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Lametia Dop - Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione

Pubblicato da disciplinare
Categoria : Olio evo, Dop Igp Stg Argomenti : Lametia
Lametia

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad  ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Lametia», ai sensi  del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Consorzio  Lametia soggetto legittimato ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, provvede come  previsto dall'art. 9, comma 1, dello stesso decreto, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana del disciplinare di produzione affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e  residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Lametia» (26A02768)

(GU n.129 del 6-6-2026)
 
 


Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica
del disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta «Lametia», ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal
Consorzio Lametia soggetto legittimato ai sensi dell'art. 13 del
decreto ministeriale 14 ottobre 2013, provvede come previsto
dall'art. 9, comma 1, dello stesso decreto, alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del disciplinare di
produzione affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un
interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare
opposizione alla domanda di registrazione.
Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla
domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di
irricevibilita', al Ministero dell'agricoltura della sovranita'
alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare
e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma,
indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle
sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e
residenti sul territorio nazionale.
Se ritenute ricevibili, visto l'art. 61, comma 3, del decreto
ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025, si applica la procedura
prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n.
251 del 25 ottobre 2013.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, verra' emanato il
provvedimento di registrazione delle modifiche ordinarie al
disciplinare di produzione. Tale provvedimento verra' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e trasmesso alla
Commissione europea.

Allegato

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Lametia»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Lametia» e' riservata
all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varieta' di olivo

La denominazione di origine protetta «Lametia» deve essere
ottenuta dalla varieta' di olivo Carolea presente negli oliveti in
misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varieta' in
misura non superiore al 10%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva
extravergine della denominazione di produzione dell'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine protetta «Lametia» devono essere
prodotte, nell'ambito della Provincia di Catanzaro, nei territori
olivati della Piana di Lamezia Terme idonei alla produzione di olio
con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente
disciplinare di produzione, che comprende, tutto o in parte, il
territorio amministrativo dei seguenti Comuni:
Curinga, Filadelfia (in parte), Francavilla Angitola (in
parte), Lamezia Terme (ex Nicastro, Sambiese, S. Eufemia) Maida, S.
Pietro a Maida, Gizzeria, Feroleto Antico e Pianopoli.
Tale zona e' cosi' delimitata in cartografia 1:25.000: da una
linea che, partendo dal punto piu' a Nord sul mar Tirreno del confine
comunale tra Gizzeria e Falerna, segue poi, in direzione Est, il
confine settentrionale del Comune di Lamezia (ex Sambiase, Nicastro e
S. Eufemia) e prosegue, sempre verso Est, sul confine settentrionale
del Comune di Feroleto Antico, per discendere verso Sud lungo il
confine di Pianopoli fino a raggiungere la confluenza dei Comuni di
Amato e Marcellinara (esclusi dall'area) e Maida.
Da questa confluenza prosegue verso Sud-Est lungo il confine
settentrionale del Comune di Maida, dal quale percorre, proseguendo
verso Sud, il limite Est confinante con il Comune di Caraffa di
Catanzaro (escluso dall'area) per ritornare verso Ovest-Sud-Ovest
lungo il confine meridionale di Maida (attiguo a quelli di Cortale e
Jacurzo esclusi dall'area) fino ad incontrare il punto di confluenza
dei confini comunali di Maida e S. Pietro a Maida. Di quest'ultimo ne
percorre il confine comunale esposto a Sud-Est per raggiungere il
punto di incontro con il territorio del Comune di Curinga e
discendere verso Sud lungo il confine di levante e meridionale dello
stesso comune. Tale linea, nell'intercettare il confine
settentrionale del Comune di Filadelfia, si dirige verso Sud-Ovest
escludendo tutta la parte posta a Sud del centro urbano dello stesso
comune, situata ad una altitudine di 554 metri s.l.m.
Proseguendo verso Ovest la linea raggiunge il confine del Comune
di Francavilla Angitola; nel punto d'incontro con detto confine ne
percorre il limite di levante discendendo verso Sud fino alla
contrada Castellano. Da questa, escludendone il territorio posto a
Sud, prosegue verso Ovest seguendo il confine Nord della contrada
Caredrande, fino a raggiungere il confine meridionale del Comune di
Francavilla.
Da detto punto la linea costeggia il limite meridionale del
Comune di Francavilla fino ad incontrare il limite Est del Comune di
Pizzo Calabro. Da questo incrocio risale verso Nord sul confine
comunale di ponente del Comune di Francavilla per ripiegare verso il
mare ad Ovest lungo il confine settentrionale del Comune di Pizzo
Calabro fino a raggiungere, proseguendo verso Nord, lungo la costa
del mar Tirreno, il punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a
conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche.
Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni,
di origine alluvionale, siano costituiti quasi esclusivamente da
depositi continentali recenti ed attuali, porosi con permeabilita'
nell'insieme elevata, con spessore profondo, o molto profondo,
sabbiosi o di medio impasto. Per i nuovi impianti sono da ritenere
idonei unicamente gli oliveti i cui terreni sono permeabili,
profondi, sciolti o di medio impasto provvisti di buone sistemazioni,
atte a garantire lo sgrondo delle acque superficiali e profonde.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. In
particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i
nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento con una
densita' di impianto fino a 400 piante per ettaro.
La produzione massima di olive/ha non puo' superare i quintali
130 per ettaro negli oliveti specializzati.
Per la coltura consociata o promiscua gli organi tecnici della
Regione Calabria accertano la produzione massima di olive/ha in
rapporto alla effettiva superficie olivetata.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere
riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione globale
non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio
dell'invaiatura e non si protrae oltre il 15 gennaio di ogni campagna
oleicola.

Art. 5.

Modalita' di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono
essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel
precedente art. 3.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lametia»
puo' avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
La resa massima di olive in olio non puo' superare il 20%.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu'
fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del
frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura
ambiente, ogni altro trattamento e' vietato. Le olive devono essere
molite entro i due giorni successivi alla raccolta.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta
«Lametia» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: da verde a giallo paglierino;
odore: di fruttato;
sapore: delicato di fruttato;
punteggio minimo al panel test: > =6,5;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: < = 14,00 meq02/kg;
K232: <=2,00;
K270: <=0,20;
polifenoli totali: >=170.
Altri parametri chimico fisici non espressamente citati devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.
In ogni campagna oleicola il consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi dell'olio a denominazione di origine protetta
«Lametia» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione
dell'esame organolettico.
E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori
parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a
maggiormente caratterizzare l'identita' della denominazione.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui
all'art. 3.
E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar
modo su nomi geografici di zona di produzione di oli a denominazione
di origine controllata.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione e'
consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con
olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se
l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda
medesima.
Il nome della denominazione di origine protetta «Lametia» deve
figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e
tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Lametia» deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro,
recipienti con banda stagnata, recipienti in terracotta, bag in box
con capacita' non superiore a litri 5, bustine e bottigliette
monodose da 1-2 cl.
E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della
campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio e'
ottenuto.

Art. 8.

Legame con la zona geografica

La coltivazione dell'olivo nell'area in esame e' di antichissima
data. Le prime coltivazioni risalgono al IX ed al XII secolo.
La particolarita' di questo areale, naturalmente vocato alla
coltivazione dell'olivo, rappresentata dal fatto che gli oliveti sono
costituiti da piante di una sola ed esclusiva cultivar: «la Carolea»;
le altre, presenti per circa il 10%, hanno funzione di piante
impollinatrici. Questa cultivar originaria ed autoctona del Lametino
e' conosciuta infatti anche con il sinonimo di Nicastrese. E' in
grado di produrre un olio dalle elevate caratteristiche
chimico-organolettiche, evidenziate sia da indagini analitiche
condotte negli anni 1969-1972 dall'Istituto di industrie agrarie
dell'Universita' di Bari e sia dall'Istituto sperimentale per
l'olivicoltura nel 1991.
Entrambe le indagini concludono nell'affermare che l'olio extra
vergine di oliva prodotto nella Piana del Lametino con la cultivar
Carolea, sia dal punto di vista chimico-fisico che organolettico,
evidenzia caratteristiche del tutto analoghe a quelle dei migliori
oli dell'Italia centrale.
La sua storia e' collegata all'evoluzione agronomica e tecnica
nella conduzione degli oliveti; evoluzione che ha permesso il
superamento degli ostacoli che dapprima contrastavano la produzione
di oli pregiati, cioe' la mosca delle olive ed i metodi di raccolta.
Infatti dagli anni cinquanta in poi la situazione e' completamente
mutata per la diffusione e l'affermazione sia della lotta alla mosca
delle olive (Bactrocera Dacus Oleae) e soprattutto della raccolta
delle olive direttamente dall'albero con l'impiego di scuotitori
meccanici. Cio' ha consentito a molte aziende della zona e alla
cooperativa Laconia di produrre e commercializzare ingenti
quantitativi di olio extra vergine di oliva.
L'ambiente pedoclimatico del Lametino, particolarmente vocato
alla coltivazione dell'olivo, ha selezionato nei secoli una cultivar
che e' nata proprio nella zona di Nicastro, da dove si e' diffusa per
tutta la piana di Lamezia e nelle zone circostanti. Tale cultivar
conosciuta con il nome di Nicastrese o Carolea e' stata descritta
agronomicamente per la prima volta oltre 100 anni addietro (1889) dal
Carbone (Carbone G.A. L'olivo e l'olio. Modo di migliorarne la
coltivazione e la qualita'. Stab. Tip. Lanciano e D'Oria Napoli
1889), il quale nell'illustrare le razze di olivo coltivate in
Provincia di Reggio Calabria, esalta la qualita' dell'olio della
Carolea e sottolinea che e' la varieta' piu' vetusta che ivi si
incontra, ma ne sconsiglia la diffusione nel reggino, poiche' la
varieta' Carolea e' cultivar delicata e ben si sviluppa nel suo
areale di origine.
Piu' recentemente (1977) uno studio, condotto dall'Istituto
sperimentale per l'olivicoltura sulle principali cultivar di olio
presenti in Calabria, precisa le caratteristiche della Carolea
confermando la sua specificita' dell'areale lametino e concludendo
che e' «eccellente cultivar a duplice attitudine (olio e mensa); la
resa in olio risulta essere elevatissima e l'olio di eccellente
qualita'.... E' cultivar di notevole interesse.»;
Tali positivi apprezzamenti sono riservati esclusivamente alla
Carolea su ben 13 cultivar esaminate (R. D'Amore e altri. Contributo
allo studio delle principali cultivar d'olivo presenti in Calabria.
Annuali dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura - Numero
speciale Volume I, Cosenza 1977).
La ragione della ristretta collocazione di tale cultivar, che si
trova concentrata nella piana del Lametino e zone circostanti, e' da
ricercarsi nella circostanza che la Carolea e' razza autoctona del
Lametino ed in questo particolare ambiente pedoclimatico trova le
condizioni ottimali per estrinsecare nel migliore dei modi le sue
peculiari caratteristiche qualitative ed organolettiche dell'olio,
nonche' vegetative e produttive.

 

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