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Mozzarella Tradizionale Stg - Controlli da RINA AGRIFOOD Sèa 2026

Pubblicato da disciplinare
Mozzarella Stg

RINA AGRIFOOD S.p.A., con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per il prodotto STG Mozzarella tradizionale, registrato in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25  novembre 1998 e con Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1291 della Commissione del 22 luglio 2022.

 

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Autorizzazione all’organismo di controllo denominato “RINA AGRIFOOD S.p.A.” ad effettuare i controlli per la specialità tradizionale garantita “Mozzarella tradizionale” registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile
2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti
agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i
prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE)
1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (CE) n. 2527/1998 della Commissione, del 25 novembre 1998, con il
quale è stata iscritta nell'Albo delle attestazioni di specificità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n. 2082/92 la denominazione “Mozzarella”;
Vista la domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai
sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari pubblicato su
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea C 424 del 8 dicembre 2020;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1291della Commissione del 22 luglio 2022
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel
registro delle specialità tradizionali garantite “Mozzarella”;
Visto l’articolo 72 del predetto Regolamento (UE) 2024/1143 relativo alla verifica del rispetto
del disciplinare;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in
particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo
2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire
l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul
benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte
delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto n. 631354 del 29 novembre 2024, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale è stato approvato il piano
di controllo relativo alla STG “Mozzarella tradizionale”;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli
organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati
vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a
norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici
dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti
in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294,
con il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della
Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 109662 del 21 febbraio 2023, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “Agroqualità S.p.A.” è
stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita “Mozzarella
tradizionale”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 23 febbraio
2023, come disposto dal decreto sopra citato;
Visto il decreto n. 490089 del 26 settembre 2024, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “RINA AGRIFOOD
S.p.A.” è stato autorizzato a svolgere le attività di controllo previste dall’art. 5 del decreto
legislativo 6 ottobre 2023 n. 148, dall’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e dall’art.
14 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, sulle produzioni per le quali era stato autorizzato
“Agroqualità S.p.A.”, a seguito della modifica della denominazione sociale del medesimo;
Vista la comunicazione prot. n. 375/26 del 23 febbraio 2026 (prot. ingresso n. 88373 del 23
febbraio 2026), con la quale “RINA AGRIFOOD S.p.A.” ha chiesto il rinnovo
dell’autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita “Mozzarella
tradizionale”;
Considerato che il Piano dei controlli e il tariffario predisposti da “RINA AGRIFOOD S.p.A.”,
approvati dalla Direzione Generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari,
risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Organismo ad
espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 72 del predetto Regolamento (UE) n.
1143/2024, per la STG “Mozzarella tradizionale”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“RINA AGRIFOOD S.p.A.”, con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è autorizzato ad
espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1143/2024,
per il prodotto STG “Mozzarella tradizionale”, registrato in ambito Unione europea con
Regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998 e con Regolamento di
esecuzione (UE) 2022/1291 della Commissione del 22 luglio 2022.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “RINA AGRIFOOD S.p.A.”, per tutta la durata del periodo di validità della designazione è
tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e
nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità
nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il
preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza
modifica del presente decreto.
4. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla
documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1.L’autorizzazione di cui all’art 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Alla scadenza del terzo anno l’autorizzazione di cui al comma precedente è rinnovabile su
richiesta di “RINA AGRIFOOD S.p.A.”.


Articolo 4
(Obblighi di comunicazione)
1. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed alla Regione e/o
Provincia Autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l’azienda di produzione della specialità
tradizionale garantita controllata, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza
annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del
decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 5
(Vigilanza)
“RINA AGRIFOOD S.p.A.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione e/o Provincia
autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l’azienda di produzione della specialità
tradizionale garantita controllata, ai sensi dell’art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999,
n.526.


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “RINA AGRIFOOD S.p.A.”, delle disposizioni del presente
decreto, può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai
sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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