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Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a DOP Dauno - Consorzio Daunia Verde - Conferma incarico 2026

Pubblicato da disciplinare
Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a DOP Dauno

E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 26 aprile 2002, successivamente  confermato, al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a DOP Dauno - Consorzio  Daunia Verde, con sede legale in via Valentini Vista Franco n. 1 - 71121 Foggia, a svolgere le  funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della  legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Dauno».

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 12 giugno 2026  

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione
dell'olio extravergine di oliva a DOP Dauno - Consorzio Daunia Verde
a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile
1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21
dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Dauno». (26A03089)

(GU n.144 del 24-6-2026)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e
che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che
istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di
vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;
Viste, inoltre, le premesse sulle quali e' fondato il predetto
regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei
consumatori che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali,
determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con
caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle
connesse all'origine geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 - 1997;
Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile
2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile
2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del
1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21
novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei
vini e delle bevande spiritose;
Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L.
322 del 25 novembre 1997, con il quale e' stata registrata la
denominazione di origine protetta «Dauno»;
Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2002, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
138 del 14 giugno 2002, successivamente confermato, con il quale e'
stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela e la
valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a DOP Dauno -
Consorzio Daunia Verde il riconoscimento e l'incarico a svolgere le
funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n.
526, per la DOP «Dauno»;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n.
61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalita'
per la verifica della sussistenza del requisito della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale, dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto
ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni
ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto
il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine
sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori»
nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lett. d) del
medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione
controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di
riferimento;
Considerato che tale verifica e' stata eseguita sulla base delle
dichiarazioni presentate dal Consorzio per la tutela e la
valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a DOP Dauno Consorzio
Daunia Verde con comunicazione pervenuta per mezzo di posta
elettronica certificata in data 29 maggio 2026, acquisita agli atti
dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 260200, e dell'attestazione
rilasciata dall'organismo di controllo autorizzato a svolgere le
attivita' di controllo sulla DOP «Dauno», RINA Agrifood S.p.a., con
comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata in
data 9 aprile 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari
data con n. 166184;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine
di oliva a DOP Dauno - Consorzio Daunia Verde a svolgere le funzioni
indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come
modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n.
526, per la DOP «Dauno»;

Decreta:

Articolo unico

1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
ministeriale 26 aprile 2002, successivamente confermato, al Consorzio
per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a
DOP Dauno - Consorzio Daunia Verde, con sede legale in via Valentini
Vista Franco n. 1 - 71121 Foggia, a svolgere le funzioni di cui di
cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato
dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la
DOP «Dauno».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni
indicate nel decreto ministeriale 26 aprile 2002 e nel presente
decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato
nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge
24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e
dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n.
61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 12 giugno 2026

Il dirigente: Gasparri

 

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