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Cònero Docg - Approvazione modifica ordinaria del disciplinare di produzione - 2025

Pubblicato da disciplinare
Cònero

La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della docg dei  vini Cònero Docg, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -  n. 113 del 17 maggio 2025, e' approvata.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 24 giugno 2025  

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini Coner». (25A03711)

(GU n.156 del 8-7-2025)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE)
2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione,
del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del
12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone
viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le
pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in
materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la
percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro
eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione,
del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la
notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad
oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad
oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come
modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022,
avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022,
concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n.
238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti e
rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del
SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri d, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto,
ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025,
registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per
l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della
sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;
Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare prot. n. 112479 dell'11
marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati
assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non
generale della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in
coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del
Ministro, nonche' dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024, reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data
del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai
ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno
2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri
l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale
della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio
1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 210 del 22 agosto 1967, con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Conero» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visto il decreto del 1° settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 212 del 9
settembre 2004, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione
di origine controllata e garantita dei vini «Cònero » ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare
della denominazione di origine protetta dei vini «Conero»;
Esaminata la documentata domanda presentata dall'Istituto
marchigiano di tutela vini, acquisita al prot. ingresso n. 0007813
del 9 gennaio 2023, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare
di produzione della denominazione di origine protetta dei vini
«Conero», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerato che l'Istituto marchigiano di tutela vini e'
riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre
2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste
dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione
di origine controllata e garantita dei vini «Conero»;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata
una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti
dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del
documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole delle Regioni Marche;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 aprile 2025,
nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C.G.
dei vini «Conero»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 113 del 17 maggio 2025, a fini di opposizione a livello
nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta
procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del
regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Conero», che comporta una modifica del
documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente
all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e
all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra
citati;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di
produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico
consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di
approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a
quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conero»,
di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 113 del 17 maggio 2025, e'
approvata.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Conero», consolidato con la
modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il
relativo documento unico consolidato modificato figurano,
rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.

Art. 2

Entrata in vigore
ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio
nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

Comunicazione alla Commissione europea
ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati
nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del
presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il
sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere
dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento
unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai
sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE)
2025/27.

Art. 4

Aggiornamento codici SIAN

1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto
ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, e'
aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al
comma 1 del presente articolo.

Art. 5

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Conero» consolidato con la modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo e' pubblicato nella
sezione «Qualita'» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
(https://www.politicheagricole.it).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 24 giugno 2025

Il dirigente: Gasparri


Allegato A

Disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Conero»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Conero» e'
riservata ali vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti
tipologie o menzioni:
«Conero» riserva;
«Conero» rosa o rosato.

Art. 2.

Base ampelografica dei vigneti

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui
all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti
aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
1. Montepulciano minimo 85%;
2. Sangiovese massimo 15%.
E' consentito che i vigneti, con la composizione ampelografica
sopra indicata siano anche idonei all'iscrizione allo schedario
viticolo per la denominazione di origine controllata «Rosso Conero».

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione deli vini di cui all'art. 1 comprende
l'intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo,
Numana e parte dei Comuni di Castelfidardo ed Osimo compreso tra la
zona suddetta e la linea di demarcazione che partendo dal confine di
Numana segue il seguente itinerario: via S. Vittore sino al passaggio
a livello della ferrovia Ancona Pescara km 223,773; strada Case
Romani sino alla casa cantoniera del km 318,646 della strada statale
n. 16 Adriatica; statale n. 16 sino al confine di Loreto; confine di
Loreto e Recanati sino alla ex nazionale Flaminia e da questa sino al
bivio della scuola di Acquaviva, strada, Acquaviva - Laghi ed indi
strada provinciale Val Musone che dalla contrada Laghi va a Case
Nuove di Osimo, sino al bivio con la strada comunale La Villa; strada
comunale La Villa (Cannone) e strada comunale via Striscione sino
alla provinciale Chiaravallese (bivio Offagna), dal bivio di Offagna
seguendo la ex via della Venturina, ora via Offagna, sino al Comune
di Offagna.

Art. 4.

Norme per la viticoltura, rese
e caratteristiche qualitative delle uve

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della
zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato
specifiche caratteristiche.
Sono, pertanto, da considerare idonei ai fini dell'iscrizione
allo schedario viticolo ai fini per la produzione della denominazione
di origine controllata e garantita «Conero» i vigneti bene esposti
con giacitura collinare, con esclusione di quelli impiantati in
terreni umidi e non soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti idonei alla
produzione deli vini a denominazione di origine controllata e
garantita di cui all'art. 1, impiantati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto del 1°
settembre 2004 e successive modifiche, la densita' minima ad ettaro
deve essere di 3.330 ceppi.
La produzione massima di uva per ettaro ammessa per la produzione
dei vini di cui all'articolo e' la seguente:
«Conero» riserva: 9 tonnellate;
«Conero» rosa o rosato: 12 tonnellate.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa
dovra' essere riportata, purche' la produzione globale del vigneto
non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel
limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita «Conero». Oltre detto limite
percentuale decade la denominazione di origine di tutto il prodotto.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
«Conero» riserva: 12,00% vol;
«Conero» rosa o rosato: 10,50% vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione e imbottigliamento
in zona delimitata e invecchiamento

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei
comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di
produzione delimitata nel precedente art. 3 e nelle localita'
denominate «Barcaglione» e «Guastuglia» del Comune di Falconara
Marittima, in Provincia di Ancona.
Sono fatte salve le autorizzazioni ad effettuare in deroga le
operazioni di cui sopra concesse dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste ai sensi dell'art. 5 del
disciplinare di produzione del 1° settembre 2004 e successive
modifiche.
Nella vinificazione dei vini di cui all'art. 1 sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della
zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino pronto al consumo non deve
essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite ma non il 75%,
l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita per tutta la
partita.
E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e
nazionali.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui
all'art. 1, nella tipologia Riserva, prima di essere immesso al
consumo, deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di
almeno due anni che decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione
delle uve.
L'immissione al consumo del vino a denominazione di origine
controllata e garantita di cui all'art. 1, nella tipologia rosa o
rosato, non puo' avvenire prima del 1° gennaio dell'anno successivo a
quello della raccolta delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

Il vini di cui all'art. 1, devono rispondere all'atto
dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:
«Conero» riserva:
colore: rosso rubino;
odore: gradevole, vinoso;
sapore: armonico, asciutto, ricco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
«Conero» Rosa o Rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Nell'etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita di cui all'art. 1, deve figurare
l'annata di produzione delle uve.
Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1
puo' essere utilizzata la menzione «vigna» ai sensi della normativa
vigente.
E' facolta' del singolo produttore riportare nell'etichettatura e
presentazione dei vini di cui all'art. 1, ai sensi della normativa
vigente, il nome geografico piu' ampio «Marche» a condizione che
detto nome sia separato dal nome geografico della denominazione e
della menzione «DOCG».
Inoltre il termine «Marche» deve figurare in caratteri maiuscoli
e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta
«Conero» Riserva, e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di
indicazioni elencate al primo paragrafo, nonche' deve figurare in
caratteri di altezza non superiore rispetto a quella utilizzata per
la scritta «Conero».

Art. 8.

Confezionamento e presentazione

I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui
all'art. 1, devono essere commercializzati esclusivamente in
bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 3.
L'uso di altri formati speciali in recipienti di vetro di litri
6, 9 e 12 e' limitato a finalita' promozionali e non commerciali.
I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla
legislazione vigente, con l'esclusione del tappo a corona o del tappo
a strappo.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame
Il riferimento geografico e' il promontorio del monte Conero che
si erge sul mare Adriatico e le colline che discendono dallo stesso
verso l'entroterra. Interessa sette comuni della Provincia di Ancona.
Il territorio, delimitato per la produzione del vino Conero, e'
un lembo di terra che si inoltra nel mare ad est e ad ovest seguono
le colline retrostanti il rilievo montuoso del Conero caratterizzate
da una morfologia dolce ed omogenea, ove insistono i vigneti formati
da vitigni, anche non autoctoni ma che hanno eletto questa parte
delle colline del Monte Conero come habitat degli stessi grazie alla
formazione di clima temperato ed ai terreni che nelle diverse
geopedologie contribuiscono ad esaltare le potenzialita' dei vitigni
stessi che dimostrano di esser parte della viticoltura del
territorio.
Geologicamente i due territori sono costituiti da rocce calcaree
e cretacee quali strutture geologiche specifiche della parte
orientale dell'Appennino marchigiano.
La peculiarita' geologica del territorio e' rappresentata dal
fatto che tali terreni riaffiorano lungo la linea di costa dopo che
una fascia intermedia di terreni argillosi e sabbiosi determina il
paesaggio pedologico ed agrario delle Marche.
L'orografia del territorio presenta un paesaggio collinare con
rilievi dolci ed altezze medie intorno ai mt 200 s.l.m. modellato
dall'azione delle acque superficiali con affioramenti
pelitico-arenacei e marnosi di eta' mio-pliocenica.
Il clima e' mediterraneo con umidita' estiva limitata.
Le temperature medie mensili hanno minimi in gennaio e massimi in
luglio-agosto con valori rispettivi di 1-2-C° e 26-28 C°.
I mesi piu' piovosi per la parte collinare del territorio sono
settembre - ottobre. La piovosita' media annua e' di 775 mm.
L'altimetria dell'area investita a vigneto da' una percentuale
del 70% tra mt 20 e mt 140 s.l.m. con una presenza dell'1% a mt 550
s.l.m.
La pendenza dei terreni da' una percentuale media tra il 2 e il
25% per circa l'80% della superficie vitata.
L'esposizione dominante dei terreni e' sud-ovest per l'80%, la
piu' adatta per la coltura viticola di quel luogo.
L'esposizione ad est per ovvi motivi geografici e' trascurabile.
Fattori umani rilevanti per il legame
L'area anconetana e' stata influenzata dai Dori e dalla civilta'
dorica, in quanto fondarono la citta' di Ancona. E proprio i coloni
greci 10 secoli a.c. hanno lasciato tracce sicure di viticoltura e di
vinificazione. Altrettanto si puo' dire per gli Etruschi ai quali si
possono attribuire le prime nozioni tecniche di coltivazione della
vite e di elaborazione enologica, che si diffusero anche nel
territorio marchigiano dov'erano installati i Piceni.
Che i Piceni conoscessero l'uva e il vino e' dimostrato dal
ritrovamento archeologico di circa 200 vinaccioli di Vitis Vinifera
in una tomba in quel di Matelica del VII sec. a.c. L'influenza di
Roma consenti' a Plinio di descrivere un centinaio di varieta' di
viti coltivate nell'area Picena al suo tempo e di dire «sul mare
Adriatico si puo' citare, fra gli altri, il vino "Pretoriano"
prodotto nella zona di Ancona». E, ancora, Apicio Marco Gavio,
personaggio romano di arte culinaria, ricorda un vino «anconetanum»,
rosso e piuttosto corposo.
La presenza nel territorio di numerose aziende agricole con una
lunga tradizione vitivinicola e le residenze storiche costruite negli
scorsi secoli, destinando il piano terra alla trasformazione
vinicola, hanno permesso la produzione di vini rossi che hanno
affrontato il mercato con notevoli successi anche nelle competizioni
di alto livello.
Produttori illuminati e cantine, anche di interesse
architettonico, diedero avvio alla denominazione di origine con il
rinnovo e l'espansione dei vigneti negli anni '60 confermando al
vitigno Montepulciano la massima espressione del legame tra uve, vino
e territorio e che qui esalta le sue migliori caratteristiche.
La base ampelografica e' riassunta nel vitigno Montepulciano (min
85%) in quanto e' adatto all'invecchiamento e migliora gli uvaggi con
altri vitigni consentendo di ottenere profumi che ricordano il gusto
«bordolese» richiesto dal mercato.
Vitigno italico a bacca nera, un tempo confuso con Sangiovese
grosso e Brunello, presenta una sua identita'.
Predilige ambienti caldo asciutti ed esposizioni soleggiate, come
offre il territorio delimitato, per garantire una buona e regolare
maturazione dell'uva. Viene allevato con forme in parete e si adatta
alla potatura corta.
Inoltre, germoglia tardivamente e cio' consente ad esso di
sfuggire ai danni che le gelate primaverili possono arrecare alla
vite. E' anche una varieta' poco soggetta alla muffa grigia.
L'insieme delle caratteristiche varietali e le condizioni
pedoclimatiche consentono a quest'area vitata, protetta dai venti
freddi provenienti da nord e dallo stesso Conero, mt 572 s.l.m., di
produrre uve sane, mature e di alto contenuto zuccherino.

B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico

Il prodotto vino Conero e' secco, sapido, giustamente tannico e
di corpo. La maturazione in legno ne migliora la morbidezza, crea
maggiore equilibrio ed affinamento della nota olfattiva. Cio' deriva,
sicuramente dalla pedologia con terreni grossolani e spesso aridi e
dal clima, dalla forma di impianto e di allevamento che da sempre e'
alquanto simile, per un alto numero di ceppi per ettaro, che ricorda
la viticoltura del passato tesa a risparmiare terreno da coltivare
con altre colture ed a contenere la produzione.
Sicuramente la vicinanza al mare della denominazione «Conero» e'
un fattore molto importante. Per questo, fin dagli anni '70, alcuni
produttori della zona del Conero hanno iniziato a produrre il rosato.
Alcuni di questi produttori, ed in particolare la Fattoria LE
Terrazze, Casa Vinicola Garolfi e Azienda Agricola Moroder, si
impegnarono a partire da quegli anni a produrre un rosato di alta
qualita' da uve di Montepulciano con tecniche enologiche avanzate.
Occorre, infine, ricordare anche che tutta l'area del Conero fa
parte del Parco del Conero che contribuisce all'ottenimento di
produzioni maggiormente rispettose dell'ambiente e della naturalita'.
Detto ambiente, in passato, produceva cacciagione e cio' e' stato
anche un legame con detto vino, molto adatto a tali tipi di cibo,
determinandone il suo consumo.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

La particolare geologia del territorio e la lontana origine della
storia vitivinicola dell'area anconetana hanno permesso che la vigna
fosse estesa in questi sette comuni fin dai tempi remoti ed il vino
rosso prodotto fosse conosciuto di qualita' superiore.
Nelle basse pendici bianche (calcaree) ed assolate del monte e,
verso terra, a riparo dai venti marini, per ampie distese, la vite
trova le piu' favorevoli condizioni per produrre uve zuccherine e
profumate del vitigno Montepulciano.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica
annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai
sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco
pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.


Allegato B
Documento unico

Denominazione/denominazioni
Conero
Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta
Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
Codice della nomenclatura combinata
22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti
d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
Descrizione dei vini:
1. Conero Riserva
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino;
odore: gradevole, vinoso;
sapore: armonico, asciutto, ricco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
Acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
2. Conero Rosa o Rosato
Breve descrizione testuale
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00 % vol;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
1. Acidita' totale minima: 5
Pratiche di vinificazione
Pratiche enologiche specifiche
-
Rese massime:
1. Conero Riserva
9,000 chilogrammi di uve per ettaro
2. Conero Rosa o rosato
12000 chilogrammi di uve per ettaro
Zona geografica delimitata
La zona di produzione del vino Conero DOP comprende l'intero
territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana, e
parte dei Comuni di Castelfidardo ed Osimo, tutti in Provincia di
Ancona.
Varieta' di uve da vino
Montepulciano N.
Sangiovese N. - Sangioveto
Descrizione del legame/dei legami
Conero
L'influenza dei fattori umani nell'area di produzione del vino
DOP Conero e' stata fondamentale nella scelta ampelografica dei
vitigni, nell'evoluzione delle tecniche di coltivazione della vite e
delle pratiche enologiche, infatti; si hanno tracce di viticoltura ed
enologia sin dal X secolo a.c. come testimoniato in diversi scritti
antichi. L'interazione di essi con i particolarissimi ed unici
fattori naturali dell'area caratterizzati soprattutto dalla presenza
del Monte Conero, dove i vitigni Montepulciano e Sangiovese trovano
il loro ideale areale di coltivazione e fanno si' che i vini Conero
DOP abbiano caratteristiche analitiche ed organolettiche uniche e non
riproducibili in altri luoghi.
Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura,
altri requisiti)
Nome geografico piu' ampio
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Introduzione della possibilita' di inserire in etichetta il
nome geografico piu' ampio «Marche» in cui ricade la zona di
produzione di un particolare vino DOP.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPag
ina/23164

 

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