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Consorzio di tutela e promozione del Crudo di Cuneo - Conferma incarico 2022

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Consorzio di tutela e promozione del Crudo di Cuneo - Conferma incarico 2022

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela e promozione del Crudo di Cuneo a svolgere le  funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14,  comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Crudo di Cuneo».

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 luglio 2022  

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela e promozione del Crudo di Cuneo a svolgere le  funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14,  comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Crudo di Cuneo».
(22A04227)

(GU n.176 del 29-7-2022)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento
ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori
che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una
domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche
specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse
all'origine geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997;
Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile
2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile
2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del
1999;
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art.
14, comma 16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il
regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle
previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le
direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e
delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora
Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi
dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il regolamento (CE) n. 1239 della Commissione del 15 dicembre
2009 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Unione europea L 332 del 17 dicembre 2009
con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta
«Crudo di Cuneo»;
Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 35
del 12 febbraio 2015, successivamente rinnovato, con il quale e'
stato attribuito per un triennio al consorzio di tutela e promozione
del Crudo di Cuneo il riconoscimento e l'incarico a svolgere le
funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come
modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n.
526, per la IGP «Crudo di Cuneo»;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413
e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalita'
per la verifica della sussistenza del requisito della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale, dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto
ministeriale 12 aprile 2000 n. 61413 e successive modificazioni ed
integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto
il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine
sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di
lavorazione» nella filiera «preparazioni di carni» individuata
all'art. 4, lettera f) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3
della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo
significativo di riferimento. Tale verifica e' stata eseguita sulla
base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con pec
dell'8 marzo 2022, (prot. Mipaaf n. 109560 dell'8 marzo 2022) e della
attestazione rilasciata dall'organismo di controllo INOQ - Istituto
Nord Ovest Qualita', con pec prot. n. 249I/22/GC/fa del 10 febbraio
2022 (prot. Mipaaf 71308 del 15 febbraio 2022) autorizzato a svolgere
le attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta
«Crudo di Cuneo»;
Vista la nota dell'11 luglio 2022 (prot. Mipaaf 309515 dell'11
luglio 2022), con la quale il consorzio di tutela e promozione del
Crudo di Cuneo ha trasmesso i chiarimenti richiesti dal Ministero in
merito alla compagine consortile;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al consorzio di tutela e promozione del Crudo di Cuneo a svolgere le
funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la DOP «Crudo di Cuneo»;

Decreta:

Articolo unico

1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
ministeriale 19 gennaio 2015, al consorzio di tutela e promozione del
Crudo di Cuneo con sede legale in Cuneo - corso Dante Alighieri n. 51
- a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24
aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Crudo di Cuneo».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni
indicate nel decreto ministeriale 19 gennaio 2015 e nel presente
decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato
nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge
24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e
dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n.
61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 19 luglio 2021

Il dirigente: Cafiero

 

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