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Amarone della Valpolicella - Modifiche al disciplinare di produzione

Pubblicato da disciplinare
Amarone della Valpolicella

Modifiche al disciplinare di produzione dell'Amarone della Valpolicella.
L'Amarone della Valpolicella vanta una storia antica che inizia nel quarto secolo dopo Cristo.  Cassiodoro, ministro di Teodorico, re dei Visigoti, in una lettera a dei proprietari terrieri della Valpolicella chiedeva di avere per la mensa regale il vino ottenuto con una speciale tecnica  d'appassimento delle uve, chiamato Acinatico e definito «mosto invernale, freddo sangue delle  uve», primo antenato del vino «Amarone della Valpolicella»

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 2 agosto 2019  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della DOCG «Amarone della Valpolicella». (19A05181)

(GU n.190 del 14-8-2019)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in
questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP
e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il
disciplinare consolidato della DOP dei vini «Amarone della
Valpolicella» e il relativo documento unico riepilogativo;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il disciplinare
di produzione della predetta DOP;
Vista la documentata domanda presentata, per il tramite della
Regione Veneto, dal «Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella»
con sede in San Pietro in Cariano (VR), intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione dei della DOCG dei vini
«Amarone della Valpolicella», nel rispetto della procedura di cui al
citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata
proposta di modifica;
Atteso che la citata richiesta di modifica, che comportava
modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE n. 607/2009, e'
stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare
prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6,
7, 8 e 10, e, in particolare, e' stato acquisito il parere favorevole
del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge
12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 7 maggio 2019;
Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e
n. 34/2019, entrati in vigore il 14 gennaio 2019, le predette
modifiche «non minori» sono da considerare «modifiche ordinarie» e
per le quali, ai fini della conclusione della procedura nazionale, si
e' ritenuto necessario pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana la proposta di modifica in questione per un
periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati
di presentare le eventuali osservazioni;
Atteso che, a seguito della pubblicazione della proposta di
modifica nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2019, entro il
predetto termine di trenta giorni, sono pervenute, da parte del
citato Consorzio di tutela e di alcune aziende vitivinicole
interessate alla DOP in questione, delle osservazioni alla citata
proposta di modifica del disciplinare;
Atteso che le predette osservazioni sono risultate di carattere
formale e migliorative del testo del disciplinare e come tali, non
sussistendo i presupposti per dar luogo alla convocazione di apposite
conferenze di servizi ai sensi dell'art. 8, comma 2, del richiamato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, sono state definite e recepite
da questo Ministero, effettuando in tal senso specifiche
comunicazioni ai soggetti istanti;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17 del
regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019
sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le
«modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Amarone della
Valpolicella»;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del
disciplinare di produzione in questione, nonche' alla comunicazione
delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il
sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par.
1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19 marzo 2019 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Vista la nota del Ministro prot. n. 8326/2019 Gab del 1° agosto
2019, con la quale sono state fornite indicazioni al fine di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e, in
particolare, i dirigenti titolari degli uffici dirigenziali generali,
i cui incarichi sono giunti in scadenza, sono stati autorizzati, per
un periodo non superiore ai quarantacinque giorni, «a svolgere le
attivita' amministrative e gestionali connesse alle funzioni allocate
negli uffici dagli stessi diretti, anche in relazione alle relative
direttive.»;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Amarone della Valpolicella», cosi' come  consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto  ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui  alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27  maggio 2019;
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Amarone della Valpolicella», cosi' come  consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al comma 1, e' riportato all'allegato A.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate,
entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla
Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte della commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data di ricezione della citata
comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche
ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2019/2020.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei
vini «Amarone della Valpolicella» di cui all'art. 1 saranno inseriti
sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2019

Il dirigente: Polizzi

Allegato A

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini  «Amarone della Valpolicella» consolidato con le «modifiche ordinarie».

Art. 1.

1) La denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella», gia'  riconosciuta come tipologia con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, e'  riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di  produzione, per le seguenti tipologie: «Amarone della Valpolicella» designabile anche con i  riferimenti «classico» e «Valpantena» e con la specificazione «riserva».

Art. 2.

1) I vini della denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella»  devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
Corvina Veronese (Cruina o Corvina) e/o Corvinone dal 45% al 95%;
Rondinella dal 5% al 30%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve  provenienti dai vitigni:
a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona di cui al  Registro nazionale delle varieta' di viti approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004  (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti, nella misura massima  del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 238/2016, art. 6, a bacca rossa, ammessi alla  coltivazione per la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varieta' di viti approvato  con decreto ministeriale 7 maggio 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004) e  successivi aggiornamenti, per il rimanente quantitativo del 10% totale.

Art. 3.
Delimitazione zona di produzione delle uve

1) La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della  Valpolicella» comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S.  Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolce', Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane,  Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese,  S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.
Tale zona e' cosi' delimitata: la linea di delimitazione inizia nella parte nord staccandosi dal  confine occidentale del Comune di Sant'Ambrogio in faccia a Monte Rocca sullo strapiombo  dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino. Da qui giunge passando attraverso il bosco a quota 410 mt  fino ad immettersi sulla carrareccia che arriva alla frazione di Monte. Da qui devia a N-E  seguendo via M. Kolbe, segue il confine S-E del foglio 4° Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella. Il confine percorre quindi via Case Sparse Campopian e passa a nord di Monte Pugna  a (quota 740) entrando in Comune di Fumane. Raggiunta subito Ca' Torre e Stravalle,  appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (quota 676), e raggiunto il Vaio Pangoni,  discende con questo fino a Ca' Pangoni (quota 230).
Risale poi per il breve tratto il Progno di Fumane fino a incontrare
il confine comunale di Marano e lo segue fino presso il Molino
Gardane. Sale allora leggermente per Ca' Camporal e Monte Per (quota
630) per discendere poi con la strada che porta a San Rocco fino
all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la localita' Tonei e
risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S.
Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che
porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona
subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine
del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il
lato orientale del territorio delimitato. Il confine percorre via A.
Aleardi, svolta e risale in via Albarin per poi scendere in via
Mendole, via Proale e raggiungere la strada Mazzano - Fane. Con
questa strada discende fino a Proale (quota 449) e poi, sinuoso al
largo di Mazzano, segue il limite sud del foglio XIII° del Comune di
Negrar sez. C e lo segue fino a via Prael, dove tocca Casa Prael
(casa di quota 580). Prosegue in via Palazzina di Villa, tocca la
Palazzina (quota 534), casa La Conca e percorre via Colombare di
Villa. Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad
ovest di Case Antolini tocca Casa sotto Sengia, rasenta Case la
Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini. Da questo punto la
delimitazione nord della zona del «Valpolicella», segue la linea di
quota 500 lungo le pendici montuose della vallata Valpantena,
partendo da localita' Sasso, in Comune di Negrar, e con andamento
sinuoso passa nelle vicinanze di localita' Montecchio e quindi
Volpare e successivamente, dopo aver formato una leggera ansa a nord,
passa in prossimita' di localita' Righi e Case Vecchie. Si sposta
quindi verso il monte Dordera e proseguendo con orientamento
nord-ovest passa in prossimita' della localita' Salvalaio e Vigo fino
a raggiungere S. Benedetto, sulla strada Vigo-Coda. Da S. Benedetto
segue il Vaio Selsone fino al Progno Valpantena, di qui sale lungo il
Vaio Sannava, per inserirsi sulla Comunale che porta a Praole e
Rosaro. Di qui prosegue per i Busoni, per i Vai, Ca' Balai ed i
Molini raggiungendo Azzago, passando per la strada del Cimitero; per
la carrareccia che passando a quota 655 tocca Contrada Valena e si
inoltra nel Vaio Orsaro fino a raggiungere il confine del Comune di
Grezzana con Verona che percorre fino a Vaio Laraccio; segue la
comunale di Pigozzo e la risale fino a Vaio Bruscara che segue fino
ad incontrare la Comunale Morago -Cancello. Segue la strada comunale
di S. Vito, tocca la frazione di Moruri e risale la strada fino a
inserirsi nel Vajo di Tretto che percorre fino al progno di Mezzane.
Risale questo Progno fino al Vaio dell'Obbligo per toccare C. Valle a
quota 502; da qui lungo la strada che passa ad ovest di Monte
Tormine, tocca la Bettola del Pian, prosegue verso est lungo il
confine comunale tra Tregnago e Badia Calavena, fino ad incontrare il
Progno di Illasi; fino ad incontrare il Progno di Illasi; ridiscende
questo Progno per breve tratto fino al guado per Cogollo, attraversa
la borgata, sale lungo via Bovi e ripiega verso sud immettendosi in
via F. S. Zerbato e giunge alla localita' Carbonari indi si porta
verso sud per la localita' Fonte, Croce del Vento, passa nei pressi
di Ca' Precastio, prosegue sempre verso sud passando ad est di Vinco
e Pandolfi fino a raggiungere l'incrocio dei confini comunali di
Tregnago, Cazzano di Tramigna ed Illasi; segue quindi il confine nord
del Comune di Cazzano fino ad incrociare il punto di confine tra i
tre Comuni di Tregnago, Cazzano di Tramigna e S. Giovanni Ilarione
(dove incontra il confine della zona del Soave). Di qui ridiscende
lungo il confine del Comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la
strada che da Soraighe correndo sotto le pendici di Monte Bastia,
prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andriani. Di qui,
seguendo la strada per Montecchia di Corsara raggiunge per risalirlo
brevemente il Rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti,
devia verso sud per la quota 300 che passando sotto C. Brustoloni
raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami e quindi alla
quota 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di Monte Bastia.
Ridiscende per detto confine fino all'altezza del Colle C. Beda e di
poco superatolo prosegue per la strada che si congiunge con la
provinciale Cazzano - Soave in prossimita' della quota 54.
Proseguendo verso ovest attraversa la strada provinciale e prosegue
nella stessa direzione per quella che conduce a Cereolo di Sopra e
poco prima di giungervi segue in direzione sud-est per la strada che
attraversato Cereolo di Sotto, raggiunge il centro abitato di S.
Vittore. Da S. Vittore segue verso ovest la strada che attraversa
Orniano e prosegue per Colognola ai Colli costeggiando nell'ultimo
tratto l'acquedotto. Da Colognola ai Colli il limite prosegue in
direzione nord per la strada che costeggia C. Canesella, tocca
Ceriani costeggiando anche in questo ultimo tratto l'acquedotto
quindi lungo la strada in direzione nord, fino all'altezza di C. Brea
quindi prende la strada verso ovest in direzione di tale localita'
per circa 350 metri e poi la strada verso nord per Campidello fino a
superare di poco la quota 134 (Cisterna), piega quindi verso ovest
per la strada che conduce a S. Giustina, supera il centro abitato e
giunto al torrente Illasi, supera il guado per proseguire poi in
direzione ovest per la strada che tocca le localita' Casotti,
Contrasti, e 150 metri circa prima di giungere a C. Nuova, piega
verso nord per la strada che va a incrociare il confine comunale di
Illasi all'altezza di C. Squarzego. Prosegue quindi per via Fienile
in direzione nord per Lione e giunto all'altezza di Fienile piega
verso ovest per quella che superato Fienile conduce a Turano
all'incrocio con il Progno di Mezzane, prosegue verso sud per la
strada che costeggia Turano, Val di Mezzo, attraversa Boschetto, S.
Pietro e raggiunge quota 56. Da quota 56 (Localita' Monticelli) segue
verso ovest la strada che passa a nord di S. Giacomo e raggiunge
quota 47 il confine del Comune di S. Martino Buon Albergo segue
questi verso nord e poco prima di giungere alla Tavolera piega verso
ovest per via Palu' che seguendo una linea spezzata a sud di Fenilone
raggiunge a quota 52 la strada che da Marcellise raggiunge S. Martino
Buon Albergo e la percorre sino all'abitato di quest'ultimo. La
delimitazione segue quindi il corso del fiume Fibbio e lo risale sino
alla localita' Spinetta. Da detta localita' segue la strada per
Montorio, attraversa il centro abitato e prosegue lungo la strada che
passa per Olmo e Morin sino al ponte Florio: da qui segue la strada
per Corte Paroncini e Villa Cometti indi devia per la carrareccia che
attraversando la strada per S. Felice tocca Ca' dell'Olmo e raggiunge
la strada della Valpantena che la risale fino a villa Beatrice; segue
poi la carrareccia per Corte Policanta per deviare poi per il
sentiero che porta a Castel S. Felice. Da Castel S. Felice la
delimitazione segue la strada delle Torricelle toccando localita'
Villa Ferrari, Torre n. 1, Torre n. 2 e S. Mattia; da qui si inoltra
lungo il sentiero per Villa Bottica e discende a Valle sino alla
strada per Avesa in localita' S. Martino; prosegue su detta strada
fino alla localita' Osteria, imbocca quindi la strada che, passando
in vicinanza del Cimitero di Avesa, giunge nei pressi della localita'
Villa e prosegue fino al centro di Quinzano; da Quinzano segue la
strada che porta alla statale 12 fino all'incrocio con la stessa; si
inserisce poi sulla statale 12 fino alla stazione ferroviaria di
Parona dove l'abbandona per seguire la ferrovia del Brennero sino
alla stazione di Domegliara; qui si reinserisce sulla statale n. 12
sino alla localita' Paganella; da detta localita' segue la
carrareccia che porta alle fornaci Tosadori a sud di Volargne, per
risalire la riva sinistra dell'Adige sino in prossimita' della Chiusa
di Ceraino congiungendosi al punto iniziale di partenza.
2) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini
della denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della
Valpolicella» designabili con la specificazione geografica Valpantena
e' cosi' delimitata: dal confine nord occidentale che parte da S.
Benedetto segue il gia' descritto confine della zona del Valpolicella
fino a quota 655; da qui si diparte verso sud seguendo la rotabile
che passa per quota 626 e prosegue verso sud per Erbino, risale sulla
strada verso la localita' Croce di Romagnano. Indi prosegue per
Casette, passa sotto il Monte Gazzo nei pressi della quota 458, poi
nei pressi di Corte Gualiva, prosegue ad ovest di Monte Cucco sulla
strada che porta a Villa Marchiori. Da qui si inoltra lungo la
carrareccia che supera contrada Maroni e che si immette in via Prove,
seguendola in direzione Sud fino a C. Squizza per raggiungere C.
Gazzol da dove ripiega verso ovest per toccare la localita'
Campagnola: risale poi verso Novaglie e Nesente, quindi ridiscende
verso sud ed ovest per toccare C. Maioli, C. Misturin e Poiano per
risalire lungo la carrareccia verso C. Zorzi. Tocca quindi il confine
di zona e risale la carreggiabile per Torre n. 3, Torre n. 4, Villa
Fiandin, Villa Tedeschi, Villa Barbesi; sale lungo via San Vincenzo e
prosegue per via Gaspari che lascia per via Carbonare.
Da qui prosegue lungo il sentiero posto sotto quota 469 fino alla
localita' Le Case Vecchie da dove si porta sul confine di zona nei
pressi della localita' Casette, sotto il Monte Dorzera e lo segue
fino a raggiungere la localita' di partenza S. Benedetto.
3) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini
della denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della
Valpolicella» designabili con la menzione Classico comprende i Comuni
di Negrar, Marano, Fumane, Sant'Ambrogio, S. Pietro in Cariano ed e'
cosi' delimitata:
la parte nord del perimetro si stacca dal confine occidentale
del Comune di Sant'Ambrogio in faccia a Monte Rocca sullo strapiombo
dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino. Da qui giunge passando
attraverso il bosco a quota 410 mt fino ad immettersi sulla
carrareccia che arriva alla frazione di Monte. Da qui devia a N-E
seguendo via M. Kolbe, segue il confine S-E del foglio 4° Comune di
Sant'Ambrogio di Valpolicella. Il confine percorre quindi via Case
Sparse Campopian e passa a nord di Monte Pugna a (quota 740) entrando
in Comune di Fumane. Raggiunta subito Ca' Torre e Stravalle,
appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (quota
676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con questo fino a Ca'
Pangoni (quota 230). Risale poi per il breve tratto il Progno di
Fumane fino a incontrare il confine comunale di Marano e lo segue
fino presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Ca'
Camporal e Monte Per (quota 630) per discendere poi con la strada che
porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi
la localita' Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la
carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca
nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine
comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la
strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati
di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio
delimitato. Il confine percorre via A. Aleardi, svolta e risale in
via Albarin per poi scendere in via Mendole, via Proale e raggiungere
la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale
(quota 499) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, segue il limite sud
del foglio XIII° del Comune di Negrar sez. C e lo segue fino a via
Prael, dove tocca Casa Prael (casa di quota 580). Prosegue in via
Palazzina di Villa, tocca la Palazzina (quota 534), casa La Conca e
percorre via Colombare di Villa.
Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad ovest
di Case Antolini tocca Casa sotto Sengia, rasenta Case la Fratta e
Siresol, raggiunge Bertolini, Prosperi, Campi di Sopra (q. 410) e
case Campi, fino ad incontrare il confine comunale tra Negrar e
Verona presso la Tenda (q. 426). Segue allora questo confine fin
sotto Montericco, tra la quota 250 e quota 251. Da questo punto ha
inizio il confine sud del territorio del vino «Valpolicella
Classico». La linea di demarcazione prosegue verso ovest continuando
a seguire il confine di Negrar fino presso a casa Acquilini; tocca
poi C. Fedrigoni, la Chiesa di Arbizzano, Cambroga, casa Albertini,
ed il Molino raggiungendo in questa localita' la curva di livello di
q. 100 che delimita gran parte del confine sud del territorio. Questa
quota segna il limite netto il terrazzo fluvio - glaciale ed eocenico
e la pianura per buona parte irrigua, che degrada verso l'Adige.
Seguendo detta curva attraversa il Ghetto e raggiunta la ex ferrovia
Verona - Garda, la discende per breve tratto fino alla localita'
Stella; di cui la linea di demarcazione, proseguendo verso ovest, si
immette sulla strada che, attraversando prima la comunale Parona -
Pedemonte e poi Quar, raggiunge la linea di q. 100 passando per Ca'
Brusa'. Sempre per la linea q. 100 prosegue per Cedrara S. Martino
Sotto Corrubio, raggiunge ed attraversa dopo circa un chilometro il
progno di Fumane e raggiunge subito il confine comunale tra S. Pietro
in Cariano e Pescantina e Sotto Ceo. Continua allora con questo
confine fino a Prognetta Lena (sopra Ca' Cere') ed in seguito con
confine tra Pescantina e S.Ambrogio, toccando Ca' Sotto Ceo, fino a
raggiungere la carrareccia che per Vignega di sopra porta sulla
strada di Ospedaletto. Lasciato il confine comunale prosegue fino
alla strada di S. Ambrogio-Ospedaletto. Da questo punto il nostro
limite abbandona q. 100, poiche' il terrazzo bruscamente si eleva, ma
continua sempre a correre sull'orlo superiore in esso: circuisce
Montindon seguendo la linea di quota 125, attraversa la ferrovia
sotto S. Ambrogio, sfiora Ca' de Picetto, aggira la valle con
l'elevato dosso cretaceo soprastante le due stazioni di Domegliara e
raggiunge seguendo la linea di quota 150 il confine comunale tra S.
Ambrogio e Dolce', a casa Sotto Sengia. In seguito continua di
conserva con questo confine fino presso casa Fontana costituendo il
lato occidentale del territorio dell'«Amarone della Valpolicella», e
chiudendone il perimetro.

Art. 4.

1) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e
garantita «Amarone della Valpolicella» devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche.
2) Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini della
produzione dei vini di cui all'art. 1, i vigneti impiantati in
fondovalle su terreni torbosi e/o eccessivamente umidi.
Le uve destinate a divenire «Amarone della Valpolicella» devono
provenire da vigneti che abbiano raggiunto almeno il 4° ciclo
vegetativo.
3) I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura
devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
4) Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a
pergola veronese inclinata mono o bilaterale.
5) Per le superfici vitate gia' iscritte allo schedario viticolo
della denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della
Valpolicella» prima dell'approvazione del disciplinare allegato al
decreto ministeriale 24 marzo 2010 e allevati a pergola veronese o a
pergoletta veronese mono o bilaterale e' tuttavia consentito di
utilizzare la presente denominazione alle condizioni indicate al
comma successivo.
6) E' fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale
potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della
vegetazione nell'interfila e una carica massima di gemme ettaro,
definita dalla Regione Veneto in relazione alle caratteristiche di
ciascuna zona viticola omogenea.
7) Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei
vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo della denominazione di
origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella» prima
dell'approvazione del disciplinare allegato al decreto ministeriale
24 marzo 2010, non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso
di terrazzamenti stretti in zona collinare, previa autorizzazione
della Regione Veneto.
8) E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
9) La Regione Veneto su proposta del Consorzio di tutela della
denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate,
con proprio provvedimento puo' stabilire limiti, temporanei,
dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini
dell'idoneita' alla rivendicazione delle uve da destinare alla DOCG
«Amarone della Valpolicella». La regione e' tenuta a dare
comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
10) La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della
Valpolicella» non deve essere superiore a dodici tonnellate ad ettaro
di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.
11) Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Amarone della Valpolicella», devono essere
riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
12) Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella
specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
13) Per la produzione del vino «Amarone della Valpolicella» si
dovra' attuare la cernita delle uve in vigneto, secondo gli usi
tradizionali mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore
al 65% della produzione massima ad ettaro prevista al precedente
comma 10.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite
massimo previsto dal comma 10 del presente articolo, potranno essere
presi in carico per la produzione di vino con la denominazione
origine controllata «Valpolicella» e «Valpolicella Ripasso».
Gli ulteriori quantitativi fino al raggiungimento del limite
massimo previsto dal comma 11 del presente articolo, saranno presi in
carico per la produzione di vino con indicazione geografica tipica.
14) La Regione Veneto, in annate climaticamente sfavorevoli, con
proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente
precedente la vendemmia, stabilisce una resa inferiore di uva per
ettaro rispetto a quella fissata ai comma 10 e 13, sino al limite
reale dell'annata ed in riferimento all'area interessata dall'evento
climatico. Con lo stesso provvedimento la regione stabilisce gli
eventuali superi di resa e la loro destinazione.
15) La Regione Veneto, su proposta del Consorzio di tutela e
sentite le organizzazioni di categoria interessate, per conseguire
l'equilibrio di mercato, puo' con proprio provvedimento, da emanarsi
nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, nell'ambito della
resa massima di uva per ettaro fissata ai comma 10 e 13, stabilire
rese inferiori rivendicabili con la denominazione di origine, anche
in riferimento alle singole zone di produzione di cui all'art. 3,
comma 1, 2 e 3, dandone immediata comunicazione al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Con lo stesso provvedimento la Regione Veneto stabilisce la
destinazione dei rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del
limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo.

Art. 5.

1) Le operazioni di appassimento delle uve destinate alla
produzione del vino «Amarone della Valpolicella», di vinificazione
delle uve e di invecchiamento dei vini devono aver luogo nell'ambito
della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, comma 1.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e'
consentito che le sole operazioni di vinificazione e di
invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati all'interno
dell'intero territorio dei comuni della predetta zona di produzione
delle uve, anche se compresi soltanto in parte nella citata zona di
produzione, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte
nei vigneti iscritti allo schedario viticolo di pertinenza di
ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento.
Inoltre sono fatte salve le autorizzazioni individuali
ministeriali per effettuare le operazioni di invecchiamento in
stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al precedente
capoverso e comunque nell'ambito territoriale della Provincia di
Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare approvato con il decreto
ministeriale 24 marzo 2010.
2) Per i vini «Amarone della Valpolicella» Classico e «Amarone
della Valpolicella» Valpantena le operazioni di appassimento delle
uve, di vinificazione e di invecchiamento dei relativi vini devono
aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve
di cui all'art. 3, commi 2 e 3.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le
predette operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati
all'interno della zona di appassimento delle uve, di vinificazione e
di invecchiamento del vino «Amarone della Valpolicella» di cui al
comma 1, primo capoverso, limitatamente ai prodotti provenienti dalle
uve raccolte nei vigneti iscritti allo schedario viticolo di
pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello
stabilimento.
Inoltre sono fatte salve le autorizzazioni individuali
ministeriali per effettuare le operazioni di invecchiamento in
stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al precedente
capoverso e comunque nell'ambito territoriale della Provincia di
Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare approvato con il decreto
ministeriale 24 marzo 2010.
3) Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea,
l'imbottigliamento deve aver luogo nell'ambito delle zone di
appassimento delle uve, di vinificazione e di invecchiamento previste
per le rispettive tipologie di vino ai commi 1 e 2, al fine di
salvaguardare la qualita' e la reputazione della denominazione e
garantire l'origine del prodotto e l'efficacia dei controlli.
Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori
della predetta area di imbottigliamento delimitata, sono previste
autorizzazioni individuali in conformita' alla normativa dell'unione
europea e nazionale.
4) La resa massima delle uve in vino finito non deve essere
superiore al 40%.
5) La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di
tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, con
proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo
immediatamente precedente la vendemmia, puo' stabilire di ridurre la
resa massima delle uve in vino finito «Amarone della Valpolicella»
rispetto a quella fissata dandone immediatamente comunicazione al
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo.
Qualora la resa superi tale limite ma non superi il 40%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e
garantita.
6) Le uve dopo l'appassimento devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.
7) L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e
puo' essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento
ambientale purche' operanti a temperature analoghe a quelle
riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento
escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con
l'ausilio del calore.
8) Le uve messe ad appassire per ottenere i vini «Amarone della
Valpolicella» non possono essere vinificate prima del 1° dicembre.
Tuttavia qualora si verificassero condizioni climatiche che lo
rendano necessario la Regione Veneto su richiesta documentata del
Consorzio di tutela puo' autorizzare l'inizio delle predette
operazioni in data antecedente al 1° dicembre.
9) Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
10) I vini «Amarone della Valpolicella» prima della immissione al
consumo devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di
almeno due anni con decorrenza dal 1° gennaio successivo all'annata
di produzione delle uve.
I vini «Amarone della Valpolicella» designato con la
specificazione «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo minimo
di invecchiamento di almeno quattro anni a partire dal 1° novembre
dell'anno della vendemmia.

Art. 6.

1) Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Amarone della Valpolicella», anche con i riferimenti «classico» e
«Valpantena» e con la specificazione «riserva», all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso carico tendente eventualmente al granato con
l'invecchiamento;
odore: caratteristico, accentuato;
sapore: pieno, vellutato, caldo;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14% vol.;
zuccheri residui massimi totali: 9 g/l in presenza di un titolo
alcolometrico effettivo di 14% vol.; sono consentiti ulteriori 0,1
g/l di zuccheri residui per ogni 0,10% vol. di titolo alcolometrico
effettivo oltre i 14% vol. e fino ai 16% vol., e 0,15 g/l di zuccheri
residui per ogni 0,10% vol. di titolo alcolometrico effettivo oltre
16% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l e 32,0 g/l nella
versione «riserva».

Art. 7.

1) Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini
«Amarone della Valpolicella» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare
di produzione ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto» e
similari.
2) E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi,
purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l'acquirente.
3) Nella designazione dei vini «Amarone della Valpolicella» puo'
essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita
dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia
distintamente specificata nello Schedario viticolo veneto e che
l'appassimento, la vinificazione e l'invecchiamento del vino
avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal
toponimo, venga riportata nella denuncia dell'uva, nella
dichiarazione della produzione, nei registri e nei documenti di
accompagnamento.
4) Per i vini «Amarone della Valpolicella», con le diverse
tipologie, e' obbligatorio riportare in etichetta e nella
documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine
controllata e garantita «Amarone della Valpolicella» devono essere
immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro aventi
capacita' non superiore a cinque litri, con abbigliamento consono al
loro carattere di pregio.
Tuttavia, su richiesta delle ditte interessate, a scopo
promozionale, puo' essere consentito con specifica autorizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo l'utilizzo della capacita' di nove e dodici litri.
2) Nella chiusura di dette bottiglie sono ritenuti idonei i
sistemi di chiusura previsti dalla vigente normativa nazionale e
comunitaria. Per le bottiglie fino a litri 0,375 e' tuttavia
consentito anche l'uso del tappo a vite.

Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico

a) Specificita' della zona geografica.
Fattori naturali.
La zona di produzione della denominazione copre l'intera fascia pedemontana della Provincia di  Verona estendendosi dal lago di Garda fino quasi al confine con la Provincia di Vicenza. Anche se  la zona e' costituita da una serie di vallate e di colline che entrano nella pianura disegnando la  «forma di una mano», possono individuarsi alcune caratteristiche comuni e proprie della  Valpolicella dove il clima ed il suolo hanno un ruolo fondamentale. Grazie alla protezione della  catena montuosa dei Lessini a nord, alla vicinanza del lago di Garda e all'esposizione a sud dei  terreni collinari e di fondovalle, il clima in cui cresce la vigna di «Amarone della Valpolicella» e' complessivamente mite e non troppo piovoso avvicinandosi soprattutto nella bassa collina e nel  fondovalle a quello «Mediterraneo».
La piovosita' non eccede se non durante l'inverno e la media  annua oscilla fra gli 850 ed i 1000  m. I suoli della Valpolicella sono costituiti sia dalla disgregazione di formazioni calcareo- dolomitiche che da basalti, che da depositi morenici e fluviali di origine vulcanica e per questo  presentano aspetti di variabilita', determinando un diverso apporto idrico alla vite nei vari stadi di  sviluppo e crescita dell'apparato fogliare e poi durante la fase di maturazione dell'uva.
I terreni a vigneto «Valpolicella» hanno esposizioni
diversificate a seconda dell'altitudine a cui crescono che puo'
arrivare sino ai 500 s.l.m., ed in base ai versanti collinari che
occupano. In genere, per godere di una corretta esposizione solare, i
vigneti si trovano sulle porzioni meno pendenti delle dorsali o sulle
porzioni subpianeggianti delle colline piu' alte, sia ad ovest che ad
est della zona di produzione, mentre, nella bassa e media collina e
nel fondovalle, sono prevalentemente rivolti verso sud.
Fattori umani e storici.
«Amarone della Valpolicella» vanta una storia antica che inizia nel quarto secolo dopo Cristo.  Cassiodoro, ministro di Teodorico, re dei Visigoti, in una lettera a dei proprietari terrieri della Valpolicella chiedeva di avere per la mensa regale il vino ottenuto con una speciale tecnica  d'appassimento delle uve, chiamato Acinatico e definito «mosto invernale, freddo sangue delle  uve», primo antenato del vino «Amarone della Valpolicella». Tracce della predilezione per questo  vino e per le uve che lo producono si ritrova anche nell'Editto di Rotari che stabiliva pene molto  severe per chi arrecava danno alle viti e multe salate per chi rubava i grappoli. 
Per gli anni successivi al 1000 d.c. non solo vi e' traccia di alcuni atti d'acquisto e vendita di  vigneti nella zona di produzione di «Amarone della Valpolicella», ma il vino era considerato al pari  del denaro per pagare i diritti feudali. Nei secoli successivi prosegue la presenza di  «Amarone della Valpolicella» nei documenti ufficiali e negli scritti degli umanisti. Un estimo del  1503 attesta che la zona di produzione di «Amarone della Valpolicella» era una valle ricca e famosa grazie ai suoi vini. Fama che e' continuata sino all'epoca illuministica quando Scipione  Maffei in un importante testo ha proposto la dizione «amaro» per indicare il vino «d'una grazia particolare prodotto in Valpolicella». Molti altri scrittori e studiosi si sono interessati a questo vino  nei secoli successivi per arrivare alle prime analisi organolettiche su questo vino riportate nel bollettino della stazione agraria sperimentale di Verona della fine del 1800.
I primi esemplari di bottiglie di «Amarone» senza etichetta arrivarono solo nei primi anni del  Novecento per un uso familiare o destinati agli amici. Mentre la prima commercializzazione di una  bottiglia di «Amarone della Valpolicella» e' del 1953. Un decennio dopo, grazie alla  delimitazione della zona di produzione ed al progresso delle tecniche di produzione e vinificazione  del vino «Amarone della Valpolicella» nel 1968 si e' giunti all'approvazione ufficiale  del primo disciplinare di produzione e al riconoscimento della Doc. Allo scopo di tutelare l'identita'  delle diverse tipologie inserite nella denominazione «Valpolicella», «Valpolicella  Ripasso», «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella», il 24 marzo 2010 sono stati  adottati appositi decreti ministeriali con i quali le quattro tipologie sono state rese  autonome. Il successo di «Amarone della Valpolicella» ha attraversato indenne i secoli, arrivando  fino ad oggi come testimoniato dall'attenzione che continuano a tributargli giornalisti ed esperti di  vino, che ne riconoscono la peculiarita' inserendolo nelle piu' importanti guide enologiche  come Buoni Vini d'Italia Touring Club, Vini d'Italia Gambero Rosso, Veronelli, Luca Maroni,  Espresso, Enogea, Wine Enthusiast.
La particolarita' e la complessita' di questo vino e' dovuta ad un continuo miglioramento della  tecnica agronomica e di quella vitivinicola operata dai produttori nel corso degli anni. 
Selezionando i sistemi di allevamento delle viti atte a produrre «Amarone della Valpolicella», si e'  gradualmente passati dalla pergola veronese doppia, detta anche «tendone», alla pergola  semplice e alla «pergoletta veronese» che assicurano un incremento qualitativo delle uve grazie  al rinnovo frequente del tralcio e alla limitazione della produzione sul singolo ceppo. Oggi i vigneti  sono per la maggior parte allevati a «pergola semplice» e «pergoletta», e sono condotti  con opportune operazioni estive di potatura verde, in modo tale da assicurare la discesa dei  grappoli dall'apparato fogliare fin dalle prime fasi del loro sviluppo, consentendo cosi' il controllo costante della salute e del grado di maturazione delle uve. Queste ultime sono raccolte tra la  terza decade di settembre e la prima settimana d'ottobre, ponendo ogni attenzione a che siano perfettamente sane e giunte a piena maturita', di modo che arrivino integre al termine della fase  dell'appassimento.
Le uve sono attentamente selezionate in vigna e dopo la raccolta vengono poste in un unico  strato, in cassette di legno, di plastica o su graticci di canne di bambu' per fare meglio circolare  l'aria ed impedire che le uve si schiaccino. Successivamente vengono collocate in ampi fruttai  ricavati sopra le cantine che devono essere perfettamente aerati e in grado di assicurare  un'ideale conservazione dei grappoli. Le uve devono rimanere nei fruttai cento o centoventi giorni  sino a che non perdono almeno la meta' del loro peso. In questi mesi i grappoli devono  essere controllati ogni giorno e girati per eliminare tempestivamente eventuali acini non perfetti.  In questa fase nelle uve avvengono una serie di complesse trasformazioni, dalla diminuzione  dell'acidita' alla modifica del rapporto tra glucosio e fruttosio, che favoriscono la concentrazione  dei polifenoli e l'aumento considerevole della glicerina e d'altre sostanze come il resveratrolo che  rendono «Amarone della Valpolicella», ottenuto dall'appassimento, un vino completamente  diverso da qualsiasi altro.
Ultimato l'appassimento, dopo un ulteriore, attento controllo, le uve sono sottoposte a pigiatura.  Alla vinificazione segue un periodo di due anni minimo di affinamento di «Amarone della  Valpolicella» in contenitori di legno. Subito dopo la permanenza in botte, segue l'imbottigliamento  ed un ulteriore periodo d'affinamento in vetro, nelle cantine di produzione,  prima della commercializzazione.
b) Specificita' del prodotto.
Ottenuto dall'appassimento delle uve conservate in fruttai per
cento/centoventi giorni, dove porta a termine la fermentazione degli
zuccheri. E' uno dei vini piu' longevi fra i grandi vini italiani.
Ha colore rosso molto intenso con note granate, e profumo che
ricorda le frutta passita, il tabacco e le spezie, grazie alle muffe
nobili createsi nel corso dell'appassimento. Il sapore e' fortemente
fruttato, di spiccata fragranza, asciutto ma di molta morbidezza, con
corpo pieno, caldo-corroborante e vigoroso; ha personalita' forte e
puo' superare i vent'anni di conservazione.
Per queste sue caratteristiche puo' accompagnare secondi piatti
di carne, selvaggina, formaggi stagionati, ma anche essere degustato
da solo come vino da meditazione.
c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto.
Il clima mite e non eccessivamente piovoso, piu' caldo durante la
stagione estivo autunnale, determina una maturazione abbastanza
regolare dell'uvaggio, con buone gradazioni zuccherine e componenti
fenoliche. Questo regala al vino «Amarone della Valpolicella» di
fondovalle un'alcolicita' contenuta, a favore di un equilibrato
quadro olfattivo caratterizzato da note floreali ed una colorazione
delicata.
La bassa e media collina che non supera i 300 s.l.m. ed e'
caratterizzata da suoli sabbioso-ghiaiosi ed argillosi fornisce uve
con una buona dotazione zuccherina con un quadro acidico nella media
ed una elevata dotazione di acido Malico. «Amarone della
Valpolicella» ha generalmente un tenore alcolico non eccessivo ed un
buon livello degli antociani. Anche i profili sensoriali risultano
essere complessi e molto caratterizzati.
Tale tipologia di suoli e buone esposizioni dei vigneti in
declivio permettono di ottenere un «Amarone della Valpolicella» molto
equilibrato sia per la maturita' tecnologica che per quella fenolica.
Il quadro polifenolico evidenzia un profilo sensoriale ampio ed
armonico soprattutto per la componente autoctona «Rondinella».
I suoli calcarei delle aree facenti parte delle porzioni
meridionali ed apicali delle dorsali offrono ottimi decorsi
maturativi delle uve per «Amarone della Valpolicella» che fanno
registrare un buon accumulo zuccherino, una buona degradazione
acidica ed accumuli elevati di antociani e polifenoli con una buona
maturita' cellulare. La gradazione alcolica del vino «Amarone della
Valpolicella» risulta nella media, con un elevati valori di estratto
secco, di antociani totali e di polifenoli totali. Sotto il profilo
gustativo «Amarone della Valpolicella» ha interessanti note fruttate
e floreali.
I calcari marnosi (Biancone e Scaglia) delle pendici piu' alte
della zona di produzione del vino «Amarone della Valpolicella», danno
ottimi accumuli zuccherini sia come valori prevendemmiali che alla
raccolta. Questa elevata vocazionalita' alla produzione di «Amarone
della Valpolicella» e' confermata dagli andamenti dell'acidita' e
della maturita' fenolica. Infatti sia le uve che il vino «Amarone
della Valpolicella» sono molto colorati e con elevati valori di
polifenoli totali. Buono il grado dei tannini estraibili dai
vinaccioli e quello di maturita' della buccia. A livello sensoriale
si percepiscono note floreali intense e sentori di frutta rossa.

Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

Organismo di controllo: Siquria S.p.a., via Mattielli n. 11 Soave
Verona 37038 (VR) Italy. Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646 e.mail:
info@siquria.it.
La societa' Siquria e' l'organismo di controllo autorizzato dal
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua
la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente
disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso,
lettera a) e c), ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i
prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei
controlli (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera
produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nella
Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.

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