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Valtellina Casera Dop - Controlli da CSQA Certificazioni Srl - Autorizzazione Giugno 2025

Pubblicato da disciplinare
Valtellina Casera Dop

CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (VI), via San Gaetano n.74, è autorizzato ad espletare le funzioni di  controllo previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la dop Valtellina Casera, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1263 della  Commissione del 1° luglio 1996.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Autorizzazione all’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli per la
denominazione di origine protetta “Valtellina Casera”, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo
alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità
tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n.
1151/2012;
Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale l’Unione europea ha
provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Valtellina Casera”;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il
quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo
ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli
alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante
nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle
autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di
controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non
generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n.
288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il quale
al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della
prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 681636 del 29 dicembre 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “CSQA Certificazioni Srl” è stato autorizzato ad
effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Valtellina Casera”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 12 gennaio 2022, come
disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 0634664 del 2 dicembre 2021 , con la quale l’Amministrazione ha emanato le “Linee guida
per la redazione dei piani di controllo dei prodotti lattiero caseari a Indicazione Geografica” e
contestualmente ha chiesto agli Organismi di controllo di adeguare tutti i piani di controllo del settore alle
linee guida, ordinariamente, al momento dell’eventuale modifica degli stessi, e comunque entro e non oltre
il tempo tecnico utile per il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate per ciascun prodotto a Indicazione
Geografica;
Vista la nota del 22 novembre 2024, con la quale il “Consorzio Tutela Valtellina Casera e Bitto” ha
confermato “CSQA Certificazioni Srl” quale struttura di controllo della denominazione protetta “Valtellina
Casera”;
Visto il precedente decreto di proroga n. 6165 del 9 gennaio 2025 e il decreto n. 161115 dell’8 aprile 2025,
pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il
quale l’autorizzazione a “CSQA Certificazioni Srl” è stata ulteriormente prorogata fino all’emanazione del
decreto di autorizzazione triennale e, comunque, per un periodo di tre mesi a far data dal 12 aprile 2025;
Considerato che in data 10 giugno 2025 “CSQA Certificazioni Srl” ha trasmesso il piano dei controlli
definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la denominazione di origine protetta “Valtellina
Casera”;
Considerato che il medesimo piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, è stato ritenuto
conforme alle “Linee guida per la redazione dei piani di controllo dei prodotti lattiero caseari a Indicazione
Geografica”;
Considerato che l’Amministrazione ha ritenuto di procedere all’approvazione della citata documentazione
e alla emanazione del decreto di autorizzazione triennale nei confronti di “CSQA Certificazioni Srl”;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la
denominazione di origine protetta “Valtellina Casera”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“CSQA Certificazioni Srl”, con sede in Thiene (VI), via San Gaetano n.74, è autorizzato ad espletare le
funzioni di controllo previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la
denominazione di origine protetta “Valtellina Casera”, registrata in ambito Unione europea con
Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.


Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Valtellina Casera”,
presentati da “CSQA Certificazioni Srl” sono approvati.


Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “CSQA Certificazioni Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a
rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché
ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga
necessario, decida di impartire.
2. “CSQA Certificazioni Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo
assenso dell’Amministrazione.
3. “CSQA Certificazioni Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il
sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del
presente decreto.
5. “CSQA Certificazioni Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di
sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente,
l’intenzione di confermare “CSQA Certificazioni Srl” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli
iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica
da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “CSQA Certificazioni Srl” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 5
(Vigilanza)
“CSQA Certificazioni Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge
21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “CSQA Certificazioni Srl” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste ed alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto
certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “CSQA Certificazioni Srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a
richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque,
in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “CSQA Certificazioni Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto
ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .


Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “CSQA Certificazioni Srl”, delle disposizioni del presente decreto può
comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14,
comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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