Prosciutto di Carpegna Dop - Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione 2026
Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della DOP Prosciutto di Carpegna
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2026
Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna».
(26A00782)
(GU n.43 del 21-2-2026)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13
maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il
regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839,
registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio
2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla
Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;
Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324, registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per
l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025 n. 112479, registrata
all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228,
con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici
dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza con le
priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro 29
gennaio 2025, n. 38839, nonche' dalla direttiva dipartimentale 4
marzo 2025, n. 99324;
Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della
gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive
direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti
delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni,
del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri,
registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli
uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei Conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata l'istanza presentata dal Consorzio di
tutela del Prosciutto di Carpegna DOP, ai sensi del regolamento (UE)
2024/1143 avente i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del
decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Prosciutto di Carpegna», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96
della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale - serie L 163 del 2 luglio 1996;
Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate
ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;
Acquisito il parere positivo delle Regione Marche competente per
territorio circa la richiesta di modifica;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato
disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Carpegna» cosi'
come modificato;
Provvede:
ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n.
12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di
produzione della DOP «Prosciutto di Carpegna».
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al
Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle
foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica -
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare -
Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma; indirizzo PEC
aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e
costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto
Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo
il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la
modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP
«Prosciutto di Carpegna» sara' approvata con apposito provvedimento e
comunicata alla Commissione europea.
Roma, 12 febbraio 2026
Il dirigente: Gasparri
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «PROSCIUTTO DI CARPEGNA» DOP
Art. 1.
Denominazione
La denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Carpegna» e'
riservata al prosciutto crudo stagionato che risponde alle condizioni
e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Art. 2.
Zona di produzione
Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del
«Prosciutto di Carpegna» debbono essere situati nel territorio delle
Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Marche.
I suini nati, allevati, macellati e sezionati nelle suddette
regioni sono conformi alle prescrizioni di seguito descritte.
Caratteristiche genetiche.
La materia prima da utilizzare e' costituita da cosce fresche che
devono provenire da suini figli di:
a) verri delle razze tradizionali Large White Italiana,
Landrace italiana e Duroc italiana cosi' come migliorate dal Libro
genealogico italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe
delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, in
purezza o tra loro incrociate;
b) verri delle razze tradizionali di cui alla lettera a) e
scrofe meticce o di altri tipi genetici purche' questi provengano da
schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e
Duroc attuati con finalita' compatibili con quelle del Libro
genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;
c) verri e scrofe di altri tipi genetici purche' questi
provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White,
Landrace e Duroc attuati con finalita' compatibili con quelle del
Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;
d) verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera c) e
scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a).
Di seguito vengono esplicitati i requisiti genetici sopra
espressi riportando le combinazioni genetiche ammesse e quelle non
consentite:
Parte di provvedimento in formato grafico
La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente
aggiornata e pubblicata dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
Non possono essere utilizzate le cosce suine fresche provenienti
da:
verri e scrofe;
suini portatori di caratteri antitetici, con particolare
riferimento alla sensibilita' agli stress (PSS - Porcine Stress
Sindrome).
Allevamento e alimentazione.
Le fasi e le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le
loro quantita' e modalita' di impiego sono finalizzate a ottenere un
suino pesante.
Le fasi dell'allevamento sono le seguenti:
allattamento;
svezzamento;
magronaggio;
ingrasso.
Allattamento: la fase va dal momento della nascita del suinetto
fino ad almeno ventotto giorni di eta', fatto salvo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di benessere dei suini. In questa
fase l'alimentazione avviene attraverso l'allattamento o naturale
sotto la scrofa o artificiale, nel rispetto della normativa vigente.
Al fine di soddisfare i fabbisogni fisiologici dei suinetti in
allattamento e' altresi' possibile iniziare a somministrare le
materie prime ammesse dalla normativa dell'U.E. e nazionale vigente,
in materia di alimentazione animale. E' ammessa l'integrazione
vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego
di additivi nel rispetto della normativa vigente.
In questa fase, entro il ventottesimo giorno dalla nascita,
l'allevatore iscritto nel sistema dei controlli deve apporre su
entrambe le cosce del suinetto il seguente tatuaggio di origine a
inchiostro, con le seguenti indicazioni.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il tatuaggio di origine reca lettere e cifre riprodotte con
caratteri maiuscoli mediante punzoni multiago disposti secondo
precise coordinate su piastre di dimensioni 30 mm per 30 mm. Nello
specifico il tatuaggio di origine presenta: la sigla della provincia
dove e' ubicato l'allevamento iscritto al sistema di controllo in cui
i suinetti sono nati in luogo delle lettere «XX»; il numero di
identificazione dell'allevamento in luogo delle cifre «456»; la
lettera identificativa del mese di nascita del suino in luogo della
lettera «H».
La seguente tabella associa i mesi dell'anno alle lettere
identificative del mese di nascita del suinetto da riprodurre con il
tatuaggio di origine in luogo della lettera «H»:
Parte di provvedimento in formato grafico
In sostituzione o in associazione al presente tatuaggio di
origine sara' consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo
identificativo validato dall'organismo di controllo che assicuri e
garantisca la tracciabilita' e la rintracciabilita' del «Prosciutto
di Carpegna».
Ai fini del presente disciplinare l'eta' dei suini in mesi e'
data dalla differenza tra il mese in cui si effettua la
determinazione dell'eta' e il mese di nascita ed e' accertata sulla
base del tatuaggio di origine e/o del dispositivo identificativo di
cui sopra.
Svezzamento: e' la fase successiva all'allattamento, che puo'
prolungarsi fino a tre mesi di eta' dell'animale. Il suino in questo
stadio di crescita raggiunge un peso massimo di 40 chilogrammi e,
allo scopo di soddisfare i suoi fabbisogni fisiologici, gli alimenti
possono essere costituiti dalle materie prime ammesse dalla normativa
vigente in materia di alimentazione animale. L'alimento puo' essere
presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua
e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca. E'
ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica
dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della
normativa vigente.
Magronaggio: e' la fase successiva allo svezzamento, che puo'
prolungarsi fino a cinque mesi di eta' dell'animale. Il suino
raggiunge un peso massimo di 85 chilogrammi. In questa fase sono
consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate
nella seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
L'alimentazione del suino nella fase di magronaggio deve inoltre
tener conto delle seguenti specifiche:
sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con
vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa
vigente;
l'alimento puo' essere presentato sia in forma liquida (broda)
mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello,
che in forma secca;
e' consentita una presenza massima di acido linoleico pari al
2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca della dieta;
la presenza di sostanza secca da cereali non deve essere
inferiore al 45% di quella totale. Almeno il 50% della sostanza secca
degli alimenti per i suini, su base annuale, proviene dalla zona
geografica di allevamento di cui all'art. 2, primo capoverso.
Ingrasso: e' l'ultima fase dell'allevamento, interviene a
magronaggio completato e prosegue fino all'eta' della macellazione
che deve essere di almeno dieci mesi. In questa fase sono consentiti
gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate nella Tabella
delle materie prime ammesse nelle quantita' indicate, a esclusione
della soia integrale tostata e/o panello di soia e della farina di
pesce. L'alimentazione del suino nella fase di ingrasso deve inoltre
tener conto di tutte le specifiche gia' previste per la fase di
magronaggio, con la sola eccezione della presenza di sostanza secca
da cereali che non deve essere inferiore al 55% di quella totale.
Alla fine della fase di ingrasso dovra' essere ottenuto un suino
pesante che avra' raggiunto in fase di macellazione il peso carcassa
indicato nel successivo paragrafo «Macellazione e sezionamento dei
suini».
Macellazione e sezionamento dei suini.
L'eta' minima del suino alla macellazione e' di dieci mesi; viene
accertata sulla base del tatuaggio di origine apposto dall'allevatore
entro il ventottesimo giorno dalla nascita del suino, e/o del
dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione.
Il computo dell'eta' in mesi e' dato dalla differenza tra il mese
in cui avviene la macellazione e il mese di nascita.
Le cosce suine fresche da utilizzare devono provenire solo da
carcasse classificate H Heavy, con peso della carcassa compreso fra
un minimo di 110,1 chilogrammi e un massimo di 180,0 chilogrammi e
appartenenti alle classi «U», «R», «O» della tabella dell'Unione
europea per la classificazione delle carcasse suine. Il peso e la
classificazione delle carcasse vengono accertati al momento della
macellazione.
Le operazioni di sezionamento della carcassa suina possono essere
eseguite anche in laboratori di sezionamento iscritti al sistema di
controllo diversi dal macello che ha eseguito l'abbattimento degli
animali.
Il peso delle cosce fresche rifilate (taglio corto) non deve
essere inferiore a 12 kg.
Il macello deve apporre sulle cosce fresche idonee da utilizzare
ai fini della DOP, munite del tatuaggio di origine e/o del
dispositivo identificativo sopra indicati, in modo visibile ed
inamovibile il seguente timbro identificativo:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il timbro identificativo del macello e' costituito da una sigla
di larghezza 30 mm e altezza 8 mm che identifica il macello iscritto
al sistema di controllo, rappresentata da una lettera e da due
numeri, posta in luogo dei caratteri «A88» a cui puo' essere
anteposta la sigla «PP».
In sostituzione o in associazione al presente timbro
identificativo del macello sara' consentito l'utilizzo anche di altro
dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo che
assicuri e garantisca la tracciabilita' e la rintracciabilita' del
«Prosciutto di Carpegna».
L'elaborazione del «Prosciutto di Carpegna» deve avvenire nella
zona tradizionalmente vocata del Comune di Carpegna (Provincia di
Pesaro-Urbino, Regione Marche).
Il regime climatico dell'area di elaborazione del «Prosciutto di
Carpegna» e' determinante nella dinamica del ciclo produttivo che e'
strettamente collegato all'andamento meteorologico caratteristico ed
alle particolari condizioni ambientali.
Art. 3.
Materie prime
Il «Prosciutto di Carpegna» e' derivato dalle cosce dei suini
pesanti corrispondenti alle caratteristiche dell'art. 2. Nel
procedimento di salatura si impiega cloruro di sodio marino macinato
a secco.
Art. 4.
Metodo di elaborazione
Subito dopo la macellazione le cosce isolate della carcassa sono
sottoposte a refrigerazione per almeno ventiquattro ore fino al
raggiungimento di una temperatura interna fra 0 e 1°C,
successivamente si procede alla rifilatura con «Taglio corto
classico».
Le cosce cosi' preparate, provenienti dal macello o dal
laboratorio di sezionamento, devono essere lavorate presso lo
stabilimento di elaborazione non oltre centoventi ore dalla
macellazione, assicurando che, qualora non sia effettuata
immediatamente la salagione, le cosce siano riposte in un ambiente a
temperatura compresa tra -1°C e +4°C.
Le stesse vengono sottoposte ad apposito massaggio con spremitura
dei grandi vasi sanguigni e quindi al successivo primo procedimento
di salagione con impiego di cloruro di sodio marino macinato a secco.
Le cosce cosi' preparate sono tenute fino a sette giorni in
locali con condizioni di temperatura non inferiore a 0° C e di
umidita' elevata. Dopo di che si procede alla rimozione del sale
residuo in superficie ed all'ulteriore massaggio con spremitura dei
vasi sanguigni.
Successivamente si passa alla seconda salagione, effettuata in
locali ad atmosfera controllata, che si protrae per non oltre undici
giorni.
Dopo l'eliminazione del sale in eccesso mediante battitura e
spazzolatura segue una fase di maturazione in ambienti con
temperatura e umidita' controllate, per circa due mesi.
Prima della fine di questa fase si esegue la «toelettatura»,
cioe' la rifinitura della superficie del lato interno della coscia
dagli effetti del sopravvenuto calo peso.
Successivamente si ha una fase di prelavaggio, lavaggio ed
asciugatura. Infine si effettua la pre-stagionatura sempre in
condizioni ambientali controllate tali da favorire una lenta
riduzione del tenore di umidita' delle cosce. Caratteristica di
questa fase e' la tradizionale legatura, mediante corda passata «a
strozzo» nella parte superiore del gambo ovvero attraverso la
foratura della cotenna in corrispondenza dell'osso dello stinco.
In seguito i prosciutti sono battuti, toelettati e stuccati
utilizzando esclusivamente metodi tradizionali e manuali.
In tutte le fasi di lavorazione e' vietato l'utilizzo di additivi
chimici.
Art. 5.
Stagionatura
Dopo le stuccature il prodotto viene trasferito in appositi
ambienti di stagionatura caratterizzati da temperature comprese tra
15°C e 22°C ed umidita' relativa del 40-70%.
Durante la stagionatura e' consentita la ventilazione,
l'esposizione alla luce ed all'umidita' naturale, tenuto conto dei
fattori climatici presenti nel Comune di Carpegna. Il periodo di
stagionatura, dalla salagione alla commercializzazione, non dura meno
di quattordici mesi.
Art. 6.
Caratteristiche
All'atto della immissione al consumo il «Prosciutto di Carpegna»
presenta le seguenti caratteristiche fisiche, organolettiche,
chimiche e chimico-fisiche:
caratteristiche fisiche:
forma: tondeggiante, non globosa, tendente al piatto, con
sufficiente strato di grasso nella parte opposta all'anca;
peso: non inferiore a 8 kg;
aspetto al taglio: colore tendenzialmente rosa salmonato, con
adeguata quantita' di grasso solido, di colore bianco rosato
all'esterno;
caratteristiche organolettiche:
profumo: delicato e penetrante di carne stagionata;
gusto: delicato e fragrante;
consistenza: tenera ed elastica delle carni;
caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:
umidita' percentuale compresa nell'intervallo tra 57 e 63%;
rapporto sale/umidita' (quoziente del rapporto tra la
composizione percentuale in cloruro di sodio e la percentuale di
umidita'): compreso tra 7,8 ed 11,2;
rapporto umidita'/proteine (quoziente del rapporto tra la
percentuale di umidita' e la percentuale di proteine totali):
compreso nell'intervallo tra 1,9 e 2,5;
indice di proteolisi (composizione percentuale delle frazioni
azotate solubili in acido tricoloroacetico - TCA - riferite al
contenuto in azoto totale) non inferiore a 24 e non superiore a 31.
Art. 7.
Designazione e presentazione
Il «Prosciutto di Carpegna» e' immesso al consumo provvisto di
apposito contrassegno che identifica il prodotto.
Il contrassegno e' costituito dal simbolo che segue nella Figura
1, recante la dicitura «Prosciutto di Carpegna» apposto con
marchiatura a fuoco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il prodotto viene commercializzato anche come «disossato
pressato» o «disossato all'addobbo» previa asportazione totale dello
stucco e dei grassi esterni superflui.
E' consentito il confezionamento del prodotto, anche affettato,
sottovuoto o in atmosfera modificata, utilizzando prosciutti
stagionati di almeno quindici mesi.
La designazione della denominazione di origine protetta
«Prosciutto di Carpegna» deve essere fatta in caratteri chiari e
indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che
compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione
«Denominazione di origine protetta».
Tali indicazioni sono abbinate al logo della denominazione.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista. E' tuttavia consentito l'utilizzo di
indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o
marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o tali da
trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'eventuale nome di aziende
suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.
Art. 8.
Legame con l'ambiente
La zona di produzione del «Prosciutto di Carpegna» e' ubicata
nella Regione Marche, nel territorio della Provincia di
Pesaro-Urbino, dove il comune di Carpegna risponde alle seguenti
coordinate cartografiche e connotazioni geografiche:
coordinate: 43°47' N 12°20' E;
superficie: 28,3 chilometri quadrati;
altezza slm: 748 metri;
altezza massima: 1415 metri;
escursione altimetrica: 1015 metri;
abitanti (21.12.2007): 1657.
Situato al confine settentrionale della porzione centrale della
penisola, il territorio di Carpegna e' compreso nel perimetro del
Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, la montagna della quale
occupa il versante meridionale ad una cinquantina di chilometri dal
mare Adriatico, non distante dal comprensorio di San Marino. Immerso
nel verde dei faggeti che caratterizzano la flora locale, la sua
collocazione rispetto ai primi rilievi appenninici assicura la
protezione dai venti freddi di Tramontana e di Bora, determinando i
connotati costanti del microclima locale, caratterizzato dalla
relativa vicinanza del mare, dall'altitudine, dalla ventilazione
moderata, dall'assenza di umidita' stagnante in aree
geomorfologicamente drenanti e, quindi, in un ambiente
particolarmente equilibrato e segnato da condizioni estive miti ed
asciutte, tali da aver dato vita da tempo anche ad una apprezzata
stazione climatica.
Oltre ai requisiti di conformita' della materia prima, del
processo di lavorazione e di qualificazione terminale del prodotto
stagionato, sono caratteristiche specifiche del prodotto degne di
menzione:
l'uso di cosce ottenute da suini di eta' non inferiore a dieci
mesi, che implica l'utilizzo di carni mature e piu' inclini alle
lunghe stagionature;
l'impiego di tecniche manuali di battitura, toelettatura e
stuccatura dei prosciutti pronti per la fase di stagionatura;
il divieto di additivi chimici di qualsiasi tipo ed in
qualsiasi fase della preparazione (tolto l'uso del cloruro di sodio
per la salatura all'inizio della lavorazione);
l'impiego del solo cloruro di sodio marino (sale marino)
macinato a secco per le operazioni di salatura delle cosce fresche;
l'uso di cosce fresche refrigerate e non congelate, di
pezzatura adeguata all'eta' minima del suino;
l'avvio alla lavorazione presso il prosciuttificio di cosce non
oltre centoventi ore dalla macellazione;
la durata del processo complessivo, che prevede il
completamento della stagionatura non prima che siano trascorsi
quattordici mesi dall'inizio della lavorazione;
la limitata presenza di sale nel prosciutto, sancita dai
rapporti prescritti per il riscontro dei parametri chimici da
accertare alla fine della stagionatura - che lo distingue in modo
originale e specifico dagli altri prodotti analoghi elaborati in
centro Italia.
I requisiti geo-ambientali del comprensorio di Carpegna, nel
cuore del Montefeltro e del suo Parco naturale, definiscono un
contesto irriproducibile di fattori micro-climatici favorevoli alla
stagionatura delle carni e come tali intuiti ed «utilizzati»
dall'uomo fin da epoche remote. Si consideri, in proposito, che la
connessione locale tra la lavorazione delle carni di suino e la
vocazione del territorio ha documentati riscontri fin dal
Rinascimento, quando a seguito della cessione da parte del Signore di
Cesena Malatesta Novello delle saline di Cervia (1468) alla
Repubblica Veneta, si fa esplicito riferimento al mantenimento in
capo alla contea di Carpegna del diritto di utilizzare liberamente il
sale. La ventilazione garbata ma persistente che filtra su Carpegna
le brezze provenienti dall'Adriatico - intercettate in quota, ma dopo
la barriera protettiva dei primi contrafforti appenninici - diffonde
le essenze della specifica microflora mediterraneo-montana del
comprensorio che unisce faggi, carpini, agrifogli ai fiordalisi, ai
gigli, agli anemoni ed a numerose specie di orchidee, che il Parco
conserva ed alimenta da secoli.
Tali fattori hanno influito anche nella regolazione
dell'attivita' enzimatica dei tessuti delle carni, che si attiva
opportunamente pure in presenza di una scarsa componente salina,
attraverso la maturazione propiziata da una lunga esposizione alle
condizioni naturali del luogo (la stagionatura), che hanno dirette
connessioni con la consistenza e con le proprieta' organolettiche del
prosciutto.
Le esigenze di implementazione di una materia prima
conseguentemente adeguata a lunghe stagionature naturali senza
eccessi nell'uso del sale o delle sostanze aromatizzanti ha, nel
tempo, imposto di «inseguire» nella sua evoluzione territoriale la
tradizione del suino pesante italico, via via allargatasi - rispetto
ad una originale e prevalente area di sviluppo centrale - alla
pianura padana, nell'ambito di flussi secolari stabilizzatisi da
ultimo in epoca contemporanea, dopo le grandi epidemie aftose.
Art. 9.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo (prodotti in entrata e prodotti
in uscita) deve essere monitorata e documentata. In questo modo,
attraverso l'iscrizione dei dati in appositi elenchi e registri,
gestiti dall'organismo di controllo, e riguardanti allevatori,
macellatori, sezionatori, elaboratori, affettatori, nonche'
attraverso la dichiarazione tempestiva all'organismo di controllo
delle quantita' lavorate, e' garantita la tracciabilita' e la
rintracciabilita' (da monte a valle della filiera di produzione) del
prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei
rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte
dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare
di produzione e dal relativo piano di controllo.
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