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Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina - Riconoscimento

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Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina

Riconoscimento del Consorzio produttori e tutela D.O.P. Fontina e attribuzione dell'incarico a  svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

(GU n.140 del 17-6-2002)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 26 aprile 2002  

Riconoscimento del Consorzio produttori e tutela D.O.P. Fontina e attribuzione dell'incarico a  svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

(GU n.140 del 17-6-2002)
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento
(CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunita'
di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare
l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera
efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio
delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle
S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e
forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000,
emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in
attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999,
relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei
consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di
rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi,
determinati in ragione della funzione di rappresentare la
collettivita' dei produttori interessati all'utilizzazione delle
denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro
reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio
istante;
Visto l'art. 14, comma 18, della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
che stabilisce che i consorzi regolarmente costituiti devono
adeguare, ove necessario, i loro statuti, alle disposizioni emanate
ai sensi del citato art. 14 entro un anno dalla predetta data di
pubblicazione dei succitati decreti;
Visto l'art. 125, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" che ha prorogato di
un anno il termine del 27 aprile 2001 fissato per l'adeguamento degli
statuti dei consorzi regolarmente costituiti e riconosciuti alla data
di entrata in vigore del piu' volte citato art. 14;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999,
e' stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei
costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e
delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il
quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera
d), sono state impartite le direttive per la collaborazione dei
consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato
centrale repressione frodi nell'attivita' di vigilanza, tutela e
salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
L 148 del 26 giugno 1996 con il quale e' stata registrata la
denominazione di origine protetta "Fontina";
Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di
concerto con il Ministro per l'industria e commercio in data
26 giugno 1957 di affidamento al Consorzio produttori Fontina
dell'incarico di vigilanza sulla denominazione di origine "Fontina";
Vista l'istanza presentata dal Consorzio produttori e tutela D.O.P.
Fontina con sede in Aosta, corso Battaglione d'Aosta n. 27, intesa ad
ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni
indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000,
relativo ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela
delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto
12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto
12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il
Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal
Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo
autorizzato "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare
S.r.l." la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti
appartenenti alla categoria "caseifici" nella filiera "formaggi",
individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno
i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di
controllo, nel periodo significativo di riferimento;
Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di
una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge
21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve
le attivita' di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato
autorizzato sopra indicato, le attivita' concernenti le proposte di
disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della
stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonche' in
collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali,
le attivita' di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi,
atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle
denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di
commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni
con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al
consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche
chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello
stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito
europeo;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio produttori e tutela D.O.P. Fontina, al fine di consentirgli
l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e specificamente
indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;


Decreta:
Art. 1.
Lo statuto del Consorzio produttori e tutela D.O.P. Fontina con sede in Aosta, corso Battaglione  d'Aosta n. 27, e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle  denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.
1. Il Consorzio produttori e tutela D.O.P. Fontina e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15,  della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal  medesimo comma, sulla D.O.P. "Fontina" registrata con regolamento (CE) n. 1107 della  Commissione del 12 giugno 1996.
2. Gli atti del consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna,  contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti,  anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente  che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni  di cui al comma 1 per la D.O.P.

Art. 3.
Il Consorzio produttori e tutela D.O.P. Fontina non puo' modificare il proprio statuto e gli  eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorita' nazionale competente. 

Art. 4.
Il Consorzio produttori e tutela D.O.P. Fontina definisce, eventualmente anche mediante  stipulazione di convenzione con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalita' di attuazione delle predette operazioni, purche' non incidenti sulle caratteristiche  chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione  certa dello stesso e la sua rintracciabilita'.

Art. 5.
Il Consorzio produttori e tutela D.O.P. Fontina puo' coadiuvare, nell'ambito dell'incarico  conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attivita' di autocontrollo svolta dai propri associati  e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. "Fontina" non associati, a  condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.
1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il Consorzio produttori e tutela D.O.P.  Fontina sono ripartiti in conformita' del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attivita' dei consorzi di tutela  delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. "Fontina" appartenenti alla categoria  "caseifici" nella filiera "formaggi" individuata all'art. 4, lettera a)&d,; del decreto 12 aprile 2000,  recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle  D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di  mancata appartenenza al Consorzio di tutela. 

Art. 7.
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dal 28 aprile 2002. 
2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo'  essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12  aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di  tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2002
Il direttore generale: Ambrosio

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