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Moscato di Trani Doc - Modifica del disciplinare di produzione 1986

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Moscato di Trani

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art.  17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Moscato di Trani riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 6 marzo 1975, propone la modifica di alcuni articoli del  disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini di modificazioni al disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata «Moscato di Trani». (086A4621)

(GU n.154 del 5-7-1986)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata «Moscato di Trani» riconosciuta
con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 1974
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 6 marzo 1975, propone
la modifica di alcuni articoli del disciplinare di produzione secondo
il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.C. «Moscato di Trani»

Si propone di modificare il testo dell'art. 4 come in appresso
indicato:

«Art. 4. - primo comma invariato; secondo comma invariato; terzo
comma invariato; quarto comma invariato.
Il testo del rimanente parte dell'art. 4 viene sotituito dal
seguente testo:
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Moscato
di Trani» non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di coltura
specializzata. Fermo restanto il limite sopra indicato la resa per
ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto
all'effettiva superficie coperta dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa
dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve,
purche' la produzione non superi il 20% il limite massimo. La resa
massima delle uve in vino non deve essere superiore del 65%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato,
l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
La regione Puglia annualmente, con proprio decreto, tenuto conto
delle condizioni ambientali di coltivazioni, puo' fissare produzioni
massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente
discplinare di produzione dandone comunicazione al M.A.F al comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed
agli organi di vigilanza».
Si propone di sostituire i primi quattro commi dell'art. 5 con il
seguente testo:

«Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una
gradazione alcolica complessiva minima naturale di 12,5. I sistemi di
preparazione del vino sono quelli tradizionali della zona. Per la
preparazione del "Moscato di Trani" dolce e' esclusa qualsiasi
correzione con concentrato e qualsiasi concentrazione del vino.
E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su
stuoie. Per la preparazione del "Moscato di Trani" liquoroso e'
ammesso l'impiego di mosto concentrato e l'aggiunta di alcole vinico
prima, durante e dopo la fermentazione, o la concentrazione a
freddo».

Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 6 con il testo
che segue:


«Art. 6. - Il vino "Moscato di Trani" deve essere immesso al consumo con le seguenti   caratteristiche:

"Moscato di Trani dolce"
colore: giallo dorato;
odore: intenso aroma caratteristico;
sapore: dolce vellutato;
gradazione alcolica: complesiva minima 12,5 con un residuo zuccherino corrispondente ad  almeno 2 gradi alcolici;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

"Moscato di Trani liquoroso"
colore: giallo dorato;
odore: aroma intenso caratteristico;
sapore: alcolico, dolce, vellutato;
gradazione alcolica: complessiva minima 18 di cui almeno 16 svolti ed un residuo zuccherino  corrispondente ad almeno 2 gradi alcolici;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;
acidita' totale minima: 4 per mille.


E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
modificare, con proprio decreto, i limiti indicati per l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.

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