Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Cagnina di Romagna Doc - Riconoscimento della denominazione di origine controllata

Cagnina di Romagna Doc - Riconoscimento della denominazione di origine controllata

Pubblicato da disciplinare
Cagnina di Romagna Doc

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata Cagnina di Romagna ed e' approvato, nel  testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione. 
Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel  predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1988.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1988 

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino
"Cagnina di Romagna".

(GU n.38 del 15-2-1989)
 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Cagnina di Romagna", corredata dal parere del consiglio regionale
dell'agricoltura per l'Emilia-Romagna;
Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del
disciplinare di produzione del vino "Cagnina di Romagna" formulata
dal comitato stesso e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del
27 ottobre 1987;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;


Decreta:


Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Cagnina di
Romagna" ed e' approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri
proponenti, il relativo disciplinare di produzione.
Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1988.

Art. 2.
I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto,
a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1988, con la
denominazione di origine controllata "Cagnina di Romagna" sono tenuti
ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai sensi e
per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo
dei vigneti e alla denuncia delle uve - entro due mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalita'
e formalita' all'uopo previste dal decreto del Presidente della
Repubblica sopra citato.

Art. 3.
In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e
fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella
dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere
iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i
vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli
indicati nel sopra citato art. 2 purche' esse non superino il 15% del
totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino
"Cagnina di Romagna".
Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al
precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro
composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito
disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente
ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.
Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvedera'
a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate
ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.
Al vino "Cagnina di Romagna" che alla data di entrata in vigore
dell'unito disciplinare di produzione trovasi gia' confezionato o in
corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacita'
non superiore a cinque litri, sono concessi alla predetta data, un
periodo di smaltimento:
di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o
imbottigliatrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse
da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio
o presso esercizi pubblici.
Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere
commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro
quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano
denunciate all'ispettorato per la prevenzione e la repressione delle
frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui
recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la
stampigliatura "Vendita autorizzata fino ad esaurimento".
Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi
da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento e'
ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi, per le
eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo
stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi
per l'imbottigliamento.
In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente
ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi
agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di
sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui
trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore
convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in
cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonche' gli
estremi della relativa denuncia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 17 marzo 1988
COSSIGA
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura
e delle foreste
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1989
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 10

Disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata del vino "Cagnina di Romagna"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Cagnina di Romagna" e'
riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.
Il vino "Cagnina di Romagna" deve essere ottenuto per almeno l'85%
dalle uve del vitigno "Refosco" localmente denominato "Terrano".
Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni tradizionali
raccomandati o autorizzati nelle province di Ravenna e Forli',
presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.
La zona di produzione delle uve comprende il seguente territorio:
provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio,
Castelbolognese, Faenza e Riolo Terme;
provincia di Forli': comuni di Bertinoro, Castrocaro-Terra del
Sole, Cesena, Forli', Forlimpopoli, Longiano, Montiano, Modigliana,
Dovadola, Predappio, Mercato Saraceno, Meldola, Roncofreddo,
Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Cagnina di Romagna" devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Cagnina
di Romagna" non deve essere superiore ai quintali 130 per ettaro di
vigneto in coltura specializzata e a tale limite - anche in annate
eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione non superi del 20%
il limite medesimo - la resa dovra' essere riportata attraverso una
accurata cernita delle uve.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, la
eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione,
puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.

Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3, secondo gli usi tradizionali della zona stessa. Tuttavia, tenuto
conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che
tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero
territorio delle province di Forli' e Ravenna.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una
gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Art. 6.
Il vino "Cagnina di Romagna", all'atto dell'immissione al consumo,
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso violaceo;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: dolce, di corpo, un po' tannico, leggermente acidulo;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11;
zuccheri riduttori da svolgere: non meno di 40 grammi per litro;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco.

Art. 7.
La regolamentazione di caratteristiche e condizioni produttive
piu' rigorose concernenti zone piu' ristrette (sottozone) puo' essere
inserita nel disciplinare di produzione della "Cagnina di Romagna" a
seguito di domanda degli interessati che rappresentino almeno il 20%
della produzione complessiva rivendicata in sede di denuncia annuale
di produzione per la denominazione della zona piu' ristretta.
La domanda dovra' essere presentata secondo le modalita' previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930,
art. 6.

Art. 8.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino "Cagnina di
Romagna" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione,
veritiera e documentabile.
E' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra",
"superiore", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.

Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Cagnina
di Romagna" vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma dell'art. 28
del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Pdf Scarica documento su Cagnina di Romagna Doc - Riconoscimento della denominazione di origine controllata

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Dop Igp Stg o con i tag Cagnina di Romagna Doc, Cagnina di Romagna, cagnina, riconoscimento



Nella stessa categoria