Friuli Colli Orientali Doc - Approvazione modifica al disciplinare di produzione - 2025
Approvazione di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della dop dei vini Friuli Colli Orientali.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 7 luglio 2025
Approvazione di modifica ordinaria al disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta dei vini «Friuli» Colli
Orientali. (25A03925)
(GU n.173 del 28-7-2025)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e
che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE)
n. 2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2025/27 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) n. 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2025/28 della
Commissione, del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/26 della
Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione
del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le
cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la
comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialita'
tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione
(UE) n. 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel
settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n.
668/2014 e (UE) n. 2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle
denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle
menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di
opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro
dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso
dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di
controlli, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 2025/26;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022,
avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022,
concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n.
238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti e
rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del
SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto
decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e
«Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025,
registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2025;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per
l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della
sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del
decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai
ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno
2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri
l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale
della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio
1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 247 del 30 settembre 1970 con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Colli Orientali del
Friuli» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre
2011 con il quale e' stata modificata la denominazione di origine
controllata «Colli orientali del Friuli» in «Friuli» Colli Orientali
e modificato, altresi', il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP
e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il
disciplinare consolidato della denominazione di origine protetta
«Friuli» Colli Orientali e il relativo documento unico riepilogativo;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta «Friuli» Colli Orientali;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Vini
Friuli Colli Orientali e Ramandolo, con sede in piazza XXVII Maggio,
n. 11 - 33040 Corno di Rosazzo (UD), riconosciuto ai sensi dell'art.
41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato di
svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, intesa ad
ottenere l'approvazione di una modifica di categoria ordinaria del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
dei vini Friuli Colli Orientali, nel rispetto della procedura di cui
al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo
preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata
una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi
previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una
modifica del documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del
regolamento delegato (UE) n. 2025/27, la sopra citata domanda di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione
Friuli-Venezia Giulia;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del riunione del 10 ottobre
2024, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la
proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta dei vini Friuli Colli Orientali;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 272 del 20 novembre 2024, a fini di opposizione a
livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo
del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta
procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del
regolamento (UE) n. 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Roma», che comporta una modifica del documento unico,
richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4,
paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 2025/27 e all'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 2025/27 e dell'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di
produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico
consolidato modificato, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione del predetto decreto di
approvazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/1143, in conformita' a
quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) n. 2025/27,
dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/26 e
dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021,
sopra citati;
Decreta:
Art. 1
Approvazione modifica ordinaria
1. La modifica ordinaria al disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica:
denominazione di origine controllata) «Friuli» Colli Orientali, di
cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 20 novembre 2024,
e' approvata.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine
controllata) «Friuli» Colli Orientali, consolidato con la modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo
documento unico consolidato modificato sono riportati rispettivamente
nei documenti contraddistinti dalle lettere A) e B), che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Entrata in vigore ed applicazione
nel territorio nazionale
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del
regolamento delegato (UE) n. 2025/27, la modifica ordinaria di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio
nazionale a decorrere dalla campagna vitivinicola n. 2025/2026.
Art. 3
Comunicazione alla Commissione europea
ed applicazione nel territorio dell'Unione
1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) n. 2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/26 e
dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021,
richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1
del presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite
il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) n. 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1,
del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a
decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della
modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il
documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla
Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea -
Serie C - ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato
(UE) n. 2025/27.
Art. 4
Aggiornamento codici SIAN
1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto
ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, e'
aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al
comma 1 del presente articolo.
Art. 5
Pubblicazione
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine
controllata) «Friuli» Colli Orientali, consolidato con la modifica
ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e'
pubblicato nella sezione «Qualita'» - «Vini DOP e IGP» - «Domande
protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale» del sito
internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste (https://www.masaf.gov.it).
Il presente decreto e' pubblicato, altresi', nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 luglio 2025
Il dirigente: Gasparri
Allegato A
Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
(menzione tradizionale italiana denominanzione di origine controllata
- D.O.C.) «Friuli» Colli orientali
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» seguita
obbligatoriamente dalla specificazione «Colli Orientali» («Friuli»
Colli Orientali) accompagnata da una delle menzioni «Bianco»,
«Rosso», «Dolce» o dal riferimento a uno dei vitigni di cui all'art.
2, e' riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
2. Le sottozone «Cialla», «Ribolla Gialla di Rosazzo», «Pignolo
di Rosazzo», «Schioppettino di Prepotto» «Savorgnano» e «Refosco di
Faedis», sono disciplinate tramite allegati in calce al presente
disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in
tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal
presente disciplinare.
Art. 2.
1. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la
specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:
Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana);
Pinot bianco o Pinot blanc;
Pinot grigio;
Pinot grigio ramato;
Ribolla gialla;
Riesling (da Riesling renano);
Sauvignon o Sauvignon blanc;
Friulano (da Tocai friulano);
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o
Carmenere);
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Merlot;
Pignolo;
Pinot nero o Pinot noir;
Refosco dal peduncolo rosso;
Refosco (da Refosco nostrano);
Schioppettino;
Tazzelenghe,
e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai
corrispondenti vitigni ed aventi una composizione ampelografica
monovarietale minima dell'85% in ambito aziendale; nella preparazione
del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o
congiuntamente, le uve e i mosti dei vitigni Cabernet franc, Cabernet
sauvignon e Carmenere.
2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui
al comma precedente anche le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, idonei alla coltivazione per la Provincia di Udine e
presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale,
iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da
vino.
3. La denominazione «Friuli» Colli Orientali nella specificazione
«Refosco» e' riservata esclusivamente per la qualificazione del vino
della sottozona «Refosco di Faedis».
4. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la
specificazione «Rosso» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e
vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i
vitigni a bacca rossa di cui al primo comma.
5. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la
specificazione «Bianco» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e
vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i
vitigni a bacca bianca di cui al primo comma compreso il Picolit e
con l'esclusione del Traminer aromatico.
6. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la
specificazione «Dolce» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e
vini provenienti da vigneti composti da uno o piu' vitigni a bacca
bianca di cui al primo comma ivi compreso il Picolit.
7. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la
specificazione «Pinot grigio ramato» e' riservata ai vini ottenuti da
uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti per almeno l'85%
dalla varieta' Pinot grigio; possono concorrere alla produzione anche
le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la
Provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al
15% del totale, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di
vite per uve da vino.
Art. 3.
1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Friuli» Colli
Orientali aventi diritto alla menzione di cui all'art. 1, comma
primo, devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo
dalla localita' Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue
la strada che da questa localita' porta alla stazione ferroviaria di
Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino
all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa
strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul
Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino
al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a
Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e
C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione
esistente, fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di
Rubignacco (fra l'istituto orfani e C.Corgnolo).
Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo,
il Macello comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia
verso est, per Borgo Corfu', per discendere lungo la ss. 356, fino al
bivio Spessa - Ipplis, passando per Gagliano; da questo punto verso
ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona
collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare
verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso
Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle
zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo
raccordo con la ss. 56. La linea di delimitazione segue la statale n.
56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada
che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in
prossimita' di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopradetta
asfaltata per raggiungere il confine provinciale Udine-Gorizia dopo
avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S.Andrat. Segue
verso nord il confine tra le suddette province e poi il confine di
Stato fino all'altezza del rio Goritnich. Risale detto rio fino alla
strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli
abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco,
prosegue per C.Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per
Castelmonte, per proseguire poi lungo il confine del Comune di
Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino
all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge
il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m
441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San
Giorgio (m 379) al monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a
Borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213). La
delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo
Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso ovest per
raggiungere la statale n. 356 che segue fino alla localita' Madonna,
ad ovest di Tarcento.
Art. 4.
1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Friuli» Colli Orientali devono rispondere,
per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della
zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve
ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati
in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine
eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista
per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.
Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non
sufficientemente soleggiati.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
I nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con almeno
3.500 viti per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia e' ammessa
l'irrigazione di soccorso.
2. La produzione massima di uva ammessa per la denominazione di
origine controllata dei vini «Friuli» Colli Orientali e' di 11
tonnellate per ettaro.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalle viti.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero
territorio della Provincia di Udine nonche' nell'intero territorio
dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione
di origine controllata «Collio» (Gorizia, Mossa, San Lorenzo
Isontino, Farra d'Isonzo, Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del
Collio, San Floriano del Collio).
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Friuli» Colli Orientali un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo del 10% vol.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%
per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma
non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata: «Friuli» Colli Orientali. Qualora la resa
uva-vino superi il 75% decade il diritto alla D.O.C. per tutto il
prodotto.
4. La tipologia «Pinot grigio ramato» e' ottenuta attraverso una
lieve macerazione pre-fermentativa a contatto con le bucce.
Per tutti i vini riconosciuti dal presente disciplinare e'
ammesso l'invecchiamento in botti di legno.
5. E' consentita nella misura massima del volume del 15% la
correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vini a DOC «Friuli»
Colli Orientali con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa
denominazione di origine e con colore analogo.
Art. 6.
1. I vini DOC «Friuli» Colli Orientali di cui all'art. 1 all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Chardonnay:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Malvasia:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Pinot bianco o Pinot blanc:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Pinot grigio:
colore: paglierino e/o ramato con riflessi piu' o meno
accentuati;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Pinot grigio ramato:
colore: ramato e/o rosato con intensita' piu' o meno
accentuate fino al rubino chiaro;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Riesling:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso, delicato, gradevole, tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Sauvignon o Sauvignon blanc:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Friulano:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Traminer aromatico:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico con aroma intenso;
sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso e gradevole;
sapore: asciutto oppure amabile-dolce, di corpo, leggermente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, armonico;
sapore: asciutto, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Dolce:
colore: giallo paglierino carico anche dorato o ambrato;
odore: intenso, gradevole, armonico;
sapore: dolce, armonico, con eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Rosso:
colore: rosso, granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Cabernet:
colore: rosso intenso, granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso o granato se invecchiato;
odore: erbaceo, intenso;
sapore: caratteristico, asciutto, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Merlot:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Pignolo:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Pinot nero o Pinot noir:
colore: rosso rubino non molto intenso o granato se
invecchiato;
odore: intenso, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato
se invecchiato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, di corpo, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Schioppettino:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: pieno, erbaceo, tipico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Tazzelenghe:
colore: rosso violaceo intenso o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: robusto, tannico, erbaceo, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
2. Qualora i vini delle tipologie descritte dal presente
disciplinare siano vinificati o affinati in legno, possono presentare
il sentore di legno.
Art. 7.
1. La menzione «Riserva» e' ammessa qualora i vini siano stati
invecchiati almeno due anni a decorrere dal primo novembre
dell'annata di produzione delle uve ad esclusione della varieta'
Pignolo in cui l'invecchiamento dovra' essere di almeno 4 anni a
decorrere dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve.
2. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere riportata
in posizione immediatamente sottostante alle indicazioni «Friuli»
Colli Orientali e denominazione di origine controllata ed in
caratteri non superiori, in dimensione, a quelli utilizzati per
indicare la denominazione stessa.
3. In etichetta la dicitura «Riserva» deve seguire il nome del
vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali o inferiori.
4. E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2
qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare ivi
compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e
similari, salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente
disciplinare.
5. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e'
obbligatoria per tutti i vini della denominazione.
6. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie e
vigneti purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
7. La varieta' Pignolo dovra' essere posta in commercio non prima
del mese di novembre del terzo anno successivo alla vendemmia.
Art. 8.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La D.O.C. «Friuli Colli Orientali» come stabilito dall'art. 3 si
estende in un territorio che interessa in tutto o in parte diciannove
comuni nella fascia centro orientale della Provincia di Udine, vicino
al confine con la Repubblica della Slovenia.
I Comuni interessati sono: Attimis, Buttrio, Cividale del Friuli,
Corno di Rosazzo, Faedis, Magnano in Riviera, Manzano, Moimacco,
Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Reana del Rojale,
Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone,
Tarcento, Tricesimo e Torreano.
Il territorio di estrinseca in una variegata alternanza di
colline e pianure che si sviluppano ininterrottamente lungo la
direttrice nord-ovest sud-est, creando delle ampie superfici che
possono godere di un'esposizione ottimale per la coltivazione della
vite.
I terreni dei Colli Orientali appartengono al cosi' detto «Flysch
di Cormons» che e' costituito da un'alternanza di strati di marne
(argille calcaree) e arenarie (sabbie calcificate) dall'aspetto molto
tipico. Questo insieme e' chiamato in friulano (la lingua
tradizionale della regione) «ponca», ed e' facilmente alterabile in
presenza di agenti atmosferici e si sgretola velocemente in frammenti
scagliosi che in seguito si decalcificano e mutano in giallastro
l'originario colore grigio-azzurognolo, grigio-plumbeo fino a
dissolversi in terreno argilloso.
Queste marne sono solitamente ricche di calcare (ne contengono un
40-60%) e di potassio, leggermente meno di fosforo. Le arenarie, che
si alternano con le marne, hanno una composizione variabile: aumenta
in genere il tenore di silice che si porta dal 40 al 70%, mentre
diminuiscono proporzionalmente tutti gli altri elementi in modo
particolare il calcare. Sono a grana media e fine, ben cementate: di
colore marrone chiaro, grigio, azzurrognolo e che difficilmente si
degradano.
Nel «Flysch di Cormons» le marne prevalgono sulle arenarie, nelle
marne si possono rinvenire resti di fossili come sui colli di
Rosazzo, Rocca Bernarda, Noax e Buttrio: prevalgono decisamente i
microforamiferi (Nummiliti, Assilinae ed Alveolinae), sono presenti
pure gasteropodi, coralli e brachiopodi.
La facile erodibilita' dei terreni presenti nella denominazione
«Friuli Colli Orientali» a prevalenza marnosa, ha portato ad una
morfologia dolce con altezze ben al di sotto dei 200 m slm.
Dove emergono le marne, che interessano la quasi totalita' del
territorio, il terreno e' molto impermeabile, con la conseguenza di
provocare uno scorrimento superficiale delle acque piovane e quindi
una facile erodibilita' con formazione delle valli entro cui scorrono
capricciosi corsi d'acqua dal profilo rapido e con la sezione a V.
La presenza delle arenarie e' segnalata dalla maggior compattezza
del terreno e anche da una piu' aspra morfologia.
L'erodibilita' dei terreni marnosi ha costretto i vignaioli a
terrazzare le colline per potervi impiantare le vigne onde evitare il
«consumo» dei colli e lo scalzamento delle viti, queste terrazze sono
cosi' diventate una caratteristica della collina della D.O.C.
«Friuli» Colli Orientali.
I vigneti coltivati si collocano tra i 100 ed i 400 m slm, la
maggior parte si trova su colline terrazzate, alcuni occupano delle
porzioni pianeggianti o con una leggera pendenza.
Nel corso dei secoli il profilo dei pendii e' stato modellato con
il lavoro di generazioni di viticoltori, lo sguardo del visitatore
puo' rincorrere i gradoni e le terrazze vitate.
La cerchia delle Prealpi Giulie e' posta a nord della zona
collinare e costituisce un efficace riparo dai venti freddi di
settentrione, mentre la prossimita' della pianura friulana e la
vicinanza del mare, che dista non piu' di 40 chilometri in linea
d'aria, contribuisce a mitigare le escursioni termiche favorendo un
clima abbastanza mitigato anche se caratterizzato da specifiche
diversita' date dalla conformazione orografica dei rilievi.
La temperatura media annua si attesta sui 15°C, se si considera
pero' il periodo vegetativo della vite, quindi i mesi che vanno da
aprile a ottobre le medie all'interno dell'areale variano tra i 18 e
19°C, mentre la somma termica varia tra i 1800 e i 1900°Cd.
La piovosita' e' abbastanza diversificata dai numerosi microclimi
e nelle diverse annate, le centraline di rilevamento segnalano una
maggiore precipitazione nella zona di Ramandolo, quella piu' a nord
dell'intero Friuli VG inteso come zona di coltivazione della vite, in
cui si raggiungono, durante la stagione vegetativa i 1157 mm medi,
gia' nella zona centrale di Cividale del Friuli i valori si abbassano
a circa 976 mm per scendere al di sotto dei 900 mm nei comuni piu' a
sud, quindi S. Giovanni al Natisone.
Per descrivere meglio i fattori naturali, un parametro di sicuro
interesse e' l'indice di torridita', perche' esprime il rapporto tra
la somma termica e le precipitazioni cumulate nel periodo compreso
tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ogni anno, maggiore e' questo
indice e maggiore e' l'aridita' dell'annata, sopra il valore 3 si
hanno le annata torride come per esempio quelle del 2003 e del 2006,
se il valore e' tra 2 e 3 si hanno invece le annate ottimali, mentre
al di sotto di 2 sono annate umide e inferiori ad 1 sono molto umide.
Nell'ultimo decennio questo indice si e' attestato mediamente sul
valore di 1,9.
2. Fattori umani rilevanti per il legame.
Friuli Colli Orientali, da sempre terra di vini: un'affermazione
che trova non solo una conferma nella realta' socio-economica del suo
vivere, ma che affonda le proprie radici nelle lontane parole di
Erodiano (170-240 d.C.) che racconta come i coloni latini
inghirlandassero duemila anni or sono la campagna friulana con tralci
di vite, o dello storico greco Strabone (58 a.C.-21 d.C.) che ricorda
il rumoroso andare dei carri carichi del vino generoso trasportato
oltralpe. Gia' allora Cividale del Friuli (il cuore dei Colli
Orientali) - con il nome di Forum Julii che in seguito avrebbe
indicato l'intero territorio della regione Friuli VG - costituiva uno
dei municipi romani nella X Regio Venetia et Histiria ed era il
maggior centro della zona.
Le piu' importanti testimonianze pero' sono quelle del ducato
longobardo che presenta il suo momento piu' significativo nel
Tempietto Longobardo del 760 circa, in cui architettura, scultura e
pittura si fondono in un insieme di forte suggestione e dove la
decorazione a stucco esalta nelle Sante in altorilievo del registro
superiore e nell'elegante tralcio di vite a spirale con grappoli e
pampini racchiuso entro doppia cornice curvilinea sopra la porta
d'ingresso.
In versione moderna, Giacomo Meneghini da Nimis - meglio
conosciuto come Jacun Pitor - lascia all'inizio del novecento i suoi
poveri affreschi sui muri delle case rurali da Monteaperta a
Savorgnano del Torre, da Prepotto a Corno di Rosazzo, a uso di genti
dal gusto semplice e dalla fede profonda, in una casa nobilare di
Spessa di Cividale del Friuli dipinge un Bacco che troneggia con
brocca e bicchiere in mano, seduto su una botte e affiancato dalla
scritta: «Viva Bacco, il vino e la legria, ogni onesto scherzo vale
fatto in buona compagnia». Arrivando ai giorni nostri e' proprio in
una cantina dei Colli Orientali che e' nata l'idea dei «Superwhites»,
una definizione questa che ha iniziato a girare nel mondo ma che e'
fatta apposta per far venir fuori l'orgoglio dei produttori friulani
e di quelli dei Colli Orientali in particolare, gente che e' piu'
brava a produrre che a vendere, piu' ad agire che a parlare.
Con il decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio
1970, e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata
dei vini «Colli Orientali del Friuli» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione che definisce i principali
aspetti produttivi dei vini, dopo una serie di modifiche successive
si e' giunti fino al decreto del 14 ottobre 2011 che sancisce la
ridefinizione del nome della denominazione in «Friuli Colli
Orientali».
Base ampelografica dei vigneti: l'art. 2 definisce i vitigni che
concorrono alla produzione di tutti i vini della denominazione.
L'elenco sancisce un perfetto equilibrio (dieci a dieci) tra varieta'
a bacca bianca e varieta' a bacca nera, inoltre tale equilibrio e'
rispettato anche tra le varieta' cosi' dette internazionali e quelle
autoctone che sono ben nove su venti.
Norme per la viticoltura: l'obiettivo del disciplinare e' quello
di ottenere un'elevata qualita' delle uve che poi, si trasformera' in
un'altrettanta elevata qualita' nei vini. Per questo motivo le forme
di allevamento e i sistemi di allevamento devono essere quelli
generalmente usati per assicurare le migliori caratteristiche delle
uve e dei vini. Devono considerarsi idonei unicamente i vigneti
ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine
eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista
per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani, sono
quindi esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente
soleggiati. Per i nuovi impianti la densita' minima dovra' essere di
3.000 ceppi per ettaro con un tetto massimo di produzione di 11
tonnelate per ettaro, le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
del 10% vol.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%
per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma
non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata qualora la resa uva-vino superi il 75%, decade il
diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto. Per la sottozona
«Savorgnano» tale limite e' abbassato al 65%.
Norme per la vinificazione: le pratiche enologiche consentite
sono solo quelle idonee a conferire ai vini «Friuli Colli Orientali»
le caratteristiche di tipicita' e di qualita' tradizionali tali da
consentire per le tipologie «bianco» l'ottenimento di vini fini,
eleganti, fruttati e floreali, gradevoli ed armonici che rispecchiano
le caratteristiche varietali dalle quali traggono origine. La
menzione «Riserva» e' utilizzabile sia per i «bianchi» che per i
«rossi» ed e' ammessa qualora i vini siano stati invecchiati almeno
due anni a decorrere dal primo novembre dell'annata di produzione
delle uve ad esclusione della varieta' Pignolo in cui
l'invecchiamento dovra' essere di almeno 4 anni a decorrere dal primo
novembre dell'annata di produzione delle uve.
Per il «Pinot grigio ramato o Ramato» rientrando nella tipologia
dei vini Rosati fanno riferimento le specifiche di queste categorie
data la sua naturale dotazione di sostanze coloranti presenti
nell'acino.
La vinificazione dei vini deve essere effettuata nell'interno
della zona di produzione delimitata nell'art. 3, tuttavia, tenuto
conto delle situazioni tradizionali, e' consentito in deroga che tali
operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della Provincia
di Udine nonche' nell'intero territorio dei comuni che comprendono la
zona di produzione della denominazione di origine controllata
«Collio».
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
La denominazione annovera ventitre' tipologie di vini, dodici
tipologie di vini bianchi di cui dieci con indicazione di vitigno
piu' il «bianco» ed il «dolce» e undici tipologie di vini rossi con
dieci ad indicazione del vitigno piu' il «rosso».
Tutte queste tipologie possono essere accompagnate dalla menzione
riserva se opportunamente invecchiate.
I vini dei Colli Orientali, presentano delle peculiari
caratteristiche che sono attribuibili per la maggior parte al
territorio inteso come ambiente pedoclimatico mentre l'intervento
umano e' responsabile del resto.
Ciascuna tipologia e' descritta da un punto di vista analitico ed
organolettico nell'art. 6, in questo articolo non vengono riportati i
valori analitici sugli zuccheri, acidita' volatile e anidride
solforosa come richiesto dall'art. 26 del Regolamento CE n. 607/2009,
questi valori non vengono di norma indicati perche' sono inferiori o
superiori a determinati limiti imposti dalla normativa comunitaria o
nazionale.
L'acidita' totale, espressa come acido tartarico, in base alla
normativa comunitaria non puo' essere inferiore al 3,5 g/L, ma
nell'art. 6 per tutte le varieta' e' stato fissato il limite minimo
di 4,0 g/L.
Relativamente all'acidita' volatile, espressa in acido acetico,
questa, in base alla normativa comunitaria, non puo' essere superiore
rispettivamente a 18 milliequivalenti per litro per i vini bianchi e
a 20 milliequivalenti per litro per i vini rossi, una deroga
particolare e' riservata alla tipologia «Dolce» e «Verduzzo friulano»
che prevede un innalzamento di detto limite a 25 milliequivalenti per
litro, in base ad una deroga nazionale relativa all'allegato I C del
regolamento CE n. 606/2009.
In merito all'anidride solforosa il limite e' fissato
dall'Allegato I B del regolamento CE n. 606/2009 il quale dispone che
per i vini presenti in questo disciplinare il limite massimo sia di
150 mg/L per i rossi e 200 mg/L per tutti i bianchi tranne che per il
«Verduzzo friulano» e il «Dolce» che, avendo un contenuto zuccherino
espresso dalla somma di glucosio e fruttosio superiore ai 5 g/L, puo'
avere un tenore massimo di anidride solforosa totale di 250 mg/L.
Il territorio dei Colli Orientali conferisce ai vini bianchi un
colore giallo paglierino con riflessi piu' o meno verdognoli o dorati
oppure, nel caso del Pinot grigio e' ammesso anche un riflesso ramato
piu' o meno accentuato. In bocca la sensazione e' gradevole, morbida,
con profumi netti ed intensi che spaziano dal fruttato sostenuto al
floreale fine ed elegante, la nota di mandorla amara e' presente a
volte ed e' data dal tipico vitigno che la origina, il Friulano,
l'equilibrio ed il corpo del vino rappresentano un marchio di
fabbrica dei vini dei Colli Orientali con una struttura che ne
permette anche un lungo invecchiamento nel tempo.
La loro produzione avviene dopo un'accurata selezione delle uve,
sottoposte a pigiatura soffice e a fermentazione a temperatura
controllata in assenza delle bucce proprio per esaltare i profumi
tipici conferiti dai vitigni. Per le partite destinate a un piu'
lungo affinamento in legno oppure in bottiglia prima dell'immissione
al consumo, la vinificazione ottempera un contatto piu' o meno breve
con le bucce, i vini che ne seguono risultano quindi piu' carichi di
sostanze coloranti.
I vini rossi sono caratterizzati da un colore rosso rubino con
diverse sfumature, il profumo e' ammaliante e spicca per la gradevole
finezza tendente all'erbaceo, allo speziato e dal caratteristico
«bouquet» molto elegante con sentori di sottobosco e piccoli frutti,
molto asciutti con una tipica corposita'.
In bocca l'equilibrio e' presente e molto importante, con una
nota di astringenza presente in particolare per le varieta' autoctone
piu' vocate al lungo e lunghissimo invecchiamento, l'acidita' e'
quindi sempre presente senza mai disturbare al palato.
Il contatto con le bucce e' fondamentale per l'estrazione della
frazione polifenolica piu' importante per le caratteristiche dei
rossi, il passaggio in legno e' facoltativo pero' ancora in parte
utilizzato, si utilizza pero' una sapiente diversificazione delle
partite al fine di ottenere un risultato finale il piu' equilibrato
possibile.
Il «Pinot grigio ramato» e' l'unico vino che presenta questa
colorazione e puo' vantare una radicata tradizione, sia in termini
territoriali che temporali, in quanto noto sin dai tempi della
Serenissima Repubblica di Venezia proprio col termine «Ramato». E'
quindi una tradizione propria di un territorio circoscritto come
quello della DOC «Friuli Colli Orientali», ma con un vero e proprio
cuore nel Friuli. La denominazione di origine controllata «Friuli
Colli Orientali» annovera al suo interno ben sei sottozone chiamate
rispettivamente: «Cialla», «Pignolo di Rosazzo», «Ribolla gialla di
Rosazzo», «Schioppettino di Prepotto», «Refosco di Faedis» e
«Savorgnano».
La sottozona «Cialla» comprende una parte del Comune di Prepotto,
e permette la produzione di 6 vini di cui 4 con l'indicazione del
vitigno, Ribolla gialla, Verduzzo friulano, Schioppettino, Refosco
dal peduncolo rosso, piu' il Bianco e il Rosso, le rese di produzione
di questi vini sono piu' contenute rispetto alla denominazione
generale e si attestano tra le 6 e le 8 tonnellate a ettaro.
Le sottozone «Pignolo di Rosazzo» e «Ribolla gialla di Rosazzo»
ricadono nel medesimo areale, una piccola zona vitata a cavallo tra i
Comuni di Corno di Rosazzo, Manzano e San Giovanni al Natisone,
permettono la produzione di due vini autoctoni, rispettivamente il
Pignolo e la Ribolla gialla, che sono autorizzati anche per la
denominazione «Friuli Colli Orientali». Il Pignolo rappresenta senza
dubbio il piu' aristocratico tra i vini della denominazione, con una
spiccata propensione per il lungo invecchiamento la concentrazione
polifenolica in generale e quella dei tannini in particolare, assieme
all'elevata concentrazione alcolica si amalgamano in un insieme che
ne permette la durata nel tempo, normalmente quindi, si possono
superare i dieci anni di vita con prodotti che si esprimono ancora ai
loro massimi livelli.
Lo «Schioppettino di Prepotto» comprende parte del Comune di
Prepotto e si caratterizza come sottozona con un unico vino da uve a
bacca nera che ha trovato in questo comune una tra le sue massime
espressioni, e' contemplata anche la tipologia riserva.
Il «Refosco di Faedis», e' una sottozona che e' caratterizzata
dalla produzione del vitigno Refosco nostrano all'interno del confine
della D.O.C. «Friuli Colli Orientali» nel Comune di Faedis e di altri
Comuni quali, Torreano, Attimis, Nimis, Povoletto e Tarcento, anche
per questa tipologia e' prevista la menzione «riserva».
La sottozona «Savorgnano» si caratterizza per la produzione
dell'omonimo vino che rappresenta un blend di Friulano (dall'80 al
90%) e Picolit (dal 10 al 20%), e' situata nella zona settentrionale
del Comune di Povoletto e tutti i vigneti si trovano in collina,
l'areale di produzione e' caratterizzato da un clima piu' fresco e da
maggiori precipitazioni rispetto alla zona piu' meridionale della DOC
«Friuli» Colli Orientali.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L'interazione tra l'uomo il vino ed il territorio e' stato
studiato approfonditamente all'interno dell'areale dei Colli
Orientali evidenziando come, in questa zona siano ben marcate delle
continuita' fisiche e antropiche.
Il clima, assieme all'esposizione dei vigneti e alla
conformazione del terreno gioca un ruolo decisivo nella
caratterizzazione dei vini.
La pratica della viticoltura ha influito profondamente
sull'aspetto del paesaggio della zona DOC Friuli Colli Orientali,
oltre che sul livello economico e di sviluppo globale del territorio.
In queste terre la viticoltura e' sempre stata presente, dal tempo
dei Celti e dei Romani fino ad oggi. Era praticata maggiormente nelle
aree pianeggianti, ma la tecnica romana utilizzava anche le colline,
senza grandi movimenti di suolo, non disdegnando per niente i terreni
declivi purche' non eccessivamente pendenti («Bacchus amat colles»,
diceva un proverbio latino). Al tempo dei romani la viticoltura ebbe
un'espansione notevole, per la razionalita' delle tecniche di
produzione e l'importanza economica assunta dal prodotto e dal suo
commercio.
Nei secoli successivi - nel Medio Evo - la viticoltura fu asse
portante dell'economia rurale, il che e' testimoniato dal sorgere in
gran numero dei castelli nelle zone viticole: essi richiedevano
infatti risorse economiche oltre che tecniche per la loro
costruzione. La produzione del vino permetteva di attivare commerci
in grado di generare risorse economiche da riutilizzare sul
territorio, e una parte di queste risorse era utilizzata anche per le
sistemazioni del terreno in pendio che favorissero le coltivazioni.
Nell'Ottocento e nella prima meta' del '900, la viticoltura aveva
caratteristiche che si sono mantenute e simili a quelle dei secoli
precedenti. I terrazzamenti erano presenti, con sistemazioni
apprestate a mano, che erano piu' frequentemente terrazze ospitanti
uno o due filari, oppure gradoni da tre o piu' filari quando la
pendenza lo consentiva.
Questa tipologia e' ancora presente nei comuni interessati dalla
D.O.C., in particolare nelle colline attorno a Dolegnano, nella zona
di Rosazzo, ma anche nei dintorni di Nimis, a Savorgnano, ecc. La
viticoltura conviveva con altre coltivazioni, poiche' - se pure era
la coltura principale per la sussistenza delle persone - non poteva
essere l'unica, e dunque intercalate alle viti, vi erano coltivazioni
di cereali, piante da orto, e alberi da frutto, che spesso
costituivano i sostegni vivi cui erano appoggiate le viti nelle forme
di allevamento definite «alberate», che gli etruschi per primi
apprestarono in Italia. Si tratta di ciliegio, susino, albicocco,
pesco, pero, melo, ecc.
La Prima guerra mondiale provoco' seri danni all'agricoltura di
queste zone e segnatamente alla viticoltura. Le operazioni militari
danneggiarono molte coltivazioni, direttamente - ma questo avvenne in
misura maggiore nelle colline piu' a sud, vicino a Cormons e verso
Gorizia. L'abbandono fu poi totale con la rotta di Caporetto (1917).
Il ripristino post-bellico dei vigneti vide una modifica della
piattaforma varietale, con un aumento dei vigneti a Friulano, che
divenne il vino bianco piu' prodotto nella zona. La consociazione con
altre coltivazioni e con le piante da frutto fu gradualmente
abbandonata per lasciare spazio al vigneto specializzato. Tale
trasformazione e' tuttora in atto.
Il terrazzamento, definito anche girapoggio, e' attualmente -
cosi' come in passato - la forma di sistemazione superficiale e
regimazione delle acque piu' diffusa nei terreni collinari dei Colli
orientali. Quando il terrazzamento puo' ospitare piu' filari viene
definito gradonamento, questi sistemi rimangono validi per la
produzione, sono conosciuti dagli operatori e permettono una buona
produzione. Tuttavia, essi richiedono un notevole investimento di
risorse, e devono essere realizzati sotto uno stretto controllo
agronomico di operatori viticoli esperti, perche' a volte i movimenti
di terra vengono realizzati tenendo ben presenti gli aspetti
geologico-ingegneristici, ma trascurando quelli agronomici. La
gradevolezza e tipicita' dei terrazzamenti e gradonamenti
contribuiscono in misura notevole all'aspetto tipico di queste zone.
Rispetto alle unita' geografiche, caratterizzate da elementi
geologici comuni, in cui viene suddiviso il territorio del
Friuli-Venezia Giulia (Gortani, 1960), La DOC Friuli Colli Orientali
comprende una porzione dell'Anfiteatro morenico del Tagliamento (zona
Cassacco, Tricesimo, Magnano in Riviera), il margine settentrionale
dell'Alta Pianura friulana e il settore meridionale delle Prealpi
Giulie. La maggior parte del territorio si sviluppa nella zona di
raccordo tra le dorsali collinari, peculiari della parte meridionale
delle Prealpi Giulie, e la pianura.
Data la grande estensione, (all'incirca 200 km²) gli ambienti
rappresentati, apparentemente simili se esaminati superficialmente,
mostrano, dopo un'attenta analisi, una considerevole varieta' di
elementi morfologici che, nel loro insieme, danno vita ad un
paesaggio molto articolato in cui i rilievi collinari, spesso
interrotti da incisioni torrentizie, sfumano nella pianura.
Nella parte settentrionale la viticoltura e' praticata sia nella
fascia collinare - dove il substrato e' rappresentato da
un'alternanza di livelli arenacei e marnosi, o piu' raramente
conglomeratici, con una pendenza media tra 15° e 30° - sia nelle
incisioni vallive piu' ampie, dove i materiali sono essenzialmente
formati da ghiaia sciolta che consente un buon drenaggio delle acque
meteoriche. A Sud di Cividale del Friuli la pendenza dei rilievi
tende a diminuire, come pure la granulometria dei depositi sciolti.
Particolarmente adatte sono le parti basse dei versanti dove si
sono depositati i materiali dilavati dalle pendici retrostanti, che
non necessitano di sistemazioni e dove anche una debole pendenza
consente l'allontanamento delle acque in eccesso. Le colline di
Buttrio e Rosazzo, che contraddistinguono la parte meridionale della
D.O.C., hanno una morfologia ancora piu' dolce, poiche', pur
mantenendosi l'alternanza di marne e arenarie, vi e' la prevalenza
delle prime sulle seconde. La viticoltura interessa la maggior parte
dei versanti e solo poche aree eccessivamente pendenti e mal esposte
sono ancora destinate a bosco.
Il territorio dei Colli Orientali si sviluppa a quote comprese
tra i 65 (zona a valle dell'abitato di Buttrio) e i 787 (Monti della
Bernadia) m s.l.m.m.. Nella parte centro-settentrionale le quote
maggiormente rappresentate sono comprese tra 120 e 300 m, mentre
nella fascia meridionale l'intervallo e' maggiormente compreso tra 60
e 140 m, le quote superiori a 300 m sono legate ai rilievi prealpini.
Nell'analisi di un territorio acquista particolare importanza
l'analisi della pendenza topografica. Infatti, la pendenza
contribuisce positivamente o negativamente, a seconda della sua
entita', alla genesi ed evoluzione del suolo, alla stabilita' dei
versanti, al deflusso superficiale.
Gli aspetti, morfologici, geologici, pedologici e climatici
condizionano i sistemi di agricoltura nel loro complesso di elementi
biologici e strutturali. L'analisi di tali aspetti diviene
prioritaria nello studio del comprensorio dei Colli Orientali dove,
una determinata pratica colturale, la viticoltura, ha assunto un
ruolo determinante nel ridisegnare l'assetto ambientale di un'ampia
fascia di territorio.
E' ormai noto che vini di elevata qualita' possono essere
prodotti solo in determinati territori e non sono ottenibili
esportando i vitigni altrove. (Si rammenta che tale concetto e' alla
base della stessa definizione della «Denominazione di origine
controllata» DOC). L'ambito della denominazione offre un valido
esempio di zonazione viticola, ovvero di delimitazione di un
territorio adatto, in generale, alla coltura della vite, ed in
particolare, all'ottimizzazione dei rapporti tra un determinato
ambiente e i tipi di vitigni al fine di potenziare la capacita'
produttiva soprattutto sotto l'aspetto qualitativo.
In conclusione, le considerazioni sopra esposte indicano una
sussistenza di omogeneita' pedologiche, fisiche, colturali ed
economiche che premiano indissolubilmente la D.O.C. Friuli Colli
Orientali come un territorio ad alta vocazione vitivinicola in cui i
suoi vini rappresentano l'espressione compiuta e diretta del
territorio.
Art. 9.
Riferimenti alla struttura di controllo
L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica
annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai
sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco
pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.
Allegato
Sottozona Cialla
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli
Orientali accompagnata dalla specificazione «Cialla» e' riservata al
vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai
vigneti della zona specificata nei successivo art. 3 e rispondenti
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al
disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli Orientali.
Art. 2.
1. La denominazione di origine «Friuli» Colli Orientali con la
qualificazione «Cialla» seguita dalla specificazione di uno dei
seguenti vitigni:
Ribolla gialla;
Verduzzo friulano;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino,
e' riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni
prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
2. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli
Orientali seguita dalla specificazione «Cialla» con le specificazioni
«Bianco» o «Rosso» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini
provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni
a bacca di colore analogo di cui al primo comma ivi compresa la
varieta' Picolit.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» devono essere
prodotte nella zona appresso indicata: partendo dal confine del
Comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla
strada provinciale CividaleCastelmonte, comprendente le localita' di
Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la linea
rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro
di Chiazzacco-Castelmonte fino alla quota 612; a questo punto la
linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali
Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota
200 la linea si ricollega al confine di comune, fra le strade
comunali Casali Barbianis-Cialla e Casali Barbianis-Cladrecis; da qui
avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del Comune
di Prepotto.
Art. 4.
1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere i vini:
«Friuli» Colli Orientali Verduzzo friulano Cialla», «Friuli»
Colli Orientali Ribolla gialla Cialla» e «Friuli» Colli Orientali,
Bianco Cialla» e' di 8 tonnellate per ettaro. Per ottenere i vini
«Friuli» Colli Orientali Refosco dal peduncolo rosso Cialla»,
«Friuli» Colli Orientali Schioppettino Cialla» e «Friuli» Colli
Orientali Rosso Cialla», la produzione massima e' di 6 tonnellate per
ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino
per ettaro atto per l'immissione al consumo di ettolitri 56 per il
«Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», ettolitri 42 per
«Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso».
3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre
mediamente piu' di kg 2,700 di uva per ceppo per le tipologie
«Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», kg 2,000 di uva per
ceppo per le tipologie «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino»
e «Rosso».
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione dei
vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. E' altresi'
consentita la vinificazione nel Comune di Prepotto per i soli
produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata zona
«Cialla».
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Friuli» Colli Orientali - «Cialla» un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo dell'11 % vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente
allegato e' consentito l'uso di piccole botti di legno.
Art. 6.
I vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla», all'atto
dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato,
richiama l'albicocca e/o i fiori d'acacia;
lieve sentore di vaniglia;
sapore: asciutto, oppure amabile o dolce, moderatamente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
Bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: armonico, fresco, vinoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore
minimo: 15 g/l;
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso granato piu' o meno intenso con riflessi
violacei;
odore: caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli
frutti;
sapore: asciutto, pieno, caldo, piu' o meno amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Schioppettino:
colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
odore: caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli
frutti;
sapore: vellutato, caldo, pieno, secco, con sentore di pepe
verde;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Rosso:
colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Art. 7.
1. I vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» possono utilizzare
come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorche' vengano
sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro
anni, calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata
di produzione delle uve.
2. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata
in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C.
e della sottozona ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed
ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
3. I vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» dovranno essere
posti in commercio non prima di:
Ribolla gialla (Ribolla), bianco e rosso: mese di aprile
dell'anno successivo alla vendemmia;
Verduzzo friulano (Verduzzo): mese di gennaio del secondo anno
successivo alla vendemmia;
Refosco dal peduncolo rosso (Refosco) e Schioppettino: mese di
gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia.
Art. 8.
1. I vini «Friuli» Colli Orientali «Cialla» dovranno essere
immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita'
non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.
Allegato
Sottozona Ribolla gialla di Rosazzo
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli
Orientali accompagnata dalla specificazione «Ribolla Gialla di
Rosazzo» e' riservata ai vini ottenuti dalle uve di cui al seguente
art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo
art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C.
«Friuli» Colli Orientali.
Art. 2.
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli
Orientali accompagnata dalla qualificazione «Ribolla Gialla di
Rosazzo» e' riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Ribolla
Gialla prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato;
2. Possono concorrere alla produzione dei vini di cui al primo
comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla
coltivazione per la Provincia di Udine, e presenti nei vigneti in
misura non superiore al 15 % del totale iscritti nel registro
nazionale delle varieta' di vite per uve da vino.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Ribolla Gialla di
Rosazzo» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:
partendo dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano
denominata «Strada del Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la
delimitazione risale a monte di detto corso d'acqua «Rio Case» fino
alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco piu' a
nord, con il «Rio Sosso»; scende a valle lungo il «Rio Sosso» fino
alla confluenza con il «Torrente Sosso»; risale a monte lungo il
«Torrente Sosso» fino alla coincidenza con la strada comunale
dell'Abbazia; corre lungo detta strada comunale in direzione della
frazione di Oleis per poi, circa dopo 250 m, correre a destra, in
direzione Nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva
di livello 93,1, fino all'incrocio con la strada comunale di Oleis
per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord
per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo fino
alla confluenza nel corso d'acqua «Torrente Corona»; risale il
«Torrente Corona», fino al confine tra i Comuni di Premariacco e
Manzano, per seguire detto confine in direzione Est proseguendo poi
lungo il confine tra i Comuni di Corno di Rosazzo e Manzano fino
all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con Casa
del Bosco passando in direzione sud fino a quest'ultima e scendendo
ulteriormente lungo la stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e
ricongiungendosi lungo il confine Manzano-Corno di Rosazzo in
direzione sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino
all'incrocio con la strada denominata via dell'Abbazia; percorre
detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina
poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati rurali - quota 75,3
- corre in direzione nord - ovest lungo detta strada poderale, per
circa 50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua «Il Rivolo», che
scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa
140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a
nord-ovest ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire
fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta
linea elettrica fino alla coincidenza con il Rio San Giovanni che
risale fino al ponticello di attraversamento della strada
interpoderale che porta ai podere «Trento»; segue detta strada
interpoderale in direzione ovest, lambendo a valle il colle «Trento»,
attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel
tratto il confine tra i Comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano,
per tornare al punto di coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio
Case».
Art. 4.
1. La produzione massima di uva e' di tonnellate 8 per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino
per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri
56.
3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini
«Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» devono avere la
densita' minima di 3500 ceppi/ha.
4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre
mediamente piu' di kg 2,250 di uva per ceppo.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del
vino «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» devono
essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui
all'art. 3 ovvero nel restante territorio dei Comuni di San Giovanni
al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, o in comuni a questi
confinanti.
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo dell' 11 % vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento del vino del presente
allegato e' consentito l'uso di contenitori di legno.
Art. 6.
Il vino «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo»
all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Art. 7.
1. L'indicazione «Ribolla Gialla di Rosazzo» in etichetta deve
essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla
indicazione della D.O.C. ed in caratteri non superiori, in dimensioni
ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione
stessa.
2. I vini «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo»
dovranno essere immessi ai consumo esclusivamente in bottiglie di
vetro, di capacita' non superiore a litri 5.
Allegato
Sottozona Pignolo di Rosazzo
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli
Orientali accompagnata dalla specificazione «Pignolo di Rosazzo» e'
riservata ai vini ottenuti dalle uve di cui al seguente art. 2
prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e
rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli
Orientali.
Art. 2.
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli
Orientali accompagnata dalla qualificazione «Pignolo di Rosazzo» e'
riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Pignolo prodotte nella
zona indicata all'art. 3 del presente allegato;
2. Possono concorrere alla produzione dei vini di cui al primo
comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla
coltivazione per la Provincia di Udine, e presenti nei vigneti in
misura non superiore al 15 % del totale iscritti nel registro
nazionale delle varieta' di vite per uve da vino.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Pignolo di Rosazzo»
devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla
coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del
Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte
di detto corso d'acqua «Rio Case» fino alla coincidenza con la strada
poderale che lo ricollega, poco piu' a nord, con il «Rio Sosso»;
scende a valle lungo il «Rio Sosso» fino alla confluenza con il
«Torrente Sosso»; risale a monte lungo il «Torrente Sosso» fino alla
coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta
strada comunale in direzione della frazione di Oleis per poi, circa
dopo 250 m, correre a destra, in direzione Nord, lambendo a valle la
pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio
con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta
strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel
«Torrente Riul», risalendolo fino alla confluenza nel corso d'acqua
«Torrente Corona»; risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i
Comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto confine in
direzione Est proseguendo poi lungo il confine tra i Comuni di Corno
di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la stradina che collega
Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud fino
a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per
le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine
Manzano-Corno di Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina
per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada denominata via
dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza
della stradina poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati
rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord - ovest lungo detta
strada poderale, per circa 50 m fino all'incrocio con il corso
d'acqua «Il Rivolo», che scende verso valle fino alla coincidenza con
la stradina che, a circa 140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso
ovest per circa 450 m, a nord-ovest ed incrocia la strada vicinale
dei Ronchi per proseguire fino alla coincidenza con la linea
elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino alla
coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di
attraversamento della strada interpoderale che porta ai podere
«Trento»; segue detta strada interpoderale in direzione ovest,
lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio
San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i Comuni di San
Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza
tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».
Art. 4.
1. La produzione massima di uva e' di tonnellate 8 per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino
per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri
56.
3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini
«Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» devono avere la
densita' minima di 3500 ceppi/ha.
4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre
mediamente piu' di kg 2,250 di uva per ceppo.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del
vino «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» devono essere
effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3
ovvero nel restante territorio dei Comuni di San Giovanni al
Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, o in comuni a questi
confinanti.
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo dell'11% vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento del vino del presente
allegato e' consentito l'uso di contenitori di legno.
Art. 6.
I vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» all'atto
dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Art. 7.
1. L'indicazione «Pignolo di Rosazzo» in etichetta deve essere
effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione
della D.O.C. ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed
ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. I vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» dovranno
essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di
capacita' non superiore a litri 5.
3. I vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» dovranno
essere posti in commercio a decorrere dal primo novembre del quarto
anno successivo all'annata di produzione delle uve.
Allegato
Sottozona «Schioppettino di Prepotto»
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli
Orientali accompagnata dalla specificazione «Schioppettino di
Prepotto» e' riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente
art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo
art. 3 e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal
presente allegato al disciplinare di produzione dei vini DOC «Friuli»
Colli Orientali.
Art. 2.
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli
Orientali con la qualificazione «Schioppettino di Prepotto» e'
riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Schioppettino prodotto
nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
2. Possono concorrere alla produzione del vino Schioppettino
anche le uve a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli
raccomandati ed autorizzati nella Provincia di Udine, e presenti nei
vigneti in misura non superiore al 15% del totale. Per tutti i nuovi
impiantati realizzati successivamente alla pubblicazione del presente
allegato tale limite e' ridotto al 5%, iscritti nel registro
nazionale delle varieta' di vite per uve da vino.
Art. 3.
1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di
Prepotto» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:
esclusivamente nel Comune di Prepotto secondo le delimitazioni
gia' stabilite dal disciplinare di produzione del D.O.C. «Friuli»
Colli Orientali art. 3, e con l'esclusione dei territori gia'
ricompresi nella sottozona «Cialla», nonche' dei terreni
eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
Art. 4.
1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino:
«Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» e' di 7
tonnellate per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino
per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri
49.
3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre
mediamente piu' di kg 1.55 di uva per ceppo. La densita' dei ceppi
per ettaro non potra' essere inferiore a 4.500 in coltura
specializzata.
4. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata
ogni pratica di forzatura, tuttavia e' ammessa l'irrigazione di
soccorso in casi eccezionali.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del
vino «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» devono
essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui
all'art. 3. Tuttavia, tali operazioni possono essere effettuate nei
comuni confinanti e che siano pertinenti a conduttori di vigneti
ammessi alla produzione di «Schioppettino di Prepotto».
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.
Per l'affinamento del vino del presente allegato e' obbligatorio
l'uso di botti di legno, per almeno dodici mesi.
La raccolta dell'uva deve essere eseguita manualmente.
Art. 6.
1. Il vino «Friuli» Colli Orientali - « Schioppettino di
Prepotto», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature violacee;
odore: tipico ed elegante, con sentore di spezie e piccoli
frutti;
sapore: vellutato, di corpo, secco, con sentore di pepe verde;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 24 g/l.
Art. 7.
1. L'indicazione della sottozona «Schioppettino di Prepotto» in
etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente
sottostante all'indicazione della DOC e in caratteri non superiori,
in dimensioni e ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la
denominazione stessa.
2. Il vino «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto»
dovra' essere posto in commercio non prima del mese di settembre del
secondo anno successivo alla vendemmia.
3. Per il vino «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di
Prepotto» non e' consentita la specificazione «superiore»
4. La specificazione riserva puo' essere utilizzata qualora il
vino venga posto in commercio non prima del mese di settembre del
quarto anno successivo alla vendemmia.
5. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie,
vigne, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
6. I vini «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto»
dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di
vetro, di tipo bordolese di colore scuro, di capacita' non superiore
a litri 5 e chiuse con tappo di sughero.
Allegato
Sottozona «Refosco di Faedis»
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli
Orientali accompagnata dalla specificazione «Refosco di Faedis» e'
riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2
prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e
rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli
Orientali.
Art. 2.
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli
Orientali con la qualificazione «Refosco di Faedis» e' riservata ai
vini ottenuti dalle uve del vitigno Refosco Nostrano (da cui il vino
denominato Refosco) prodotto nella zona indicata all'art. 3 del
presente allegato.
2. Possono concorrere alla produzione del vino Refosco di Faedis
anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di
quelli raccomandati ed autorizzati nella Provincia di Udine, e
presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale. Per
tutti gli impianti realizzati successivamente alla pubblicazione del
presente allegato tale limite e' ridotto al 5%, iscritti nel registro
nazionale delle varieta' di vite per uve da vino.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Refosco di Faedis»,
ai sensi dell'art. 1, devono essere prodotte nella zona appresso
indicata: esclusivamente nel territorio delimitato dal disciplinare
di produzione della D.O.C.«Friuli» Colli Orientali art. 3, compreso
nei Comuni di Faedis, Nimis, Attimis, Torreano, Povoletto e Tarcento,
con l'esclusione dei terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati.
Art. 4.
1. La produzione massima di uva ammessa per i «Friuli» Colli
Orientali - «Refosco di Faedis» e' di 8 tonnellate per ettaro di
vigneto in coltura specializzata.
2. Tali rese devono comunque determinare quantitativi di vino per
ettaro per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.
3. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre
mediamente piu' di kg 2,0 di uva per ceppo ed avranno una densita' di
non meno di 4.000 ceppi per ettaro.
4. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata
ogni pratica di forzatura, tuttavia e' ammessa l'irrigazione di
soccorso in casi eccezionali.
Art. 5.
1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
«Friuli» Colli Orientali - «Refosco di Faedis» un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.
2. Il vino prodotto potra' essere immesso al consumo a partire
dal primo di giugno successivo alla vendemmia e sara' imbottigliato
nella zona di produzione.
Conformemente all'art. 8 del reg. CE n. 607/2009,
l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o
la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei
controlli.
3. Il vino «Refosco di Faedis» sara' immesso al consumo in
bottiglia di vetro non superiore ai 5 litri.
4. E' consentita nella misura massima in volume del 15% la
correzione del mosto e del vino atto a diventare vino D.O.C. «Friuli»
Colli Orientali - «Refosco di Faedis» con prodotti vitivinicoli
aventi diritto alla D.O.C. «Friuli» Colli Orientali dello stesso
colore.
Art. 6.
Il vino «Friuli» Colli Orientali «Refosco di Faedis», all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso carico con sfumature violacee, piu' o meno
granato se invecchiato;
odore: vinoso e con profumo piu' o meno intenso di frutti di
bosco;
sapore: moderatamente tannico di corpo, sapido e fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11 %;
acidita' totale minima: 4,0 per mille.
estratto non riduttore minimo: 20,0 G/L.
Art. 7.
1. Il vino «Friuli» Colli Orientali - «Refosco di Faedis» puo'
utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva»
allorche' sottoposto ad un periodo di invecchiamento, anche in legno,
non inferiore ai 3 anni (calcolati a decorrere dal 1° gennaio
successivo all'annata di produzione delle uve).
Allegato
Sottozona Savorgnano
Art. 1.
Denominazione e sottozona
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli
Orientali accompagnata dalla sottozona «Savorgnano» e' riservata ai
vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente allegato al disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
«Friuli» Colli Orientali Savorgnano;
«Friuli» Colli Orientali Savorgnano Riserva.
Art. 2.
Base ampelografica
1. La denominazione di origine «Friuli» Colli Orientali con la
sottozona «Savorgnano» e' riservata ai vini ottenuti da uve
provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Friulano: dall'80% al 90%;
Picolit: dal 10% al 20%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Friuli Colli Orientali» «Savorgnano» devono
essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dal ponte sul
torrente Cornappo (al confine col Comune di Nimis) si percorre in
direzione sud, via della Motta, fino all'intersezione con via
Principale. Da qui il confine gira verso est lungo via Principale
proseguendo poi su via Nuova, fino a raggiungere l'incrocio con via
Attimis. Imboccata tale strada si giunge fino all'inizio di via
Fontana Falcon ed in particolare all'intersezione con il Rio Falcone,
dove il confine vira verso destra prendendo il «percorso rurale di
collegamento» identificato dalla Carta dello sviluppo e del
territorio del Comune di Povoletto (tavola 2A) che porta fino
all'intersezione con la Strada Provinciale 17. Da qui si gira a
destra e si percorre in direzione nord la SP17 per 150 metri per poi
girare verso destra e proseguire lungo la strada interpoderale «Ex
polveriera» fino all'incrocio con il torrente Malina che funge da
confine scendendo a sud fino all'incontro con via Reclusane.
Percorrendo tale strada in direzione nord, si giunge poi fino al
confine con il Comune di Attimis, da li' si prosegue verso nord
utilizzando il confine amministrativo del Comune di Povoletto sino a
raggiungere il ponte sul torrente Cornappo (al confine col Comune di
Nimis).
Art. 4.
Norme per la Viticoltura
La produzione massima di uva ammessa per ottenere i vini «Friuli»
Colli Orientali «Savorgnano» dovra' essere la seguente:
Friulano: 7,5 t/Ha;
Picolit: 4,0 t/Ha.
In annate favorevoli i quantitativi di uve devono essere
riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite
decade il diritto per tutto il prodotto della denominazione «Friuli»
Colli Orientali accompagnato dalla sottozona «Savorgnano».
L'eventuale supero di produzione come indicato nel precedente
paragrafo potra' essere riclassificato con la tipologia Bianco della
D.O.C. «Friuli» Colli Orientali.
La vendemmia dovra' essere esclusivamente manuale ed il trasporto
esclusivamente di uva intera.
Terreni: argillosi, calcarei, tipici del terreno collinare della
sottozona «Savorgnano» detto «Ponka».
Giacitura: collinare, sono da escludere categoricamente i terreni
di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.
Esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle
uve, ma con l'esclusione del versante esposto a Nord.
Densita': non inferiore a 3.500 ceppi/ha per i nuovi impianti, le
forme d'allevamento devono essere quelle tradizionali della zona di
origine, capovolto, doppio capovolto o guyot.
Non e' consentito l'appassimento e nessun tipo di forzatura.
Art. 5.
Operazioni di vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione dei
vini «Friuli Colli Orientali» «Savorgnano» devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. E' altresi'
consentita la vinificazione nell'intero territorio amministrativo del
Comune di Povoletto e nei Comuni limitrofi ad esso (Nimis, Attimis e
Faedis).
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Friuli» Colli Orientali «Savorgnano» un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo dell'12,5% vol. La resa di trasformazione da
uva a vino non potra' essere superiore al 65%.
3. Il vino «Savorgnano» dovra' essere messo in commercio dopo un
periodo di almeno diciotto mesi di affinamento in cantina a decorrere
dal primo novembre dell'anno di raccolta delle uve.
4. Il vitigno principale (Friulano) dovra' fermentare in botti di
legno della capacita' non superiore ai 10 Hl, il vitigno secondario
(Picolit) potra' essere assemblato in pre-fermentazione, nel caso in
cui le maturita' coincidano (uvaggio), altrimenti al termine della
fermentazione alcolica (vinaggio). L'affinamento in legno dovra'
estendersi per un periodo di dodici mesi totali. L'affinamento in
legno non dovra' avere predominanza organolettica sulle note
varietali dei vitigni.
5. Il restante periodo di sei mesi d'affinamento, potra' essere
effettuato in botti di acciaio/cemento oppure in bottiglia a
discrezione del produttore.
6. Non sono consentite le macerazioni del mosto sulle bucce.
7. Non potra' essere effettuato alcun tipo di aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche del vino al consumo
Il vino «Friuli» Colli Orientali «Savorgnano», all'atto
dell'immissione al consumo, dovra' rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, armonico, tipico;
sapore: secco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 %vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l;
zuccheri residui inferiori a 2.00 g/l.
Il vino «Friuli» Colli Orientali «Savorgnano» Riserva, all'atto
dell'immissione al consumo, dovra' rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, armonico, tipico con eventuali note
evolutive;
sapore: secco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l;
zuccheri residui: inferiori a 2 g/l.
Art. 7.
Etichettatura e confezionamento
1. I vini «Friuli» Colli Orientali «Savorgnano» possono
utilizzare come specificazione aggiuntiva la menzione «Riserva»
allorche' vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento non
inferiore a tre anni, calcolati a decorrere dal primo di novembre
dell'annata di produzione delle uve.
2. L'indicazione in etichetta della sottozona «Savorgnano» deve
essere posta in posizione immediatamente sottostante all'indicazione
della sigla D.O.C. (denominazione di origine controllata o
denominazione di origine protetta) ed in caratteri non superiori in
dimensioni a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Friuli»
Colli Orientali.
3. La tappatura consentita e' esclusivamente in sughero raso
bocca.
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