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Canelli Dop - Richiesta di registrazione e proposta di disciplinare di produzione

Pubblicato da disciplinare

Disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Canelli”

Articolo 1
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita “Canelli” è riservata al vino bianco, Categoria
(1) Vino, rispondente ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti
tipologie:
“Canelli” o “Canelli” Moscato;
“Canelli” Riserva o “Canelli” Moscato Riserva.

Disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Canelli”

Articolo 1
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita “Canelli” è riservata al vino bianco, Categoria
(1) Vino, rispondente ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti
tipologie:
“Canelli” o “Canelli” Moscato;
“Canelli” Riserva o “Canelli” Moscato Riserva.

Articolo 2
Base Ampelografica

I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, in ambito
aziendale, esclusivamente dal vitigno Moscato Bianco.
Articolo 3
Zona di Produzione

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
e garantita di cui all'art. 1 comprende i territori dei comuni di seguito elencati:
Provincia di Asti: l'intero territorio dei comuni di Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco,
Coazzolo, ed in parte il territorio dei comuni di Bubbio, Castagnole Lanze, Costigliole d'Asti,
Loazzolo, Moasca, San Marzano Oliveto.
Per questi la zona è così delimitata:
Bubbio e Loazzolo: la porzione di territorio sito sulla sinistra orografica del fiume Bormida;
Castagnole Lanze: la parte posta alla destra orografica del torrente Tinella;
Costigliole d'Asti: la porzione di territorio posta alla destra orografica del torrente Tinella sino alla
frazione di Boglietto e successivamente sino alla intersezione con la SP23A, e il territorio delle
frazioni di Burio e Bionzo delimitate dalla intersezione della SP 23A - SP 23 - SP 59;
Moasca: piccola parte di territorio a sud del territorio comunale confinante con Calosso, Canelli e
San Marzano Oliveto. Delimitato così come segue procedendo da Ovest verso Est. Percorrere le
SP 41/A sino a Regione Cascine. Da Regione Cascine per Regione Annunziata – SP 6 passando
per Regione Radice. Da Regione Annunziata per Moasca passando per SP 109- SP 41/A. Nel paese
di Moasca prendere le strada Regione Chierina e procedere verso valle sino all’incrocio per
Regione San Colombano;
San Marzano Oliveto: viene esclusa la porzione a nord del territorio comunale confinante con
Castelnuovo Calcea, Nizza Monferrato. Delimitato così come segue procedendo da Ovest verso
Est. Provenendo da Moasca da incrocio di Regione San Colombano verso Sud in direzione
Chierina fino a SP 50. All’incrocio con SP 50 procedere verso Est in direzione di San Marzano
Oliveto lungo la SP 50 sino al bivio per Regione Italiana. Dal Bivio per Regione Italiana procedere
sino a Chiesa di San Antonio. Da Chiesa di San Antonio procedere in direzione Sud Est verso SP
50. Dalla SP 50 procedere in direzione Nord Est sino alla Chiesa di Nostra Signora Annunziata
in Regione Corte. Da Chiesa di Nostra Signora Annunziata procedere in direzione Est per
Calamandrana sino al bivio per Strada Piazzaro dove si incontra il limite comunale di
Calamandrana;
Provincia di Cuneo: l'intero territorio dei comuni di Castiglione Tinella, S. Stefano Belbo ed in parte
il territorio dei comuni di Cossano Belbo, Neive, Neviglie, Mango.
Per questi la zona è così delimitata:
Cossano Belbo: la porzione di territorio posto alla sinistra orografica del fiume Belbo;
Neive: la porzione di territorio posta alla destra orografica del torrente Tinella;
Neviglie: la porzione di territorio posta alla destra del torrente Tinella;
Mango: la parte di territorio a nord della SP 270 sino all’intersezione la SP 265 poi SP 200 e a seguire
la porzione a nord della stessa SP200 sino al confine con Neviglie.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art.
1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati
le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai seguenti requisiti:
-terreni: calcarei a tessitura da franco- argillosi a franco –sabbiosa;
-giacitura: collinare;
-altitudine: minima è di 165 m s.l.m., l’altimetria massima è di 500 m s.l.m.;
-esposizione: ubicazione su pendii e dossi e altipiani soleggiati, che garantiscano la corretta
maturazione delle uve destinate ai vini di cui all’art. 1, con esclusione dei terreni di fondovalle,
ombreggiati, pianeggianti ed umidi, nelle aree situate a un’altitudine superiore a 400 m. s.l.m., sono
da escludere altresì tutte le zone a nord da – 45° a + 45° sessagesimali con pendenza superiore al 25
%;
-densità di impianto: quelle generalmente usate in zona in funzione delle caratteristiche peculiari del
vitigno. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero
di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.
3. Forme di allevamento: quelle tradizionali a controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione
assurgente, in modo da assicurare un buon equilibrio tra lo sviluppo vegetativo della pianta e la
produzione in uva.
È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso.
4. Vendemmia: Per mantenere un alto standard qualitativo delle uve e rendere quindi possibile
l’operazione di cernita assicurando l’integrità dell’acino, le uve devo essere esclusivamente
raccolte a mano. È pertanto esclusa la vendemmia meccanica.
5. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di
cui all’art.1 ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle relative uve destinate alla
vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

Vino Resa Titolo
uva t/ha alcolometrico
vol. nat. min.
“Canelli” o “Canelli” Moscato 9,5 11,00 - % vol.
“Canelli” Riserva o “Canelli” Moscato Riserva 9,5 11,00 - % vol.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all’art.1 con menzione «vigna»
seguita dal relativo toponimo ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, sono i
seguenti:


Vino Resa Titolo
uva t/ha alcolometrico
vol. nat. min.
“Canelli” o “Canelli” Moscato 8,5 11,50 - % vol.
“Canelli” Riserva o “Canelli” Moscato Riserva 8,5 11,50 - % vol.

I vini di cui all’articolo1 possono essere accompagnati dalla menzione “vigna” purché tale vigneto
abbia una età d'impianto di almeno sette anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve ad
ettaro ammessa è pari:

al terzo anno: Resa uva t/ha 5,1
al quarto anno: Resa uva t/ha 5,9
al quinto anno: Resa uva t/ha 6,8
al sesto anno: Resa uva t/ha 7,7

La resa dovrà essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la
produzione non superi del 20% il limite medesimo, pena la perdita, per tutta la produzione, del
diritto a rivendicare la denominazione di origine controllata e garantita di cui all’art.1.
6. La scelta vendemmiale per le uve di cui all’art. 2 destinate ai vini di cui all'art. 1, è permessa
verso le denominazioni “Moscato d’Asti” DOCG e “Piemonte” DOC Moscato, purché esse
corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dai relativi disciplinari.


Articolo 5
Norme per la vinificazione e l’imbottigliamento

1. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento dei vini di cui all’articolo 1 devono aver luogo
nella zona di produzione di cui all’articolo 3.

Inoltre è consentito che tali operazioni siano effettuate in cantine situate:

- nell’intero territorio amministrativo dei Comuni compresi anche solo parzialmente nella zona di
produzione di cui all’articolo 3;

- Nell’intero territorio delle province di Alessandria, Asti e Cuneo e nella frazione di Pessione del
comune di Chieri (TO), a condizione che i titolari degli stabilimenti enologici vinifichino uve
provenienti da vigneti in conduzione iscritti allo schedario viticolo relativo alla denominazione
“Canelli”. Tali requisiti sono verificati dall’organismo di controllo competente.

2. Conformemente alla pertinente normativa dell’Unione europea, l’imbottigliamento deve aver
luogo nell’ambito della zona di vinificazione e invecchiamento di cui al comma 1, al fine di preservare
la reputazione dei vini della denominazione, mediante un potenziamento del controllo delle loro
caratteristiche particolari e della loro qualità che costituisca una misura di tutela della denominazione
di cui beneficia la collettività degli operatori interessati.
Infatti il trasporto e l’imbottigliamento al di fuori della zona di produzione potrebbero compromettere
la qualità del vino, che viene esposto a fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e
contaminazioni microbiologiche. Tali fenomeni in particolare possono generare effetti negativi sulle
caratteristiche chimico-fisiche (acidità totale minima, estratto non riduttore minimo, ecc.) e
organolettiche (colore, odore e sapore).
Detti rischi sono tanto maggiori quanto più grande è la distanza percorsa.
L’imbottigliamento nella zona di origine, con l’assenza di spostamenti delle partite di vino, o con
minimi spostamenti, consente invece di mantenere inalterate le caratteristiche e le qualità del
prodotto.
Questi aspetti, associati all’esperienza e la profonda conoscenza tecnico-scientifica delle qualità
particolari dei vini, maturata negli anni dai produttori della DOP Canelli, consentono di effettuare
l’imbottigliamento nella zona di origine con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare
tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei vini previste dal disciplinare.

L’imbottigliamento in zona di produzione, in conformità all’art. 4, par. 2, del reg. UE n. 33/2019, si
prefigge di assicurare il controllo, da parte del competente Organismo, con la massima efficienza,
efficacia ed economicità; requisiti che non possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona
di produzione.

Infatti, l’Organismo di controllo, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del
disciplinare, nella zona di produzione può programmare con la massima tempestività le visite
ispettive presso tutte le Ditte interessate al momento dell’imbottigliamento del vino Canelli, in
conformità al relativo piano dei controlli.

Ciò al fine di accertare in maniera sistematica che soltanto le partite di vino “Canelli”,
preventivamente certificate idonee agli esami chimico-fisici ed all’esame organolettico dallo stesso
Organismo di controllo, siano effettivamente imbottigliate, conseguendo così i migliori risultati in
termini di efficacia dei controlli, nonché ad un costo contenuto a carico dei produttori, con il fine di
offrire al consumatore la massima garanzia in merito all’autenticità del vino confezionato.


3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vino Resa produzione
vino/uva massima vino
“Canelli” o “Canelli” Moscato 75 % 71,25 hl/ha
“Canelli” o “Canelli” Moscato riserva 75 % 71,25 hl/ha
“Canelli” o “Canelli” Moscato vigna 75 % 63,75 hl/ha
“Canelli” o “Canelli” Moscato riserva vigna 75 % 63,75 hl/ha

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma la resa totale non ecceda comunque l'80%,
l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; superato il limite
dell’80%, decade il diritto alla denominazione di cui all’art. 1 per tutto il prodotto.
4. Il vino a denominazione d’origine controllata e garantita “Canelli” riserva o “Canelli”
Moscato riserva, anche accompagnato dalla menzione “vigna”, deve essere immesso al consumo
non prima di 30 mesi di invecchiamento e affinamento di cui almeno 20 mesi in bottiglia. La durata
del processo si intende a decorrere dal 1° ottobre dell'anno della vendemmia.
5. I mosti o vini, di cui all’art.1, possono essere riclassificati alle denominazioni “Moscato
d’Asti” e “Piemonte Moscato”, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal
relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini di cui all'art. 1, anche qualora recanti la menzione “vigna”, all’atto dell’immissione al
consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Canelli” o “Canelli” Moscato
- colore: dal giallo paglierino tenue al giallo intenso, eventualmente con riflessi dal verdolino al
dorato brillante;
- odore: aromatico caratteristico dell’uva moscato, fragrante, con sentori che corrispondono ad
alcuni dei seguenti descrittori: floreale di fiori di campo e acacia, fruttato albicocca, pesca,
mela renetta, accenni agrumati e di miele, a volte con sentori vegetali freschi.
- sapore: dolce, fresca acidità più o meno intensa, finale delicato di aroma di uva moscato,
talvolta vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%, di cui svolto compreso tra 4,5% e 6,50 %;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

- “Canelli” riserva o “Canelli” Moscato riserva
- colore: da giallo paglierino a giallo oro intenso brillante con il procedere di affinamento e
invecchiamento;
- odore: complesso, varietale aromatico tipico del Moscato, con sentori che corrispondono ad
alcuni dei seguenti descrittori: fruttato di pesca; agrumi; sentori più o meno intensi di vegetali
balsamici quali salvia, melissa o timo; talvolta, con il procedere dell’invecchiamento in bottiglia,
possono essere percepiti sentori di frutta candita, idrocarburi o spezie dolci, quali lo zafferano.
- sapore: dolce, finale aromatico caratteristico, sapido, dalla componente acida presente ma in
equilibrio con la componente dolce, talvolta vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%, di cui svolto compreso tra 4,50 e 6,50%.
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

All’atto dell’immissione al consumo, il vino a DOCG Canelli può essere caratterizzato alla
stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica, proveniente esclusivamente dalla
fermentazione, che presenta una sovrappressione non superiore a 2,5 bar, se il vino è conservato
alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi.

Articolo 7
Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati
non aventi significati laudativi e non tali da trarre in inganno il consumatore.

3.Nella designazione dei vini di cui all’art. 1 la denominazione di origine “Canelli” è
immediatamente seguita dalla menzione “denominazione di origine controllata e garantita”, o il
suo acronimo DOCG, o l’espressione dell’Unione europea “denominazione d’origine protetta”.
Successivamente, se del caso, figura l’indicazione del vitigno “moscato” e la menzione “riserva”.

4. L’indicazione facoltativa del vitigno Moscato deve comparire con caratteri di altezza non superiore
ai 2/3 di quelli utilizzati per la denominazione “Canelli”.
5. La menzione “riserva”, qualora venga utilizzata, deve comparire con caratteri di altezza non
superiore a quella dei caratteri utilizzati per la denominazione “Canelli”.
6. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 la denominazione di origine
controllata e garantita, può essere accompagnata dalla menzione “vigna”, purché la menzione
“vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri non superiori, in altezza, al 50% del
carattere usato per la denominazione.
7. Per i vini di cui all’art. 1, la menzione del colore non è consentita.
8. Per i vini di cui all’art 1 è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.


Articolo 8
Confezionamento

1. Le bottiglie in cui viene confezionato e commercializzato il vino di cui all'articolo 1 devono
essere di vetro, corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie, di capacità
consentita dalle vigenti leggi, e comunque di volume compreso tra 0,375 e 6 litri, con esclusione
del formato da 2 litri.
2. Per la chiusura delle bottiglie dei vini di cui all'articolo 1 è previsto l’utilizzo dei dispositivi
ammessi dalla vigente normativa in materia, con l’esclusione del tappo a corona.

Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico

A) Informazioni generali sulla zona geografica

a) Individuazione della zona di produzione
L’area di produzione dei vini di cui all’art. 1 conta su 17 comuni nel circondario di Canelli (AT)
parte in provincia di Asti e parte in provincia di Cuneo; zona dalle antiche tradizioni storico culturali
nella coltivazione del Moscato Bianco e nella produzione del vino «moscato», ove sono stati
individuati precisi limiti per la viticoltura dedicata a questo vitigno, in particolare con riferimento
a quota ed esposizione.
b) Caratteristiche pedologiche della zona di produzione
L’area di produzione dei vini di cui all’art. 1 è localizzata in quella fascia del complesso collinare
a cavallo delle provincie di Asti e Cuneo. L’area è compresa tra il fiume Tanaro e il fiume Bormida,
attraverso la valle del Belbo, ad altitudini comprese tra 165 a 500 metri s.l.m. È un sistema
collinare al confine tra Langhe e Monferrato con terreni di origine sedimentaria marina privi di
rocce. Depositi arenaceo-marnosi, marnosi ed argillosi, calcarei, poveri di sostanza organica,
riferibili al Terziario Piemontese. All’interno di quest’area si possono caratterizzare i suoli
distinguendo due fasce secondo le quote e l’origine pedologica così come viene raffigurato dalla
Carta dei suoli della Regione Piemonte 1:250.000:
i. i territori nei comuni di Neive, Coazzolo, Castiglione Tinella, Calosso, Costigliole d’Asti,
Moasca, San Marzano Oliveto, Calamandrana, a quote comprese tra 150 e 400 m con suoli di tipo
marnoso-argilloso e dalle pendenze contenute;
ii. i territori nei comuni di Neviglie, Mango, Cossano, Camo, Santo Stefano Belbo, Loazzolo,
Cassinasco, Canelli, a quote comprese tra 180 m e 600 m di tipo arenaceo-marnosi, a strati,
notevolmente acclivi.

c) Caratteristiche climatiche della zona di produzione.
Il clima è tipicamente padano (temperato continentale), con estati molto calde ed afose e inverni
freddi e nebbiosi. Le precipitazioni cadono soprattutto in primavera ed autunno, sono scarse, e
sotto la media nazionale. È una zona nella quale la vite è la coltura prevalente ed il vitigno
maggiormente coltivato è il Moscato bianco. L’area di produzione è caratterizzata dalla
sommatoria delle temperature attive sopra i 10°C (ST10) pari a 2200°gg, con precipitazioni pari
900 mm/anno distribuite in 120 giorni di pioggia/anno, che classificano il clima come temperato-
padano. L’orografia collinare, con cime a quote comprese tra 300 e 500 m s.l.m, garantisce la
ventilazione e lo sgrondo delle acque in eccesso, oltre ad un livello di umidità relativa inferiore
rispetto alle quote più basse. La combinazione tra orografia e clima permette la corretta
maturazione all’uva Moscato Bianco.
d) Caratteristiche colturali agronomiche della zona di produzione.
Nell’area di produzione dei vini di cui all’art. 1 il vitigno Moscato Bianco viene potato tipicamente
a Guyot, sistema di potatura misto con capo a frutto rinnovato, con 8-10 gemme e uno sperone.
Questo tipo di potatura viene scelto per obiettivi di alta qualità e in terreni poveri. La lunghezza
del capo a frutto è il primo parametro per regolare la produzione e quindi la qualità delle uve. La
forma di allevamento è esclusivamente a controspalliera con vegetazione assurgente. La distanza
dei filari varia da 2,5 m nelle zone meccanizzabili a 1,8m nelle zone più erte dove la viticoltura è
condotta a mano. La distanza tra le piante non è mai superiore a 1,0 m. La sistemazione dei filari
è prevalentemente secondo le linee di livello o a giropoggio. La viticoltura è poco
meccanizzabile e con alto impiego di lavori manuali.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
Le condizioni pedoclimatiche dell’area di produzione dei vini (Cat. Vino) di cui all’art. 1
influenzano lo sviluppo della vite ed in particolare il periodo della fioritura, il momento della
vendemmia, ma anche lo sviluppo dei patogeni (oidio della vite in particolare). In particolare, la
necessità di escursioni termiche marcate tra giorno e notte per la sintesi aromatica, è una
caratteristica fisiologica del vitigno Moscato Bianco che ha trovato riscontro positivo nel
microclima della zona collinare del comprensorio di Canelli.
L’origine terziaria dei terreni, di natura sedimentaria marina con presenza di marne biancastre,
stratificate, calcaree difficili da lavorare, poco fertili per coltivare cereali, consente la giusta vigoria
della vite e esalta la sintesi, nel periodo prevendemmiale, dei caratteristici composti aromatici
(terpenoli) del Moscato Bianco, impossibili da ottenere su suoli argillosi dove si percepisce invece
la minor finezza aromatica dell’uva.
Lo studio di “Caratterizzazione, valorizzazione e diversificazione delle produzioni del Moscato nel
suo areale di produzione” (svolto da Università di Torino e Regione Piemonte, pubblicato nel
2003), fornisce preziose indicazioni circa le relazioni tra il vitigno e l’ambiente di coltivazione e
permette di compiere importanti scelte agronomiche. In sintesi, viene messo in evidenza come la
quota e l’esposizione influenzino l’accumulo degli zuccheri, il contenuto in acidi (malico in
particolare) e delle sostanze aromatiche (Linalolo libero).
Dalla constatazione di questi caratteri, stratificatasi per generazioni, nascono le norme per la
viticoltura così come riportare nell’articolo 4 del presente disciplinare.
Ulteriori fattori umani intrinseci all’ambiente geografico consistono nella messa a punto, nella
zona che trova in Canelli il proprio fulcro, da generazioni di produttori a partire dalla fine del XIX,
di peculiari tecniche di elaborazione del vino a base di Moscato Bianco.
Il risultato è un savoir faire diffuso, che consiste in una ormai consolidata tecnica di vinificazione
con arresto della fermentazione mediante l’utilizzo del freddo ed altri accorgimenti fisici.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui
alla lettera B).
La consolidata interazione tra i tratti storico-culturali e pedo-climatici è radicata nel tempo come
risulta attestato dalle testimonianze storiche.
Notizie sulla coltivazione del Moscato nella zona di Canelli si hanno già nel 1344 quando nel
riordino degli Statuti del Comune di Canelli appare evidente come la coltivazione della vite fosse
la coltura predominane nella zona. Il Moscato, in particolare, viene nominato negli “Annali di
Alessandria”, di Gerolamo Ghilini (1616), ma è probabile che la sua coltivazione a Canelli dati da
epoca più remota.
Il vitigno Moscato Bianco, la sua coltivazione e la sua vinificazione, hanno intime relazioni
con le colline della zona di Canelli e Santo Stefano Belbo. La fermezza dei viticoltori e le allora
innovative intuizioni che i capostipiti degli attuali enologi e ricercatori hanno applicato alla
vinificazione già alla fine del 1800, non sono frutto della casualità ma di una precisa percezione
delle naturali potenzialità legate al connubio territorio-vitigno. Alla luce delle conoscenze attuali,
emerge come le scelte agronomiche ed enologiche fatte in passato risultassero adatte alla massima
espressione delle caratteristiche aromatiche del vitigno Moscato Bianco. Risultano costanti la
preoccupazione per l’ottimale accumulo delle componenti aromatiche nell’uva e la ricerca per la
sua migliore espressione attraverso diversi metodi di vinificazione che le caratteristiche del vitigno.
Negli anni seguenti, le strade dei diversi vini a base di uva Moscato Bianco corrono parallele.
Carlo Gancia sviluppa dapprima in Santo Stefano Belbo e poi in Canelli una tecnica di produzione
innovativa per i vini dolci derivanti dal Moscato bianco: la fermentazione controllata in bottiglia.
Ecco quindi che la cantina Fratelli Gancia di Canelli si rivolge, per la riuscita dei propri intenti, ai
ricercatori della allora “Regia stazione enologica sperimentale di Asti” ed in particolare del dott.
Ettore Garino- Canina e del dott. Carlo Mensio, chimico di fama internazionale, che, sotto la
direzione del dott. Federico Martinotti, nei primi anni del 1900 perfezionò il procedimento di
preparazione del vino destinato alla fermentazione, riducendo il contenuto di azoto assimilabile nel
mosto.
Il savoir faire diffuso nell’area del “Canelli” consente oggi di ottenere efficacemente, attraverso il
metodo della fermentazione interrotta attraverso l’uso del freddo e di concorrenti accorgimenti
fisici, il contenimento del titolo alcolometrico effettivo, con tre conseguenze principali:
- il mantenimento nel prodotto finito della residua componente zuccherina;
- la formazione di una leggera sovrappressione responsabile della vivacità e della fine
spuma del prodotto;
- la conservazione degli aromi peculiari dell’uva Moscato bianco che nell’area del Canelli
presentano asseverate caratteristiche dovute alla pedo-morfologia.

Nel corso delle degustazioni, questi vini della zona di produzione del Canelli, di diverse annate,
hanno sempre espresso note gustative, al di là degli anni di affinamento, e coerentemente con le
caratteristiche dell’annata, un inalterato equilibrio con un apprezzato rapporto tra acidità e
dolcezza e con una grande struttura e sapidità a sostegno della persistenza gustativa.
Dalla analisi organolettica viene messo in evidenza l’aspetto più importante del prodotto che
consiste nella maggiore longevità olfatto gustativa rispetto alla media dei prodotti presenti sul
mercato, caratteristica importante e riconosciuta che si vuole esprimere e valorizzare con
l’inserimento nel disciplinare della menzione Riserva.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia S.r.l.
sede legale: Via XX Settembre , 98/G - 00187 Roma
Tel. +3906-45437975,
mail: info@valoritalia.it
La Società Valoritalia è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1°
capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
della DOP, mediante una metodologia dei controlli (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera
filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19,
par. 1°, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano
dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale
2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre
2018.

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