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Regione Toscana - Utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche 1989

Pubblicato da disciplinare
Regione Toscana

Utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988 della regione Toscana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 10 febbraio 1989  

Integrazione al decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, concernente l'utilizzazione in via  transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti  con le uve provenienti dalla vendemmia 1988 della regione Toscana.

(GU n.45 del 23-2-1989)
 
 

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio
1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la
presentazione dei vini e del mosto di uve;
Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977, contenente norme sulla
designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione
geografica;
Visto il proprio decreto 2 novembre 1978, contenente norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
Visto il proprio decreto 5 agosto 1982, contenente norme
concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei
vini da tavola con indicazione geografica;
Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983, contenente norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
Visto, in particolare, l'art. 3 del sopra indicato decreto
ministeriale 9 dicembre 1983, che prevede la possibilita' di
autorizzare per particolari esigenze connesse alla produzione e
commercializzazione dei vini da tavola l'uso di particolari menzioni
aggiuntive;
Visto il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure
transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con
indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla
vendemmia 1987;
Visto il proprio decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme
per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e
relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le
uve provenienti dalla vendemmia 1988;
Viste le richieste avanzate dalla regione Toscana, tendenti ad
ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del citato
decreto ministeriale 9 dicembre 1983, l'integrazione di alcune
indicazioni geografiche, di vini da tavola prodotti nella regione
Toscana, con il riferimento al nome dei vitigni dai quali detti vini
derivano o con indicazioni aggiuntive atte a contraddistinguere le
metodologie di produzione o la identificazione delle zone di
produzione dei vini stessi;
Considerate valide le motivazioni addotte dalla suddetta regione a
sostegno delle richieste di cui trattasi;
Ritenuto, in conseguenza di quanto esposto che sussiste l'esigenza
di consentire in via transitoria a taluni vini da tavola prodotti
nella regione Toscana da uve provenienti dalla vendemmia 1988
l'utilizzazione delle menzioni sopra specificate, in aggiunta alle
indicazioni geografiche ammesse dal citato decreto ministeriale 5
agosto 1988, n. 378;
Decreta:
Articolo unico
Ad integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 5
agosto 1988, n. 378, con riguardo ai vini da tavola della regione
Toscana e' consentito utilizzare nella designazione e presentazione
degli stessi le sottoelencate indicazioni geografiche con le
specifiche menzioni aggiuntive, riguardanti i riferimenti al nome di
vitigni ed altre indicazioni:
Indicazione geografica Indicazioni aggiuntive
-
"S. Martino" . . . . . . . . . Vin santo
"Montevarchi" . . . . . . . . Vin santo
"Valdarno" . . . . . . . . . . Vin santo
"S. Casciano Val di Pesa". . . Vin santo
"Tavarnelle Val di Pesa" . . . Vin santo
"Castellina" . . . . . . . . . Vin santo
"Castelnuovo Berardenga" . . . Vin santo
"Radda". . . . . . . . . . . . Vin santo
"Gaiole" . . . . . . . . . . . Vin santo
"Provincia di Siena" . . . . . Vin santo
"Siena o Senese" . . . . . . . Vin santo
"Mercatale Val di Pesa". . . . Vin santo
"Provincia di Firenze" . . . . Vin santo
"Barberino Val d'Elsa" . . . . Vin santo
"Cerreto Guidi". . . . . . . . Vin santo
"Figline Valdarno" . . . . . . Vin santo
"Greve". . . . . . . . . . . . Vin santo
"Impruneta". . . . . . . . . . Vin santo
"Incisa Valdarno". . . . . . . Vin santo
"Montaione". . . . . . . . . . Vin santo
"Montespertoli". . . . . . . . Vin santo
"Vinci". . . . . . . . . . . . Vin santo
"Piviere di S. Stefano a Campoli" . . . . . . . . . . . Vin santo
"S. Vito in Fior di Selva" . . Vin santo
"Bagno a Ripoli" . . . . . . . Vin santo
"Montelupo Fiorentino" . . . . Vin santo
"Rigutino" . . . . . . . . . . Vin santo
"I Selvatici". . . . . . . . . Vin santo
"Toscana o Toscano". . . . . . Vin santo, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot grigio, Trebbiano,  Canaiolo e Sangiovese; 
per i vini provenienti dalle uve prodotte nei territori delle province della regione Toscana nelle  quali i suddetti vitigni siano autorizzati o raccomandati


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, addi' 10 febbraio 1989
Il Ministro: MANNINO

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