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Consorzio di tutela del Carciofo di Paestum IGP - Conferma 2026

Pubblicato da disciplinare
Consorzio di tutela del Carciofo di Paestum IGP

E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 22 novembre 2012, al Consorzio di  tutela del Carciofo di Paestum IGP, con sede legale in Eboli (SA), Via Bagnolo San Vito, a svolgere le funzioni di  cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP Carciofo di Paestum

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 17 febbraio 2026  

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Carciofo di Paestum
IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24
aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Carciofo di
Paestum». (26A00865)

(GU n.45 del 24-2-2026)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e
che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che
istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di
vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;
Viste, inoltre, le premesse sulle quali e' fondato il predetto
regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei
consumatori che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali,
determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con
caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle
connesse all'origine geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 -1997;
Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile
2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile
2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del
1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9
del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21
novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d), sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25
ottobre 2013, recante «Disposizioni nazionali per l'attuazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e
alimentari in materia di DOP, IGP e STG»;
Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei
vini e delle bevande spiritose;
Visto il regolamento (CE) n. 465 della Commissione del 12 marzo
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L
77 del 13 marzo 2004, con il quale e' stata registrata la IGP
«Carciofo di Paestum»;
Visto il decreto ministeriale del 22 novembre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 286 del 7 dicembre 2012, successivamente rinnovato, con il quale
e' stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del
Carciofo di Paestum IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le
funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n.
526, per la IGP «Carciofo di Paestum»;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n.
61413 e successive modificazioni ed integrazioni, citato, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalita'
per la verifica della sussistenza del requisito della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale, dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto
ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni
ed integrazioni, sopra citato, relativa ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto
il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine
sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori
agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati»
individuata all'art. 4, lettera b), del medesimo decreto, rappresenta
almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo
nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica e' stata
eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio
richiedente a mezzo pec il 23 gennaio 2026, (prot. MASAF n. 33659 del
26 gennaio 2026) e della attestazione rilasciata dall'organismo di
controllo Rina Agrifood S.p.a., a mezzo pec il 13 febbraio 2026
(prot. MASAF n. 71895 del 13 febbraio 2026), autorizzato a svolgere
le attivita' di controllo sulla IGP «Carciofo di Paestum»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio di tutela del Carciofo di Paestum IGP a svolgere le
funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, per la IGP «Carciofo di Paestum»;

Decreta:

Articolo unico

1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
ministeriale 22 novembre 2012, al Consorzio di tutela del Carciofo di
Paestum IGP, con sede legale in Eboli (SA), Via Bagnolo San Vito, a
svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile
1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21
dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Carciofo di Paestum».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni
indicate nel decreto ministeriale 22 novembre 2012 e nel presente
decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato
nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge
24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e
dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n.
61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 17 febbraio 2026

Il dirigente: Gasparri

 

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