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Moulin-à-Vent Dop - Francia, modifiche al disciplinare di produzione

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Moulin-à-Vent Dop - Francia, modifiche al disciplinare di produzione

Si tratta di vini secchi fermi rossi. I vini hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %.
In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.
In fase di confezionamento i vini presentano un tenore massimo di acido malico pari a 0,4 g/l.
I vini finiti, pronti per essere immessi in consumo, rispondono alle seguenti norme analitiche: Tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio): 3 grammi per litro.

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«MOULIN-À-VENT»

PDO-FR-A0933-AM02

Data della comunicazione: 9.12.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   ZONA GEOGRAFICA

Nel capitolo I, sezione IV, punto 1, dopo «seguenti» sono aggiunte le parole «secondo il codice geografico ufficiale del 2019».

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione vigente nel 2019 del codice geografico ufficiale pubblicato dall’INSEE e di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona geografica.

Il perimetro della zona geografica resta esattamente identico.

Si aggiunge altresì una frase per informare gli operatori che sul sito dell’INAO sono disponibili documenti cartografici relativi alla zona geografica.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

2.   SUPERFICIE PARCELLARE

Alla sezione IV, il punto 2 è sostituito dal testo seguente: «I vini sono ottenuti esclusivamente da vigneti situati nella superficie parcellare di produzione approvata dall’Institut national de l’origine et de la qualité (Istituto nazionale dell’origine e della qualità) nella seduta del comitato nazionale competente del 14 novembre 2019.»

Questa modifica ha lo scopo di indicare la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, della nuova superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

3.   ZONA DI PROSSIMITÀ IMMEDIATA

Nel capitolo I, sezione IV, punto 3, dopo «seguenti» sono aggiunte le parole «secondo il codice geografico ufficiale del 2019».

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona di prossimità immediata con riferimento alla versione vigente nel 2019 del codice geografico ufficiale pubblicato dall’INSEE.

Il perimetro di tale zona resta esattamente identico.

L’aggiunta di tale riferimento consente di tutelare giuridicamente la definizione della zona di prossimità immediata, affinché questa non subisca ulteriori conseguenze in seguito a fusioni o scissioni di comuni o di parti di comuni, oppure in seguito a cambiamenti di nome.

L’elenco dei comuni che compongono la zona di prossimità immediata è stato a sua volta aggiornato senza modificare il perimetro, per tener conto delle modifiche amministrative intervenute prima del 2019.

La voce «Condizioni supplementari» del documento unico è modificata di conseguenza.

4.   MISURA TRANSITORIA

Nel capitolo I, sezione XI, il punto 3 è soppresso poiché si è concluso il periodo durante il quale i produttori potevano beneficiare di una misura specifica concernente il periodo di affinamento e, di conseguenza, la data di immissione in commercio è trascorsa.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

5.   ELEMENTI RELATIVI AL CONTROLLO DEL DISCIPLINARE

Gli operatori sono ora controllati da un organismo di certificazione, e le parole «piano di controllo» sostituiscono le parole «piano d’ispezione» nei diversi paragrafi pertinenti del capitolo II del disciplinare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

Riferimenti relativi alla struttura di controllo

Al capitolo III, sezione II: le norme redazionali di questa parte sono state modificate, dopo l’omologazione del disciplinare nel dicembre 2011, affinché non siano più indicati i riferimenti completi dell’autorità di controllo dal momento che i controlli sono effettuati da un organismo di certificazione.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   NOME DEL PRODOTTO

Moulin-à-Vent

2.   TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

1.

Vino

 

4.

DESCRIZIONE DEL VINO (DEI VINI)

Descrizione analitica

Si tratta di vini secchi fermi rossi.

I vini hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %.

In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

In fase di confezionamento i vini presentano un tenore massimo di acido malico pari a 0,4 g/l.

I vini finiti, pronti per essere immessi in consumo, rispondono alle seguenti norme analitiche:

Tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio): 3 grammi per litro.

Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo, il titolo alcolometrico effettivo minimo, l’acidità totale minima, il tenore massimo di anidride solforosa totale, si applicano le norme previste dalla regolamentazione dell’Unione.

I vini presentano un colore intenso, da rosso rubino a rosso granato. Al naso esprimono spesso note floreali e di frutti rossi ben maturi che si evolvono con l’invecchiamento verso profumi avvolgenti, speziati, di tartufo o di selvaggina. La struttura al palato è generosa e corposa, in equilibrio tra potenza, complessità ed eleganza.

Questi vini si fanno apprezzare anche da giovani, ma guadagnano in finezza e potenza dopo parecchi anni di conservazione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

Acidità totale minima:

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

14,17

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

5.   PRATICHE DI VINIFICAZIONE

a.   Pratiche enologiche essenziali

Pratiche di vinificazione

Pratica enologica essenziale

È vietato l’uso di scaglie di legno.

In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

Le tecniche sottrattive di arricchimento sono consentite entro il limite di un tasso di concentrazione del 10 %.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’UE e nel «Code rural et de la pêche maritime» (codice rurale e della pesca marittima).

Pratica colturale

Densità di impianto

DISPOSIZIONI GENERALI

I vigneti sono caratterizzati da una densità minima d’impianto di 6 000 ceppi per ettaro.

Questi vigneti presentano una distanza tra i filari pari o inferiore a 2,10 metri, mentre la distanza tra i ceppi del medesimo filare è pari o superiore a 0,80 metri.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

A condizione che venga rispettata la densità minima di 6 000 ceppi per ettaro, e ai fini della meccanizzazione, i vigneti possono presentare interfilari con una distanza pari o inferiore a 3 metri.

Norme di potatura

La potatura è completata entro il 15 maggio;

i vini provengono da vigneti sottoposti a potatura corta (alberello, ventaglio o cordone di Royat semplice, doppio o «charmet») con un massimo di 10 gemme franche per ceppo;

ciascun ceppo ha da 3 a 5 speroni, ognuno dei quali reca al massimo due gemme franche; nella prospettiva di un rinnovo, ciascun ceppo può avere anche uno sperone recante al massimo 2 gemme franche, potato su un succhione derivante da un ramo vecchio;

in caso di potatura di formazione o di una modifica della modalità di potatura, le viti sono potate con un massimo di 12 gemme franche per ceppo.

Disposizioni relative alla raccolta meccanica

a)

- l’altezza del raccolto nei contenitori che consentono il trasporto dalla parcella alla cantina non supera 0,50 metri;

b)

- i contenitori sono fabbricati con materiali inerti e per uso alimentare;

c)

- le macchine e le attrezzature per la raccolta e il trasporto del raccolto sono dotate di un sistema di scarico dell’acqua o di protezione adeguato.

b.   Rese massime

61 ettolitri per ettaro

6.   ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA

La raccolta delle uve, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2019:

Dipartimento del Rodano: Chénas;

Dipartimento di Saône-et-Loire: Romanèche-Thorins.

7.   VARIETÀ PRINCIPALE/I DI UVE DA VINO

Aligoté B

Gamay N

Melon B

8.   DESCRIZIONE DEL LEGAME/DEI LEGAMI

- Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica si estende sul fianco orientale dei «Monts du Beaujolais», principalmente sulla «Montagne de Rémont» (510 metri di altitudine) e sulle terrazze che si affacciano sulla pianura della Saône, 15 chilometri a sud-ovest di Mâcon, e 25 chilometri a nord di Villefranche-Sur-Saône.

Abbraccia anche il territorio dei comuni di Chénas e di Romanèche-Thorins, ai confini dei dipartimenti del Rodano e di Saône-et-Loire.

Le parcelle delimitate per la raccolta delle uve si trovano in un paesaggio ondulato, delimitato a ovest dai versanti talvolta scoscesi delle colline che dominano il borgo di Chénas, e a est dai pendii più dolci e dalle terrazze che si estendono fino a Romanèche-Thorins. L’altitudine varia così da 190 a 420 metri.

L’80 % dei suoli si sviluppa su arenili friabili e sabbiosi, di colore rosa, prodotti dall’alterazione della roccia granitica del substrato, denominato qui «grés» o «gore». Nella zona meridionale e sui confini orientali, i suoli sono più evoluti e si sviluppano sui colluvi. Sono di composizione franco-sabbiosa e si mescolano a pietrisco e ghiaia. I suoli, generalmente ben drenati, sono impregnati di ossidi di ferro e di manganese, provenienti dalla dispersione dei filoni che attraversano la massa granitica.

In effetti il più importante giacimento francese di manganese fu scoperto verso il 1750 a Romanèche-Thorins, e fu sfruttato dal XVIII al XIX secolo; giungeva fino al centro della piazza del villaggio. La «romanechite», come veniva chiamata allora, è una roccia nera molto pesante.

Il clima è di tipo oceanico attenuato e subisce influssi continentali e meridionali. Le precipitazioni sono distribuite uniformemente nel corso dell’anno e la temperatura media annua si avvicina agli 11°C. I «Monts du Beaujolais» svolgono un ruolo essenziale di protezione dai venti provenienti dall’ovest, attenuando così l’influsso oceanico. L’effetto «Föhn» che essi provocano rende più secca l’aria umida, accrescendo al contempo la luminosità e riducendo le precipitazioni.

Anche l’ampia valle della Saône assolve un’importante funzione nello sviluppo della viticoltura, offrendo grande luminosità e propagando gli influssi meridionali, contraddistinti in particolare dall’intensa calura estiva.

- Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

La presenza della vite nella zona geografica risale all’antichità.

Nella sua opera «Les vins de Bourgogne» Suzanne BLANCHET ci racconta che, dalla regione di Mâcon a quella di Lione, ove predomina la foresta, la coltivazione della vite è praticata fin dal primo secolo (PLINIO IL VECCHIO). Nel III secolo i vini, a quel tempo confezionati in anfore, scendevano a Lione lungo la vicina Saône.

Questa zona vitivinicola conosce un autentico sviluppo a partire dalla fine del XV secolo, sotto l’impulso della borghesia lionese arricchita dall’industria della seta e dall’attività bancaria.

L’espansione del commercio dei vini della regione del Beaujolais, nel corso del XVIII secolo, conduce a grandi trasformazioni della zona vitivinicola. Le grandi proprietà vengono frazionate tramite la coltivazione a «mezzadria», ancora assai frequente in questa zona geografica.

Negli archivi nazionali leggiamo che nel 1722 «Romanèche è una delle quattro località della regione di Mâcon donde proviene il maggior numero di botti di vino destinate a Parigi».

Il nome della denominazione di origine controllata è legato all’antico mulino a vento, costruito nel 1550, che si erge sulla collina di Romanèche-Thorins e fu utilizzato per la macinazione del grano fino alla metà del XIX secolo. Attualmente è inserito tra i monumenti storici. Situato nel cuore della zona vitivinicola e visibile da molto lontano, rappresenta perfettamente la zona geografica del «Moulin-à-Vent».

La sentenza emessa il 17 aprile 1924 dal tribunale di Mâcon specifica ufficialmente i limiti geografici entro i quali si possono produrre i vini denominati «Thorins o Moulin-à-Vent». L’anno successivo viene ufficialmente istituita «l’Unione dei viticoltori», che avvia le pratiche per il riconoscimento della denominazione di origine controllata, sfociate nel decreto dell’11 settembre 1936. Per evitare qualsiasi confusione, si abbandona il nome «Thorins».

Parallelamente, una quarantina di produttori fonda la cantina cooperativa, che dal 1934 ha sede in un annesso del Château des Michauds, a Chénas, e vinifica circa il 20 % dei volumi, ponendosi come elemento propulsore dell’economia.

La denominazione di origine controllata «Moulin-à-Vent» è caratterizzata dall’intreccio fra tradizioni specifiche della regione e tecniche moderne.

I produttori, alla ricerca di un vino di qualità, hanno appreso a controllare il vitigno Gamay N e il suo accrescimento, in particolare ricorrendo a un’elevata densità di impianto e a una potatura corta.

Per assicurare alle uve una buona maturità, il produttore si accerta che la superficie fogliare esposta sia sufficiente. Per la coltivazione delle viti è possibile utilizzare un palizzamento fisso. Allo stesso tempo i produttori hanno adottato una vinificazione particolare che coniuga la fermentazione tradizionale con la macerazione semi-carbonica.

Le proprietà sono per lo più di origine familiare, per cui diverse generazioni si succedono e si avvicendano nel lavoro comune.

Nel 2010 la zona vitivinicola copriva una superficie di 650 ettari, con una produzione annuale media di circa 30 000 ettolitri.

- Informazioni sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti

I vini presentano un colore intenso, da rosso rubino a rosso granato.

Al naso esprimono spesso note floreali e di frutti rossi ben maturi che si evolvono con l’invecchiamento verso profumi avvolgenti, speziati, di tartufo o di selvaggina.

La struttura al palato è generosa e corposa, in equilibrio tra potenza, complessità ed eleganza.

Questi vini si fanno apprezzare anche da giovani, ma guadagnano in finezza e potenza dopo parecchi anni di conservazione.

- Interazioni causali

Esteso sui fianchi di un’altura di roccia granitica, «Moulin-à-Vent» è noto per essere il più antico dei «Crus du Beaujolais».

Il vigneto si radica in un sottosuolo granitico omogeneo, costellato da numerosi filoni di manganese visibili sotto forma di frammenti dispersi nel suolo. Narra la storia che questo minerale nero sia all’origine del particolare carattere dei vini.

Le parcelle di vigne piantate con il vitigno Gamay N ricoprono pendii dolci, ben esposti a levante e a sud-est, che i «Monts du Beaujolais» proteggono dai venti dell’ovest. Grazie a tale orientamento sono riscaldate fin dall’alba dai primi raggi del sole.

Lo zoccolo granitico, con la sua bassa fertilità, favorisce le rese moderate e contribuisce allo sviluppo degli aromi fruttati percepibili nei vini.

I produttori sono attenti a isolare le parcelle migliori e ad apporre sulle etichette i nomi delle località più rinomate.

«Moulin-à-Vent» gode di un’antica reputazione, attestata già nel XVIII secolo da una denuncia del signor Pierre-Étienne CHALANDON, commerciante di Mâcon, che protesta contro un produttore sospettato di offrire vini di terza o quarta categoria con la denominazione di «Moulin-à-Vent». Nel 1816 JULLIEN, nella «Topographie de tous les vignobles connus» elogia i vini di «Moulin-à-Vent», definiti allora di «prima classe», che si conservano in bottiglia per più di dieci anni.

I produttori si identificano ancor oggi nel mulino a vento, simbolo della denominazione di origine controllata, che appare su numerose etichette e documenti promozionali e ispirò il pittore Maurice UTRILLO.

Nel 1996 i produttori di «Moulin-à-Vent» si sono uniti a quelli di «Chénas» per istituire la «Confrérie des Maîtres Vignerons de Chénas et Moulin-à-Vent» (confraternita dei maestri viticoltori di Chénas e Moulin-à-Vent), che afferma solennemente la reputazione dei vini delle due denominazioni di origine controllate.

9.   ULTERIORI CONDIZIONI ESSENZIALI (CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA, ALTRI REQUISITI)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2019:

dipartimento della Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot;

Dipartimento del Rodano:

Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Denicé, Deux Grosnes (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell’ex comune di Avenas), Dracé, Emeringes, Fleurie, Fleurieux-sur-l’Arbresle, Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées. Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Val d’Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon, Vindry-sur-Turdine (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Dareizé, Les Olmes e Saint-Loup);

Dipartimento di Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-La-Loyère (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell’ex comune di La Loyère), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse sur Fregande (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Donzy-le-National, Massy e La Vineuse), Vinzelles, Viré;

Dipartimento de l’Yonne:

Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Champvallon, Villiers sur Tholon e Volgré), Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Yrouerre.

Etichettatura

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

a)

- L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

che si tratti del nome di una località accatastata;

che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è menzionato subito dopo il nome della denominazione di origine controllata e stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata

b)

- L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica più grande: «Vin du Beaujolais» oppure «Grand Vin du Beaujolais» oppure «Cru du Beaujolais».

Le dimensioni dei caratteri dell’unità geografica ampliata non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

LINK AL DISCIPLINARE DEL PRODOTTO

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-10009261-9fab-4519-9359-c1535d713844

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