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Mela Rossa Cuneo IGP - Proposta di modifica disciplinare di produzione 2023

Pubblicato da disciplinare
Mela Rossa Cuneo IGP

Le mele denominate «Mela Rossa Cuneo» IGP vengono prodotte utilizzando esclusivamente i  gruppi varietali di mele: Red Delicious, Gala, Fuji, Braeburn.
La Mela Rossa Cuneo IGP viene prodotta in alcuni comuni situati in parte nella Provincia di Cuneo ed in parte in quella di Torino ad un'altitudine compresa tra 280 e 650 m s.l.m.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione  geografica protetta «Mela  Rossa Cuneo» (23A04360)

(GU n.181 del 4-8-2023)
 
 


Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21
novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Mela Rossa Cuneo» registrata con regolamento di esecuzione (Ue) n.
223/2013 della Commissione del 6 marzo 2013.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio per
la valorizzazione e tutela della Mela Rossa Cuneo IGP con sede in via
Caraglio, 16 12100 Cuneo, soggetto non riconosciuto ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 526/99.
Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre
2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e
alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la
richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o
IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela
riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da
soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che
rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo
anno solare/campagna produttiva, nonche' una percentuale pari almeno
al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo e dai
riscontri effettuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e dalla Regione Piemonte, e' risultato che
la richiesta presentata dal Consorzio per la valorizzazione e tutela
della Mela Rossa Cuneo IGP soddisfi tale condizione.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico.
Considerato che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012
prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la
modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni
registrate.
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste acquisito il parere positivo delle Regione Piemonte,
competente per territorio, circa la richiesta di modifica, e a
seguito della riunione di pubblico accertamento prevista all'art. 8
del decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013 tenutasi a
Cuneo in data 11 luglio 2023, ritiene di dover procedere alla
pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della I.G.P
Mela Rossa Cuneo cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste -
Dipartimento delle politiche competitive della qualita'
agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via
XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - pec
saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno
oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero,
prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla
Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni, la
predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi
dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi
comunitari.

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MELA ROSSA CUNEO»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo» e' riservata alle mele che rispondono alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Le mele denominate «Mela Rossa Cuneo» IGP vengono prodotte utilizzando esclusivamente i  gruppi varietali di mele:
a) Red Delicious
b) Gala
c) Fuji
d) Braeburn
Devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

Red Delicious

+---------------------+---------------------------+
| |rosso intenso vinoso, con |
| |estensione ≥ 90% della |
| |superficie della buccia; |
| |esente da untuosita' e |
| |rugginosita', confinata |
| |all'interno della cavita' |
|Epicarpo |peduncolare |
+---------------------+---------------------------+
|Forma |tronco-conica |
+---------------------+---------------------------+
| |diametro ≥ 65 mm, oppure |
|Calibro |peso ≥ 155 g |
+---------------------+---------------------------+
|Tenore zuccherino |≥ 11 °Brix |
+---------------------+---------------------------+
| |color bianco o bianco |
| |crema, talora con sfumature|
| |e venature verde chiaro; |
|Polpa |consistenza fondente |
+---------------------+---------------------------+
|Durezza |≥ 5 kg /cm² |
+---------------------+---------------------------+


Gala

+---------------------+-------------------------------+
| |rosso intenso brillante, con |
| |estensione ≥ 80% della |
| |superficie della buccia; |
| |distribuzione prevalentemente |
|Epicarpo |striata, talora sfumata |
+---------------------+-------------------------------+
|Forma |da sferoidale a tronco-conica |
+---------------------+-------------------------------+
| |diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥|
|Calibro |155 g |
+---------------------+-------------------------------+
|Tenore zuccherino |≥ 12 °Brix |
+---------------------+-------------------------------+
| |color bianco crema, soda, |
| |croccante e succosa, di fine |
|Polpa |tessitura |
+---------------------+-------------------------------+
|Durezza |≥ 5 kg /cm² |
+---------------------+-------------------------------+


Fuji

+---------------------+---------------------+
| |rosso da chiaro a |
| |intenso, con |
| |estensione ≥ 60% |
| |della superficie |
|Epicarpo |della buccia |
+---------------------+---------------------+
| |da sferoidale a |
|Forma |cilindrica |
+---------------------+---------------------+
| |diametro ≥ 65 mm, |
|Calibro |oppure peso ≥ 155 g |
+---------------------+---------------------+
|Tenore zuccherino |≥ 12 °Brix |
+---------------------+---------------------+
| |colore bianco o |
| |bianco crema; soda, |
| |di tessitura fine |
|Polpa |croccante e succosa |
+---------------------+---------------------+
|Durezza |≥ 6 kg /cm² |
+---------------------+---------------------+


Braeburn

+---------------------+-------------------------------+
| |dal rosso arancio al rosso |
| |intenso, prevalentemente |
| |striato, con estensione ≥ 80% |
|Epicarpo |della superficie |
+---------------------+-------------------------------+
|Forma |da sferoidale a tronco conica |
+---------------------+-------------------------------+
| |diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥|
|Calibro |155 g |
+---------------------+-------------------------------+
|Tenore zuccherino |≥ a 11,5 °Brix |
+---------------------+-------------------------------+
| |colore bianco o bianco crema; |
| |consistente, di tessitura fine |
|Polpa |croccante e succosa |
+---------------------+-------------------------------+
|Durezza |≥ 6 kg /cm² |
+---------------------+-------------------------------+

Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere
interi, di aspetto fresco e sano, puliti e privi di sostanze ed odori
estranei, in possesso dei requisiti stabiliti dalle categorie
commerciali Extra e I.
I requisiti qualitativi minimi richiesti relativi ai diversi
gruppi varietali e categorie, sono quelli stabiliti dalla normativa
comunitaria.
Per le mele destinate esclusivamente alla trasformazione sono
previsti tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione,
con l'eccezione di categoria, calibro o peso, durezza. Tali frutti
possono fregiarsi della denominazione Mela Rossa Cuneo I.G.P. ma non
possono essere destinati tal quali al consumatore finale.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Mela Rossa Cuneo» comprende i
seguenti comuni situati in parte nella Provincia di Cuneo ed in parte
in quella di Torino ad un'altitudine compresa tra 280 e 650 m s.l.m.
I comuni della Provincia di Cuneo sono i seguenti:
Bagnolo Piemonte, Barge, Borgo San Dalmazzo, Boves, Brondello,
Busca, Caraglio, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Cervere,
Costigliole Saluzzo, Cuneo, Dronero, Envie, Fossano, Lagnasco, Manta,
Martiniana Po, Pagno, Piasco, Revello, Rossana, Sant'Albano Stura,
Salmour, Saluzzo, Sanfront, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca,
Valgrana, Venasca, Verzuolo, Villafalletto, Villar San Costanzo.
I comuni della Provincia di Torino sono i seguenti:
Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Cavour, Garzigliana,
Luserna S.Giovanni, Lusernetta, Osasco, S. Secondo di Pinerolo,
Pinerolo.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo,
attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo
di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la
coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso
la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo dei
quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi
elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e
del relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Le distanze ed i sesti di impianto sono quelli normalmente
utilizzati nell'area di coltivazione della «Mela Rossa Cuneo». La
densita' massima di impianto non deve essere superiore alle 4.000
piante/ettaro, le forme di allevamento devono massimizzare la
permeabilita' della chioma alla radiazione luminosa, la quale
rappresenta il fattore determinante al fine dell'ottenimento della
tipica colorazione dei frutti.
La particolare brillantezza dell'epicarpo viene ottenuta
attraverso gli indispensabili interventi di potatura, nella misura di
un intervento invernale e di almeno un intervento di potatura estiva.
Tale secondo intervento e' finalizzato a garantire la ottimale
illuminazione dei frutti necessaria a far sviluppare la tipica
colorazione dei frutti.
L'irrigazione puo' essere effettuata sia «per scorrimento», sia
con impianti di distribuzione localizzata, i quali consentono di
dosare gli apporti agli effettivi fabbisogni idrici.
Al fine di ottenere la ottimale qualita' e conservabilita', la
raccolta e' effettuata al raggiungimento del corretto grado di
maturazione di ogni singola cultivar. Deve essere eseguita con un
accurato distacco dei frutti.
L'inizio del periodo di raccolta coincide con il momento in cui
il frutto raggiunge la colorazione rossa ottimale.
La produzione unitaria massima ammessa per la «Mela Rossa Cuneo»
e' di 60 t/ha.
La conservazione della «Mela Rossa Cuneo» IGP avviene, secondo i
metodi tradizionali, attraverso la tecnica della refrigerazione,
assicurando valori di temperatura, di umidita' e di composizione
atmosferica tali da preservarne le peculiari caratteristiche
qualitative.
Tra le pratiche di conservazione, prima del confezionamento, e'
ammessa la ceratura del prodotto con cere naturali (coating) previste
dalla normativa sanitaria.
Le mele denominate «Mela Rossa Cuneo» devono essere confezionate
in imballaggi o confezioni tali da consentire la chiara
identificazione del prodotto.
La commercializzazione della "Mela Rossa Cuneo» IGP deve essere
effettuata esclusivamente nel periodo sotto indicato.

+-------------------+-------------------+
| |da inizio agosto a |
|Gala |fine maggio |
+-------------------+-------------------+
| |da inizio settembre|
|Red Delicious |a fine giugno |
+-------------------+-------------------+
| |da fine settembre a|
|Braeburn |fine luglio |
+-------------------+-------------------+
| |da inizio ottobre a|
|Fuji |fine luglio |
+-------------------+-------------------+

Art. 6.

Legame con il territorio

La peculiarita' estetica e gustativa della «Mela Rossa Cuneo» e'
il risultato della favorevole interazione tra l'ambiente di
produzione descritto all'art. 3 e i gruppi varietali descritti
all'art. 2.
Alla qualita' della colorazione rossa concorrono i tre seguenti
fenomeni fisico-climatici, che si verificano grazie all'unicum
orografico costituito dalla balconata della stretta fascia di
altipiano sospesa tra le Alpi occidentali e la pianura padana.
L'ampiezza delle escursioni termiche circadiane nel periodo
precedente la raccolta.
La contiguita' da un lato alla catena alpina, dall'altro alla
pianura padana - a partire dalla tarda estate e per tutto il periodo
autunnale, in corrispondenza dell'evoluzione pre-raccolta della
maturazione delle varieta' che costituiscono la «Mela Rossa Cuneo» -
determina escursioni termiche tra il giorno e la notte, con valori
medi nel periodo pari a 13,8°C. Tali valori rappresentano un'ampiezza
insolita, rispetto a quelli generalmente registrati per la maggior
parte delle regioni pomicole europee, sia montane sia di pianura,
laddove gli sbalzi termici sono prevalentemente imputabili al rapido
passaggio di perturbazioni meteorologiche.
L'umettamento della buccia, causato dalle gocce di rugiada che si
forma nelle ore piu' fredde della notte, da' origine ad un ciclo di
bagnatura/asciugatura. Nell'area di pianura sottostante l'altipiano
dove e' prevista la coltivazione della «Mela Rossa Cuneo» nei decenni
passati era pratica comune aspergere con acqua refrigerata la chioma
dei meli nelle notti in cui la temperatura non scendeva rispetto ai
valori diurni. Si tentava in tal modo di imitare l'effetto di
escursione termica e bagnatura del frutto, che avviene naturalmente
sull'altipiano sovrastante. Le «brezze di monte» a senso alternato
mattino/sera accentuano e accelerano i cicli circadiani di
temperatura e umettamento.
I fenomeni fisici sopra descritti interagiscono con la radiazione
luminosa sulla formazione e sull'evoluzione degli antociani, i
pigmenti antiossidanti responsabili del colore dell'epicarpo delle
mele. Le escursioni termiche sono strettamente correlate alla
formazione dei pigmenti del colore. L'estensione del colore
percepibile dall'occhio umano dipende dalla percentuale di cellule
con i pigmenti del colore, non gia' da una maggior o minor diluizione
degli antociani nelle cellule. Il ciclo di umettamento/asciugatura,
determinando la qualita' della radiazione luminosa, interagisce nel
processo evolutivo degli antociani, a partire dai composti precursori
fino ai fenomeni degenerativi.
Sotto il profilo pedologico, il territorio della «Mela Rossa
Cuneo» e' ampiamente vocato alla coltura dei fruttiferi, ed in
particolare del melo. Secondo la «Carta dei suoli del territorio
frutticolo piemontese occidentale» si incontrano terreni di origine
alluvionale, piu' o meno recenti, a stratigrafia evoluta, dotati di
orizzonti di accumulo limosi o piu' raramente argillosi, accomunati
dalla presenza di un substrato ghiaioso relativamente superficiale.
I fattori ambientali, pedo-climatici, socio-economici e
paesaggistici, in sinergia con l'opera dell'uomo che, grazie alle sue
capacita' ed esperienza, alla tradizione produttiva locale (ivi
compresi il mantenimento delle tradizionali tecniche di coltivazione
nel rispetto e nella tutela delle vallate e delle montagne cuneesi),
contribuiscono a conferire alla «Mela Rossa Cuneo» caratteristiche
uniche.
La vocazione produttiva di mele a buccia rossa del nostro
territorio e' ben descritta nel documento elaborato dalla Universita'
di scienze gastronomiche di Pollenzo (CN). Il pensiero illuminista
settecentesco fece nascere, in Piemonte, Accademie e Associazioni
agrarie cui si deve una intensa attivita' di ricerca varietale, di
diffusione di nuove cultivar e di messa a punto di tecniche colturali
impostate su basi scientifiche. Si crearono cosi' le condizioni per
la diffusione di varieta' di mele a buccia rossa particolarmente
apprezzate per la capacita' di esprimere nell'ambiente cuneese una
particolare intensita' e brillantezza di colore.
Lo sviluppo della moderna melicoltura cuneese e' riconducibile
agli anni '50 e '60 del XX secolo e lentamente nel panorama varietale
le mele a buccia rossa cominciarono ad espandersi fino a divenirne,
ai giorni nostri, il gruppo prevalente. Negli anni '60 e '70 la
dicitura «Mela Rossa Cuneo» viene istituzionalizzata e comincia a
comparire nei documenti contabili e nei fogli di viaggio del prodotto
destinato al mercato interno; e' di quegli anni la prima campagna
promozionale che parla di «Mela Rossa Cuneo»; negli anni '80
accompagna in fattura le spedizioni di prodotto all'estero. Negli
stessi anni la Mela Rossa Cuneo diviene oggetto di mostre pomologiche
destinate ad un pubblico di frutticoltori professionali ma anche di
consumatori e progressivamente consolida, nel primo decennio del XXI
secolo, una sua identificazione commerciale in progetti di
valorizzazione commerciale nei punti vendita della GDO del nord ovest
italiano.

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformita' del prodotto al disciplinare sono
svolti dall'Istituto nord ovest qualita' soc.coop - INOQ, con sede a
Moretta (CN), Piazza Carlo Alberto Grosso, 72, P.IVA, 02668340041 -
tel. 0172 911323, fax 0172 911320, e-mail inoq@inoq.it

Art. 8.

Etichettatura e Confezionamento

La «Mela Rossa Cuneo» viene immessa al consumo utilizzando gli
imballaggi ammessi dalla normativa vigente.
L'identificazione del prodotto IGP dovra' avvenire sulle
confezioni e/o sui singoli frutti su cui dovra' apparire la dicitura
«Mela Rossa Cuneo» IGP in modo chiaro e perfettamente leggibile e con
dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente.
Nel caso di identificazione mediante bollino la bollinatura
dovra' interessare almeno il 70% dei frutti. Sulle confezioni dovra'
inoltre essere riportato il simbolo comunitario della IGP.
E' consentito in abbinamento alla dicitura «Mela Rossa Cuneo»
IGP, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi
d'azienda individuali, purche' non abbiano significato laudativo o
tali da trarre in inganno l'acquirente.
Nella designazione e', comunque, vietata l'aggiunta di qualsiasi
indicazione di origine non espressamente prevista dal presente
disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in
inganno il consumatore.
L'identificazione del prodotto IGP destinato esclusivamente alla
trasformazione, che non puo' essere destinato tal quale al
consumatore finale, dovra' avvenire in imballaggi o contenitori
conformi alla normativa vigente, che dovranno riportare la dicitura
«Mela Rossa Cuneo IGP destinata alla trasformazione».

 

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