Genazzano Doc - Riconoscimento della doc - 1992
E' riconosciuta la doc Genazzano ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.
Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1 novembre 1992.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 26 giugno 1992
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Genazzano".
(GU n.160 del 9-7-1992)
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Genazzano", corredata dal parere del consiglio regionale
dell'agricoltura per il Lazio;
Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del
disciplinare di produzione dei vini "Genazzano" formulata dal
Comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3
febbraio 1992;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Considerato che l'art. 8, comma 3, della predetta legge,
concernente modalita' procedurali, dispone che il riconoscimento
delle denominazioni di orgine e la delimitazione della rispettiva
zona di produzione vengano effettuati contestualmente
all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni
transitorie;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Genazzano"
ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di
produzione.
Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione, le cui norme entrano in vigore il 1 novembre 1992.
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a
cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1992, con la
denominazione di origine controllata "Genazzano" sono tenuti ad
effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai sensi e per
gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle
uve - entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto.
Art. 3.
In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e
fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella
dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere
iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti anche
viti di vitigni diversi da quelli indicati nel citato art. 2, purche'
esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti
per la produzione dei vini "Genazzano".
Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al
precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora i soggetti interessati non abbiano provveduto ad apportare a
detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro
composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito
disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente
ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.
Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvedera'
a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate
ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.
Art. 4.
Ai vini da tavola ad indicazione geografica "Genazzano" che alla
data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione
trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie
o altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri, e'
concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:
di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o
imbottigliatrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse
da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio
o presso esercizi pubblici.
Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere
commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro
quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano de-
nunciate all'ispettorato per la repressione delle frodi agro-
alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia
apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura "vendita
autorizzata fino ad esaurimento".
Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi
da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento e'
ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi, per le
eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo
stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi
per l'imbottigliamento.
In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente
ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari entro
quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto
della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere
accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso
ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere
indicati la destinazione del prodotto, nonche' gli estremi della
relativa denuncia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 1992
Il Ministro: GORIA
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Genazzano"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Genazzano" e' riservata
ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata "Genazzano" devono
essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito
aziendale la percentuale varietale appresso indicata:
Genazzano bianco:
Malvasia di Candia: dal 50 al 70%;
Bellone e Bombino: dal 10 al 30%;
Trebbiano Toscano, Pinot Bianco ed altri vitigni a bacca bianca
raccomandati e autorizzati per le province di Roma e Frosinone,
possono concorrere, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del
40%.
Genazzano rosso:
Sangiovese: dal 70 al 90%;
Cesanese: dal 10 al 30%,
altri vitigni a bacca rossa raccomandati e autorizzati per le prov-
ince di Roma e Frosinone possono concorrere da soli o congiuntamente
fino ad un massimo del 20%.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Genazzano" devono essere prodotte nella zona
compresa nei territori amministrativi delle province di Roma e
Frosinone appresso specificate.
Detta zona comprende per intero il comune di Genazzano ed in parte
quelli di Olevano Romano, San Vito Romano, Cave in provincia di Roma
e Paliano in provincia di Frosinone ed e' cosi' delimitata: da quota
247 sul fiume Sacco, in localita' Prato Vetto, il limite segue, in
direzione sud-est, il confine comunale di Genazzano fino ad
incrociare quello di Paliano per proseguire lungo questi, verso est,
sino ad incrociare la strada che si immette sulla strada statale 155
in prossimita' del km 22.100 circa (corrispondente attualmente al km
52.700). Segue tale strada e successivamente quella statale per circa
100 m in direzione est, piega quindi in direzione sud, seguendo il
sentiero che raggiunge quota 263 sulla strada per la localita' La
Bufola. Da quota 263 prosegue per la strada campestre in direzione
sud-ovest fino a raggiungere Ponte Nuovo nella valle Copiccia, per
seguire poi verso sud-ovest il corso d'acqua sino a costeggiare, in
localia' Polledrana, la strada all'altezza della quota 240 (Fontana).
Segue quindi tale strada in direzione nord-ovest che passa a sud
delle mura San Paolo fino ad incrociare il confine di Genazzano in
prossimita' della quota 365. Prosegue lungo tale confine verso sud e
successivamente nord-ovest sino ad incrociare il fosso di San
Cristina sul confine di Cave, segue poi il corso d'acqua in direzione
ovest, fino a quota 247 e poi in direzione nord-ovest, la strada che
costeggia ad ovest Colle Tocciano e ad est Colle Cerreto passando per
le quote 258, 299, 343 e da quest'ultima per una retta spezzata in
direzione nord raggiunge quota 355 (Colle Empiano) e successivamente
il km 15 sulla strada statale 155 da dove prosegue sul nord in linea
retta incrociando il confine comunale di Cave. Lungo questi verso
nord-ovest, raggiunge quello di Genazzano che segue verso nord sino
ad incrociare la strada per San Vito Romano al km 28. Lungo tale
strada raggiunge il centro abitato di San Vito Romano, lo attraversa
e da quota 308 prosegue in direzione nord-est, seguendo una spezzata
che passa per le quote 591 e 319 e sul prolungamento va ad incrociare
il corso d'acqua che confluisce nel fosso della valle. Percorre
questi verso sud, supera il confine comunale di Olevano Romano e
proseguendo lungo il corso d'acqua, che diviene il fiume Sacco,
raggiunge quota 247 sul confine di Genazzano da dove e' iniziata la
delimitazione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
"Genazzano" debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque
atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualita'.
Sono percio' da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione
all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
unicamente i vigneti ubicati in collina posti ad altimetria non
superiore a 600 m s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata
ammessa nei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all'art. 1 non deve essere superiore a q 140 per il tipo bianco e a q
130 per il tipo rosso.
La resa per ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
dovra' essere riportata al suddetto limite attraverso una accurata
cernita delle uve, purche' la produzione totale non superi del 20% il
limite medesimo.
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, puo' stabilire, di anno in anno, un limite
inferiore di uva per ettaro, dandone immediata comunicazione al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata "Genazzano" i titoli
alcolometrici volumici naturali minimi di cui appresso:
"Genazzano" bianco: 10%;
"Genazzano" rosso: 10,5%.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona
delimitata.
Nella vinificazione sono ammesse tutte le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le peculiari
caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%
per la produzione del tipo rosso e al 70% per la produzione del tipo
bianco. Qualora la resa superi tali limiti l'eccedenza non avra'
diritto alla denominazione di origine controllata.
E' consentito produrre vino "novello", sia bianco che rosso, nel
rispetto della specifica normativa.
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata "Genazzano" bianco,
all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: bianco paglierino piu' o meno intenso con riflessi
verdognoli;
odore: delicato, piu' o meno fruttato;
sapore: sapido, vivace, fresco, armonico, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Il vino a denominazione di origine controllata "Genazzano" rosso,
all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino brillante, vivace, di media intensita';
odore: vinoso, fruttato, fragrante, fresco e delicato;
sapore: vivace, fresco, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata "Genazzano" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "ex-
tra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
Sono altresi' vietate indicazioni aggiuntive tipo "vecchio",
"riserva", "invecchiato" e similari.
E' consentita la specificazione "novello" per i vini "Genazzano"
prodotti nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 5, ultimo
comma, del presente disciplinare.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciamo riferimento a unita'
amministrative, frazioni, aree, fattorie e localita' dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22
aprile 1992.
Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti i vini a D.O.C.
"Genazzano", sono obbligatori l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve e l'indicazione delle tipologie "secco" o "amabile".
Art. 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata
"Genazzano" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito a norma
degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA
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