Formaggio di Fossa di Sogliano DOP - Controlli da RINA AGRIFOOD SpA - Autorizzazione triennio 2025

RINA AGRIFOOD S.p.A con sede in Roma, viale Cesare Pavese n. 305, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione di origine protetta Formaggio di Fossa di Sogliano, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1183 della Commissione del 30 novembre 2009.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
Autorizzazione all’organismo denominato “RINA AGRIFOOD S.p.A” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Formaggio di Fossa di Sogliano”, registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (CE) n. 1183 della Commissione del 30 novembre 2009 con il quale l’Unione
europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Formaggio di Fossa di Sogliano”;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il
quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 321442 del 13 luglio 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “Agroqualità SpA” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Formaggio di Fossa di Sogliano”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 13 luglio 2021, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 0634664 del 2 dicembre 2021 , con la quale l’Amministrazione ha emanato le “Linee
guida per la redazione dei piani di controllo dei prodotti lattiero caseari a Indicazione Geografica” e contestualmente ha chiesto agli Organismi di controllo di adeguare tutti i piani di controllo del settore
alle linee guida, ordinariamente, al momento dell’eventuale modifica degli stessi, e comunque entro e non oltre il tempo tecnico utile per il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate per ciascun prodotto a Indicazione Geografica;
Viste le note n. 668003 del 31 maggio 2024 e n. 571266 del 3 giugno 2024, con le quali le Regioni Marche ed Emilia-Romagna hanno confermato “Agroqualità SpA” quale struttura di controllo della
denominazione di origine protetta “Formaggio di Fossa di Sogliano”;
Visto il decreto n. 490089 del 26 settembre 2024, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “RINA AGRIFOOD S.p.A.” è stato autorizzato a svolgere le attività di controllo previste dall’art. 5 del decreto legislativo 6 ottobre
2023 n. 148, dall’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e dall’art. 14 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, sulle produzioni per le quali era stato autorizzato “Agroqualità S.p.A”, a seguito della modifica della denominazione sociale del medesimo;
Visti i precedenti decreti di proroga e da ultimo il decreto n. 9065 del 10 gennaio 2025, pubblicato sul
sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale
l’autorizzazione a “RINA AGRIFOOD S.p.A” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine
protetta “Formaggio di Fossa di Sogliano” è stata prorogata fino all’emanazione del decreto di autorizzazione triennale e, comunque, per un periodo di tre mesi a far data dal 13 gennaio 2025;
Considerato che in data 24 febbraio 2025 “RINA AGRIFOOD S.p.A” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la denominazione di origine protetta
“Formaggio di Fossa di Sogliano”;
Considerato che il medesimo piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, è stato ritenuto
conforme alle “Linee guida per la redazione dei piani di controllo dei prodotti lattiero caseari a
Indicazione Geografica”;
Considerato che l’Amministrazione ha ritenuto di procedere all’approvazione della citata documentazione e alla emanazione del relativo decreto di autorizzazione triennale nei confronti di
“RINA AGRIFOOD S.p.A”;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione di origine protetta “Formaggio di Fossa di Sogliano”;
D E C R E T A
Articolo 1
(Autorizzazione)
“RINA AGRIFOOD S.p.A” con sede in Roma, viale Cesare Pavese n. 305, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione di origine protetta “Formaggio di Fossa di Sogliano”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1183 della Commissione del 30 novembre 2009.
Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Formaggio di Fossa di Sogliano”, presentati da “RINA AGRIFOOD S.p.A” sono approvati.
Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “RINA AGRIFOOD S.p.A” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “RINA AGRIFOOD S.p.A” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “RINA AGRIFOOD S.p.A” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto. 5. “RINA AGRIFOOD S.p.A” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.
Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “RINA AGRIFOOD S.p.A” o proporre un nuovo soggetto da
scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.
526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “RINA AGRIFOOD S.p.A” resterà iscritto nell’elenco
degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
Articolo 5
(Vigilanza)
“RINA AGRIFOOD S.p.A” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Emilia-Romagna e Marche, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “RINA AGRIFOOD S.p.A” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “RINA AGRIFOOD S.p.A” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “RINA AGRIFOOD S.p.A” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .
Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “RINA AGRIFOOD S.p.A”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Direttore Generale Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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