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Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale Igp - Modifica del disciplinare di produzione 2023

Pubblicato da disciplinare
Vitellone bianco dell'Appennino centrale

Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica  protetta Vitellone Bianco dell'Appennino centrale di cui alla proposta pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 50 del 28 gennaio 2023.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 16 maggio 2023  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Vitellone dell'Appennino centrale». (23A03024)

(GU n.121 del 25-5-2023)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione
del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei
simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le
indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali
garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della
Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del
1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n.
664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli
dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni
geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con
riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme
procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione
del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
668/2014 della Commissione recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20
gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee L 15/6 del 21 gennaio 1998, con il quale e' stata registrata
la indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino
centrale» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 251 del 25 ottobre 2013;
Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata dal
Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino centrale, ai
sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto MIPAAF del 14 ottobre 2013;
Visto i pareri favorevole espressi dalle regioni competenti per
territorio ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in
merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;
Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle
modifiche ordinarie cosi' come stabilito dall'art. 53 del regolamento
(UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;
Visto che la modifica ordinaria in argomento non modifica il
documento unico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea C 82/9 del 16 marzo 2011;
Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 50 del 28
febbraio 2023 con il quale e' stata resa pubblica la proposta di
modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica
protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale» ai fini della
presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n.
1151/2012 e il successivo comunicato di rettifica pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 90 del
17 aprile 2023;
Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre
2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica
di che trattasi;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente
decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di
modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica
protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale»;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento
unico con- solidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche
ordinarie alla Commissione europea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di
produzione della indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco
dell'Appennino centrale» di cui alla proposta pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 50 del
28 gennaio 2023.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione
geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale»,
figura all'allegato A del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato di cui
all'art. 1 della indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco
dell'Appennino centrale» saranno pubblicati sul sito internet del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2023

Il dirigente: Cafiero

Allegato A

Disciplinare di produzione della indicazione geografica Vitellone Bianco dell'Appennino centrale

Art. 1.

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Vitellone Bianco
dell'Appennino centrale» e' riservata alle carni prodotte
dall'allevamento bovino che risponde alle condizioni ed ai requisiti
illustrati nel presente disciplinare ai sensi della normativa di
riferimento vigente.

Art. 2.

L'area geografica di produzione della carne di «Vitellone Bianco
dell'Appennino Centrale» e' rappresentata dal territorio delle
province collocate lungo la dorsale appenninica del Centro-Italia.
Piu' precisamente la zona di produzione e' rappresentata dai
territori delle attuali seguenti Province: Bologna, Ravenna,
Forli-Cesena, Rimini, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata,
Pesaro-Urbino, Teramo, Pescara, Chieti, L'Aquila, Campobasso,
Isernia, Benevento, Avellino, Frosinone, Rieti, Viterbo, Terni,
Perugia, Grosseto, Siena, Arezzo, Firenze, Prato, Livorno, Pisa,
Pistoia; Roma limitatamente ai Comuni di Arcinazzo Romano, Camerata
Nuova, Cervara di Roma, Jenne, Mazzano Romano, Ponzano Romano,
Sant'Oreste, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano; Latina
limitatamente ai Comuni di Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia,
Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Prossedi, Roccasecca dei
Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sonnino, Spigno Saturnia; Caserta
limitatamente ai Comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina,
Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Capriati a
Volturno, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello del Matese,
Ciorlano, Conca della Campania, Dragoni, Fontegreca, Formicola,
Francolise, Gallo Matese, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sannitica,
Letino, Liberi, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pastorano, Piana
di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano,
Pignataro Maggiore, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano,
Raviscanina, Riardo, Rocca D'Evandro, Roccaromana, Rocchetta e Croce,
Ruviano, San Gregorio Matese, San Pietro Infine, San Potito
Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli,
Vairano Patenora, Valle Agricola, Vitulazio.

Art. 3.

3.1 - Razze previste e identificazione
La carne di Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale e' prodotta
da bovini, maschi e femmine, di razza Chianina, Marchigiana,
Romagnola, di eta' compresa tra i 12 e i 24 mesi, nati ed allevati
nell'area geografica di produzione di cui all'art 2.
I bovini devono risultare nati da allevamenti in selezione e
regolarmente iscritti al Registro genealogico del giovane bestiame
del Libro genealogico nazionale.

Art. 4.

4.1 - Alimentazione
Dalla nascita allo svezzamento e' consentito l'uso dei seguenti
sistemi di allevamento: pascolo, stabulazione libera, semibrado.
Nelle fasi successive allo svezzamento e fino alla macellazione,
i soggetti devono essere allevati esclusivamente a stabulazione
libera, a posta fissa, semibrado.
I vitelli devono essere allattati naturalmente dalle madri fino
al momento dello svezzamento. Successivamente la base alimentare e'
rappresentata da foraggi freschi e/o conservati provenienti da prati
naturali, artificiali e coltivazioni erbacee tipiche della zona
geografica indicata; in aggiunta, e' permesso l'uso di mangimi
concentrati semplici o composti e l'addizione di integratori.
La razione deve comunque essere calcolata in modo da assicurare
livelli nutritivi alti o medio alti (maggiori di 0.8 U.F./Kg di S.S.
per i maschi e maggiori di 0.7 U.F./Kg di S.S. per le femmine) ed una
quota proteica compresa tra il 13% ed il 18% in funzione dello stadio
di sviluppo dell'animale.
4.2 - Alimenti vietati
Nei quattro mesi che precedono la macellazione e' vietato
alimentare il bestiame con foraggi insilati. E' vietato alimentare il
bestiame con i seguenti sottoprodotti dell'industria:
- Farina di carne;
- Ciccioli;
- Farina di pesce;
- Sangue;
- Grasso di origine animale;
- Scarti dell'industria dolciaria
I seguenti sottoprodotti dell'industria sono ammessi
esclusivamente come componenti di mangimi concentrati:
- Polpa di barbabietola esausta fresca;
- Potature di olivo macinate;
- Foglie di olivo fresche od essiccate;
- Pastazzo d'arancia;
- Pastazzo secco d'agrumi;
- Polpa essiccata d'arancia;
- Sansa d'olivo;
- Buccette d'oliva;
- Buccette e semi di pomodoro;
- Residui di distilleria;
- Radichette di malto;
- Trebbie di birra;
- Trebbie fresche o essiccate;
- Borlande fresche o essiccate;
- Pula vergine o commerciale;
- Marco di mele;
- Frutta fresca o conservata
4.3 macellazione
La macellazione deve avvenire in mattatoi idonei. Al fine di
evitare l'instaurarsi di fenomeni di stress nell'animale, particolare
cura va prestata al trasporto ed alla sosta prima della macellazione
evitando l'utilizzo di mezzi cruenti per il carico e lo scarico dagli
automezzi. Gli animali al mattatoio devono essere avviati
immediatamente alla macellazione o sostare in box singoli.
Al fine di preservare e proteggere le masse muscolari
dall'ossidazione nella fase di frollatura, nella fase di macellazione
non e' ammesso lo sgrassamento totale della carcassa intesa come la
completa rimozione del grasso di copertura del filetto e del grasso
di copertura (interno ed esterno) delle masse muscolari che all'atto
della macellazione risultano ricoperte da grasso.
Nel rispetto delle normative vigenti, la refrigerazione delle
carcasse deve essere effettuata in modo tale da evitare il fenomeno
della contrattura da freddo.

Art. 5.

5.1 Classificazione della carcassa
Le carcasse, in base alla griglia comunitaria di valutazione,
devono rientrare nei seguenti valori:
- conformazione: non inferiore ad R;
- stato di ingrassamento: escluso 1 e non superiore a 3.
5.2 Colore
Il colore delle parti carnose esposte della carcassa non deve
presentare colorazioni anomale (magenta o tendente al nero). Il
colore del grasso visibile non deve tendere al giallo cinerino ne'
deve avere venature tendenti al giallo carico.
5.3 Frollatura
Vista la necessita' di migliorare la tenerezza delle carcasse di
animali maschi, che hanno minore capacita' di depositare grasso anche
intramuscolare rispetto alle femmine, la frollatura per le carcasse
dei maschi (ad esclusione dei tagli che vengono macinati) deve essere
di almeno 4 giorni per tutti i tagli tranne lo scamone, la noce e la
fesa e il muscolo del lombo, che dovranno essere sottoposti a
frollatura per almeno 10 giorni.
5.4 Parametri qualitativi
I parametri qualitativi medi della carne di Vitellone Bianco
dell'Appennino Centrale devono essere:
- pH fra 5.2 e 5.8
- estratto etereo (sul t.q.) inferiore al 3%
- ceneri (sul t.q.) inferiore al 2%
- proteine (sul t.q.) maggiore del 20%
- colesterolo inferiore a 50 mg/100 g
- rapp. ac. grass. ins./sat. maggiore di 1,0
- calo a fresco minore del 3%
- grado di durezza (crudo) minore di 3.5 Kg/cmq
- colore (luce diur. 2667K L superiore a 30; C superiore a 20;
H compreso fra 25 e 45)

Art. 6.

6.1 Contrassegni
La carne di Vitellone Bianco dell'Appennino centrale deve essere
immessa al consumo provvista di particolare contrassegno a garanzia
dell'origine e dell'identificazione del prodotto.
Il contrassegno e' costituito dal logo riportato di seguito
recante la scritta "Vitellone Bianco dell'Appennino centrale". Il
contrassegno ha dimensioni di cm 5 x 5 con base superiore arrotondata
e riporta: al centro un bovino stilizzato con un 5 formante la testa
e con gambe composte da una R ripetuta quattro volte semisovrapposta;
alla base il nome della razza (Chianina, Marchigiana, Romagnola) e
sui tre lati rimanenti la scritta Vitellone Bianco dell'Appennino
centrale.
Il contrassegno deve essere apposto con caratteri chiari ed
indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere
seguito dalla menzione indicazione geografica protetta e/o I.G.P.
L'apposizione del contrassegno deve essere effettuata al
mattatoio da un esperto incaricato dall'organismo di controllo.
Il contrassegno deve essere impresso sulla superficie della
carcassa, in corrispondenza della faccia esterna dei 18 tagli di
seguito elencati (specificando tra parentesi le relative basi
muscolari):
1) muscolo posteriore (tibiale anteriore e posteriore, peroneo,
estensori comune, anteriore e laterale delle falangi, flessori
esterno ed interno delle falangi)
2) campanello (gastrocnemio laterale e mediale, soleo e
flessore superficiale delle falangi)
3) girello (semitendinoso)
4) sottofesa (bicipite femorale-lungo vasto,
paramerale-lungo-vasto)
5) noce (retto anteriore della coscia, vasto intermedio,
laterale e medio)
6) fesa (semimembranoso, adduttore del femore, pettineo,
sartorio, gracile)
7) scamone (tensore della fascia lata, gluteo medio,
superficiale, profondo e accessorio)
8) lombata (lunghissimo del dorso, lungo spinoso e costale,
trapezio, traverso spinoso, intercostale, elevatore delle coste,
piccolo dentato e gran dorsale)
9) costata (trapezio, traverso spinoso del dorso, lungo costale
e spinoso, intercostale, lunghissimo del dorso, gran dorsale, piccolo
dentato ed elevatore delle coste)
10) pancia (obliquo esterno ed interno, trasverso e retto
dell'addome)
11) petto (pettorale profondo e superficiale, trasversale delle
coste)
12) sottospalla (romboide, trapezio, splenio, lungo flessore
del collo, lungo spinoso e costale, trasverso spinoso del dorso, gran
dorsale, gran dentato, lunghissimo del dorso, intercostali)
13) reale (intercostale, gran dorsale)
14) collo (romboide, trapezio, splenio, piccolo e grande
complesso, lungo flessore del collo, traverso spinoso, atloide del
piccolo complesso, cleidoccipitale e mastoideo, intertrasversali del
collo)
15) muscolo anteriore (estensore obliquo ed anteriore del
metacarpo, estensore proprio delle dita, estensore anteriore delle
falangi, cubitale esterno ed interno, gran palmare, flessore
superficiale e profondo delle falangi, capo omerale e ulnare del
flessore profondo delle falangi, capo radiale del flessore
superficiale delle falangi)
16) girello di spalla (sopraspinoso e brachiocefalico)
17) polpa di spalla (bicipite brachiale e pettorale profondo)
18) copertina (sottospinoso e piccolo rotondo).
Il contrassegno deve essere conservabile in tutte le fasi della
distribuzione.
6.2 Documento di controllo
L'esperto incaricato dall'organismo di controllo provvede, per
ogni capo bovino, all'inserimento e alla registrazione dei dati in
una scheda informatica chiamata documento di controllo.
Il documento di controllo e' il documento informatico a cui si
dovra' fare riferimento per le verifiche del rispetto dei requisiti
di conformita' e sara' archiviato esclusivamente per via informatica.
A seguito della registrazione del documento di controllo,
l'esperto incaricato provvedera' alla apposizione del contrassegno
secondo quanto previsto all'art. 6.1.
Il documento di controllo, per permettere la verifica dei
requisiti di conformita' e i controlli relativi sul rispetto di tali
requisiti, dovra' contenere i seguenti dati:
1. numero identificativo dell'animale (matricola);
2. azienda di nascita;
3. aziende di allevamento e/o ingrasso;
4. movimentazione del capo;
5. data di nascita;
6. sesso;
7. data e numero progressivo di macellazione;
8. Categoria dell'animale;
9. Peso della carcassa e del taglio destinato;
10. conformazione e grasso della carcassa secondo la
classificazione CE
11. denominazione e sede del mattatoio dove e' avvenuta la
macellazione;
12. denominazione e sede del laboratorio di sezionamento dove
e' avvenuto il sezionamento;
13. indicazione della tipologia di prodotto preso in carico
(carcassa, mezzena, sesto, quarto, singoli tagli o tagli misti);
14. denominazione e sede del destinatario: macelleria,
laboratorio di sezionamento, operatore commerciale;
15. nome dell'esperto incaricato alla certificazione;
6.3 Etichetta
Conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente in
materia di etichettatura e tracciabilita' della carne bovina, sulla
carne dovra' essere apposta una etichetta che ne permetta
l'identificazione e la rintracciabilita'.
L'etichetta dovra' riportare, oltre ai dati obbligatori richiesti
dalle normative vigenti, le seguenti informazioni:
1. numero di riferimento o codice di rintracciabilita'.
2. la denominazione «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale»
e/o il logo;
3. il logo comunitario previsto dalla normativa comunitaria
vigente. In aggiunta e' possibile riportare la dicitura «Indicazione
geografica protetta» e/o l'acronimo «I.G.P».
4. la razza del soggetto solamente se il lotto e' costituito da
animali di una singola razza;
Le informazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente articolo
possono essere riportate su una etichetta separata e, comunque, sulla
stessa confezione; le informazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente
articolo devono essere riportate entrambe in un'unica etichetta.
L'etichetta puo' riportare anche le altre informazioni previste
nel documento di controllo di cui all'art. 6.2.
6.4 Modalita' di vendita
La carne e' posta in vendita al taglio o confezionata.
Nel caso di vendita al taglio l'etichetta deve essere esposta e
ben visibile nell'area del bancone di vendita destinata alla carne
IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale».
La carne confezionata porzionata, fresca o surgelata, deve essere
confezionata nei seguenti modi: preconfezionato, preincartato,
sottovuoto, atmosfera modificata. Essa e' posta in vendita solo in
confezioni chiuse ed etichettate, riportante un'etichetta con le
informazioni previste all'art. 6.3.
Il confezionamento puo' avvenire solo in laboratori di
sezionamento e macellerie abilitati e sotto il controllo dell'organo
preposto che consente la stampigliatura del logo della indicazione
geografica protetta sulle singole confezioni.

Art. 7.

I controlli sono effettuati da una struttura di controllo
conformemente a quanto stabilito al Titolo V, Capo I del regolamento
(UE) 1.151/2012.
L'Organismo di controllo e' identificato nel «3A-PTA - Parco
Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - Soc. Cons. a r.l. Fraz.
Pantalla - 06050 Todi (PG) Italia - P.IVA 01770460549 - tel.
075-89571 - Fax. 075-8957257.
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e
attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura
di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, dei punti
vendita e dei laboratori di confezionamento, nonche' attraverso la
dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo del numero dei
vitelli nati, allevati, macellati, sezionati, porzionati e
confezionati e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le
persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono
assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare.

 

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