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Pimiento del Piquillo de Lodosa Dop - Spagna

Pubblicato da disciplinare
Pimiento del Piquillo de Lodosa dop

Il Pimiento del Piquillo de Lodosa grigliato al naturale si ottiene con un processo di lavorazione identico a quello previsto finora. L’unica differenza risiede nella mancata sterilizzazione del prodotto (tipica delle conserve). La vendita avviene dopo la cottura alla griglia, la sbucciatura, lo svuotamento e l’eliminazione dei semi dal peperone. In tal modo, il peperone grigliato al naturale conserva la peculiarità del Pimiento del Piquillo de Lodosa DOP derivante dalla produzione nella zona geografica delimitata e dalla successiva cottura alla griglia a fuoco diretto. L’operazione di sterilizzazione (tipica delle conserve) non conferisce al prodotto caratteristiche specifiche né influisce su queste ultime; si tratta di un sistema di conservazione alimentare.

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«PIMIENTOS DEL PIQUILLO DE LODOSA»

N. UE: PDO-ES-0080-AM01 – 20.10.2017

DOP (X) IGP ()

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Pimiento del Piquillo de Lodosa» (Organismo di controllo della denominazione di origine protetta «Pimiento del Piquillo de Lodosa»)

Av. Serapio Huici, 22

31610 Villava (Navarra)

ESPAÑA

Telefono: +34 948013045

E-mail: ajuanena@intiasa.es

Il gruppo richiedente rappresenta gli interessi collettivi dei produttori di «Pimiento del Piquillo de Lodosa» e ha un interesse legittimo a presentare domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pimiento del Piquillo de Lodosa», di cui difende altresì la protezione.

Il Consejo Regulador della DOP «Pimiento del Piquillo de Lodosa» è un’associazione composta dai produttori del «Pimiento del Piquillo de Lodosa» e persegue, tra gli altri, l’obiettivo di adottare misure volte alla valorizzazione del prodotto, nonché misure che permettano di migliorare il funzionamento del regime di qualità della DOP, come indicato nell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

La normativa nazionale assegna a tale organismo la funzione di promuovere la qualità del «Pimiento del Piquillo de Lodosa», nonché di tutelare e vigilare sulla reputazione del prodotto; tali aspetti sono indicati nel suo regolamento operativo approvato con ordinanza dell’8 maggio 1987 del ministero dell’Agricoltura, della pesca e dell’alimentazione.

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Nome del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro: struttura di controllo; requisiti legislativi nazionali; riferimenti obsoleti.

4.   Tipo di modifica

☐ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

☐ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   modifiche

5.1.   A) nome del prodotto

Testo precedente

Testo nuovo

Denominazione di origine «Pimiento del Piquillo de Lodosa»

«Pimiento del Piquillo de Lodosa»

Motivazione della modifica

Nel nome del prodotto (sezione A del disciplinare di produzione) si prevede di eliminare la dicitura «Denominación de Origen» (Denominazione di origine), in quanto il nome protetto è esclusivamente «Pimiento del Piquillo de Lodosa».

Nei decreti e nelle ordinanze regionali che hanno disciplinato la DOP a livello nazionale, il nome del prodotto è sempre comparso al singolare come «Pimiento del Piquillo de Lodosa». Ciò emerge anche dalla documentazione relativa al fascicolo di domanda di registrazione presentata dalla Spagna alla Commissione conformemente al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Tuttavia, l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio riportava erroneamente la denominazione del prodotto al plurale («Pimientos del Piquillo de Lodosa»).

Poiché in seguito l’errore contenuto nell’allegato del suddetto regolamento non è stato corretto, si richiede la modifica della denominazione al solo scopo di conformare quest’ultima alla normativa nazionale, optando dunque per la seguente formulazione: «Pimiento del Piquillo de Lodosa».

5.2.   b) Descrizione del prodotto

5.2.1

Testo precedente

Testo nuovo

Frutti della specie «Capsicum annuum, L» della varietà «piquillo», destinati al consumo umano in conserva.

Frutti della specie «Capsicum annuum, L» della varietà «piquillo», destinati al consumo umano.

Motivazione della modifica

Nel testo originale il peperone «del piquillo» viene indicato come prodotto destinato al consumo umano in conserva, dal momento che questa era la modalità tradizionale relativa alla conservazione e commercializzazione del prodotto. Poiché la presente domanda di modifica del disciplinare di produzione è intesa a introdurre altre forme di commercializzazione del «Pimiento del Piquillo de Lodosa», ossia in particolare il «Pimiento del Piquillo de Lodosa» grigliato al naturale, si ritiene più opportuno eliminare il termine «conserva».

Il «Pimiento del Piquillo de Lodosa» grigliato al naturale si ottiene con un processo di lavorazione identico a quello previsto finora. L’unica differenza risiede nella mancata sterilizzazione del prodotto (tipica delle conserve). La vendita avviene dopo la cottura alla griglia, la sbucciatura, lo svuotamento e l’eliminazione dei semi dal peperone. In tal modo, il peperone grigliato al naturale conserva la peculiarità del «Pimiento del Piquillo de Lodosa» DOP derivante dalla produzione nella zona geografica delimitata e dalla successiva cottura alla griglia a fuoco diretto. L’operazione di sterilizzazione (tipica delle conserve) non conferisce al prodotto caratteristiche specifiche né influisce su queste ultime; si tratta di un sistema di conservazione alimentare.

La presentazione del peperone «del piquillo» grigliato al naturale mira a soddisfare la domanda dei consumatori alla ricerca di alimenti freschi, o lavorati il meno possibile, che conservino al massimo le caratteristiche originali sotto il profilo nutrizionale e organolettico. In molti casi, i consumatori del peperone «del piquillo» grigliato al naturale cercano un prodotto privo dell’acidificante che il peperone «del piquillo» in conserva deve necessariamente avere, al fine di garantire la sua sterilità commerciale come conserva acida. L’aggiunta dell’acidificante è una necessità legata alla produzione di conserve, non un requisito del disciplinare di produzione del «Pimiento del Piquillo de Lodosa».

5.2.2.

Testo precedente

Testo nuovo

Il peperone della varietà «piquillo» è un frutto per conserve dotato delle seguenti caratteristiche principali:

Il peperone fresco della varietà «piquillo» destinato alla produzione del «Pimiento del Piquillo de Lodosa» presenta le seguenti caratteristiche:

Motivazione della modifica

Vengono apportati miglioramenti redazionali al secondo paragrafo della descrizione del prodotto ritenuta carente. La nuova formulazione consente di definire chiaramente, come riportato di seguito, le caratteristiche fisiche, organolettiche e qualitative che i peperoni freschi, destinati alla produzione del «Pimiento del Piquillo de Lodosa», devono possedere.

5.2.3.

Testo precedente

Testo nuovo

A livello qualitativo i peperoni appartenenti a questa varietà devono essere:

sani. Sono esclusi i frutti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

freschi e interi;

puliti. Praticamente esenti da corpi estranei;

ben sviluppati;

privi di danni, lesioni, bruciature, odore e/o sapore estranei.

A livello qualitativo i peperoni di questa varietà destinati alla lavorazione del prodotto protetto dalla DOP devono essere inoltre:

sani. Sono esclusi i frutti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

freschi e interi. I prodotti interi sono quelli che conservano la forma originaria;

puliti. Praticamente esenti da corpi estranei;

ben sviluppati;

privi di danni, lesioni, bruciature, odore e/o sapore estranei.

Motivazione della modifica

Vengono apportati miglioramenti redazionali al terzo paragrafo della descrizione del prodotto al fine di eliminarne le carenze.

Si precisa che le caratteristiche si riferiscono al prodotto destinato alla produzione del «Pimiento del Piquillo de Lodosa».

Allo scopo di chiarire i termini, nella descrizione delle caratteristiche dei peperoni viene aggiunta la definizione di peperone intero come prodotto che mantiene la forma originaria.

5.2.4.

Testo precedente

Testo nuovo

I frutti sono sufficientemente sviluppati e presentano un grado di maturazione che consente loro di resistere alla manipolazione e al trasporto, nonché di sostenere i processi di trasformazione industriali.

Inoltre, i frutti sono sufficientemente sviluppati e presentano un grado di maturazione che consente loro di resistere alla manipolazione e al trasporto, nonché di sostenere i processi di trasformazione industriali.

Motivazione della modifica

Nel quarto paragrafo della descrizione del prodotto viene aggiunto il termine «inoltre» per chiarire la formulazione del testo ritenuta carente.

5.2.5

Testo precedente

Testo nuovo

Le conserve del «Pimiento del Piquillo de Lodosa» coperte dalla denominazione rientrano nelle categorie commerciali extra e I.

Il «Pimiento del Piquillo de Lodosa» protetto dalla DOP rientra nelle categorie commerciali extra e I.

Il «Pimiento del Piquillo de Lodosa» è un peperone rosso che, indipendentemente dalla forma di commercializzazione finale, viene sottoposto ai seguenti processi di lavorazione nelle industrie della zona protetta: cottura alla griglia su fiamma, sbucciatura senza contatto con acqua o prodotti chimici e confezionamento senza aggiunta di liquido di copertura. Una volta lavorato, questo peperone mantiene le caratteristiche tipiche della varietà, ossia colore rosso, sapore dolce, dimensioni ridotte e poca polpa.

I peperoni protetti dalla DOP possono essere interi, a strisce o a pezzi e devono soddisfare i seguenti requisiti:

Peperone intero

 

Categoria «Extra»

Categoria «I»

Somma dei difetti

<= 10 %

<= 20 %

N° di semi per frutto

<= 20

<= 40

Consistenza soda

>= 90 %

>= 80 %

Presenza di pezzi

nessuna

nessuna

Peperone a strisce o a pezzi

 

Strisce

Pezzi

Somma dei difetti

<= 20 %

<= 20 %

N° di semi per 100 g

<= 40

<= 60

Presenza di pezzi

<= 10 %

-----------------

I prodotti sono ritenuti difettosi quando risultano:

bruciati dal sole, se presentano una zona scura (bruciata) dovuta a un’esposizione prolungata al sole nei campi;

non integri (nelle lavorazioni del prodotto intero), se sono privi di un pezzo. La presenza di lievi tagli nella zona di inserimento del peduncolo-cuore del frutto è tollerata;

aperti (nelle lavorazioni del prodotto intero), se presentano un’apertura molto evidente. Sono ammessi un leggero taglio alle estremità e la presenza di piccole aperture;

lesionati, se presentano «macchie» o un annerimento interno causato da marciumi avvenuti nei campi, oppure larve o insetti al loro interno.

Motivazione della modifica

Si modifica il primo paragrafo eliminando l’espressione «le conserve» per chiarire che la qualità del prodotto finale sarà la stessa, di categoria extra o I, indipendentemente dalla forma definitiva di commercializzazione e presentazione. Il peperone «del piquillo» oggetto di tutela viene lavorato soltanto nell’ambito delle categorie commerciali extra e I.

Si modifica il penultimo paragrafo della descrizione del prodotto al fine di specificare ulteriormente la sezione relativa alla descrizione del prodotto ritenuta insufficiente.

Si ritiene necessario precisare una serie di requisiti qualitativi che il prodotto finale oggetto di tutela deve soddisfare, ossia:

somma dei difetti;

numero dei semi;

consistenza soda, presa in considerazione solo per i peperoni interi;

presenza di pezzi, presa in considerazione solo per i peperoni interi e le strisce.

Si reputa necessario includere questa definizione di caratteristiche che sono state applicate nel sistema di certificazione del «Pimiento del Piquillo de Lodosa» per il peperone intero, senza essere però incluse nel disciplinare di produzione.

Le caratteristiche definite per le strisce o i pezzi derivano dall’applicazione dei requisiti ai peperoni dopo il loro spezzettamento, in modo tale che essi mantengano caratteristiche qualitative superiori rispetto a quelle riscontrabili sul mercato.

L’inclusione dei requisiti qualitativi della conserva oggetto di tutela all’interno del disciplinare di produzione mira a specificare e chiarire i parametri di controllo della qualità del prodotto tutelato.

Nel contempo si specifica che il «Pimiento del Piquillo de Lodosa» può essere presentato sotto forma di pezzi interi, strisce o pezzi.

Queste modalità di presentazione sono realizzate da molte delle aziende registrate per far fronte all’aumento di consumo da parte dei destinatari. La presentazione di strisce e pezzi nasce come risposta alla richiesta dei consumatori che utilizzano il «Pimiento del Piquillo de Lodosa» come guarnizione per alcuni piatti tagliandoli a pezzi. Con la produzione di formati più piccoli, maggiormente adatti alle esigenze delle famiglie attuali, si cerca di offrire ai consumatori un prodotto più idoneo all’uso come guarnizione, senza necessità di tagliarlo a pezzi prima del consumo.

5.2.6.

Testo precedente

Testo nuovo

Il contenuto di ciascun recipiente deve essere omogeneo e includere esclusivamente peperoni della zona di produzione, della varietà autorizzata, della qualità e della pezzatura corrispondenti alla stessa categoria commerciale.

In qualunque tipo di presentazione, il contenuto di ciascun recipiente deve essere omogeneo e includere esclusivamente peperoni della zona di produzione, della varietà autorizzata, della qualità e della pezzatura corrispondenti alla stessa categoria commerciale.

Motivazione della modifica

Si modifica l’ultimo paragrafo della sezione relativa alla descrizione del prodotto al fine di chiarire che le nuove presentazioni richiedono gli stessi requisiti di omogeneità e le caratteristiche del prodotto oggetto di tutela dei peperoni «del piquillo» presentati per intero.

5.3.   c) Zona geografica

Testo precedente

Testo nuovo

La superficie totale della zona di produzione è di 398 ettari, di cui 188 risultano registrati.

 

Motivazione della modifica

Si propone l’eliminazione del terzo paragrafo della sezione «Zona geografica».

Viene eliminata la frase contenuta nel disciplinare di produzione precedente senza prevedere alcuna modifica della zona geografica delimitata. Tali informazioni erano valide al momento della stesura del disciplinare. Il numero di ettari registrati varia ogni anno, dal momento che si tratta di una coltura annuale, oscillando tra i 250 registrati nel 1998 (valore storico massimo) e i 109 del 2010 (valore storico minimo). Pertanto, non è ritenuto un dato che deve comparire nel disciplinare di produzione.

Per quanto riguarda la superficie totale della zona di produzione, si ritiene che sia meglio lasciarla delimitata dai confini amministrativi della zona protetta, che non sono modificati in alcun caso e risultano più adeguati alla descrizione attualmente richiesta.

5.4.   d) Elementi di prova dell’origine

Testo precedente

Testo nuovo

Gli elementi comprovanti che il prodotto è originario di questa zona geografica sono:

le caratteristiche del prodotto:

i peperoni provenienti da questa zona presentano alcune caratteristiche specifiche, citate nella sezione relativa alla descrizione del prodotto, caratteristiche che li legano al loro ambiente naturale ed alle loro condizioni di coltivazione e di elaborazione.

Tali caratteristiche non sono sufficienti a garantire la loro origine poiché soltanto i consumatori della zona o le persone maggiormente abituate a consumare questi peperoni sono in grado di riconoscere il prodotto e di metterlo in relazione con l’ambiente naturale. Questo è il motivo per cui occorre garantirne l’origine;

controlli e certificazione:

sono gli elementi fondamentali che garantiscono l’origine del prodotto. Si tratta dei seguenti procedimenti:

1

i peperoni appartengono alle varietà autorizzate di piantagioni debitamente registrate, site nella zona di produzione;

2

le pratiche di coltivazione, nelle piantagioni registrate, devono essere autorizzate dal Consejo Regulador;

3

i peperoni sono manipolati all’interno di industrie registrate e sotto il controllo degli ispettori autorizzati dal Consejo;

4

il prodotto è depositato in industrie situate nella zona di produzione che soddisfano le condizioni previste e che sono state registrate in precedenza;

5

il prodotto è sottoposto ad analisi fisico-chimiche e organolettiche che ne garantiscono la qualità;

6

verranno confezionati e commercializzati con la garanzia della loro origine, confermata dalla controetichetta numerata del Consejo Regulador, soltanto i peperoni che abbiano superato tutti i controlli effettuati durante il procedimento.

Il numero di controetichette rilasciate dal Consejo Regulador all’impresa di trasformazione dipende dalla quantità di peperoni consegnati dall’agricoltore e dalla capienza dei recipienti nei quali il prodotto viene poi commercializzato.

La garanzia che il prodotto è originario della zona e soddisfa tutti i requisiti del presente disciplinare di produzione è confermata dai controlli, dalle ispezioni e dalle analisi indicati di seguito.

Al fine di favorire questo controllo, vengono istituiti dei registri in cui sono iscritti tutti gli operatori coinvolti nell’ottenimento del prodotto. Tali registri sono:

registro delle piantagioni: in cui vengono iscritte tutte le piantagioni situate nella zona delimitata di cui alla sezione C) e della varietà peperone «del piquillo» la cui produzione è destinata alla certificazione della DOP;

registro dei soggetti responsabili del processo di trasformazione: in cui vengono iscritte tutte le imprese situate nella zona delimitata di cui alla sezione C) che trasformano e/o commercializzano il prodotto protetto dalla DOP. A sua volta, il registro si divide in due sezioni:

associazioni agricole;

altri soggetti responsabili del processo di trasformazione.

Il sistema di controllo messo in atto dall’apposito organismo si basa sulle seguenti azioni:

valutazione sul campo, con riferimento alle piantagioni registrate;

ispezione iniziale e successiva del sistema di produzione del soggetto responsabile del processo di trasformazione;

analisi di campioni prelevati presso gli impianti di trasformazione.

Pertanto, la domanda di registrazione di una piantagione sarà seguita da una valutazione sul campo condotta da un tecnico qualificato, nell’ambito della quale si verifica, tra l’altro, il rispetto dei requisiti di varietà, ubicazione e pratiche colturali.

Il controllo comprende anche il monitoraggio della produzione durante la campagna, nel cui ambito è possibile eseguire ulteriori ispezioni.

Per quanto concerne la fase della trasformazione, gli operatori sono tenuti a istituire un sistema di autocontrollo basato sulla tracciabilità che evidenzi il rispetto dei requisiti del presente disciplinare di produzione garantendo altresì la qualità e l’origine del prodotto.

Inoltre l’organismo di controllo conduce ispezioni (iniziali e successive) durante le quali verifica la capacità del soggetto responsabile del processo di trasformazione di fornire il prodotto secondo le specifiche della DOP, valutando l’idoneità degli impianti, del processo di trasformazione e dell’autocontrollo stabilito dall’operatore alla lavorazione e alla commercializzazione del prodotto certificato.

Tale organismo effettua inoltre un monitoraggio basato sul prelievo di campioni durante la campagna di trasformazione del «Pimiento del Piquillo de Lodosa» e sulle dichiarazioni obbligatorie della campagna da parte dei trasformatori, al fine di verificare la qualità del prodotto e la sua origine.

Vengono commercializzati con la garanzia della loro origine, confermata dalla controetichetta numerata della DOP «Pimiento del Piquillo de Lodosa», soltanto i peperoni che abbiano superato tutti i controlli effettuati durante il procedimento.

Le controetichette sono rilasciate dal Consejo Regulador (organismo di gestione della DOP), in modo non discriminatorio e solo su richiesta, agli operatori la cui produzione è approvata dall’organismo di controllo mediante la concessione della certificazione.

Motivazione della modifica

Vengono riformulate le sezioni che descrivono le caratteristiche del prodotto, i controlli e la certificazione.

La ragione della modifica risiede nella formulazione carente del disciplinare di produzione. Si precisano maggiormente gli elementi atti a dimostrare che il prodotto è originario della zona geografica e che soddisfa tutti i requisiti del disciplinare di produzione. Si forniscono altresì maggiori dettagli sul sistema di controllo attuato e basato su valutazioni sul campo, condotte nelle piantagioni che producono il peperone destinato alla trasformazione del prodotto oggetto di tutela; ispezioni, effettuate presso gli impianti di trasformazione, nonché prelievo di campioni e analisi durante la campagna di trasformazione. Il sistema è integrato dall’autocontrollo eseguito dai soggetti responsabili del processo di trasformazione. Si specifica inoltre l’esistenza di registri nei quali sono iscritti gli operatori che partecipano all’ottenimento del prodotto protetto, al fine di consentire l’applicazione del sistema di controllo.

5.5.   E) Ottenimento del prodotto

5.5.1.

Testo precedente

Testo nuovo

I peperoni della varietà autorizzata provengono da particelle registrate. La raccolta ed il trasporto sono effettuati con cura nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Consejo per la campagna corrispondente.

I peperoni della varietà autorizzata provengono da particelle registrate nei registri della DOP. La raccolta ed il trasporto sono effettuati con cura nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Consejo Regulador (organismo di gestione della DOP) per la campagna corrispondente.

Motivazione della modifica

Si modifica il primo paragrafo della sezione «Ottenimento del prodotto».

La sezione viene leggermente rielaborata per sopperire alla formulazione carente del disciplinare di produzione. Si specifica che il registro in cui devono essere iscritte le particelle è il registro della DOP e che il termine «Consejo» rimanda all’organismo di gestione della DOP.

5.5.2.   Condizioni di coltivazione

Testo precedente

Testo nuovo

Originariamente nella sezione «Legame»

Condizioni di coltivazione

Sesto d’impianto

Le semine vengono effettuate nei semenzai durante la prima settimana di marzo e il trapianto della pianta nel terreno avviene nell’ultima settimana di maggio.

La messa a dimora è a radice nuda e la densità di impianto è solitamente pari a 0,90 m tra le linee e a 0,30 m tra le piante, con una densità di 37 000 piante/ha.

Lavorazione del terreno

Quando la pianta attecchisce, il terreno viene ripulito dalle erbacce; successivamente si smuove il terreno della porca fino a portare la pianta nella sua parte superiore. Ogni 10-12 giorni si procede a rivangare e a concimare superficialmente il terreno con basse dosi di azoto, oltre a effettuare una leggera irrigazione.

Raccolta

La raccolta del frutto direttamente dalla pianta avviene ogni dieci o quindici giorni, quando il livello di maturazione risulta adeguato.

Solitamente la raccolta ha inizio nella seconda metà di settembre e prosegue fino alla metà o alla fine di novembre.

Condizioni di coltivazione

Sesto d’impianto

Solitamente le semine vengono effettuate nei semenzai intorno alla prima settimana di marzo. Il trapianto della pianta nel terreno avviene dalla seconda metà del mese di aprile, quando le condizioni del terreno lo consentono.

La messa a dimora è a radice nuda o con pane di terra e la densità di impianto è solitamente pari a 0,90 m tra le linee e a 0,30 m tra le piante, con una densità approssimativa di 37 000 piante/ha. In caso di coltivazioni su plastica con impianto a doppia fila, la distanza tra le linee è solitamente compresa tra 1,40 e 1,80 m con densità più elevate.

Lavorazione del terreno

Quando la pianta attecchisce, il terreno viene ripulito dalle erbacce; successivamente si smuove il terreno della porca fino a portare la pianta nella sua parte superiore. Ogni 10-12 giorni si procede di solito a rivangare e a concimare superficialmente il terreno con basse dosi di azoto, oltre a effettuare una leggera irrigazione.

Raccolta

La raccolta del frutto avviene direttamente dalla pianta ogni dieci o quindici giorni, quando il livello di maturazione risulta adeguato.

Motivazione della modifica

Si ritiene necessario includere il sistema di coltivazione nell’ambito dell’ottenimento del prodotto. Le caratteristiche della coltivazione erano incluse nella sezione «Legame» del disciplinare di produzione originario, ma sono considerate una parte importante per l’ottenimento del prodotto; pertanto sono state inserite in questa sezione.

Anche la formulazione di questa sezione viene migliorata descrivendo le operazioni di coltivazione e viene adeguata alle tecniche di produzione attualmente disponibili.

Relativamente ai sesti d’impianto, il disciplinare di produzione precedente indicava che il trapianto della pianta nel terreno doveva avvenire l’ultima settimana di maggio, dopo la semina nei semenzai. La modifica di questa sezione risulta necessaria, poiché il trapianto deve avvenire anzitutto quando le condizioni del terreno risultano adeguate. È possibile che nell’ultima settimana di maggio il trapianto non possa essere effettuato a causa delle condizioni climatiche, ad esempio in caso di pioggia, fenomeno che renderebbe inadeguate le condizioni del terreno.

Per garantire la vitalità della pianta del peperone, il trapianto deve essere effettuato nel momento in cui le condizioni del terreno risultano adeguate. Secondo la prassi consueta, il trapianto ha inizio nella seconda metà del mese di aprile, in uno scenario in cui le condizioni climatiche sono quelle abituali per la zona, e prosegue nel mese di maggio, per cercare di scaglionare la raccolta successiva. A causa di un trapianto effettuato con maggiore anticipo le piante potrebbero gelarsi.

Pertanto, questa sezione del disciplinare di produzione viene modificata allo scopo di specificare che il trapianto della pianta nel terreno avviene dalla seconda metà del mese di aprile, quando le condizioni del terreno lo consentono.

L’esperienza e le competenze dell’agricoltore determineranno il momento ottimale per la semina e il trapianto in base alle condizioni climatiche e del terreno.

In questo stesso punto viene presa in considerazione anche l’applicazione della plastica alle coltivazioni. Benché l’applicazione di questa tecnica non fosse comune al momento della stesura del disciplinare di produzione precedente, negli ultimi 20 anni il suo utilizzo si è diffuso rivelandosi un sistema che permette di ridurre l’applicazione di erbicidi alle coltivazioni e di ottimizzare maggiormente l’irrigazione. L’applicazione di questo sistema comporta un miglioramento delle tecniche di coltivazione, senza incidere sulla qualità del prodotto raccolto.

In questi casi la coltivazione viene effettuata su plastica con un impianto a doppia fila e una distanza tra le linee che varia da 1,40 a 1,80 metri. Occorre chiarire che la distanza tra le linee non è un fattore capace di influire sulla qualità del prodotto raccolto, ma è determinata dalla larghezza dei macchinari agricoli utilizzati nelle varie operazioni colturali.

Di conseguenza, si aggiunge la possibilità di realizzare coltivazioni su plastica con impianto a doppia fila e una distanza tra le linee compresa tra 1,40 e 1,80 metri.

Con riferimento alla raccolta viene eliminato il paragrafo indicante il momento in cui essa viene solitamente effettuata, giacché tale momento è determinato da quello in cui il peperone raggiunge un grado di maturazione sufficiente (quando il colore diviene rosso intenso, come indicato nella descrizione del prodotto). Generalmente la raccolta avrà inizio nella seconda metà di settembre, ma un anno caratterizzato da un’estate molto secca e calda può tradursi in tempi di maturazione leggermente anticipati. Lo stesso accade con la fine della raccolta, che di solito avviene nel mese di novembre, quando il freddo non consente la maturazione del frutto o si verifica una gelata che danneggia la coltivazione. Questo paragrafo è ritenuto superfluo.

Il momento ottimale per la raccolta, quando il peperone raggiunge un grado di maturazione sufficiente, è stabilito in base alle competenze dell’agricoltore.

5.5.3.   I processi produttivi nell’industria conserviera

5.5.3.1.

Testo precedente

Testo nuovo

I processi produttivi nell’industria conserviera

I processi di produzione del peperone nell’industria di trasformazione:

Motivazione della modifica

Si propone di modificare il titolo della sezione per migliorarne la formulazione e adattarlo alle nuove presentazioni del prodotto incluse nella presente modifica del disciplinare. L’espressione «industria di trasformazione» si adatta meglio all’attuale definizione delle imprese rispetto all’espressione «industria di conservazione».

5.5.3.2.

Testo precedente

Testo nuovo

Ricevimento in fabbrica e prestoccaggio: allo scopo di migliorarne il colore, i frutti possono essere conservati in un luogo coperto e ben aerato durante un periodo di tempo da uno a sette giorni.

Per un periodo più lungo l’operazione deve essere effettuata a bassa temperatura, con un’umidità relativa dell’85-90 % e un’aerazione effettiva.

Selezione dei frutti: per eliminare i frutti che presentano difetti o debole colorazione o che sono danneggiati, marci ecc.

Ricevimento in fabbrica e prestoccaggio del peperone «del piquillo» proveniente dalle particelle registrate: allo scopo di migliorarne il colore, i frutti possono essere conservati in un luogo coperto per diversi giorni.

Per periodi prolungati di stoccaggio prima della trasformazione, l’operazione avverrà in celle frigorifere.

Selezione dei frutti: per eliminare i frutti che presentano difetti o debole colorazione o che sono danneggiati, marci ecc.

La selezione può avvenire prima della cottura alla griglia e/o durante il processo di sbucciatura.

Motivazione della modifica

Nella sezione relativa all’ottenimento del prodotto si modificano i paragrafi che descrivono il ricevimento in fabbrica e la selezione.

Si cerca di chiarire ulteriormente questo paragrafo indicando che il prodotto che si riceve è il peperone «del piquillo» proveniente da particelle registrate e che la selezione riguarda i peperoni.

Si modifica la modalità descrittiva della conservazione del peperone dal momento della raccolta fino all’inizio del processo di trasformazione.

Di solito, se il peperone raccolto presenta ancora un colore blando, viene lasciato per alcuni giorni a temperatura ambiente affinché possa continuare il processo di maturazione e assumere il colore appropriato. Non è necessario precisare per quanti giorni il prodotto può essere conservato a temperatura ambiente, perché il fattore determinante è costituito dalla temperatura esterna, dal momento che all’inizio della stagione, nel mese di settembre, la temperatura sarà generalmente alta e il peperone maturerà molto rapidamente, mentre con l’avanzamento della stagione la temperatura sarà più bassa e la conservazione potrà durare più giorni.

Qualora non sia possibile trasformare la quantità di prodotto ricevuto, il peperone viene stoccato in celle frigorifere per garantirne la conservazione fino al momento della trasformazione e ricevere tutti i peperoni provenienti dalle particelle registrate. Non si ritiene necessario indicare le condizioni di umidità in cui il peperone viene conservato. È più importante effettuare la conservazione del prodotto in celle frigorifere per bloccarne la maturazione ed evitare che quest’ultima diventi eccessiva compromettendo la qualità finale del prodotto.

Si specifica che la selezione dei frutti può essere effettuata prima della cottura alla griglia o durante il processo di sbucciatura, aspetto questo poco chiaro nella formulazione precedente. L’importante è che venga effettuato un processo di selezione, non il momento della fase di trasformazione in cui esso avviene. Ciò non era molto chiaro nella formulazione precedente.

5.5.3.3.

Testo precedente

Testo nuovo

Cottura alla griglia: i peperoni attraversano un forno dove sono sottoposti all’azione della fiamma diretta.

Cottura alla griglia: i peperoni attraversano un forno dove sono sottoposti all’azione della fiamma diretta.

Il combustibile utilizzato per la cottura alla griglia è diverso dall’olio combustibile e dal gasolio.

Motivazione della modifica

Si specifica ulteriormente la parte relativa alla cottura alla griglia nella sezione «Ottenimento del prodotto».

Benché non sia specificato nel disciplinare di produzione, l’uso di determinati combustibili per la cottura alla griglia dei peperoni «del piquillo» può conferire strani sapori al prodotto finale. Si ritiene che tra i combustibili utilizzabili per la cottura alla griglia dei peperoni, l’olio combustibile e il gasolio possano conferire strani sapori al prodotto finale, motivo per cui si reputa necessario impedirne l’utilizzo.

5.5.3.4.

Testo precedente

Testo nuovo

Sbucciatura, svuotamento ed eliminazione dei semi: operazioni con cui si rimuovono la buccia, il peduncolo e la massa carnosa interna in cui sono inseriti i semi.

Tali operazioni devono essere eseguite manualmente.

Sbucciatura, svuotamento ed eliminazione dei semi: operazioni con cui si rimuovono la buccia, il peduncolo e la massa carnosa interna in cui sono inseriti i semi.

Tali operazioni devono essere effettuate senza mai immergere o lavare i frutti in acqua o soluzioni chimiche.

Motivazione della modifica

Si specifica ulteriormente il paragrafo sulla sbucciatura all’interno della sezione relativa all’ottenimento del prodotto, che descrive i processi produttivi dell’industria conserviera.

Si precisa che le operazioni di sbucciatura, svuotamento ed eliminazione dei semi dai frutti devono essere effettuate a secco, ossia senza immersione o lavaggio in acqua o soluzioni chimiche.

Tale requisito è stato originariamente stabilito nel «Reglamento de la Denominación de Origen Pimiento del Piquillo de Lodosa y de su Consejo Regulador» (regolamento concernente la denominazione di origine Pimiento del Piquillo de Lodosa e il suo Consejo Regulador), approvato con ordinanza regionale del 16 febbraio 1987, della Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes del Gobierno de Navarra (ministero regionale dell’Agricoltura, dell’allevamento e delle foreste del governo di Navarra) e ratificato con decreto dell’8 maggio 1987 del Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación (ministero dell’Agricoltura, della pesca e dell’alimentazione), e quindi anteriore al disciplinare di produzione vigente della DOP. Benché, per errore, tale requisito non figurasse nel disciplinare di produzione della DOP, gli operatori della zona hanno continuato a rispettarlo nel processo di trasformazione del «Pimiento del Piquillo de Lodosa».

Il mancato utilizzo di acqua e soluzioni chimiche durante la sbucciatura dei peperoni consente agli aromi generati durante la cottura alla griglia e agli oli essenziali che si trovano in superficie di rimanere nella materia prima; in caso contrario, tali aromi e oli verrebbero eliminati con l’acqua del lavaggio. Pertanto, viene ritenuto un fattore rilevante per il mantenimento delle caratteristiche sensoriali del prodotto finale.

Il disciplinare di produzione precedente specifica che la sbucciatura, lo svuotamento e l’eliminazione dei semi devono avvenire manualmente. Ad oggi sono stati sviluppati sistemi meccanici che aiutano a sbucciare i frutti consentendo di mantenerne l’integrità, senza danneggiarli o alterarne le caratteristiche sensoriali. Tuttavia, nelle industrie in cui vengono introdotti tali sistemi esiste una fase manuale finale per la seconda sbucciatura e l’esecuzione delle operazioni di svuotamento ed eliminazione dei semi. Poiché, in tali circostanze, la sbucciatura non sarebbe del tutto manuale, si propone di eliminare questa dicitura dal disciplinare di produzione.

Ai fini della produzione del «Pimiento del Piquillo de Lodosa» è possibile utilizzare solo i peperoni che mantengono le caratteristiche fisiche e sensoriali specificate nella sezione relativa alla descrizione del prodotto, in modo tale da garantire sempre la qualità del prodotto. Di fatto, nel prodotto finale non è possibile percepire se il peperone grigliato sia stato sbucciato manualmente o con l’ausilio di sistemi meccanici.

5.5.3.5.

Testo precedente

Testo nuovo

 

Preparazione delle strisce o dei pezzi: i peperoni vengono tagliati a strisce (frutti tagliati in modo regolare) o a pezzi (frutti tagliati in modo irregolare). Questa operazione non viene effettuata per la presentazione del peperone intero.

Motivazione della modifica

Nella sezione relativa all’ottenimento del prodotto viene aggiunto un paragrafo alla descrizione dei processi di produzione del peperone nell’industria.

Si aggiunge la fase del taglio o della riduzione a pezzi per i peperoni destinati ad essere commercializzati con questa forma di presentazione. Tale modifica risulta necessaria in seguito alla previsione della nuova forma di presentazione.

5.5.3.6.

Testo precedente

Testo nuovo

Riempimento: inserimento del prodotto in barattoli o scatole di latta o in vasetti di vetro.

Riempimento: inserimento del prodotto nei recipienti.

Il liquido eventualmente aggiunto per sciogliere l’acidificante nell’intento di abbassare il pH non deve superare il 3 % del contenuto netto del recipiente.

Motivazione della modifica

Nella sezione relativa all’ottenimento del prodotto si modifica il testo del paragrafo concernente il riempimento, nell’ambito della descrizione dei processi di produzione del peperone nelle aziende di trasformazione.

Si sostituisce l’espressione «barattoli o scatole di latta o vasetti di vetro» con il termine «recipienti», consentendo l’utilizzo di qualsiasi materiale possibile, giacché l’uso dell’espressione suddetta non è giustificato da ragioni qualitative, ma dal fatto che tali materiali erano quelli disponibili al momento della stesura del disciplinare di produzione. Il confezionamento mira a proteggere il «Pimiento del Piquillo de Lodosa» in modo tale che possa resistere al trattamento termico e al trasporto, il che può essere ottenuto con altri materiali più leggeri o che generano meno rifiuti.

Nei casi in cui l’acidificante venga aggiunto in forma liquida si specifica che l’aggiunta effettuata al momento del confezionamento dei peperoni (dopo la cottura alla griglia e le operazioni di sbucciatura, svuotamento ed eliminazione dei semi) non deve superare il 3 % del contenuto netto del recipiente. L’aggiunta di liquido serve esclusivamente a sciogliere l’acidificante necessario per abbassare il pH della conserva e il trattamento termico applicato può essere quello della conserva acida (pH inferiore a 4,6).

La modalità di aggiunta dell’acidificante è facoltativa e, qualora avvenga sotto forma liquida, la quantità che può essere aggiunta è limitata, in modo tale che il prodotto ottenuto possa essere considerato privo di liquido di copertura. Il liquido aggiunto non è un liquido di copertura.

Ancora una volta si tratta di un requisito già contemplato nel regolamento concernente la denominazione di origine «Pimiento del Piquillo de Lodosa» e il suo Consejo Regulador, applicato nell’ambito della normativa nazionale e che, per errore, non è stato ripreso nel disciplinare di produzione.

L’assenza del liquido di copertura (o la presenza di liquido nel recipiente con un limite massimo del 3 % del contenuto netto di quest’ultimo) è intesa a preservare il gusto del prodotto. Una caratteristica della produzione della conserva del «Pimiento del Piquillo de Lodosa» è costituita dal fatto che il liquido presente nel recipiente dopo il trattamento termico è generato dai succhi rilasciati dal peperone durante il processo termico di sterilizzazione. Ad esempio, per un recipiente da 425 ml, l’aggiunta del 3 % equivale a un massimo di 11,7 g di acqua per 390 g di peso dei peperoni che riempirebbero il recipiente. Pertanto non è possibile comprendere se si tratta di una conserva realizzata con liquido di copertura.

5.5.3.7.

Testo precedente

Testo nuovo

 

Nel caso del «Pimiento del Piquillo de Lodosa» DOP grigliato al naturale, il prodotto viene confezionato in sacchetti o vassoi per la commercializzazione, senza ulteriori operazioni.

Nel caso del «Pimiento del Piquillo de Lodosa» DOP in conserva, il prodotto ottenuto viene posto in recipienti idonei alla sterilizzazione e vengono effettuate le seguenti operazioni:

Motivazione della modifica

Nella sezione relativa all’ottenimento del prodotto vengono introdotti due paragrafi nella descrizione dei processi di produzione del peperone nell’industria conserviera.

L’introduzione di questi due paragrafi è necessaria per chiarire la differenza di confezionamento tra il «Pimiento del Piquillo de Lodosa» grigliato al naturale e il «Pimiento del Piquillo de Lodosa» in conserva. Tale differenza consiste unicamente nel fatto che quest’ultimo è sottoposto al processo di sterilizzazione tipico delle conserve e al successivo raffreddamento.

5.5.3.8.

Testo precedente

Testo nuovo

Sterilizzazione: mira alla totale distruzione dei microorganismi del prodotto in scatola.

Sterilizzazione: mira alla totale distruzione dei microorganismi del prodotto confezionato.

Motivazione della modifica

Nella sezione relativa all’ottenimento del prodotto si modifica la formulazione del paragrafo relativo alla sterilizzazione nella descrizione dei processi di produzione del peperone nell’industria conserviera.

L’obiettivo è quello di correggere un errore redazionale del disciplinare originario che rimanda al «prodotto in scatola», benché siano sempre stati ammessi contenitori di latta e di vetro. Pertanto si ritiene più opportuno fare riferimento al «prodotto confezionato».

5.5.3.9.

Testo precedente

Testo nuovo

Raffreddamento - Una volta completato il trattamento termico, le scatole di conserva vengono raffreddate il più rapidamente possibile per evitare il surriscaldamento degli alimenti.

Raffreddamento - Una volta completato il trattamento termico, i recipienti vengono raffreddati il più rapidamente possibile per evitare il surriscaldamento degli alimenti.

Motivazione della modifica

Nella sezione relativa all’ottenimento del prodotto si modifica la formulazione del paragrafo relativo al raffreddamento nella descrizione dei processi di produzione del peperone nell’industria conserviera.

L’obiettivo è quello di correggere un errore redazionale del disciplinare originario che rimanda alle «scatole di conserva», benché siano sempre stati ammessi contenitori di latta e di vetro. Pertanto si ritiene più opportuno fare riferimento a dei «recipienti».

5.5.3.10.

Testo precedente

Testo nuovo

Tutti i processi di ricevimento, trasformazione, confezionamento e certificazione del prodotto finale sono controllati dall’organismo di controllo, che assegna al prodotto la categoria corrispondente in base alla sua qualità.

 

Motivazione della modifica

Nella sezione relativa all’ottenimento del prodotto si elimina l’ultimo paragrafo della descrizione dei processi di produzione del peperone nell’industria conserviera.

Tale eliminazione avviene in quanto, nell’attuale sistema di certificazione, l’operatore ha il compito di garantire la qualità con cui commercializza il prodotto protetto. Le attività di controllo svolte dall’apposito organismo sono descritte in dettaglio al punto 5.4 del disciplinare di produzione.

5.6.   F) Legame con la zona geografica

5.6.1. a) Storico:

Testo precedente

Testo nuovo

Il decreto regionale 152/86 del 6 giugno 1986, emanato dal ministero regionale dell’Agricoltura, dell’allevamento e delle foreste del governo di Navarra, ha autorizzato in via provvisoria la denominazione di origine «Pimiento del Piquillo de Lodosa».

Il decreto regionale 152/86 del 6 giugno 1986, emanato dal ministero regionale dell’Agricoltura, dell’allevamento e delle foreste del governo di Navarra, ha autorizzato in via provvisoria la denominazione di origine «Pimiento del Piquillo de Lodosa». Successivamente, con ordinanza regionale del 16 febbraio 1987 è stato approvato in via definitiva il regolamento concernente la denominazione di Origine «Pimiento del Piquillo de Lodosa» e il suo Consejo Regulador.

Motivazione della modifica

Al punto a) Storico, nella sezione «Legame con la zona geografica» si introduce un paragrafo esplicativo del terzo paragrafo.

I riferimenti del legame storico sono integrati con il rimando all’ordinanza regionale del 16 febbraio 1987, con la quale il regolamento concernente la denominazione di origine «Pimiento del Piquillo de Lodosa» e il suo Consejo Regulador è stato approvato in via definitiva a livello nazionale.

5.6.2. b) Naturale:

Testo precedente

Testo nuovo

Condizioni di coltivazione

Sesto d’impianto

Le semine vengono effettuate nei semenzai durante la prima settimana di marzo e il trapianto della pianta nel terreno avviene nell’ultima settimana di maggio.

La messa a dimora è a radice nuda e la densità di impianto è solitamente pari a 0,90 m tra le linee e a 0,30 m tra le piante, con una densità di 37 000 piante/ha.

Lavorazione del terreno

Quando la pianta attecchisce, il terreno viene ripulito dalle erbacce; successivamente si smuove il terreno della porca fino a portare la pianta nella sua parte superiore. Ogni 10-12 giorni si procede a rivangare e a concimare superficialmente il terreno con basse dosi di azoto, oltre a effettuare una leggera irrigazione.

Raccolta

Raccolta del frutto direttamente dalla pianta ogni dieci o quindici giorni, quando il livello di maturazione è adeguato.

Solitamente la raccolta ha inizio nella seconda metà di settembre e prosegue fino alla metà o alla fine di novembre.

Le escursioni termiche tra il giorno e la notte sono forti e si ripercuotono in misura significativa sulla maturazione del peperone e sulla sua qualità finale.

Motivazione della modifica

La descrizione delle condizioni di coltivazione viene eliminata dalla sezione «Legame con la zona geografica» e spostata nella sezione relativa all’ottenimento del prodotto.

La descrizione del metodo di coltivazione è stata inserita nella sezione E, dove viene specificato l’ottenimento del prodotto, dal momento che tale metodo viene considerato un fattore determinante per l’ottenimento del «Pimiento del Piquillo de Lodosa».

Il forte contrasto tra le temperature diurne e notturne viene evidenziato come un fattore climatico di cui tener conto. Esso dà inizio alla maturazione del peperone influenzandone la qualità finale.

5.6.3.

Testo precedente

Testo nuovo

 

C)   Umano

Le condizioni di coltivazione e i processi di trasformazione descritti nella sezione E) costituiscono un altro elemento che influisce sul carattere specifico e sulla qualità del prodotto.

Grazie alle competenze degli agricoltori della zona, frutto di una tradizione sviluppatasi nel corso di diverse generazioni, la semina, la coltivazione e la raccolta vengono effettuate con grande cura e al momento opportuno per ciascuna attività. La raccolta manuale del frutto, direttamente dalla pianta, al momento di maturazione ottimale e con un intervallo di 10-15 giorni, determina un impatto sulla qualità del prodotto finale.

Per quanto riguarda il processo di trasformazione occorre rilevare l’operazione di cottura alla griglia a fiamma diretta, che conferisce un sapore caratteristico, nonché la meticolosità con cui vengono effettuate le operazioni di sbucciatura, svuotamento ed eliminazione dei semi, nelle quali i frutti vengono puliti uno ad uno senza essere immersi in acqua o soluzioni chimiche.

Motivazione della modifica

Il fattore umano è stato inserito per rafforzare questa sezione con la descrizione di quei fattori umani tipici dell’ambiente geografico che influenzano il carattere specifico del prodotto. In particolare, si rimanda alle condizioni di coltivazione nonché alle operazioni di cottura alla griglia del peperone a fiamma diretta e di sbucciatura senza l’uso di acqua o di soluzioni chimiche, che consentono di preservare tutto il sapore del prodotto.

5.7.   G) STRUTTURA DI CONTROLLO

Testo precedente

Testo nuovo

Il controllo della denominazione di origine spetta al Consejo Regulador, organismo professionale costituito da rappresentanti dei produttori e dei trasformatori.

Esso è costituito da:

un presidente;

un vicepresidente;

tre membri in rappresentanza delle aziende di produzione;

tre membri in rappresentanza delle aziende di trasformazione;

un membro in rappresentanza della Consejería de Agricultura (ministero regionale dell’Agricoltura);

un membro in rappresentanza della Consejería de Turismo, Comercio e Industria (ministero regionale del Turismo, del commercio dell’industria);

due membri tecnici in possesso di conoscenze specifiche sulla coltivazione, la trasformazione e/o la commercializzazione del «Pimiento del Piquillo de Lodosa».

I membri del Consejo sono eletti ogni quattro anni tra quelli iscritti nei corrispondenti registri del settore della produzione e della trasformazione, rispettivamente.

Settore di competenza:

per quanto riguarda il territorio: nella zona di produzione;

per quanto concerne i prodotti: prodotti protetti dalla denominazione in qualsiasi fase;

per quanto riguarda le persone: persone fisiche o giuridiche iscritte nei vari registri.

Ruoli:

predisporre e controllare i diversi registri;

orientare, sorvegliare e controllare la produzione, la lavorazione e la qualità dei peperoni protetti. I servizi di controllo e di vigilanza sono svolti da ispettori, incaricati dall’amministrazione competente, che agiscono in modo imparziale nei confronti di produttori e trasformatori;

certificare il prodotto;

promuovere e difendere la denominazione di origine;

risolvere le procedure d’infrazione per mancato rispetto del regolamento;

agire con piena responsabilità e capacità giuridica per assumere obblighi e comparire in giudizio esercitando le azioni che competono alle proprie funzioni di rappresentare e difendere gli interessi generali della denominazione di origine.

Il controllo della denominazione di origine protetta «Pimiento del Piquillo de Lodosa» spetta a:

INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS, SA (INTIA)

Avda. Serapio Huici, 22 Edificio Peritos 31610 Villava (Navarra)

Tel. +34 948 013 040 – Fax +34 948 013 041

intiasa@intiasa.es

http://www.intiasa.es/

Questa struttura di controllo, che opera come organismo di certificazione dei prodotti, è accreditata dall’Entidad Nacional de Acreditación (ente nazionale di accreditamento - ENAC) conformemente alla norma UNE-EN ISO/IEC 17065: 2012.

Motivazione della modifica

La sezione «Struttura di controllo» viene modificata a fini di adeguamento alla normativa in vigore.

Nel disciplinare di produzione precedente, la sezione relativa alla struttura di controllo presentava un contenuto inadeguato, consistente in una descrizione della struttura, delle competenze e dei ruoli dell’organismo di gestione della DOP in questione, conformemente alla normativa nazionale. Questo testo viene soppresso e sostituito dai dati dell’organismo di controllo che verifica il rispetto del disciplinare ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

5.8.   H) ETICHETTATURA

Testo precedente

Testo nuovo

Le etichette commerciali di ciascuna azienda registrata devono essere approvate dal Consejo Regulador.

Sull’etichetta deve figurare obbligatoriamente la menzione: denominazione di origine «Pimiento del Piquillo de Lodosa».

Tutti i tipi di recipienti in cui vengono inserite le conserve di peperoni protetti a fini di consumo devono essere dotati di controetichette di garanzia numerate e rilasciate dal Consejo Regulador. Tali controetichette sono apposte all’interno dell’impresa di trasformazione registrata sempre in modo da evitare il loro riutilizzo.

Si allega un esemplare della controetichetta e del logo.

Le etichette commerciali di ciascuna impresa di trasformazione recheranno la menzione «Pimiento del Piquillo de Lodosa», oltre al logo ufficiale della DOP riprodotto di seguito:

Pimiento del Piquillo de Lodosa

Inoltre, i recipienti del prodotto protetto devono essere dotati di controetichette di garanzia numerate singolarmente. Tali controetichette sono apposte all’interno dell’impresa di trasformazione registrata e sempre in modo da evitare il loro riutilizzo. Esse sono rilasciate e controllate dal Consejo Regulador (organismo di gestione della DOP) e offerte, senza alcuna discriminazione, a tutti gli operatori che le richiedono e rispettano il disciplinare di produzione. Di seguito si riproduce un esemplare della controetichetta:

Pimiento del Piquillo de Lodosa

Le varie forme di presentazione del prodotto protetto (in conserva e grigliato al naturale) sono riconoscibili mediante apposite indicazioni sull’etichetta.

Motivazione della modifica

La sezione relativa all’etichettatura viene modificata con l’inserimento di immagini della controetichetta e del logo.

La formulazione è stata modificata in modo da spiegare meglio gli elementi identificativi del «Pimiento del Piquillo de Lodosa» senza cambiarli, facendo quindi riferimento al logo ufficiale di questa DOP e alle controetichette che garantiscono l’autenticità del prodotto.

5.9.   I) Condizioni legislative nazionali

Testo precedente

Testo nuovo

Legge 25/1970, del 2 dicembre 1970, Statuto della vigna, del vino e dei prodotti alcolici.

Decreto 835/1972, del 23 marzo 1972, con cui si approva il regolamento della legge 25/1970.

Decreto regionale 152/86 del 6 giugno 1986, che autorizza in via provvisoria la denominazione di origine «Pimiento del Piquillo de Lodosa».

Ordinanza regionale del 16 febbraio 1987 del ministero regionale dell’Agricoltura, dell’allevamento e delle foreste del governo di Navarra, con cui si approva il regolamento concernente la denominazione di origine «Pimiento del Piquillo de Lodosa» e il suo Consejo Regulador.

Ordinanza dell’8 maggio 1987 del ministero dell’Agricoltura, della pesca e dell’alimentazione con cui si ratifica il regolamento concernente la denominazione di origine «Pimiento del Piquillo de Lodosa» e il suo Consejo Regulador.

Ordinanza regionale del 25 maggio 1992 del ministro regionale dell’agricoltura, dell’allevamento e delle foreste della Comunità autonoma di Navarra, con cui si modifica il testo dell’articolo 4C.3 del regolamento concernente la denominazione di origine «Pimiento del Piquillo de Lodosa» e il suo Consejo Regulador.

Ordinanza del 21 novembre 1984 della presidenza del governo con cui si approvano le norme di qualità per le conserve vegetali.

Motivazione della modifica

Si modifica l’ultima sezione del disciplinare, quella concernente le condizioni legislative nazionali.

Pur non essendo più obbligatoria ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, questa sezione viene mantenuta per accogliere il riferimento all’ordinanza del 21 novembre 1984 della presidenza del governo con cui si approvano le norme di qualità per le conserve vegetali, dal momento che si tratta di una norma specifica applicabile alle conserve di «Pimiento del Piquillo de Lodosa».

Vengono eliminati gli altri rimandi alle ordinanze regionali e ministeriali che hanno approvato e successivamente modificato il regolamento concernente la denominazione di origine «Pimiento del Piquillo de Lodosa» e il suo Consejo Regulador.

DOCUMENTO UNICO

«PIMIENTO DEL PIQUILLO DE LODOSA»

N. UE: PDO-ES-0080-AM01 – 20.10.2017

DOP (X) IGP ()

1.   Nome

«Pimiento del Piquillo de Lodosa»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Frutti della specie «Capsicum annuum, L» della varietà «piquillo», destinati al consumo umano.

Il «Pimiento del Piquillo de Lodosa» è un peperone rosso che, indipendentemente dalla forma di commercializzazione finale, nelle industrie della zona protetta viene sottoposto ai seguenti processi di lavorazione: cottura alla griglia su fiamma, sbucciatura senza contatto con acqua o prodotti chimici e confezionamento senza l’aggiunta di liquido di copertura. Una volta lavorato, questo peperone mantiene le caratteristiche tipiche della varietà, ossia colore rosso, sapore dolce, dimensioni ridotte e poca polpa.

Il «Pimiento del Piquillo de Lodosa» protetto dalla DOP rientra nelle categorie commerciali extra e I.

I peperoni protetti dalla DOP possono essere interi, a strisce o a pezzi e devono soddisfare i seguenti requisiti:

Peperone intero

 

Categoria «Extra»

Categoria «I»

Somma dei difetti (*1)

<= 10 %

<= 20 %

N° di semi per frutto

<= 20

<= 40

Consistenza soda

>= 90 %

>= 80 %

Presenza di pezzi

Nessuna

Nessuna

Peperone a strisce o a pezzi

 

Strisce

Pezzi

Somma dei difetti (*1)

<= 20 %

<= 20 %

N° di semi per 100 g

<= 40

<= 60

Presenza di pezzi

<= 10 %

-----------------

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La materia prima del «Pimiento del Piquillo de Lodosa» è costituita dai frutti della specie «Capsicum annuum, L» della varietà «piquillo», provenienti esclusivamente dalla zona geografica delimitata.

Il peperone fresco della varietà «piquillo» destinato alla produzione del «Pimiento del Piquillo de Lodosa» presenta le seguenti caratteristiche:

colore: rosso vivo;

sapore: dolce;

lunghezza: corto, generalmente non più di 10 cm;

diametro: medio, da 4 a 5 cm;

forma: triangolare, con apice appuntito;

peso medio del frutto: compreso tra i 35 e i 50 g;

spessore della polpa: sottile, pari a circa 0,3 cm;

numero di lobi: 2-3;

aspetto del frutto: pendente.

A livello qualitativo i peperoni di questa varietà destinati alla lavorazione del prodotto protetto dalla DOP devono essere inoltre:

sani. Sono esclusi i frutti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

freschi e interi. I prodotti interi sono quelli che conservano la forma originaria;

puliti. Praticamente esenti da corpi estranei;

ben sviluppati;

privi di danni, lesioni, bruciature, odore e/o sapore estranei.

Inoltre, i frutti sono sufficientemente sviluppati e presentano un grado di maturazione che consente loro di resistere alla manipolazione e al trasporto, nonché di sostenere i processi di trasformazione industriali.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione e della trasformazione devono avvenire nella zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il contenuto dei recipienti deve essere omogeneo e riguardare esclusivamente i peperoni della zona di produzione, della varietà autorizzata, della qualità e della pezzatura corrispondenti alla stessa categoria commerciale.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Le etichette commerciali recheranno la menzione «Pimiento del Piquillo de Lodosa», oltre al logo ufficiale della DOP riprodotto di seguito:

Pimiento del Piquillo de Lodosa

Inoltre, i recipienti del prodotto protetto devono essere dotati di controetichette di garanzia numerate singolarmente. Tali controetichette sono apposte all’interno dell’impresa di trasformazione corrispondente e sempre in modo da evitare il loro riutilizzo. Esse sono rilasciate e controllate dal Consejo Regulador (organismo di gestione della DOP) e offerte, senza alcuna discriminazione, a tutti gli operatori che le richiedono e rispettano il disciplinare di produzione. Di seguito si riproduce un esemplare della controetichetta:

Pimiento del Piquillo de Lodosa

Le varie forme di presentazione del prodotto protetto (in conserva e grigliato al naturale) sono riconoscibili mediante apposite indicazioni sull’etichetta.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione è costituita da terreni ubicati in otto comuni della «Ribera Baja» di Navarra, sulle rive dei fiumi Ebro ed Ega.

I comuni che costituiscono questa zona sono: Andosilla, Azagra, Cárcar, Lerín, Lodosa, Mendavia, San Adrián e Sartaguda, tutti situati nella provincia di Navarra.

La zona di trasformazione coincide con quella di produzione.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità del prodotto

Il «Pimiento del Piquillo de Lodosa» è ottenuto da peperoni della varietà «piquillo», coltivati nella zona protetta e raccolti al momento della maturazione, ossia quando diventano rossi. Una volta giunti nelle industrie della zona protetta essi sono sottoposti alla manipolazione tradizionale, che consiste nella cottura alla griglia su fiamma, nella sbucciatura senza contatto con acqua o soluzioni chimiche e nel confezionamento senza aggiunta di liquidi di copertura, in modo da preservare il loro sapore caratteristico.

Questo metodo di trasformazione costituiva la modalità di conservazione tradizionale dei peperoni «del piquillo» raccolti negli orti familiari, evolutasi nel tempo dall’autoconsumo alla commercializzazione nelle regioni limitrofe. Il 6 giugno 1986 il ministero regionale dell’Agricoltura, dell’allevamento e delle foreste del governo di Navarra ha riconosciuto il «Pimiento del Piquillo de Lodosa» con decreto regionale 152/86.

5.2.   Specificità della zona geografica

Tra i fattori naturali presenti in questa zona geografica, nota come sponda meridionale o «Ribera baja», occorre menzionare l’orografia. La zona è attraversata dal fiume Ebro e presenta un rilievo tabulare di pianure terrazzate che scendono da un’altitudine di circa 500 m a una di 250 m. La «Ribera» è attraversata dall’Ebro e dai suoi affluenti Ega, Arga e Aragón che, nei rispettivi letti, formano ampi meandri con pianure estese e fertili dove avviene la maggiore produzione di peperoni.

La modalità di coltivazione e raccolta dei peperoni una volta giunti a maturazione e il relativo sistema di trasformazione sono tipici della zona protetta e conferiscono al «Pimiento del Piquillo de Lodosa» le sue caratteristiche distintive.

5.3.   Come le specificità della zona geografica influenzano le specificità del prodotto

Le caratteristiche del «Pimiento del Piquillo de Lodosa» sono determinate dalla zona geografica di produzione. Gli 8 comuni rientranti in essa sono ubicati nelle pianure terrazzate del fiume Ebro e dei suoi affluenti e sono caratterizzati da un clima semiarido, con scarse precipitazioni e forti escursioni termiche tra il giorno e la notte. Tali condizioni climatiche favoriscono una coltivazione di peperoni «del piquillo» di alta qualità.

La varietà «piquillo» è coltivata in modo tradizionale dagli agricoltori della zona protetta. Il sistema di coltivazione e la raccolta del peperone maturo discendono da una tradizione sviluppatasi nel corso di diverse generazioni di agricoltori della zona.

Il «Pimiento del Piquillo de Lodosa» viene prodotto secondo un metodo tradizionale della zona protetta, che prevede la cottura alla griglia su fiamma, la sbucciatura senza contatto con acqua o soluzioni chimiche e l’operazione di riempimento senza liquido di copertura.

La produzione del «Pimiento del Piquillo de Lodosa» in conserva è già menzionata a pagina 386 del «Practicón», un trattato di cucina pubblicato nel 1893. La pubblicazione del regolamento del Consejo Regulador sul «Pimiento del Piquillo de Lodosa» è avvenuta nel 1986.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://goo.gl/mEXdHP

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