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Erbaluce di Caluso o Caluso Doc - Modifica disciplinare di produzione - 1989

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Erbaluce di Caluso o Caluso Doc

Modifica del disciplinare di produzione del vino Doc Erbaluce di Caluso o Caluso.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1988 

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata  "Erbaluce di Caluso" o "Caluso".

(GU n.38 del 15-2-1989)
 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il proprio decreto 9 luglio 1967 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
"Erbaluce di Caluso" o "Caluso" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 258 del 4 novembre 1987;
Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale dei vini in discorso di
accogliere la domanda suddetta;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Erbaluce di  Caluso" o "Caluso" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e'  sostituito per intero con il seguente testo:


Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Erbaluce di Caluso"  o "Caluso"


Art. 1.
La denominazione di origine controllata 'Erbaluce di Caluso" o
"Caluso" e' riservata ai vini delle tipologie: tranquillo, spumante,
passito e passito liquoroso che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
La denominazione "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" deve essere
prodotta con uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno
Erbaluce.

Art. 3.
La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio dei
seguenti comuni:
provincia di Torino: Caluso, Aglie', Azeglio, Bairo, Barone,
Bollengo, Borgomasino, Buroio, Candia, Canavese, Caravino, Cossano
Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazze', Marcenasco, Montalenghe,
Orio Canavese, Romano Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa,
Pieverone, Scarmagno, Settimo Rottaro, S. Giorgio Canavese, S.
Martino Canavese, Strambino, Vestigne', Vialfre', Villareggia,
Vische;
provincia di Vercelli: Moncrivello, Roppolo, Viverone, Zimone.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini della denominazione d'origine controllata
"Erbaluce di Caluso" o "Caluso" devono essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati
le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerare idonei - ai fini dell'iscrizione
nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - unicamente i vigneti ubicati in
terreni di buona esposizione, di origine morenica.
Qualora in un vigneto siano coltivate viti di vitigni diversi, va
iscritta nel predetto albo, soltanto la porzione di superficie vitata
effettivamente coltivata con viti del vitigno "Erbaluce".
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Erbaluce
di Caluso" o "Caluso" non deve essere superiore a quintali 120 per
ettaro di vigneto in coltura specializzata. A tale limite, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata
attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non
superi del 20% il limite medesimo.
La regione Piemonte, con proprio decreto sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore
a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata
comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%
per l'"Erbaluce di Caluso" e al 35% per il "Caluso" passito (resa
riferita all'uva fresca).

Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, di spumantizzazione e di
invecchiamento obbligatorio per le tipologie Caluso passito e Caluso
passito liquoroso devono essere effettuate nell'ambito della zona di
produzione di cui all'art. 3.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
consentire che le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o
vicini alla zona di produzione, a condizione che in detti
stabilimenti le ditte interessate effettuino - da almeno dieci anni
prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - le operazioni predette, con i
metodi tradizionali in uso nella zona di produzione di cui al
precedente art. 2.
Le uve destinate alla vinificazione o all'appassimento devono
assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di
gradi 10,00 e gradi 9,5 per la tipologia spumante.
Le uve destinate alla produzione del tipo spumante che assicurino
una gradazione alcolica minima naturale di 9,5 debbono essere oggetto
di specifica, separata denuncia delle uve ai sensi dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506.
Per la produzione del vino "Caluso" passito e' consentita la
mescolanza con uva "Bonarda" locale in quantita' non superiore al 5%.
Nella vinificazione del "Caluso" passito devono essere osservate le
seguenti condizioni:
a) l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere
sottoposta ad un appassimento naturale;
b) l'appassimento delle uve da destinare alla vinificazione - nei
limiti consentiti dalle vigenti disposizioni - deve essere protratto
fino ad avere un contenuto zuccherino non inferiore al 30% (gr di
zucchero in 100 ml di mosto).
I vini "Caluso" passito e "Caluso" passito liquoroso possono essere
immessi al consumo solo dopo cinque anni di invecchiamento, compreso
l'anno della vendemmia.
Nella fase di invecchiamento e' ammesso il taglio con i vini di
diverse annate, in tal caso, l'indicazione o dichiarazione dell'eta'
del vino risultante dal taglio, deve essere riferita all'annata di
produzione del vino piu' giovane. Il periodo d'invecchiamento decorre
al 1› novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.
Il vino "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso, fine, caratteristico;
sapore: secco, fresco, caratteristico;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11;
acidita' totale minima: 7 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.
Il vino "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" spumante all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
spuma: leggera, evanescente;
perlage: fine e persistente;
colore: paglierino scarico;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, fruttato caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,5;
zuccheri residui: massimo 8 gr/l;
acidita' totale minima: 6,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
Il vino "Erbaluce di Caluso" passito o "Caluso" passito all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
limpidezza: brillante;
colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;
odore: profumo delicato, caratteristico;
sapore: dolce, armonico, pieno e vellutato;
gradazione alcolica complessiva minima: 13,5;
zuccheri residui naturali: non inferiori all'8%;
estratto secco netto minimo: 28 per mille;
acidita' totale minima: 6,5 per mille.
Il vino "Erbaluce di Caluso" passito liquoroso o "Caluso" passito
liquoroso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
limpidezza: brillante;
colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;
odore: profumo delicato etereo e caratteristico;
sapore: (amabile) o dolce, armonico, pieno,
vellutato;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 17,5;
zuccheri residui naturali: non inferiori a 8%;
estratto secco netto minimo: 24 per mille;
acidita' totale minima: 6 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati, per
le varie tipologie, relativi all'acidita' totale e all'estratto secco
netto.

Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" o
"Caluso" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione o menzione
diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare di
produzione ivi comprese le menzioni "superiori", "riserva", "riserva
speciale", "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e simili.
Sulle bottiglie puo' figurare l'indicazione dell'annata di
produzione purche' veritiera e documentabile, tale indicazione e'
obbligatoria per i tipi passito e passito liquoroso.

Art. 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Erbaluce
di Caluso" o "Caluso" vino che non risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare, e' punito a norma
dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 17 marzo 1988
COSSIGA
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura
e delle foreste
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1989
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 8

 

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