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Bolgheri Dop Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione

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Categoria : News, Legislazione Argomenti : Bolgheri, modifica disciplinare

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Bolgheri

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 novembre 2021  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Bolgheri». (21A06615)

(GU n.286 del 1-12-2021)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad
essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in
questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1984 con il
quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata
dei vini «Bolgheri» ed approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP, con
il quale e' stato da, ultimo, aggiornato il disciplinare di
produzione della DOP dei vini «Bolgheri»;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della
Regione Toscana, su istanza del Consorzio per la tutela Bolgheri e
Bolgheri Sassicaia, con sede in Bolgheri (LI) loc. San Guido, intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Bolgheri», nel rispetto della procedura di cui al citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa alle
modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione
europea, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 29 luglio 2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOP dei
vini «Bolgheri»;
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 197 del 18 agosto 2021, al fine di dar modo agli
interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par.
2, del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019,
sussistono i requisiti per approvare, con il presente decreto, le
modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del
disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini
«Bolgheri» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse
modifiche, nonche' per rendere applicabili le modifiche in questione
nei riguardi delle partite di vini derivanti dalla corrente campagna
vendemmiale 2021/2022 e per le giacenze di prodotti derivanti dalle
vendemmie 2020 e precedenti che siano rispondenti ai requisiti
stabiliti dal disciplinare di produzione consolidato con le modifiche
in questione;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione e del relativo documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n.
34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 2021 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Bolgheri»,
cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo
2014 richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di
cui alla proposta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 197 del 18 agosto 2021.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Bolgheri»,
consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, ed il
relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli
allegati A e B del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n.
34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2021/2022.
Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei riguardi
delle giacenze di vino atte a produrre la DOC «Bolgheri», provenienti
dalle vendemmie 2020 e precedenti, a condizione che le relative
partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato
disciplinare per le relative tipologie e che ne sia verificata la
rispondenza da parte del competente organismo di controllo.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei
vini «Bolgheri» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 novembre 2021

Il dirigente: Cafiero

Allegato A

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Bolgheri»

Art. 1.

Denominazione e vini

1.1 La denominazione di origine controllata «Bolgheri» e'
riservata ai vini bianco, Vermentino, Sauvignon, rosato, rosso, rosso
superiore, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

2.1 La denominazione di origine controllata «Bolgheri» bianco e'
riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Vermentino: da 0 a 100 %;
Sauvignon: da 0 a 100 %;
Viognier: da 0 a 100 %.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei
alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da
soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40%.
2.2 La denominazione di origine controllata «Bolgheri» Vermentino
e' riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Vermentino per
almeno l'85%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei
alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da
soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
2.3 La denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sauvignon
e' riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Sauvignon per
almeno l'85 %.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei
alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da
soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
2.4 La denominazione di origine controllata «Bolgheri» rosso,
rosso superiore e rosato e' riservata ai vini ottenuti dalle uve
provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Cabernet Sauvignon: da 0 al 100%;
Merlot: da 0 al 100%;
Cabernet Franc: da 0 al 100%;
Syrah: da 0 al 50%;
Sangiovese: da 0 al 50%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei
alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da
soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.

Art. 3

Zona di produzione delle uve

3.1 Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Bolgheri» devono essere prodotte nell'ambito del
territorio amministrativo del Comune di Castagneto Carducci in
Provincia di Livorno ad esclusione dei territori ubicati ad ovest
della s. s. Aurelia, vecchio tracciato.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Bolgheri» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque
atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche
caratteristiche di qualita'.
4.2 I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono esclusi
i sistemi espansi.
4.3 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa
l'irrigazione di soccorso.
4.4 I vigneti impiantati o reimpiantati successivamente alla
entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto ministeriale
21 marzo 2011 dovranno avere una densita' di almeno 4500 ceppi per
ettaro calcolati su sesto di impianto con distanza massima tra le
file di 2,5 m.
4.5 La produzione di uva ammessa per vini a denominazione di
origine controllata «Bolgheri» bianco, «Bolgheri» Vermentino e
Sauvignon non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro di
coltura specializzata.
La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di
origine controllata «Bolgheri» rosato non deve essere superiore a
tonnellate 9 per ettaro di coltura specializzata.
La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di
origine controllata «Bolgheri» rosso non deve essere superiore a
tonnellate 9 per ettaro di coltura specializzata con una produzione
media per ceppo di kg. 2,000.
Per la tipologia rosso superiore e rosso superiore con menzione
vigna, la resa non deve essere superiore a tonnellate 8 per ettaro, e
la corrispondente produzione media per ceppo non deve superare 1,800
kg.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente produttive, la
resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle
uve, purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il
limite medesimo. L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%
non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
4.6 Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Bolgheri» bianco, Vermentino e Sauvignon un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 10,50%, al vino «Bolgheri» rosso e
rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,50%
ed al vino «Bolgheri» rosso superiore un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale del 12,00%.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 Le operazioni di vinificazione, di affinamento, di
imbottigliamento e di invecchiamento dei vini di cui all'art. 1
devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo del
Comune di Castagneto Carducci.
Conformemente all'art. 8 del reg. CE n. 607/2009,
l'imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica per
salvaguardare la qualita' e la reputazione, garantire l'origine del
prodotto e l'efficacia dei controlli.
Conformemente al medesimo art. 8 del reg. CE n. 607/2009, a
salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori del
Comune di Castagneto Carducci, sono previste autorizzazioni
individuali alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3 e 4 del
decreto legislativo n. 61/2010.
5.2 La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore al 70% per i vini «Bolgheri» rosso, rosso superiore e
rosato. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70% per il vino «Bolgheri» bianco, Vermentino e Sauvignon. Qualora
superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto
alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il
diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la
partita.
5.3 Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini
medesimi le loro peculiari caratteristiche.
5.4 Per il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri»
rosso la commercializzazione e' consentita soltanto dopo un adeguato
periodo di affinamento, ovvero non prima della data del primo
settembre dell'anno successivo alla vendemmia.
5.5 Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri»
superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di
almeno due anni - a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di
vendemmia - di cui almeno uno in botti di rovere.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

6.1 I vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri»
all'atto di immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Bolgheri» bianco:
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato piu' o meno
intenso;
odore: fine, delicato;
sapore: secco, armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
«Bolgheri» Vermentino:
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato piu' o meno
intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Bolgheri» Sauvignon:
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato piu' o meno
intenso;
odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Bolgheri» rosato:
colore: rosato;
odore: vinoso di profumo delicato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Bolgheri» rosso:
colore: da rosso rubino a granato;
odore: intensamente vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
«Bolgheri» rosso superiore e «Bolgheri» con menzione Vigna:
colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: vinoso, ricco ed elegante;
sapore: asciutto, pieno, robusto e armonico con buona
elegante struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Bolgheri» il nome del vitigno, ove previsto, deve
figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la denominazione di origine.
7.2 Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione
di origine controllata «Bolgheri» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
7.3 Per i vini designati con la denominazione di origine
controllata «Bolgheri» e' consentito l'uso della menzione «vigna»,
seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni
previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi
tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi
dell'art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016.
Nella presentazione e designazione del prodotto, la menzione
«vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, deve
essere riportata immediatamente sia al di sotto della denominazione
«Bolgheri» che della menzione specifica tradizionale «denominazione
di origine controllata» e «Superiore». In tal caso e' vietato fare
riferimento al colore «rosso».
7.4 Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a
denominazione origine controllata «Bolgheri» deve figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
7.5. Nelle etichette figuranti sulle bottiglie o altri recipienti
in cui sono confezionati i vini «Bolgheri» deve essere riportato
obbligatoriamente il termine geografico «Toscana», con le seguenti
modalita':
a) il termine «Toscana» deve figurare in caratteri di
dimensioni non superiori alla meta' di quelli utilizzati per la
denominazione «Bolgheri»;
b) il termine «Toscana»:
- deve essere riportato obbligatoriamente nel campo visivo
dove figurano le indicazioni obbligatorie e, in tale ambito, deve
figurare immediatamente al disotto della denominazione «Bolgheri» e
della relativa menzione specifica tradizionale «denominazione di
origine controllata» e della relativa menzione di tipologia
(Superiore/Rosso/Vermentino/Bianco/Sauvignon);
- qualora riportato facoltativamente anche al di fuori del
campo visivo di cui al precedente trattino, deve comunque essere
associato al nome della denominazione «Bolgheri» ed essere riportato
al disotto della stessa denominazione «Bolgheri» e delle eventuali
menzioni (menzione specifica tradizionale «denominazione di origine
controllata» e menzioni di tipologia).
L'obbligo di cui al presente comma fa salvo lo smaltimento delle
etichette non riportanti il termine «Toscana», detenute dalle ditte
interessate alla data di entrata in vigore del decreto di
approvazione della modifica del disciplinare in questione, per il
confezionamento delle partite di prodotto derivanti dalle vendemmie
2021 e precedenti.

Art. 8

Confezionamento

8.1 Le bottiglie o altri recipienti di capacita' inferiore a 5
litri in cui possono essere confezionati i vini «Bolgheri», in vista
dell'immissione al consumo, debbono essere, anche per quanto riguarda
l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio.
8.2 Per l'immissione al consumo del vino «Bolgheri» sono ammessi
soltanto recipienti della capacita' di litri: 0,375, 0,750, 1,500,
3,000, 6,000, 9,000 e 12,000.
Il recipiente utilizzato per i vini «Bolgheri» rosso, rosso
superiore deve consistere in una bottiglia di vetro di forma
bordolese di colore scuro.
8.3 La chiusura dei recipienti destinati all'immissione al
consumo dei vini «Bolgheri» rosso superiore deve essere effettuata
con il tappo di sughero raso bocca.
Per tutte le altre tipologie sono consentiti i sistemi di
chiusura previsti dalla normativa vigente.

Art. 9.

Legame con la zona geografica

A) Informazioni sulla zona geografica.
A1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio
amministrativo del Comune di Castagneto Carducci ad est della SS1
Aurelia. L'analisi climatica e pedologica dell'ambiente dimostra che
i caratteri agro climatici dell'area ne fanno un territorio vocato
per una viticoltura di qualita'. In particolare l'analisi delle
risorse climatiche mostra ottimi livelli delle risorse radiative,
termiche e pluviometriche. Gli indici bioclimatici di Huglin, pari a
2444, e di Winkler, pari a 1747, si collocano su valori simili a
quelli riscontrati nelle migliori aree viticole italiane e mondiali.
La conformazione orografica dell'area e' caratterizzata dalla
presenza di una linea di colline con giacitura nord-sud,con quote
variabili tra i 250 ed i 400m slm, pressoche' parallela alla linea di
costa, situata all'estremita' orientale della zona, di una fascia
pedecollinare dove insistono i vigneti, e del mar Tirreno ad ovest. A
nord e a sud si trovano due fiumi, rispettivamente Cecina e Cornia.
Questa situazione si rivela favorevole al manifestarsi di
intensificazioni orografiche delle piogge allorche' ad esempio una
depressione tirrenica produce l'afflusso di masse d'aria umida da
sud-ovest. Le colline proteggono, inoltre, le colture dai rigori
invernali, mentre nel periodo estivo i fiumi e la grande massa idrica
del mar Tirreno, agiscono da regioni sorgenti di masse d'aria
costanti che mitigano gli eccessi di calore e consentono maturazioni
delle uve ottimali.
I valori medi di temperature e precipitazioni sono i seguenti:
temperatura minima: 9,6°C;
temperatura massima: 19,4°C;
temperatura media: 14,5°C;
precipitazione: 584mm;
deficit idrico: 205mm.
Una recente ricerca di zonazione condotta dal prof. Attilio
Scienza dell'Universita' Statale di Milano, ha individuato 27 unita'
pedologiche, organizzate in 16 unita' di paesaggio. Quasi tutte le
aree sono caratterizzate da una elevata eterogeneita' geopedologica
dei suoli. Essi variano da sabbiosi a franco-sabbiosi-argillosi, e
sabbioso-argillosi, fino ad argillosi o argilloso-limosi. Inoltre
sono da debolmente alcalini ad alcalini, presentano salinita'
trascurabile e non manifestano problemi legati a presenza di sodio e
calcare attivo.
A2) Fattori umani rilevanti per il legame.
La coltivazione della vite nel territorio di Castagneto Carducci
ha origini antichissime, e testimonianze della sua presenza derivano
dagli Etruschi e poi dai Romani con Plinio e Rutilio Namaziano.
Testimonianze piu' recenti risalgono al periodo medievale per la
presenza di numerosi monasteri e domini ecclesiastici. Sul finire del
1600 la famiglia Gherardesca inizio' la viticoltura nelle zone di San
Guido e Belvedere. Nel settecento ebbe rilevanza la produzione della
zona di Segalari, con le documentate vocazionalita' enologiche a
Grattamacco, Lamentano, Sant'Agata, Il Castellaccio, Casavecchia e
Felciaino. A partire dal 1790 vennero predisposti nuovi impianti,
soprattutto nei pressi di Bolgheri, aumentando cosi' la produzione
enologica dei vini della zona; inoltre negli anni successivi fu
migliorata la qualita' della viticoltura, con l'impianto di vigneti
in zone ad elevata vocazionalita', tra cui quella di Montepergoli e
la valle del Rotone. Il conte Guido Alberto della Gherardesca, nella
prima meta' del 1800, fece emergere una nuova cultura enologica con
l'assunzione di esperti di vinificazione tra cui Giuseppe Mazzanti a
Bolgheri. Nel 1816 sorsero i primi vigneti sperimentali alle Capanne
di Castiglioncello, ove piu' tardi nacque la prima vigna del
Sassicaia, e nei fondi del Castelluccio. Le scelte viticole furono
effettuate non solo in base al terroir, ma soprattutto in base alla
cultura vinicola francese con particolare attenzione ai metodi di
vinificazione e ai vitigni usati in Francia: a conferma di questo le
scelte effettuate dal conte Guido Alberto e da Mazzanti furono
proprio indirizzate sui vitigni francesi tra cui Gamay, Cabernet e
Syrah.
La distruzione dei vigneti a causa dell'attacco di fillossera
degli inizi del '900 costrinse a ripensare all'assetto globale del
vigneto ed al tipo di vitigno piu' idoneo per il territorio. Dopo un
periodo interlocutorio, tra le due guerre, le intuizioni del Marchese
Mario Incisa della Rocchetta e le sue preferenze per i vitigni
francesi, si rivelarono del tutto fondate e dimostrarono che i vini
prodotti in questo territorio a partire da quelle uve francesi,
bordolesi in particolare, sono in grado di competere con i piu'
famosi vini del mondo.
Per questi impianti, nati gia' dal 1944, si era scelta all'inizio
una collocazione di alta collina con esposizione ad est, in quanto si
riteneva che l'influsso del mare fosse negativo per la qualita' dei
vini. Caduto ben presto questo preconcetto, si capi' che i terreni
migliori erano quelli pedecollinari e della pianura e che il clima
marino non faceva che apportare benefici effetti sulla maturazione
delle uve. La consacrazione ufficiale del vino Sassicaia avviene nel
1978 quando la rivista Decanter pubblica una degustazione comparata
di cabernet del mondo ed il Sassicaia si piazza al primo posto.
Successivamente l'annata 1985 di Sassicaia compete, in una
degustazione del Grand Jury Europeen, con i Grands Crus di Bordeaux
ed ottiene il massimo riconoscimento. Ma il vino Sassicaia non rimane
un fenomeno isolato e, a partire dagli anni '80, viene affiancato da
numerosi altri vini di famose aziende che ottengono una enorme messe
di riconoscimenti. E' sufficiente ricordare i risultati ottenuti dai
vini Bolgheri nelle Guide Vini del Gambero Rosso (Tre Bicchieri),
L'Espresso, Veronelli, Duemilavini, Luca Maroni, o i riconoscimenti
nei tasting periodici delle riviste Wine Spectator, Wine Advocate,
Wine Enthusiast, Decanter Magazine, La Revue du Vin de France, Fine
Wine, Taste, Weinwirtschaft, Falstaff, Feinschmecker, Vinart Japan, e
numerose altre per capire che la reputazione dei vini DOC «Bolgheri»
e' a livelli di assoluta eccellenza ed ha carattere internazionale.
Il riconoscimento a DOC e' stato ottenuto con decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 1983; il disciplinare
successivamente e' stato modificato ed ampliato con decreti del
Presidente della Repubblica 5 novembre 1994, 14 giugno 2011 e 21
marzo 2011.
L'intervento umano sul territorio di Bolgheri ha consentito di
ottimizzare la scelta «vitigno per unita' di paesaggio per tipo di
suolo».
I vitigni codificati come base ampelografica nel presente
disciplinare, sia bianchi che rossi, si sono rivelati come la
migliore scelta qualitativa per l'area in questo senso. Il fattore
umano ha influito inoltre su tutte le scelte colturali: il sistema di
allevamento non deve essere espanso, ma a spalliera con potature a
cordone speronato o guyot, il sesto di impianto deve avere densita'
sufficientemente alta per contenere gli eccessi produttivi, cosi'
come il sistema di potatura, il materiale genetico e' scelto tenendo
conto delle caratteristiche del suolo e del microclima, le pratiche
colturali sono quelle leali e costanti della viticoltura di qualita',
le esperienze di irrigazione ne consentono l'uso solo per soccorso.
Le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle
consolidate in zona per la vinificazione in rosso, adeguatamente
differenziate per i vini base e la tipologia superiore, riferita
quest'ultima a vini maggiormente strutturati, la cui elaborazione
comporta determinati periodi di invecchiamento e affinamento in botte
e in bottiglia obbligatori. Per la vinificazione in bianco e rosato
le pratiche sono adeguate all'ottenimento di vini freschi sapidi e
armonici.
B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
La conformazione orografica particolare del territorio di
Bolgheri ed i conseguenti caratteri agro climatici consentono una
maturazione delle uve sempre regolare e completa.
La variabilita' dei suoli e' il fattore fondamentale per
garantire ai vini prodotti la complessita' e la persistenza proprie
dei vini di alta qualita'.
Qualita' e caratteristiche dei vini di cui al presente
disciplinare, come descritte all'art. 6, sono confermate dai
parametri analitici dei vini, che presentano, dal punto di vista
analitico ed organolettico, caratteristiche con andamento positivo
superiore ai minimi precauzionali previsti dal disciplinare, e
permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata
all'ambiente geografico.
C) Interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli
elementi di cui alla lettera B).
La qualita' dei vini dell'area di Bolgheri e' sempre la
risultante dell'azione combinata di un insieme di fattori generatori
e che agiscono a diverse scale. Nella scelta delle aree di produzione
vengono selezionati i terreni piu' adatti alla produzione di vini
rossi e distinti da quelli piu' adatti alla produzione di vini
bianchi. I fattori latitudinali, con i conseguenti effetti sulla
ciclicita' giornaliera e sulla radiazione solare, si combinano con i
fattori orografici (pendenza, esposizione e giacitura) e l'effetto
combinato da' origine al topoclima.
Le variabilita' topoclimatiche vengono costantemente monitorate.
Le analisi chimiche compiute regolarmente su campioni di vini sia
bianchi che rossi dimostrano che esiste una correlazione tra
andamento climatico annuale e valori analitici dei parametri «titolo
alcolometrico, acidita' totale, ph, ceneri, estratto secco totale,
estratto ridotto». I dati rilevati sono sempre comunque superiori ai
minimi precauzionali previsti dal disciplinare. Si conferma quindi
l'interazione tra il fattore umano e l'ambiente, in quanto i vini
prodotti sono il risultato di quanto ottenuto in vigna e non
risentono di manipolazioni successive tendenti ad uniformare il
prodotto in maniera indipendente dall'ambiente.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo: Valoritalia s.r.l. - via Venti Settembre n.
98/G - 00185 Roma (RM).
Sede operativa per l'attivita' regolamentata: via Salita del
Presidio n. 2 - 58054 Scansano (GR).
La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che effettua
la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente
disciplinare conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera
a) e c), ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti
beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli
combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera
produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato art. 19, par.1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018).

Allegato B

Documento unico

I. Documento unico.
1. Denominazione e tipo:
a. Nome: Bolgheri (it);
b. Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di
origine protetta.
2. Categorie di prodotti viticoli: Vino.
3. Descrizione dei vini:
Bolgheri bianco:
colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato;
sapore: secco, armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) 11,00;
acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
18,00;
estratto non riduttore minimo (g/l) 16,00;
Bolgheri Vermentino:
colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) 11,00;
acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
18,00;
estratto non riduttore minimo (g/l) 18,00;
Bolgheri Sauvignon:
colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) 10,50;
acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
18,00;
estratto non riduttore minimo (g/l) 18,00;
Bolgheri rosato:
colore: rosato;
odore: vinoso di profumo delicato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) 11,50;
acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
18,00;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
Bolgheri rosso:
colore: da rosso rubino a granato;
odore: intensamente vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) 11,50;
acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
20,00;
estratto non riduttore minimo (g/l) 22,00;
Bolgheri rosso superiore e Bolgheri con menzione di vigna:
colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: vinoso, ricco ed elegante;
sapore: asciutto, pieno, robusto e armonico, con buona ed
elegante struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) 12,50;
acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
20,00;
estratto non riduttore minimo (g/l) 24,00.
4. Pratiche di vinificazione:
a. Pratiche enologiche essenziali:
b. Rese massime:
Bolgheri bianco, Bolgheri Vermentino e Bolgheri Sauvignon:
12,000 chilogrammi di uve per ettaro;
Bolgheri bianco, Bolgheri Vermentino e Bolgheri Sauvignon: 90
ettolitri per ettaro;
Bolgheri rosso, Bolgheri rosato: 9,000 chilogrammi di uve per
ettaro;
Bolgheri rosso, Bolgheri rosato: 63 ettolitri per ettaro;
Bolgheri rosso superiore, Bolgheri con menzione di vigna:
8,000 chilogrammi di uve per ettaro;
Bolgheri rosso superiore, Bolgheri con menzione di vigna: 56
ettolitri per ettaro.
5. Zona delimitata: le uve destinate alla produzione dei vini a
denominazione di origine protetta Bolgheri devono essere prodotte
nell'ambito del territorio amministrativo del Comune di Castagneto
Carducci, ed in particolare nella frazione di Bolgheri, in Provincia
di Livorno, Regione Toscana, a esclusione dei territori ubicati ad
ovest della strada statale Aurelia, vecchio tracciato.
6. Vitigni principali:
Vermentino B;
Cabernet-Sauvignon N;
Cabernet Franc N;
Merlot N;
Viognier B;
Sauvignon B;
Syrah N;
Sangiovese N.
7. Descrizione del legame/dei legami
Bolgheri
L'analisi pedologica e gli indici bioclimatici dimostrano che
Bolgheri presenta parametri in linea con i migliori terroir del
mondo. L'area si sviluppa lungo la costa tirrenica ed e' cinta ad
anfiteatro da una linea di colline che d'inverno proteggono dal
freddo e d'estate favoriscono l'azione mitigante del mare. L'alta
variabilita' dei suoli, classificabili in 27 unita' pedologiche,
garantisce ai vini la loro caratteristica complessita'.
Benche' nella zona la coltivazione della vite sia praticata da
millenni, e' dagli anni '80 che le attuali pratiche si sono
consolidate, basandosi soprattutto sulla coltivazione di vitigni
francesi, portati nel 1944 dal Marchese Mario Incisa della Rocchetta.
8. Ulteriori condizioni essenziali:

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