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Olio di oliva Terre Aurunche Dop - Protezione nazionale

Pubblicato da disciplinare
Terre Aurunche

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del  regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Terre Aurunche.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 novembre 2006  

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Terre Aurunche», per la  quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione  di origine protetta.

(GU n.290 del 14-12-2006)
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agrialimentati

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per la
registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio
extravergine di oliva «Terre Aurunche», con sede in Sessa Aurunca
(Caserta), corso Lucilio n. 12, presso Casa comunale - Ufficio
agricoltura, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione
Terre Aurunche, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n.
510/2006;
Vista la nota protocollo n. 66744 del 20 novembre 2006 con la quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario
competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore per la
registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio
extravergine di oliva «Terre Aurunche», ha chiesto la protezione a
titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del
predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo
Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e
futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata
istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa
esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a
livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato
regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione Terre
Aurunche, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda
di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore
per la registrazione della denominazione di origine protetta
dell'olio extravergine di oliva «Terre Aurunche», assicuri la
protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della
denominazione Terre Aurunche, secondo il disciplinare di produzione
allegato alla nota n. 66744 del 20 novembre 2006, sopra citata;
Decreta:


Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione Terre Aurunche.

Art. 2.
La denominazione Terre Aurunche e' riservata al prodotto ottenuto
in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente
decreto.

Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata registrazione comunitaria della denominazione Terre Aurunche,
come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si
avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a
decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla
domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

Il direttore generale: La Torre

Allegato

Disciplinare di produzione dell'olio extra vergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Terre Aurunche»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» e'
riservata all'olio extravergine di oliva, che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
L'olio extra vergine di oliva «Terre Aurunche» a denominazione di
origine protetta deve essere ottenuto esclusivamente dalle seguenti
varieta' di olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di
cui all'art. 3, iscritte nell'elenco degli oliveti tenuto
dall'organismo di controllo designato:
a) «Sessana», per non meno del 70%;
b) «Corniola», «Itrana» e «Tenacella» per non piu' del 30%.
L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta
«Terre Aurunche» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:

Caratteristiche organolettiche:
colore: giallo/verde;

Descrittore |Mediana
Difetti |0
Fruttato di oliva |2 - 4
Amaro |2 - 4
Piccante |2 - 4
Carciofo |2 - 4
Mandorla |1 - 3

Coefficiente di Variazione Robusto CVr% < o uguale 20

Caratteristiche chimico-fisiche:

Acidità libera max: < 0,60
Numero di perossidi: < = 13 Meq/Kg;
K232: < = 2,10;
Polifenoli totali: > = 100 mg/Kg.

Gli esami chimico-fisici ed organolettici devono essere
effettuati secondo le metodiche di cui al Reg. CEE n. 2568/1991, e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3.
Zona di Produzione
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione di
olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Terre Aurunche» comprende l'intero territorio amministrativo dei
seguenti comuni in provincia di Caserta: Caianello, Carinola,
Cellole, Conca della Campania, Falciano del Massico, Francolise,
Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Rocca
D'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Sparanise,
Teano, Tora e Piccilli.
Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna il prodotto in entrata e il prodotto in uscita. In questo
modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti
dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulla quale
avviene la coltivazione, dei produttori, dei frantoiani e dei
confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva, alla
struttura di controllo delle quantita' prodotte e' garantita la
tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,
iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da
parte della struttura di controllo.
Art. 5.
Metodo di ottenimento
Le condizioni pedoclimatiche, ambientali e di coltura degli
oliveti, destinati alla produzione degli oli extravergine a
denominazione di origine protetta devono essere quelle specifiche
delle zone di produzione e comunque atte a conferire alle olive e
agli oli le tradizionali caratteristiche qualitative, organolettiche
e chimico-fisiche stabilite dal presente disciplinare. La potatura di
mantenimento deve essere effettuata almeno ogni due anni. Il terreno
puo' essere inerbito o lavorato solo superficialmente. Il diserbo
chimico e' ammesso solo nei terreni in cui non e' possibile
effettuare lavorazioni meccaniche per elevata presenza di scheletro
nello strato arabile o con pendenza superiore al 5%.
La difesa fitosanitaria, con particolare riferimento al controllo
dei parassiti Bactrocera Oleae e Prays oleae, va effettuata previo
monitoraggio del parassita e solo dopo il superamento della soglia di
intervento secondo le norme del Codice di Buona Pratica Agricola.
Laddove disponibili sono consentite le pratiche irrigue. La raccolta
delle olive deve essere conclusa, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Le olive devono essere raccolte manualmente o con l'ausilio di mezzi
meccanici e devono essere trasportate al frantoio in cassette o
cassoni bassi e finestrati in modo da evitare danni al frutto. E'
vietato l'uso di cascolanti. Le cassette o cassoni contenenti le
drupe devono essere stoccate nel frantoio in locali freschi ed
areati, al riparo dall'acqua, dal vento fino alla fase di molitura.
Le olive devono essere molite entro e non oltre 48 ore dalla
raccolta. La produzione massima di olive per ettaro, riferita a
coltura specializzata degli oliveti e' di 10 tonnellate per ettaro.
La produzione massima di olive per pianta e' di 40 chilogrammi. La
resa massima delle olive in olio non puo' superare il 20% espressa in
chilogrammi. La produzione delle olive della denominazione di origine
protetta «Terre Aurunche» puo' avvenire da impianti condotti con
metodo di coltivazione:
a) convenzionale: che e' quello in uso nella zona, con
l'osservanza delle norme di «Normale Buona Pratica Agricola» della
regione Campania;
b) integrato: con produzione ottenuta mediante l'osservanza
delle norme tecniche (Sensibile riduzione dei fitofarmaci) previste
dal programma della regione Campania;
c) biologico.
Le operazioni di trasformazione delle olive ed il condizionamento
dell'olio extra vergine di oliva «Terre Aurunche» devono essere
effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente
art. 3 al fine di garantire la rintracciabilita' ed il controllo.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre oli che preservino le
caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche specificate nel
precedente art. 2.
La durata del processo di lavorazione deve essere tale da
impedire processi di ossidazione e fermentazione della pasta
arrecanti difetti di lavorazione all'olio.
La temperatura di gramolazione della pasta delle olive non deve
superare i 27°C, la durata non deve superare i 40 minuti.
E' vietato il ripasso, cioe' la doppia centrifugazione della
pasta delle olive senza interruzione.
E' vietata anche l'aggiunta di prodotti ad azione chimica,
biochimica e meccanica durante la fase di trasformazione delle olive
in olio in frantoio.
La conservazione dell'olio deve avvenire in fusti di acciaio
inox, a norma CE, facilmente lavabili, a chiusura ermetica e dotati
di sistema di chiusura sempre pieno, collocati in locali poco
illuminati chiusi e asciutti.
Art. 6.
Legame con l'ambiente
L'olio di oliva delle terre aurunche e' fortemente radicato nel
territorio ed e' il frutto dell'interazione tra terreno, clima,
ambiente e uomo. Risultato di cio' e' una particolare importanza
riservata ai terreni olivetati al punto che spesso gli oliveti
avevano una classificazione ed una valutazione esclusiva mentre tutti
gli altri terreni agrari venivano considerati un tutt'uno. Nel
manoscritto «TERRITORI ET OLIVETI A. G.P.», volume probabilmente in
uso a qualche amministrazione ecclesiastica, sono stati annotati i
movimenti di possesso, datati sin dal 1680, dei vari terreni agrari e
una parte esclusiva e' riservati agli oliveti affinche' non si
confondessero con gli altri terreni agrari. Il fortissimo legame con
il territorio, inteso come ambiente geografico e pedo-climatico, e'
ulteriormente testimoniato da una considerazione squisitamente
filologica: era usanza abbastanza diffusa denominare i terreni ed i
fondi con toponimi conosciuti nella zona. Nel manoscritto citato,
nella sezione riservata agli oliveti notiamo la grande cura avuta nel
denominare gli oliveti al fine di classificarli ed apprezzarne in
maniera differenziale il prodotto che da essi derivava. Troviamo
quindi intere pagine, a mo' di elenco, che denominano gli «OLIUETI»:
Corte Grande, Fossatiello; Palombarella; Bosse; Piscitiello; Grotte
Pilone; Sferra Cavallo; Cellaro; Tuoro Contardo; Corte delle Pigne;
Corte di Sorbello; Pagliarola; Cadarine; Pezzalonga; Acqua auta di
Gramegna; Selva Nera den Lamia; ecc, siti in area di Sessa Aurunca.
Ed ancora «Territori in Carinola»: Garrusi; Chiusa, Casaleciello;
Cantalupi; via della Cerqua, San Gio: e Paulo; Pantanella; Cantaro;
Chiuppetiello; Armarani; Santo Vennitto; Pezza frande; Viallonghi;
Santa Croce; ecc. Sono solo quelli che siamo riusciti a decifrare.
L'insieme di queste denominazioni sono le «TERRE AURUNCHE» ed
alcune di esse sono diventate nel tempo veri e propri usuali toponimi
ed in taluni casi la memoria orale delle genti ne ha anche promosso
grandemente i prodotti tra i quali anche l'olio di oliva.
L'olivo rappresenta la coltura agraria piu' tradizionale e piu'
espressiva del territorio in cui e' radicata, essa e' l'ultima
coltivazione che subisce il fenomeno dell'abbandono; c'e' quasi un
rapporto sacrale che lega le genti delle terre aurunche e l'olio con
tutto cio' che a questo e' dedicato. E' l'esempio tipico di
coltivazione tradizionale famigliare; come se fosse nel DNA delle
genti avere un piccolo oliveto da coltivare dal quale produrre l'olio
per il fabbisogno famigliare. Unica fonte di sostentamento economico
per alcune famiglie poteva rappresentare anche l'unica indicazione di
ricchezza o poverta': nei matrimoni di campagna di una volta la dote
della sposa veniva spesso valutata anche in base alle «staia» di olio
che essa conferiva alla nuova famiglia come rendita annuale. Lo
«staio» era una unita' di misura di capacita', 10 o 11 litri a
seconda della zona, che veniva utilizzata esclusivamente per l'olio
di oliva. L'importanza economica e sociale dell'olio di oliva per le
genti aurunche e' ancora testimoniata dall'usanza diffusa e
addirittura ancora talvolta praticata che attribuisce presagi funesti
ogni qual volta si rompe un recipiente contenente olio e se ne perde
il suo contenuto.
La raccolta delle olive e la loro frangitura da sempre
rappresenta un evento che, piu' che il resoconto economico di
un'annata agraria, scandisce un periodo dell'anno e dell'inverno in
particolare dove, prossimi al Natale, i frantoi rappresentano il
temporaneo punto di aggregazione locale con forte valenza sociale. E'
li' che spesso si dirimono questioni sorte anche a causa della
raccolta delle olive; la particolare caratteristica dei frutti della
cultivar «Sessana» che e' quella di staccarsi difficilmente dalla
pianta, pone i raccoglitori in una posizione di assoluto privilegio
rispetto ai proprietari degli oliveti. I primi talvolta dettano leggi
sui secondi che sono letteralmente presi «in ostaggio», circa i tempi
e le condizioni di raccolta delle olive, incidendo in maniera
significativa sulla qualita' del prodotto derivato.
La coltivazione dell'olivo nella regione e' caratterizzata oltre
che dalle varieta' presenti anche dalle particolari condizioni
pedo-climatiche. Il clima semiasciutto e' quello mite tipico
dell'area mediterranea con piovosita' concentrata nel periodo
autunno-vernino. L'assetto geo-morfologico trae origine dal massiccio
vulcanico del Roccamonfina che, ormai estinto, rimane determinante
nella caratterizzazione della pedogenesi locale poiche' tutti i
terreni agrari, in particolar modo quelli collinari, sono derivati
dalla disgregazione delle colate e delle eruzioni piroclastiche
avvenute in eta' pleistocenica. Tale genesi ha generato terreni
particolarmente dotati di tutti i macroelementi essenziali a
qualsiasi coltura agraria, la presenza inoltre di un discreto corredo
di microelementi, fanno di questi terreni un substrato
particolarmente adatto alla coltivazione dell'olivo i cui prodotti
derivati sono particolarmente pregevoli e ricchi di sostanze
polifenoliche.
Art. 7.
Struttura di controllo
L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Terre Aurunche» per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare di produzione sara' controllato da una struttura
autorizzata in conformita' agli articoli 10 e 11 del Regolamento CE
n. 510/2006.
Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura
Tutte le operazioni riguardanti la produzione di olio «Terre
Aurunche» D.O.P., compreso il confezionamento, l'imbottigliamento e
l'etichettatura, devono essere effettuate nell'ambito della zona di
produzione descritta nell'art. 3 del presente disciplinare, cio' al
fine di garantirne la tipicita' e permettere la rintracciabilita' ed
il controllo del prodotto onde evitare di alterarne e/o deteriorarne
le caratteristiche qualitative.
L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Terre Aurunche» deve essere commercializzato in recipienti di
capacita' non superiore a litri 5 in vetro, banda stagnata o
terracotta smaltata idonei a preservare le caratteristiche chimiche
ed organolettiche del prodotto.
Il prodotto puo' essere inoltre confezionato in bustine monodose
recanti: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di
produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di
controllo.
a) Sulle etichette dovra' essere riportato il nome della
denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» in caratteri
chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al
colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta nel rispetto
delle vigenti leggi relative all'etichettatura.
b) Dovra' inoltre figurare sull'etichetta in abbinamento
inscindibile con la denominazione di origine protetta il seguente
logotipo:
un cerchio il cui colore e' (CMYK): (C) 48% - (M) 0% - (Y) 68%
- (K) 0%; lo sfondo racchiuso in questo cerchio e' del colore (CMYK):
(C) 10% - (M) 0% - (Y) 17% - (K) 0%; all'interno del cerchio
troviamo, nella meta' superiore in maniera anulare, la scritta «terre
aurunche» fatta con font style Tahoma, normale e grassetto ed avente
colore (CMYK): (C) 22% - (M) 73% - (Y) 81% - (K) 10%; nella meta'
inferiore in maniera anulare, la scritta «olio extravergine di oliva
D.O.P.» fatta con font style Tahoma, normale e grassetto e del colore
(CMYK): (C) 79% - (M) 30% - (Y) 100% - (K) 16%, il rapporto di
grandezza tra queste due scritte deve essere di 1,8:1 a favore della
scritta «terre aurunche»; all'interno del cerchio e delle due scritte
sopra citate troviamo un piccolo cerchio raffigurante un sole avente
colore (CMYK): (C) 4% - (M) 0% - (Y) 85% - (K) 0%; un segno grafico
raffigurante una catena montuosa avente colore (CMYK): (C) 68% - (M)
1% - (Y) 100% - (K) 0%; una segno grafico raffigurante un ponte
avente colore (CMYK): (C) 22% - (M) 73% - (Y) 81% - (K) 10% e un
ultima segno grafico raffigurante il mare avente colore (CMYK): (C)
43% - (M) 0% - (Y) 2% - (K) 0%. Tutti i segni grafici ed il cerchio
raffigurante il sole sono provviste una leggera ombreggiatura in
basso a destra a 135°.

terre-aurunche

c) In etichetta deve comparire: il nome, la ragione sociale,
l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, la
quantita' di prodotto effettivamente contenuta nella confezione.
d) E' consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto
con metodo di agricoltura biologica o da produzione integrata.
e) E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della
campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio e'
ottenuto.
f) Alla denominazione di origine protetta e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi menzione aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni: tipo,
gusto, uso, selezionato, scelto e similari; e' altresi' vietato il
ricorso ad indicazioni che facciano riferimento ad unita' geografiche
diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare.
g) E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad
aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta
con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di
quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta.

 

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