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Lenticchia di Altamura Igp - Protezione transitoria

Pubblicato da disciplinare
Lenticchia di Altamura

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Lenticchia di Altamura per  la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione  geografica protetta

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 novembre 2016  

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Lenticchia di Altamura per  la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione  geografica protetta. (16A08831)

(GU n.299 del 23-12-2016)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 3
novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente allo Stato
membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello
nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;
Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle
disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Vista la domanda presentata dall'Associazione per la tutela e la
valorizzazione della «Lenticchia di Altamura», con sede in Altamura
(Bari), strada prov. Camogli n. 17, intesa ad ottenere la
registrazione della denominazione «Lenticchia di Altamura», ai sensi
del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;
Vista la nota protocollo n. 85488 del 17 novembre 2016 con la quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario
competente la predetta domanda di registrazione;
Vista l'istanza con la quale l'Associazione per la tutela e la
valorizzazione della «Lenticchia di Altamura», ha chiesto la
protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9,
comma 1, del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita',
presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento
della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a
livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato
regolamento (UE) n. 1151/2012;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Lenticchia
di Altamura», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla
domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la
tutela e la valorizzazione della «Lenticchia di Altamura», assicuri
la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della
denominazione «Lenticchia di Altamura», secondo il disciplinare di
produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero
all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello
nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre
2012, alla denominazione «Lenticchia di Altamura».

Art. 2

La denominazione «Lenticchia di Altamura» e' riservata al prodotto
ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione consultabile
nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo
www.politicheagricole.it.

Art. 3

La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata registrazione comunitaria della denominazione «Lenticchia di
Altamura», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti
che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui
all'art. 1.

Art. 4

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere
dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa
da parte dell'organismo comunitario.

Art. 5

La protezione transitoria di cui all'art. 1 entra in vigore
successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione
all'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del
disciplinare di produzione, cosi' come previsto dal comma 2,
dell'art. 12 del decreto 14 ottobre 2013.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2016

Il dirigente: Polizzi

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