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Mozzarella Tradizionale Stg - Controlli da INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc Coop 2026

Pubblicato da disciplinare
Mozzarella Stg

INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop., con sede in Moretta (CN), Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è  autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1143/2024,  per il prodotto STG Mozzarella tradizionale, registrato in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n.  2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998 e con Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1291 della  Commissione del 22 luglio 2022.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI


Autorizzazione all’organismo di controllo denominato “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” ad  effettuare i controlli per la specialità tradizionale garantita “Mozzarella tradizionale” registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile
2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti
agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i
prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE)
1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (CE) n. 2527/1998 della Commissione, del 25 novembre 1998, con il
quale è stata iscritta nell'Albo delle attestazioni di specificità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n. 2082/92 la denominazione “Mozzarella”;
Vista la domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai
sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari pubblicato su
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea C 424 del 8 dicembre 2020;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1291della Commissione del 22 luglio 2022
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel
registro delle specialità tradizionali garantite “Mozzarella”;
Visto l’articolo 72 del predetto Regolamento (UE) 2024/1143 relativo alla verifica del rispetto
del disciplinare;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in
particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo
2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire
l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul
benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte
delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto n. 631354 del 29 novembre 2024, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale è stato approvato il piano
di controllo relativo alla STG “Mozzarella tradizionale”;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli
organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati
vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a
norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici
dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti
in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294,
con il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della
Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 0175719 del 24 marzo 2023, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “INOQ – Istituto Nord
Ovest Qualità Soc. Coop.” è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla specialità
tradizionale garantita “Mozzarella tradizionale”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 4 aprile 2023,
come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la comunicazione prot. n. 026/271_M/SC/sc del 13 marzo 2026 (prot. ingresso n.
0124574 del 13 marzo 2026), con la quale “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” ha
chiesto il rinnovo dell’autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale
garantita “Mozzarella tradizionale”;
Considerato che il Piano dei controlli e il tariffario predisposti da “INOQ – Istituto Nord Ovest
Qualità Soc. Coop.”, approvati dalla Direzione Generale della prevenzione e del contrasto alle
frodi agroalimentari, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Organismo ad
espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 72 del predetto Regolamento (UE) n.
1143/2024, per la STG “Mozzarella tradizionale”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.”, con sede in Moretta (CN), Piazza Carlo
Alberto Grosso n. 82, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 72
del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per il prodotto STG “Mozzarella tradizionale”, registrato
in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25
novembre 1998 e con Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1291 della Commissione del 22
luglio 2022.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.”, per tutta la durata del periodo di validità
dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione
comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari
che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” non può modificare la compagine sociale e
lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza
modifica del presente decreto.
4. “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” comunica all’Amministrazione le
modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione
degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1.L’autorizzazione di cui all’art 1 ha durata triennale e decorre dal 4 aprile 2026.
2. Alla scadenza del terzo anno l’autorizzazione di cui al comma precedente è rinnovabile su
richiesta di “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.”.


Articolo 4
(Obblighi di comunicazione)
1. “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” comunica, in forma telematica, al
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste ed alla Regione e/o Provincia Autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l’azienda di
produzione della specialità tradizionale garantita controllata, le quantità di prodotto certificate
nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” è tenuto ad adempiere agli obblighi
indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 5
(Vigilanza)
“INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione e/o
Provincia autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l’azienda di produzione della specialità
tradizionale garantita controllata, ai sensi dell’art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526.


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.”, delle
disposizioni del presente decreto, può comportare la sospensione o la revoca
dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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