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Val di Mazara Dop - Modifica temporanea disciplinare

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Val di Mazara Dop - Modifica temporanea disciplinare

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Val di Mazara»

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO 

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Val di Mazara». (21A05404)

(GU n.221 del 15-9-2021)
 
 


Il disciplinare di produzione della denominazione geografica
protetta «Val di Mazara» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2001 e'
cosi' modificato:
l'art. 6 punto 1 e' sostituito come di seguito riportato:
«Art. 6 (Caratteristiche al consumo). - 1) L'olio di oliva
extravergine a denominazione di origine controllata «Val di Mazara»
all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo oro con sfumature di verde intenso;
odore: di fruttato e a volte anche di mandorla;
sapore: fruttato, vellutato con retrogusto dolce;
punteggio minimo al panel test > = 6,5;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi < = 11;
K232 < = 2,10;
K270 < = 0,15;
Delta K < = 0,005;»
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano
esclusivamente per l'annata olivicola 2021.

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