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Pescabivona Igp - Controlli da Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia Mirri - Designazione 2024

Pubblicato da disciplinare
Pescabivona Igp

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri  è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per la Igp Pescabivona, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 962 del 29 agosto 2014.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste


DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA  REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI


Designazione “Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” quale autorità
pubblica ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Pescabivona”, registrata
in ambito Unione europea.


L’ISPETTORE GENERALE CAPO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 962 della Commissione del 29 agosto 2014 con il quale l’Unione
Europea ha provveduto alla registrazione dell’indicazione geografica protetta “Pescabivona”;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo  2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli  animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1,  comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno 2023, n. 74” e, in particolare, l’art. 8, comma 3;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 18 gennaio 2024, n. 108, concernente il conferimento al Dott. Felice Assenza dell’incarico di Capo Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari;
Visto il decreto prot. n. 179763 del 20 aprile 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale l’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” è stato designato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Pescabivona” registrata in ambito Unione europea;
Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 23 aprile 2021, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 44564 del 28 febbraio 2024 con la quale la Regione Lombardia ha confermato
l’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” quale struttura di controllo per la indicazione geografica protetta “Pescabivona”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario, predisposti dall’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Pescabivona”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Designazione)
L’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri” con sede a Palermo, via G. Marinuzzi n. 3, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Pescabivona”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 962 del 29 agosto 2014.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. L’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla  regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni  complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario,  decida di impartire.
2. L’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” sottopone ad approvazione le  variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la  composizione degli organi collegiali.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’Amministrazione con apposita  nota senza modifica del presente decreto.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 23 aprile 2024.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare l’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14,  comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.


Articolo 4
(Vigilanza)
L’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Siciliana,  ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. L’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” comunica in forma telematica, al
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza
annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. L’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai  sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza  annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo. 3. L’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della  Sicilia A. Mirri” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto  ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte dell’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
L’Ispettore Generale Capo Felice Assenza
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 (CAD)
MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0185318 del 23/04/2024

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