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Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta Lucano Olio Lucano - Riconoscimento

Pubblicato da disciplinare
Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta Lucano Olio Lucano

Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta  Lucano Olio Lucano I.G.P., e' riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed e' incaricato di svolgere le funzioni  previste dal medesimo comma sulla denominazione «Olio Lucano I.G.P.».

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 14 luglio 2026  

Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione
dell'olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta
Lucano «Olio Lucano» I.G.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere
le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui
all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la
denominazione «Olio Lucano I.G.P.». (26A03643)

(GU n.168 del 22-7-2026)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento e,
in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che,
chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una domanda
di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche
riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine
geografica;
Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che
istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di
vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997;
Visto in particolare l'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128
del 1998, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente
dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste;
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14,
comma 16, della legge n. 526 del 1999, e' stato adottato il
regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre
2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del
regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio
2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
direzione;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2024, n. 47783
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, registrato dalla Corte dei conti in data 23
febbraio 2024, con n. 288;
Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei
vini e delle bevande spiritose;
Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234,
registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, con n.
193, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e
sulla gestione per il 2026;
Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896,
registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo
2026, con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026,
n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della
sovranita' alimentare e dell'ippica;
Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata
presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026, con n.
159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli
uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale
per la promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza con le
priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro 23
gennaio 2026, n. 33234, nonche' dalla direttiva dipartimentale 27
febbraio 2026, n. 98896;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 157 del 9 luglio 2026, recante «Disposizioni generali in materia
di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento
(UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11
aprile 2024.»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1389 della Commissione
del 28 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 321 del 5 ottobre 2020, con il quale e' stata
registrata la denominazione «Olio Lucano» IGP;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela e la
valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva a indicazione
geografica protetta Lucano «Olio Lucano» I.G.P., con sede legale in
Potenza, viale del Basento, 16 - 85100, in data 2 luglio 2026,
acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in data 3 luglio 2026, con n.
323382, volta a ottenere il riconoscimento dello stesso e a
esercitare le funzioni indicate all'art. 53 della legge 24 aprile
1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni, per la
denominazione «Olio Lucano» I.G.P.;
Verificata la conformita' dello statuto del predetto consorzio con
nota del 20 novembre 2025, n. 12, acquisita agli atti dell'Ufficio
PQA I in data 8 dicembre 2025, con n. 660398, alle prescrizioni di
cui ai sopra citati decreti ministeriali;
Acquisito il parere positivo sul suddetto statuto della Regione
Basilicata, espresso con nota n. 119167 del 28 maggio 2026, acquisita
agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data al n. 257876;
Considerato che le condizioni previste all'art. 7, del
soprarichiamato decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637,
relativa ai criteri per il riconoscimento ministeriale dei consorzi
di tutela, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la
partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti
alla categoria «olivicoltori» nella filiera «olii e grassi»
individuata all'art. 4, comma 1, lettera d), del medesimo decreto,
rappresenta almeno il 51% della produzione controllata dall'organismo
di controllo nel periodo significativo di riferimento e che i soci
del consorzio rappresentano almeno il 35% dei soggetti, inseriti nel
sistema di controllo, della categoria individuata all'art. 5, comma
1, lettera d), del medesimo decreto;
Considerato altresi' che la predetta verifica e' stata eseguita
sulla base delle informazioni fornite dal consorzio con la suddetta
nota del 2 luglio 2026, prot. MASAF n. 323382 e dai chiarimenti
forniti con la nota del 13 luglio 2026, acquisita agli atti
dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 339096, nonche' dalle
informazioni trasmesse dalla struttura di controllo Rina Agrifood
S.p.a. con comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica
certificata in data 5 marzo 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio
PQA I in pari data con n. 109908;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine
di oliva a indicazione geografica protetta Lucano «Olio Lucano»
I.G.P. al fine di consentire l'esercizio delle attivita' sopra
richiamate e specificatamente indicate all'art. 53 della legge 24
aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la denominazione «Olio Lucano I.G.P.»;

Decreta:

Art. 1

1. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra
vergine di oliva a indicazione geografica protetta Lucano «Olio
Lucano» I.G.P., e' riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15,
della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed e' incaricato di svolgere le
funzioni previste dal medesimo comma sulla denominazione «Olio Lucano
I.G.P.».
2. La citata denominazione risulta iscritta nel registro delle
indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli dell'Unione
con il numero PGI-IT-02458 del 5 ottobre 2020.

Art. 2

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione
dell'olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta
Lucano «Olio Lucano» I.G.P., con sede legale in Potenza, viale del
Basento, 16 - 85100, e' conforme alle prescrizioni dell'art. 53 della
legge 24 aprile 1998, n. 128.
2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste allo
svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 per la denominazione
«Olio Lucano I.G.P.».

Art. 3

1. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra
vergine di oliva a indicazione geografica protetta Lucano «Olio
Lucano» I.G.P. non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali
regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Art. 4

1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in
conformita' a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre
2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione
dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP
e delle IGP incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e dell'art. 14 del decreto
ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione
«Olio Lucano I.G.P.», appartenenti alla categoria nella filiera «olii
e grassi» individuata all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto
ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637, sono tenuti a sostenere i
costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata
appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 5

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dello stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo'
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di
perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in
particolare, dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e dal
decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637.
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e'
automaticamente revocato per la denominazione «Olio Lucano I.G.P.»
qualora la Commissione europea decida la cancellazione della
protezione ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 2024/1143
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 14 luglio 2026

Il dirigente: Gasparri

 

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