade:

L'operatore che effettua un declassamento di vini che beneficiano della denominazione di origine controllata deve presentare una dichiarazione all'organo di difesa e di gestione e all'organismo di  controllo riconosciuto entro il termine massimo di un mese da tale declassamento.


II. ― Conservazione dei registri

1° - Registro degli appezzamenti la cui altezza del fogliame a graticcio è compresa tra 0,6 volte e 0,7 volte la distanza tra le file:

Tale registro è messo a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato e una copia è allegata annualmente alla dichiarazione di sinistro.

Indica per ciascuna parcella interessata:
- il riferimento catastale;
- la zona ;
- l'anno di impianto;
- il vitigno;
- spaziatura sulla riga e tra le righe.
2°- Viti in regime transitorio
L'operatore interessato dalle disposizioni transitorie di cui al capo XI XI mette
a disposizione degli agenti preposti al controllo l'inventario degli appezzamenti interessati e in caso di sradicamento e reimpianto, copia del dichiarazione di fine lavori.
3° - Documenti speciali:

  • Analisi del suolo prima della nuova piantumazione da mantenere almeno fino all'entrata
    in produzione dell'appezzamento in questione per l'AOC.
    - Registrazione dei controlli di maturità.
    - Quaderno di cantina contenente le analisi prima del confezionamento: glucosio e fruttosio, TAV, SO2 totale,
    AV, AM.
    - il libro di arricchimento .............

 

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