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Lambrusco Salamino di Santa Croce Dop - Proposta modifica del disciplinare di produzione - 1992

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Lambrusco Salamino di Santa Croce

Il comitato nazionale per la tutela delle donominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del  decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere  la modifica del disciplinare di produzione del vino a doc Lambrusco Salamino di S. Croce riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1 maggio 1970 e  successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1980, propone la modifica  del disciplinare medesimo

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al  disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di S. Croce".

(GU n.143 del 19-6-1992)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle donominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del  decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad  ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di S. Croce" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1› maggio 1970  e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1980, propone la  modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione  dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale  della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 


Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino DOC "Lambrusco Salamino di S. Croce"


Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di S.
Croce" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Il vino DOC "Lambrusco Salamino di S. Croce" deve essere ottenuto
dalle uve provenienti dal vitigno "Lambrusco Salamino".
E' ammessa l'inclusione di uve provenienti da altri vitigni
Lambrusco e "Uva d'Oro" presenti nei vigneti fino ad un massimo del
10% del totale.

Art. 3.
La zona di produzione del vino "Lambrusco di Salamino di S. Croce"
comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di
Campogalliano, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sul Secchia,
Medolla, Mirandola, Novi, San Felice sul Panaro, S. Possidonio,
Soliera.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo da Camposanto la linea di
delimitazione segue prima verso est e poi verso nord il confine
comunale fra Finale E. e Camposanto, fino ad incrociare, in localita'
C. Luogo Bortolotta, lo scolo Vallicella, e dopo averlo seguito per
breve tratto, lo abbandona in zona C. Arbarella per dirigersi a nord
verso C. Marchetta ed il canale Diversivo, che raggiunge in localita'
Vettora Benatti. Segue il canale Diversivo fino in zona la Galleria,
da dove imbocca la strada che porta al ponte S. Pellegrino. Piega
vero ovest toccando C.S. Maria, il Rosario, la Zerbina e, in
localita' Case Matte, assume direzione nord fino alla stazione di
Mirandola. Da tale punto percorre la strada che passando per
Cividale, la periferia di Mirandola e la Marchesa, giunge al ponte
della Rovere, da dove, piegando verso nord, dopo localita' Rosa
Giovanna, prende a fiancheggiare il Bosco Monastico. Tocca i fondi di
C. Bruschi e C. Bonomi, percorre la strada che, passato il Dugale di
S. Caterina e la localita' Casella, giunge sul confine provinciale
Modena Mantova in prossimita' di Chiavica Rotta.
Da questo punto la linea di delimitazione segue verso occidente,
il confine provinciale Modena-Mantova e Modena-Reggio fino alla
localita' la Fornace. Abbandona poi il confine provinciale e dopo
aver seguito il cavo Lama, tocca le localita' di C. Marchi, C.
Bulgarelli, C. Federzoni; dopo aver toccato Ganaceto prosegue verso
nord sulla statale romana fino alla stazione di Soliera; da qui
proseguendo ancora verso nord tocca le localita' Campori, C.
Benvenuti, Limidi, segue via Scuola fino a C. Boni, da qui piega
verso est fino a C. Martinelli per riprendere poi direzione nord e in
localita' Viazza, all'incrocio con il confine comunale fra Carpi e
Soliera, segue tale limite amministrativo verso sud est, toccando le
localita' di Scaletto, C. Rossi, C.s. Agata, C. Barbieri, fino a
raggiungere il fiume Secchia e proseguire lungo questo verso nord
fino al confine di Cavezzo fino in prossimita' di C. Trentini, verso
est prende poi a seguire il confine comunale fra Cavezzo e S.
Prospero fino in localita' "la Bassa". Da questo punto la linea di
delimitazione segue, in direzione est, la strada che - prima lungo il
confine comunale tra Medolla e S. Prospero attraverso le localita' C.
Cantarelli e C. Tusini, e poi per le localita' Madonna del Bosco, La
Marchesa e Balboni - raggiunge Camposanto.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino DOC "Lambrusco Salamino di S. Croce" devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Lambrusco Salamino di S. Croce" non deve essere superiore ai q.li
150 per ettaro di coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro
di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a
quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta
dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
70%.
Qualora la resa superi tali limiti l'eccedenza non avra' diritto
alla DOC.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino DOC
"Lambrusco Salamino di S. Croce" un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di gradi 9,50.

Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali leali e costanti, comprese quelle che riguardano la
tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le
sue peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro
l'ambito del territorio della provincia di Modena.
E' consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalita'
previste dalla normativa comunitaria e nazionale con mosti
concentrati provenienti da uve destinate alla produzione dei vini da
tavola ad indicazione geografica ottenuti nella provincia di Modena e
derivanti dal vitigno Lambrusco o con mosto concentrato rettificato.
La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva
parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte
alla produzione del vino DOC "Lambrusco Salamino di S. Croce",
prodotte nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto
concentrato rettificato e per quest'ultimo caso secondo le
disposizioni di legge.
Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato
proveniente da uve non destinate alla produzione del vino DOC
"Lambrusco Salamino di S. Croce" aggiunti nell'arricchimento e nella
dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantita' di vino DOC
"Lambrusco Salamino di S. Croce", la quale potra' essere presa in
carico come vino da tavola ad indicazione geografica.
E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di
consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano
effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di
Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti
stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno dieci anni
prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - "Lambrusco Salamino di S. Croce"
utilizzando uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui
all'art. 3 del presente disciplinare, vinificato secondo le pratiche
enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio
previsto nel comma precedente.
In tal caso le ditte di cui sopra devono far figurare
sull'etichetta principale apposta sulla bottiglia la dizione
"vinificato fuori zona".

Art. 6.
Il vino DOC "Lambrusco Salamino di S. Croce" all'atto
dell'immissione al consumo, qualora confezionato in bottiglie o in
altri recipienti a tenuta di pressione, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
spuma: vivace, evanescente, acquisita attraverso fermentazione
naturale in bottiglia o altro recipiente chiuso;
colore: rosato, rosso rubino di varia intensita';
odore: vinoso intenso con caratteristico profumo fruttato;
sapore: secco o asciutto, amabile o dolce, nettamente vinoso,
gradevole, ricco di corpo, sapido, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 per cento;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.
E' vietata per il vino DOC "Lambrusco Salamino di S. Croce" la
gassificazione artificiale sia totale che parziale.

Art. 8.
E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1
qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi
"superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi', l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e localita' - comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.

Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Lambrusco
Salamino di S. Croce" vini che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, e'
punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

 

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