Sagrantino di Montefalco Docg - Domanda di riconoscimento e disciplinare - 1992
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della docg Sagrantino di Montefalco ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di produzione.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Sagrantino di Montefalco" e proposta del relativo disciplinare di produzione.
(GU n.160 del 9-7-1992)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata e garantita "Sagrantino di Montefalco" ha espresso parere
favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino - ai fini
dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo
disciplinare di produzione.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale
della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Sagrantino di Montefalco"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Sagrantino di
Montefalco" e' riservata al vino rosso nelle tipologie secco o
passito che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata e garantita "Sagrantino di
Montefalco" e' riservata ai vini di cui all'art. 1 ottenuti dai
vigneti costituiti dalle uve del vitigno Sagrantino in purezza.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini "Sagrantino di
Montefalco" devono essere prodotte nella zona di produzione appresso
indicata che comprende l'intero territorio amministrativo del comune
di Montefalco e parte del territorio dei comuni di Bevagna, Gualdo
Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria siti in provincia di
Perugia.
Tale zona e' cosi' delimitata:
da una linea che, partendo dal punto di incontro del confine
comunale di Montefalco con il torrente Teverone a nord-ovest di q.
206, prosegue, in direzione sud, lungo il confine del territorio
comunale fino a Mercatello. Da Mercatello, la linea di delimitazione,
percorre in direzione sud-est la strada fino a Bruna dove incrocia la
strada per S. Vito che percorre fino a q. 250. Da qui la linea di
delimitazione prosegue risalendo un fossatello e toccando
successivamente le quote 254 e 276; indi prosegue oltre detto
fossatello seguendo una carrareccia esistente che passando per q. 351
in prossimita' Le Fosse imbocca in direzione sud-ovest la strada
Castel Ritaldi-Francocci fino ad incontrare il confine comunale di
Castel Ritaldi. Segue detto confine comunale in direzione C.
Lombricchio e prosegue su detto confine, passando per Fosso
Rovicciano, quote 452, 445, 488 raggiungendo q. 436 nei pressi di C.
Mazzoccanti. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in
direzione nord-ovest in comune di Giano dell'Umbria, inizialmente
lungo una carrareccia ivi esistente; indi seguendo un fossato e
toccando le quote 389 e 377, raggiunge la q. 360 in prossimita' di
Passo della Puglia. Di qui la linea di delimitazione segue la
carrareccia per il Seggiano passando per q. 411, q. 424 e q. 455. Di
qui seguendo sempre la carrareccia e poi un tratto di spartiacque,
raggiunge q. 495 e sempre sul crinale, aggira il centro abitato di
Giano dell'Umbria, indi prosegue su una carrareccia che tocca q. 530,
q. 552, q. 549 (C. Mancini), q. 546. Continua in direzione C. Casali
(q. 549) e di frazione Castagnola e poco prima della frazione stessa
imbocca il sentiero esistente che porta a q. 406. Di qui la linea di
delimitazione percorre in direzione nord-ovest (Tamagnino), la
carrareccia esistente, toccando successivamente le quote 415, 409.
Prosegue poi in direzione sud-ovest (Montecchio) toccando le quote
419, 427, 454 e percorrendo sempre detta carrareccia fino ad
incontrare il confine comunale di Giano dell'Umbria che segue in
direzione nord lungo il Fosso del Peccato fino a q. 341 in
prossimita' di C. Regnicolo. Da questo punto, la linea di
delimitazione segue un fossatello esistente e toccando q. 436, q. 389
raggiunge la carreggiabile per Le Torri, toccando successivamente le
quote 422, 431 e 435.
Da localita' Le Torri, la linea di delimitazione continua lungo la
carreggiabile per S. Terenziano che percorre in direzione nord-ovest
fino in prossimita' di q. 528. Di qui raggiunge la polla d'acqua in
prossimita' di q. 524 e segue il fossatello esistente, in direzione
nord, passando per q. 322 e piu' oltre lungo il fosso di Sagrano,
proseguendo sempre in direzione nord, risale a q. 344, raggiunge
localita' Il Casino e di qui imbocca una carrareccia che passando per
q. 448 raggiunge q. 453. Di qui, la linea di delimitazione procede
verso nord, in direzione Il Mulinaccio seguendo il Fosso Malvano che
discende fino a q. 254 da dove devia in direzione est lungo il fosso
tra C. Vignale e C. S. Angelo fino a raggiungere la carrareccia per
C. Antica. Segue tale carrareccia toccando successivamente q. 491, C.
Antica, q. 479, q. 451 in prossimita' di C. Azzolina e prosegue
oltre, sempre su detta carrareccia, in direzione sud-est passando per
S. Maria, Case Mattia, Castello e Sant'Andrea. Raggiunge quindi, q.
320, punto di incontro con la carreggiabile per Ponte di Ferro, che
segue in direzione sud, toccando successivamente le quote 343, 350,
382 e, poco oltre, imbocca la carrareccia che raggiunge, a q. 415, la
carreggiabile per C. Bordoni che segue per breve tratto, indi
riprende la carrareccia che scende a q. 372 e q. 315. Di qui, la
linea di delimitazione continua in direzione sud-est discendendo
l'impluvio e toccando successivamente le quote 293, 290, 279 fino a
raggiungere la confluenza del T. del Molino con il torrente Puglia.
Risale quindi T. del Molino fino a q. 287 (Bastardo). Da Bastardo la
linea di delimitazione segue la carreggiabile per Ponte di Ferro in
direzione nord-est, fino in prossimita' di q. 294, indi, in direzione
nord-ovest, raggiunge Ponte di Ferro, lo supera passando per le quote
257, 251, 247, 246, costeggia Podere Romita, C. Castellani, C.
Orazio, Poderetto e raggiunge q. 209, in prossimita' di Madonna della
Puglia. Da questo punto, la linea di delimitazione segue, in
direzione nord, il Fosso Rubbiantino toccando le quote 221, 226, 228
e, poco oltre, devia in direzione est risalendo il fossato esistente
fino a raggiungere la carrareccia per Podere Torre Pomonte, in
prossimita' di q. 316, che segue per breve tratto. Quindi risale
l'impluvio esistente che passa per le quote 279, 299, 370 e 436. Da
q. 436, la linea di delimitazione imbocca la carrareccia esistente in
direzione sud-est e la percorre toccando successivamente q. 427, q.
435, Casemarco, C. La Botte, Podere La Romita, q. 395, C. Piccini
fino a raggiungere il Fosso Castellara, in prossimita' della q. 470.
Discende tale fosso fino ad incontrare una carrareccia che costeggia
ad ovest la localita' Le Macchie sino a raggiungere la q. 326 laddove
incrocia il fosso che costeggia a nord la localita' Bentino, lungo il
quale risale, toccando q. 378, fino a raggiungere la q. 550.
Sempre lungo il corso d'acqua, la linea di delimitazione risale
verso nord per circa 300 m fino ad incontrare la carrareccia
esistente che segue percorrendola in direzione est fino a raggiungere
q. 590 e poi, in direzione nord, costeggiando C. Puccini e raggiunge,
superata q. 626, il fosso esistente, in prossimita' di q. 647.
Ridiscende tale fossato in direzione nord-est fino alla q. 304 dopo
aver superato C. Figarelli. Da q. 304, la linea di delimitazione
raggiunge la carreggiabile esistente e la percorre in direzione ovest
fino in prossimita' della q. 455. Di qui segue la carrareccia che
costeggia a sud-ovest Colle del Pino e raggiunge il Fosso di Nasso,
lo segue in direzione nord fino alla confluenza di questi con il Rio
dell'Acqua Rossa che risale in direzione nord-ovest fino in
prossimita' di C. Bollena. Attraversa la strada per tale cascina e
prosegue per l'impluvio che in direzione nord raggiunge il Fosso di
Castelbuono, lo percorre in direzione nord-est fino ad incontrare la
carrereccia per la localita' Il Collaccio. La percorre in direzione
nord fino a q. 338 ove raggiunge il Fosso Rapace. Segue il Fosso
Rapace, in direzione nord, fino in prossimita' di Limigiano, punto di
confluenza con il Fosso Casco dell'Acqua. Risale quest'ultimo fino a
q. 276 e quindi imbocca la carrareccia che, in direzione nord-est,
raggiunge la strada per Cannara sul confine comunale di Bevagna.
Segue per il confine comunale di Bevagna in direzione nord-est fino
in prossimita' di C. Pesci ove incontra la Via Ducale che percorre
fino a q. 198, poco oltre Ponte dell'Isola. Segue quindi la
carreggiabile che costeggia ad est il convento dell'Annunziata e a q.
213, in prossimita' di Capro, riprende la Via Ducale che percorre
fino a Bevagna e piu' esattamente fino in corrispondenza di q. 204
ove detta strada raggiunge il Torrente Teverone. Da qui la linea di
delimitazione segue il T. Teverone fino a raggiungere il punto di
incontro del torrente con il confine comunale di Montefalco, a nord-
ovest di q. 206 ove la delimitazione ha avuto inizio.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le relative caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni
collinari di buona esposizione con esclusione dei fondovalle.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva, ammessa per la produzione dei vini
"Sagrantino di Montefalco", non deve essere superiore a 80 q.li per
ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Al limite massimo di resa in ettaro sopra indicato, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata
attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione
totale del vigneto non superi del 20% il quantitativo sopra indicato.
Le uve, di cui all'art. 2, destinate alla vinificazione, devono
assicurare al vino "Sagrantino di Montefalco secco" un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5 vol.% e al tipo
"passito", previo, appassimento, un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 14 vol.%.
La regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.
Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo
stabilito dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto dal
presente disciplinare di produzione, le uve prodotte entro i limiti
stabiliti dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
devono essere effettuate nell'ambito territoriale dei comuni
compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui
all'art. 3, nonche' dei comuni di Foligno e di Spoleto e, per il solo
invecchiamento, anche nell'ambito del comune di Marsciano in
provincia di Perugia.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore: al 65%
per il "Sagrantino di Montefalco secco" e al 45%, riferito allo stato
fresco dell'uva, per la tipologia "passito".
Qualora le rese uva-vino superino i limiti sopra riportati le
eccedenze non avranno diritto alle rispettive denominazioni di
origine controllata e garantita.
Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche,
leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Il vino "Sagrantino di Montefalco secco" non puo' essere immesso
al consumo se non dopo aver subito un periodo d'invecchiamento di
almeno trenta mesi, di cui almeno dodici in botti di legno.
Il vino "Sagrantino di Montefalco passito" non puo' essere immesso
al consumo se non dopo aver subito un periodo d'invecchiamento di
almeno trenta mesi.
I periodi d'invecchiamento, di cui sopra, decorrono dal 1
dicembre dell'anno di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Sagrantino di Montefalco" deve essere sottoposto alla prova di
degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
Tale prova di degustazione deve essere effettuata secondo le norme
all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini.
Art. 6.
Il vino "Sagrantino di Montefalco secco", all'atto dell'immissione
al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso talvolta con riflessi violacei e
tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: delicato caratteristico che ricorda quello delle more di
rovo;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 vol.%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 26 per mille.
Il vino "Sagrantino di Montefalco passito", all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino carico talvolta con riflessi violacei e
tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: delicato caratteristico che ricorda quello delle more di
rovo;
sapore: abboccato, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5 vol.%;
residuo zuccherino minimo: 30 grammi/l;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 30 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' e l'estratto secco.
Art. 7.
E' vietato usare, assieme alla denominazione di origine
controllata e garantita "Sagrantino di Montefalco" qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "superiore",
"riserva", "extra", "fine", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso d'indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito, altresi', l'uso d'indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata di cui
all'art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il
vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Sulle bottiglie contenenti i vini Sagrantino di Montefalco "secco"
o "passito" deve figurare l'indicazione, veritiera e documentabile,
dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
I vini Sagrantino di Montefalco "secco" o "passito" devono essere
confezionati in bottiglie di vetro di volume nominale non superiore a
5 litri chiuse con tappi di sughero e, per quanto riguarda
l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri
di un vino di particolare pregio.
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