Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc - Proposta modifiche al disciplinare di produzione - 1992

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc - Proposta modifiche al disciplinare di produzione - 1992

Pubblicato da disciplinare
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Il comitato nazionale per la tutela delle donominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del  decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere  la modifica del disciplinare di produzione del vino a doc Lambrusco  Grasparossa di Castelvetro riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1 maggio 1970,  propone la modifica del disciplinare medesimo

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al  disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro".

(GU n.143 del 19-6-1992)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle donominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del
vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica
1› maggio 1970, propone la modifica del disciplinare medesimo secondo
il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
____________


Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino DOC "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro"


Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Il vino DOC "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti nella
proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:
"Lambrusco Grasparossa" non meno dell'85%;
altri Lambruschi ed "Uva d'Oro" fino al 15%.

Art. 3.
La zona di produzione del vino DOC "Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro" comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di
Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fiorano,
Formigine, Maranello, Marano sul Panaro, Modena, Prignano sul
Secchia, San Cesario, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Sassuolo,
Vignola.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo da localita' C. del
Galletto, sulla linea di confine tra le province di Modena e Bologna,
la delimitazione segue detto confine provinciale, prima in direzione
est e poi sud, fino a raggiungere la localita' C. La Colomba.
Da C. La Colomba, con tracciato rettilineo in direzione nord-
ovest, raggiunge Marano sul Panaro e successivamente Rodiano seguendo
la strada che tocca C. Piano e Piastrello.
Da questo punto la linea di delimitazione si dirige verso la
localita' Casinetto per raggiungere in localita' "La Selva" l'estremo
punto meridionale del confine comunale di Castelvetro. Segue per
breve tratto detto confine comunale che abbandona poi nei pressi
della quota 383 per proseguire, con direzione rettilinea verso ovest,
fino al torrente Traino a sud della quota 277. Da tale punto la linea
di delimitazione segue i tratti meridionali dei confini comunali di
Maranello, Fiorano e Sassuolo, toccando le localita' Guardiola,
Montelungo, C. Tripoli, Marzola, e successivamente segue il confine
orientale e meridionale del comune di Prignano sul Secchia fino alla
localita' Alevara. Dalla localita' Alevara raggiunge, con andamento
rettilineo verso nord-ovest, la localita' "La Quercia" e quindi il
corso del torrente Pescarola fino al fiume Secchia. Discende il corso
del fiume Secchia seguendo il confine provinciale tra Modena e Reggio
fino ad incontrare la strada ferrata delle Ferrovie dello Stato nei
pressi di Marzaglia.
Abbandonato il sopradetto confine provinciale, la linea di
delimitazione segue prima la strada ferrata delle Ferrovie dello
Stato e poi l'autostrada del Sole fino ad incrociare il torrente
Cerca subito dopo aver superato la strada statale n. 12.
Da questo punto piega per breve tratto verso nord, seguendo il
corso del torrente Cerca, e successivamente verso est seguendo la
strada comunale che porta a Vaciglio toccando C. Conigliani, C.
Peschiera. Da Vaciglio segue la strada che passando per C. Righetti,
C. Pini, C. Mariani giunge al torrente Tiepido nei pressi di C. Nava.
Discende detto torrente fino a S. Damaso e piegando verso est la
linea di delimitazione segue la strada che passando per C. Mari e C.
Vaccari raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia.
Discende il corso del Panaro fino alla localita' Usiglio e da qui'
seguendo il confine comunale tra Nonantola e Castelfranco Emilia,
raggiunte la localita' C. del Galletto.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino DOC "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino DOC
"Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" non deve essere superiore ai
q.li 140 per ettaro di coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro
di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a
quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta
dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
70%.
Qualora la resa superi tali limiti l'eccedenza non avra' diritto
alla DOC.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino DOC
"Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di gradi 9,50.

Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali leali e costanti, comprese quelle che riguardano la
tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le
sue peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del
territorio della provincia di Modena.
E' consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalita'
previste dalla normativa comunitaria e nazionale con mosti
concentrati provenienti da uve destinate alla produzioine dei vini da
tavola ad indicazione geografica ottenuti nella provincia di Modena e
derivanti dal vitigno Lambrusco o con mosto concentrato rettificato.
La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva
parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte
alla produzione del vino DOC "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro",
prodotte nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto
concentrato rettificato e per quest'ultimo caso secondo le
disposizioni di legge.
Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato
proveniente da uve non destinate alla produzione del vino DOC
"Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" aggiunti nell'arricchimento e
nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantita' di vino
"Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", la quale potra' essere presa
in carico come vino da tavola ad indicazione geografica.
E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di
consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano
effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di
Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti
stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno dieci anni
prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - "Lambrusco Salamino di S. Croce"
utilizzando uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui
all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche
enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio
previsto nel comma precedente.
In tal caso le ditte di cui sopra devono far figurare
sull'etichetta principale apposta sulla bottiglia la dizione
"vinificato fuori zona".

Art. 6.
Il vino DOC "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" all'atto
dell'immissione al consumo, qualora confezionato in bottiglie o in
altri recipienti a tenuta di pressione, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
spuma: vivace o frizzante, evanescente, acquisita attraverso
fermentazione naturale in bottiglia o altro recipiente chiuso;
colore: rosato, rosso rubino con orli violacei;
odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;
sapore: secco o asciutto, abboccato, amabile, dolce, sapido,
armonico, vivace e frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 per cento;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.
E' vietata per il vino DOC "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro"
la gassificazione artificiale sia totale che parziale.

Art. 8.
E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1
qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi
"superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi', l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e localita' - comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.

Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro" vini che non rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, e'
punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

 

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Disciplinari, Vini, Doc, Dop o con i tag Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, disciplinare, doc, dop, emilia romagna, emilia-romagna doc, modena, vino



Nella stessa categoria