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Consorzio volontario per la tutela dei Vini Etna con DOC - Conferma incarico 2024

Pubblicato da disciplinare
Consorzio volontario per la tutela dei Vini Etna con DOC

E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 12 febbraio 2018, n.  9956, al Consorzio volontario per la tutela dei vini Etna con. DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione,  vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di  cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Etna».

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 15 aprile 2024  

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Etna con DOC a svolgere le  funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura  generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238,  sulla DOC Etna. (24A02026)

(GU n.95 del 23-4-2024)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (VE) n. 1308/2013 in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica n. 118468
del 22 febbraio 2023 e successive modifiche ed integrazioni, in
particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici
dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di
incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite
le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le
attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di. tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2018, n. 9956, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 63 del 16 marzo 2018, successivamente confermato, con il quale e'
stato riconosciuto il Consorzio volontario per la tutela dei vini
Etna con DOC ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di
tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi relativi alla DOC «Etna»;
Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste;
Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio volontario per la
tutela dei vini Etna con DOC, deve ottemperare alle disposizioni di
cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio
2018;
Considerato altresi' che il Consorzio volontario per la tutela dei
vini Etna con DOC puo' adeguare il proprio statuto entro il termine
indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio
2010 n. 7422;
Considerato altresi' che il Consorzio volontario per la tutela dei
vini Etna con DOC puo' adeguare il proprio statuto entro il termine
indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio
2010, n. 7422;
Considerato che nel citato statuto il Consorzio volontario per la
tutela dei vini Etna con DOC richiede il conferimento dell'incarico a
svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12
dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Etna»;
Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini Etna
con DOC ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4
dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Etna». Tale
verifica e' stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate
con la nota, prot. n. 2027/2024 del 4 marzo 2024 (prot. Masaf n.
105037 del 4 marzo 2023) dall'Autorita' pubblica di controllo,
l'Istituto regionale del vino e dell'olio, autorizzata a svolgere
l'attivita' di controllo sulla citata denominazione;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio volontario per la tutela dei vini Etna con DOC a
svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza,
tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi,
di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la
denominazione «Etna»;

Decreta:

Articolo unico

1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla .data di
pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il
decreto ministeriale 12 febbraio 2018, n. 9956, al Consorzio
volontario per la tutela dei vini Etna con. DOC, con sede legale in
Castiglione di Sicilia (CT) Frazione Rovitello, via Vidalba, n. 2, a
svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza,
tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi,
di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla
DOC «Etna».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni
previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 12 febbraio
2018, n. 9956, puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero
revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238
del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.

Roma, 15 aprile 2024

Il dirigente: Cafiero

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