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Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure - Riconoscimento

Pubblicato da disciplinare
Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. "Riviera Ligure" e  attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21  dicembre 1999, n. 526.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 22 aprile 2002  

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. "Riviera Ligure" e  attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21  dicembre 1999, n. 526.

(GU n.129 del 4-6-2002)
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento
(CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunita'
di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare
l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera
efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio
delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle
S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e
forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000,
emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in
attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999,
relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei
consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di
rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi,
determinati in ragione della funzione di rappresentare la
collettivita' dei produttori interessati all'utilizzazione delle
denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro
reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio
istante;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999,
e' stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei
costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e
delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il
quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera
d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei
consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato
centrale repressione frodi nell'attivita' di vigilanza, tutela e
salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
Visto il regolamento (CE) n. 123 della Commissione del 23 gennaio
1997 con il quale e' stata registrata la denominazione di origine
protetta Riviera Ligure, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 122 del 24 gennaio 1996;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela olio
extravergine di oliva D.O.P. "Riviera Ligure", con sede in Imperia,
viale Matteotti, 48, intesa ad ottenere il riconoscimento dello
stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della
citata legge n. 526/1999;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000,
relativo ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela
delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto
12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto
12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il
Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal
Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dalle autorita'
pubbliche designate costituite dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Genova, Imperia, La Spezia e Savona,
competenti territorialmente e tra loro coordinate, autorizzate con
decreto ministeriale 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2000 la partecipazione, nella compagine
sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria "olivicoltori"
nella filiera "grassi (oli)", individuata all'art. 4 del medesimo
decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata
dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di
riferimento;
Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di
una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge
21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve
le attivita' di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato
autorizzato sopra indicato, le attivita' concernenti le proposte di
disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della
stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonche' in
collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali,
le attivita' di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi,
atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle
denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di
commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni
con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al
consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche
chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello
stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito
europeo;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva "Riviera
Ligure", al fine di consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra
richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della
citata legge n. 526/1999;


Decreta:


Art. 1.
Lo statuto del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. "Riviera Ligure", con  sede in lmperia, viale Metteotti, 48, e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12  aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di  tutela delle denominazioni ed origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.
1. Il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. "Riviera Ligure" e' riconosciuto ai  sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed e' incaricato di svolgere le  funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. "Riviera Ligure" registrata con  regolamento (CE) n. 123 della Commissione del 23 gennaio 1997.
2. Gli atti del Consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati rilevanza esterna,  contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti,  anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente  che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni  di cui al comma 1 per la D.O.P. "Riviera Ligure".

Art. 3.
Il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P.
"Riviera Ligure" non puo' modificare il proprio statuto e gli
eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso
dell'autorita' nazionale competente.

Art. 4.
Il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P.
"Riviera Ligure" puo' coadiuvare, nell'ambito dell'incarico
conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attivita' di
autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai
soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. "Riviera Ligure"
non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di
controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.
1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P.
"Riviera Ligure" sono ripartiti in conformita' del decreto
12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la
ripartizione dei costi derivanti delle attivita' dei Consorzi di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e
forestali.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P.
"Riviera Ligure" appartenenti alla categoria olivicoltori nella
filiera "grassi (oli)", individuata all'art. 4, lettera d) del
decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e
delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma
precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di
tutela.

Art. 6.
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni
tre a far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni
previste nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento
motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000,
recante disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche protette.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2002
Il direttore generale: Ambrosio

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