Val di Mazara Dop - Controlli di RINA AGRIFOOD Spa - 2025
RINA AGRIFOOD S.p.A., con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la dop Val di Mazara, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 138 della Commissione del 24 gennaio 2001 .
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
Autorizzazione all’organismo denominato “RINA AGRIFOOD S.p.A.” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Val di Mazara” riferita all’olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024
relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle
specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il
regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (CE) n. 138 della Commissione del 24 gennaio 2001 con il quale l’Unione
europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Val di Mazara”
riferita all’olio extravergine di oliva;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art.
14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei
prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle
autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi
di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.
74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non
generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024
al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il
quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale
della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 510051 del 10 ottobre 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “Agroqualità S.p.A.” è stato
autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Val di Mazara”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall’11 ottobre 2022,
come disposto dal decreto sopra citato;
Visto il decreto n. 490089 del 26 settembre 2024, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “RINA AGRIFOOD S.p.A.” è
stato autorizzato a svolgere le attività di controllo previste dall’art. 5 del decreto legislativo 6 ottobre
2023 n. 148, dall’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e dall’art. 14 della Legge 21 dicembre
1999, n. 526, sulle produzioni per le quali era stato autorizzato “Agroqualità S.p.A.”, a seguito della
modifica della denominazione sociale del medesimo;
Vista la nota del 10 ottobre 2025, con la quale il “Consorzio per la tutela dell’olio DOP Val di
Mazara” ha confermato “RINA AGRIFOOD S.p.A.” quale struttura di controllo della denominazione
di origine protetta “Val di Mazara”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “RINA AGRIFOOD S.p.A.”,
approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la
denominazione di origine protetta “Val di Mazara”;
D E C R E T A
Articolo 1
(Autorizzazione)
“RINA AGRIFOOD S.p.A.”, con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è autorizzato ad espletare
le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la
denominazione di origine protetta “Val di Mazara”, registrata in ambito Unione europea con
Regolamento (CE) n. 138 della Commissione del 24 gennaio 2001 .
Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a
rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore,
nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo
ritenga necessario, decida di impartire.
2. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il
preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di
controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del
presente decreto.
5. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla
documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.
Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “RINA AGRIFOOD S.p.A.” o proporre un nuovo soggetto da
scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.
526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “RINA AGRIFOOD S.p.A.” resterà iscritto nell’elenco
degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.
526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
Articolo 4
(Vigilanza)
“RINA AGRIFOOD S.p.A.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio le
quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno
a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e,
comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto
ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .
Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “RINA AGRIFOOD S.p.A.”, delle disposizioni del presente decreto può
comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14,
comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
