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Mozzarella di Gioia del Colle Dop - Controlli effettuati da DQA - Autorizzazione 2024

Pubblicato da disciplinare
Mozzarella di Gioia del Colle

DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l. è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la dop Mozzarella di Gioia del Colle, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 2018 del 9 dicembre 2020, in sostituzione di “CSQA Certificazioni Srl”, che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste


DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI


Autorizzazione all’organismo denominato “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l”
ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Mozzarella di Gioia del Colle”,
registrata in ambito Unione europea.


L’ISPETTORE GENERALE CAPO


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 2018 della Commissione del 9 dicembre 2020 con il quale l’Unione
europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Mozzarella di Gioia del Colle”;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1,  comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno 2023, n. 74” e, in particolare, l’art. 8, comma 3;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 18 gennaio 2024, n. 108,
concernente il conferimento al Dott. Felice Assenza dell’incarico di Capo Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 66149 del 10 febbraio 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “CSQA Certificazioni Srl” è
stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Mozzarella di Gioia del Colle”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 10 febbraio 2021, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota del 25 gennaio 2024 con la quale il “Consorzio per la Tutela della Mozzarella di Gioia
del Colle DOP” ha individuato, in sostituzione di “CSQA Certificazioni Srl”, “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” con sede in Roma in Via Nazionale n. 89/A, quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta “Mozzarella di Gioia del Colle”;
Visto il decreto n. 62695 dell’8 febbraio 2024, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale l’autorizzazione a “CSQA Certificazioni Srl” è stata prorogata fino all’emanazione del decreto di autorizzazione triennale a
“DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” e, comunque, per un periodo di tre mesi a far data dal 10 febbraio 2024;
Considerato che con nota n. 127 del 26 marzo 2024 “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare
s.r.l.” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la
denominazione di origine protetta “Mozzarella di Gioia del Colle”;
Considerato che il medesimo piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, ritenuto conforme alle “linee guida per la redazione dei piani dei controlli dei prodotti lattiero caseari a
Indicazione Geografica”, è stato trasmesso con nota n. 164054 del 10 aprile 2024 alle Regioni Puglia e Basilicata, al fine di acquisire un parere di competenza;
Considerato che le Regioni Puglia e Basilicata sopra citate non hanno trasmesso osservazioni in merito;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Mozzarella di Gioia del Colle”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
1.“DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” con sede in Roma, Via Nazionale n. 89/A, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Mozzarella di Gioia del Colle”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 2018 del 9 dicembre 2020, in sostituzione di “CSQA Certificazioni Srl”, che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione.
2. “CSQA Certificazioni Srl” dovrà rendere disponibile a “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” tutta la documentazione inerente al controllo per la denominazione di  origine protetta “Mozzarella di Gioia del Colle”.
3. A “CSQA Certificazioni Srl” spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relative al servizio effettivamente svolto fino al momento del subentro delle funzioni di cui al comma 1.


Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Mozzarella di Gioia
del Colle”, presentati da “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.”, sono approvati.


Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l” per tutta la durata del periodo di validità
dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “DQA -  Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto. 2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7,  della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 5
(Vigilanza)
“DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle Regioni Puglia e  Basilicata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti  agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste  ed alle Regioni competenti per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza  annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l” trasmetterà i dati relativi alle quantità di
prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .


Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99. Il presente decreto è  pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle  foreste. 


L’Ispettore Generale Capo Felice Assenza
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 (CAD)
MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0185064 del 23/04/2024

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