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Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba - modifiche ordinarie

Pubblicato da disciplinare
Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba - modifiche ordinarie

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini  «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 agosto 2021  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini  «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba». (21A04960)

(GU n.202 del 24-8-2021)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in
questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1985,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171
del 22 luglio 1985 con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Lacrima di Morro» o
«Lacrima di Morro d'Alba», ed approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP e nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre
2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP, con
il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione
della DOP dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;
Esaminata la documentata domanda trasmessa in data 15 marzo 2021,
presentata per il tramite della Regione Marche, su istanza del
Consorzio Istituto marchigiano tutela vini, con sede in Jesi (AN), e
successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lacrima di Morro» o
«Lacrima di Morro d'Alba» nel rispetto della procedura di cui al
citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa
alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa
dell'Unione europea, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Marche;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 12 maggio 2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;
conformemente alle indicazioni diramate con la circolare
ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del
disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 14 giugno 2021, al
fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par.
2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regomaneto UE n.
34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto
le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del
disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ed il relativo
documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione e del relativo documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 2021 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lacrima di
Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», cosi' come consolidato con il
decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il
decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono
approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 14
giugno 2021.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lacrima di
Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», consolidato con le modifiche
ordinarie di cui al comma 1, ed il relativo documento unico
consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del
presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'articolo 1 sono comunicate,
entro 30 giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla
Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei
vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», di cui all'art.
1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - sezione
qualita' - vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2021

Il dirigente: Cafiero

Allegato A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
«LACRIMA DI MORRO» O «LACRIMA DI MORRO D'ALBA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o
«Lacrima di Morro d'Alba» e' riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore;
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione d'origine controllata «Lacrima di Morro» o
«Lacrima di Morro d'Alba» devono essere ottenuti dalle uve
provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» (anche nella
tipologia superiore e passito): Lacrima minimo 85%, possono
concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera,
non aromatizzati, idonei alla coltivazione nella Regione Marche fino
ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di
Morro d'Alba» ricade nella provincia di Ancona e comprende i terreni
vocati alla qualita' di tutto il territorio dei Comuni di Morro
d'Alba, Monte S. Vito, S. Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra e
Senigallia, con esclusione dei fondi valle e dei versanti delle
colline del Comune di Senigallia prospicienti il mare.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino «Lacrima di Morro» o Lacrima di Morro d'Alba
devono essere quelle abituali della zona di produzione e, comunque,
atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualita'.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 2200 in coltura specializzata.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono
quelli gia' usati nella zona.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento; e'
esclusa la forma a tendone.
La regione puo' consentire diverse forme di allevamento qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
I sistemi di potatura, in relazione ai suddetti sistemi di
allevamento della vite, devono essere quelli generalmente usati nella
zona.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione del
vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» e la gradazione
minima naturale sono le seguenti:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 13 tonn/ha,
titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10% vol.;
«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito:
13 tonn/ha, titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10% vol.;
«Lacrima di Morro» superiore o «Lacrima di Morro d'Alba»
superiore: 10 tonn/ha, titolo alcolometrico volumico naturale minimo
11,00% vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine di cui
all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi
restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per
ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere
effettuate all'interno della zona di produzione delimitata al
precedente art. 3.
In deroga, il Ministero per le politiche agricole alimentari e
forestali, sentita la regione interessata, puo' consentire
l'imbottigliamento dei vini anzidetti anche al di fuori della zona
sopraindicata, nel territorio della provincia di Ancona, ove si
tratti di attivita' consolidata e preesistente.
Conformemente all'art. 8 del regolamento CE n. 607/2009,
l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' del
vino e la reputazione di un vitigno storicamente coltivato nella
zona.
Fatta eccezione per la tipologia passito e' consentito
l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti
stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati
ottenuti da uve provenienti da superfici vitate idonee alla
produzione della stessa denominazione di origine controllata oppure
con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o
altre tecnologie consentite.
La tipologia «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro
d'Alba» passito deve essere ottenuta da uve sottoposte ad un periodo
di appassimento che puo' protrarsi fino al 30 marzo dell'anno
successivo a quello della vendemmia e la loro vinificazione non deve
essere anteriore al 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di
appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 21,00%.
La resa dell'uva in vino, compresa l'eventuale arricchimento, ove
previsto, e' la seguente:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 70%;
«Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba»
Superiore: 70%;
«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito:
45%.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il
75% per la tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»,
«Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore,
ed il 50% per la tipologia «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di
Morro d'Alba» passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione
d'origine controllate per tutta la partita.
Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita
soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito
indicata:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 15 dicembre
dell'anno della vendemmia;
«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito:
1° dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia;
«Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba»
Superiore: dopo il 1° settembre dell'anno successivo a quello della
vendemmia.
E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e
nazionali.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»:
colore: rosso rubino carico;
odore: gradevole, intenso;
sapore: gradevole, morbido caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
«Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba»
Superiore:
colore: rosso rubino carico;
odore: gradevole, intenso;
sapore: gradevole, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito:
colore: rosso piu' o meno intenso, talvolta tendente al
granato;
odore: caratteristico piu' o meno intenso;
sapore: armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di
cui effettivo almeno 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l.
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Nella etichettatura dei vini cui all'art. 1 e' obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

Per la tipologia di vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro
d'Alba», l'immissione al consumo deve avvenire soltanto in recipienti
di vetro di capacita' non superiore a cinque litri.
Per le tipologie di vini «Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima
di Morro d'Alba» Superiore e «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di
Morro d'Alba» passito l'immissione al consumo deve avvenire soltanto
in recipienti di vetro di capacita' non superiore tre litri; per
queste tipologie sono vietate le chiusure a strappo e corona.

Art. 9.

Legame con l'ambiente

A) Informazioni sulla zona geografica.
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica di produzione dei vini a DOC «Lacrima di
Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», nelle tre tipologie descritte
all'art. 6 del presente disciplinare, comprende l'intera area
amministrativa dei Comuni di Morro d'Alba, Monte S. Vito, S.
Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia, con esclusione
delle aree di fondo valle e dei versanti delle colline del Comune di
Senigallia prospicienti il mare e compresi tra il litorale e la sede
autostradale.
Si tratta di un'area collinare non molto estesa, solcata dai
fiumi Cesano, Nevola e Misa, che vanno a delimitare alcuni tratti
della parte settentrionale, mentre il limite meridionale non si
spinge fino al fiume Esino.
L'intera zona di produzione e' situata a non piu' di 25 km di
distanza dal mare Adriatico, che esercita una grande influenza sulle
caratteristiche climatiche del territorio, di fatto abbastanza
omogenee. L'altimetria varia in massima parte tra 50 e 200 m s.l.m.,
i rilievi sono poco elevati e le pendenze sono generalmente comprese
tra il 2% e il 25%. Le esposizioni sono quasi equamente ripartite tra
tutti i punti cardinali.
La presenza dell'ampio bacino idrico costituito dal mare
Adriatico limita l'escursione termica tra il giorno e la notte e
quella tra il mese piu' caldo e il mese piu' freddo dell'anno. La
temperatura media del mese di gennaio e' compresa tra 4 e 6°C, mentre
quella del mese di Luglio si aggira sui 23-24°C. La disponibilita'
termica del territorio, valutata attraverso l'indice bioclimatico di
Amerine e Winkler, si colloca mediamente tra 1800 e 2100 gradi
giorno, valori ritenuti ottimali per la produzione di vini rossi.
Durante i mesi di settembre ed ottobre le temperature minime
dell'aria si mantengono generalmente sopra i 10°C. La temperatura
media annua e' di 13-15°C, mentre l'entita' delle precipitazioni
medie annue si aggira tra 700 e 800 mm.
Il clima dell'area e' di tipo temperato (Classe C di Koppen) con
estati calde.
La natura dei materiali geologici, substrato dei suoli agrari
dell'area risulta relativamente omogenea, essendo rappresentata in
massima parte da rocce pelitico-calcarenitiche o pelitico-argillose.
Si tratta di litotipi facilmente alterabili e soggetti ad erosione
idrica superficiale.
L'area di produzione mostra alcuni elementi tipici
dell'agricoltura collinare marchigiana e un paesaggio agrario
contrassegnato dalla presenza di vite, olivo e colture erbacee.
2. Fattori umani rilevanti per il legame.
Dopo la caduta dell'Impero Romano, che aveva visto il diffondersi
della coltivazione della vite e il commercio dei vini, come
testimonia il ritrovamento in mare a Senigallia di anfore vinarie, le
invasioni barbariche, la presenza dei Longobardi e le invasioni
saracene dal mare, spinsero la popolazione del territorio interessato
alla produzione degli attuali vini a denominazione d'origine «Lacrima
di Morro d'Alba» o «Lacrima di Morro» ad erigere fortificazioni,
destinate a divenire il fulcro di successivi insediamenti.
In questo territorio inizio', a partire dal 900,
«l'incastellamento» dei luoghi collinari, piu' facilmente difendibili
dagli attacchi esterni; anche le vigne subirono una trasformazione e
le alberate, diffuse in epoca romana, vennero sostituite da piccoli
appezzamenti protetti da recinti dove la vite veniva spesso
consociata con gli alberi da frutto.
In tale epoca l'importanza economica della viticoltura si
ridusse, ma le vigne continuarono ad essere presenti negli «horti
conclusi», spesso coltivate dai monaci per produrre il vino per le
esigenze liturgiche. Le tecniche di coltivazione della vite messe a
punto in epoca romana furono cosi' affinate e tramandate negli
ambienti monastici, che svolsero un ruolo importante di salvaguardia
della cultura agricola del territorio.
Nell'eta' dei Comuni, le migliorate condizioni economiche
portarono ad aumenti della popolazione e dei fabbisogni alimentari,
contribuendo al recupero e al consolidamento del ruolo della
viticoltura, che divenne un tratto distintivo del territorio.
Non si ha conoscenza da quando il vitigno Lacrima inizio' ad
essere coltivato in quella che e' la sua attuale area di elezione, ma
sappiamo con precisione che la sua importanza e i suoi pregi erano
gia' ben noti nel territorio regionale nella seconda meta' del
diciannovesimo secolo.
Infatti, nel volume «La esposizione ampelografica
marchigiana-abruzzese tenuta in Ancona il settembre 1872 e studi
sulla vite e sul vino della provincia anconitana» pubblicato nel 1873
e' inserita la descrizione del vitigno Lacrima, condotta su diversi
campioni di foglie e di grappoli raccolti in differenti aree delle
Marche, unitamente ai risultati dell'analisi chimico fisica dei vini
monovarietali effettuata dal laboratorio del Regio Istituto tecnico
di Ancona. La descrizione e' ben dettagliata, riguarda i diversi
organi della vite, le fasi fenologiche e il comportamento nei
confronti delle malattie. Viene evidenziata la precocita' di
germogliamento, la presenza di una sensibile componente aromatica e
si riporta un lusinghiero giudizio sul vino «Ottimo vino aromatico,
atteso il grato profumo.».
Troviamo la descrizione di Lacrima anche nei Bollettini
ampelografici e, date le caratteristiche di pregio e l'importanza di
questo vitigno nella viticoltura della provincia di Ancona della
seconda meta' dell'800, non stupisce che Lacrima sia stata una delle
tre varieta' di viti coltivate nelle Marche ad essere inserita nel
primo volume dell'Ampelografia italiana, pubblicato a Torino nel
1879, a cura del Comitato ampelografico centrale.
La descrizione di Lacrima riportata nell'Ampelografia italiana
corrisponde perfettamente a quella della varieta' che viene
attualmente coltivata con questo nome nelle Marche, ma non concorda
con quella che era stata precedentemente inserita dal Gallesio nella
Pomona italiana, ne' corrisponde ad altri vitigni che portano lo
stesso nome e che sono diffusi nelle aree meridionali del nostro
paese.
Il Lacrima, quale vitigno antico e di grande pregio, ma di non
facile coltivazione a causa della notevole precocita' di
germogliamento, ha visto un periodo di contrazione delle sue
superfici coltivate durante la ricostituzione viticola del secondo
dopoguerra, ma ha poi rafforzato la sua presenza nel territorio del
Comune di Morro d'Alba (cosi' denominato dal 1862 a partire dal suo
antico nome romano) e in quello dei comuni limitrofi.
Il rinnovato interesse verso la coltivazione di Lacrima ed alle
peculiari caratteristiche dei vini ottenuti ha quindi portato ad
ottenere il riconoscimento della denominazione d'origine controllata
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» nel 1985, che a sua
volta ha dato ulteriore impulso allo sviluppo del territorio e al
perfezionamento delle tecniche di gestione dei vigneti e di
vinificazione delle uve.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
La DOC «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» e' riferita
a tre tipologie di vino rosso («base», «Superiore» e «Passito»),
tutte ottenute da uve provenienti da vigneti aventi nella loro
composizione ampelografica il vitigno Lacrima per almeno l'85%. I
vini dal punto di vista analitico ed organolettico presentano
caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del
disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e
tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
Nello specifico le singole tipologie di vino si caratterizzano:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: buona struttura
e presenza di buone dotazioni polifenoliche e tanniche polimerizzate,
di colore rosso rubino intenso con notevoli ed evidenti sfumature
violacee. Se consumato giovane si nota un delicato e caratteristico
profumo di rosa. Con l'invecchiamento i toni passano invece ad un
fruttato-floreale di fragola, ciliegia, more di rovo, mirtilli, viola
e violetta;
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» "Superiore":
ottima struttura e presenza di buone dotazioni polifenoliche e
tanniche polimerizzate, che conferiscono al vino carattere di
pienezza di corpo, assenza di ruvidezza e buona longevita'. Il
prodotto presenta un colore rosso rubino con riflessi violetti, odore
intenso con sentori fruttato-floreale di fragola, ciliegia, more di
rovo, mirtilli, viola e violetta. Il sapore e' secco ed armonico di
giusto corpo;
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» "Passito": vino
da dessert e da meditazione ben strutturato, di colore rosso piu' o
meno intenso, talvolta tendente al granato con l'invecchiamento,
dall'odore caratteristico piu' o meno intenso e dal sapore armonico e
vellutato, da secco a dolce in relazione al tenore di zuccheri
residui.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L'interazione esistente tra i fattori ambientali (naturali ed
umani) e la peculiari caratteristiche qualitative dei vini DOC
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» e' attestata da
numerosi documenti (richiamati alla lettera A) riferiti alla
millenaria storia vitivinicola del relativo territorio, che va
dall'epoca romana, al medioevo, fino ai giorni nostri.
In tali documenti e' testimoniato come i saperi delle persone
operanti in questo particolare territorio vitivinicolo, nel corso dei
secoli, siano stati tramandati alle generazioni successive che li
hanno elaborati e affinati, in particolare per quanto concerne: le
tradizionali tecniche di coltivazione della vite e di vinificazione
delle uve, che sono state oggetto di continuo miglioramento,
attingendo anche alle nuove conoscenze derivanti dal progresso
scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini DOC
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», le cui peculiari
caratteristiche sono descritte all'art. 6 del presente disciplinare.
Nell'ambito della storia piu' recente, a partire dagli anni '960,
la ripresa della coltivazione del vitigno Lacrima e la
specializzazione dei viticoltori hanno permesso l'espansione di
impianti di trasformazione sul territorio di produzione, anche
mediante capitalizzazioni esterne, che hanno contribuito allo
sviluppo di un nuovo modello di vitivinicoltura.
Si tratta di realta' imprenditoriali basate sulla piccola e media
proprieta', che, sebbene legate ai valori della tradizione rurale e
al mantenimento della diversificazione produttiva, sono riuscite ad
affacciarsi e ad entrare con determinazione sui mercati nazionali e
internazionali.
L'area di diffusione del vitigno Lacrima e' rimasta pertanto
ristretta al territorio di produzione dei vini DOC in questione, a
dimostrazione del profondo legame del vitigno con la popolazione
agricola che ha saputo trovare i siti e le tecniche adatte alla sua
coltivazione. Il Lacrima e', infatti, un vitigno non semplice da
coltivare; in particolare il suo germogliamento in epoca precoce,
esponendolo al rischio dei ritorni di freddo primaverile, rende
cruciale il corretto collocamento dei vigneti e l'esclusione delle
aree di fondovalle dove vanno a posizionarsi gli strati di aria
fredda che scivolano lungo le pendici delle colline.
Le caratteristiche orografiche e climatiche dell'area di
produzione dei vini DOC «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro
d'Alba» (situata in una zona di bassa e media collina che risente
dell'influsso mitigante del mare), contribuiscono a creare un
ambiente arioso e luminoso, particolarmente adatto alla viticoltura.
Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni, che
consente di immagazzinare nel suolo una discreta riserva idrica che,
pur in presenza di modeste precipitazioni estive, permette alle viti
di mantenersi in buona efficienza fisiologica e di sostenere un buon
processo di maturazione delle uve.
A cio' si aggiunga che le temperature miti dei mesi di settembre
e ottobre sono adatte ad un regolare decorso della maturazione delle
uve.
Di conseguenza, l'interazione tra le caratteristiche del terreno
e quelle del clima portano il vitigno Lacrima ad esprimere appieno le
proprie potenzialita' non solo in termini di accumulo zuccherino, ma
anche per quel che riguarda la maturazione fenolica e la
concentrazione di aromi primari.
Le bacche di Lacrima, provviste di una buccia spessa e ricca di
polifenoli, possono talvolta fendersi a fine maturazione lasciando
gocciolare (lacrimare) il succo in esse contenuto e da particolarita'
sembra derivare il nome della varieta'.
Le uve di Lacrima, durante la fase di fermentazione, rilasciano
antociani, tannini e sostanze aromatiche, tra cui il geraniolo, che
conferisce il piacevole profumo di rosa.
In sintesi, le complesse interazioni tra caratteristiche del
terreno, elementi del clima ed i fattori umani, quali le tradizionali
tecniche colturali ed enologiche, portano a modulare il decorso della
maturazione delle uve di Lacrima, che vengono raccolte a diversi
livelli di maturazione e con caratteristiche chimico-fisiche adeguate
alle differenti tipologie di vini, consentono poi di ottenere i vini
DOC le cui peculiari caratteristiche sono descritte all'art. 6 del
presente disciplinare.
In particolare:
nel caso della tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro
d'Alba», il mantenimento delle rese in uva attorno ai limiti massimi
di 13 t/ha, ottenuto adottando le opportune tecniche di gestione del
vigneto messe a punto durante il lungo periodo di coltivazione del
vitigno nell'area di produzione, consente di produrre un vino rosso
di qualita' con caratteristica ed intensa emanazione di profumi e
buona struttura;
nel caso della tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro
d'Alba» "Superiore" il mantenimento delle rese in uva al di sotto di
10 t/ha, ottenuto affinando e perfezionando le tecniche di gestione
del vigneto messe a punto durante il lungo periodo di coltivazione
del vitigno nell'area di produzione, consente di produrre vini di
ottima struttura e di titolo alcolimetrico piu' elevato rispetto alla
tipologia base;
nel caso della tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro
d'Alba» "Passito" poggia le sue basi sulla tecnologia di
vinificazione nota come governo alla toscana, che consisteva
nell'impiegare per la rifermentazione uve con maggiore concentrazione
in zuccheri ottenute lasciando ad appassire per alcuni mesi in locali
asciutti grappoli uniti a coppie ed appesi. Le coppie di grappoli in
esubero, se vinificate da sole, permettevano di ottenere un vino
passito usato prima come medicamento, poi diffuso ed apprezzato dal
mercato.
Successivamente al riconoscimento della DOC dei vini «Lacrima di
Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», la storia recente e'
caratterizzata da un'evoluzione positiva della denominazione stessa,
segnata dall'impianto di nuovi vigneti e dall'affermazione di aziende
di piccola e media dimensione, che vedono spesso seconde e terze
generazioni proseguire nel solco della tradizione, ma in una
prospettiva di mercato internazionale.
La sempre maggiore professionalita' degli operatori, che hanno
tratto vantaggio dalla vocazionalita' dell'ambiente e dalle
peculiarita' del vitigno, rappresenta il tratto fondamentale che ha
contribuito ad accrescere il livello qualitativo e la rinomanza dei
vini DOC «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», unici nel
panorama italiano.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo: Valoritalia societa' per la certificazione
delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l., via
Venti Settembre n. 98/G - 00187 Roma.
La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed
all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti
beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli
combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera
produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.

Allegato B

DOCUMENTO UNICO

1. Denominazione/Denominazioni:
Lacrima di Morro (it);
Lacrima di Morro d'Alba (it).
2. Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta.
3. Categorie di prodotti vitivinicoli:
1. Vino.
4. Descrizione dei vini:
1. Lacrima di Morro, o Lacrima di Morro d'Alba.
Breve descrizione testuale:
i vini DOP Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba sono
caratterizzati da colore rosso rubino, odore gradevole ed intenso,
sapore gradevole, morbido caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.;
Gli altri parametri analitici CE non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'U.E. e
nazionale.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):
-
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):
-
acidita' totale minima:
4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico.
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
2. Lacrima di Morro superiore o Lacrima di Morro d'Alba
superiore.
Breve descrizione testuale:
i vini DOP Lacrima di Morro superiore o Lacrima di Morro d'Alba
superiore sono caratterizzati da colore rosso rubino carico, odore
gradevole, intenso, sapore gradevole, morbido caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Gli altri parametri analitici CE non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'U.E. e
nazionale.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):
-
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):
-
acidita' totale minima:
4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
3. Lacrima di Morro passito o Lacrima di Morro d'Alba passito
Breve descrizione testuale:
i vini DOP Lacrima di Morro passito o Lacrima di Morro d'Alba
passito sono caratterizzati da colore rosso piu' o meno intenso,
talvolta tendente al granato, odore caratteristico, intenso, sapore
armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui
effettivo almeno 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
Gli altri parametri analitici CE non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'U.E. e
nazionale.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):
-
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):
-
acidita' totale minima: 4,0 in grammi per litro espresso in
acido tartarico.
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 25
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
4. Pratiche di vinificazione
Pratiche enologiche specifiche:
-
Rese massime:
a. Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba:
13,000 chilogrammi di uve per ettaro;
b. Lacrima di Morro superiore o Lacrima di Morro d'Alba
superiore:
10,000 chilogrammi di uve per ettaro;
c. Lacrima di Morro passito o Lacrima di Morro d'Alba passito:
13,000 chilogrammi di uve per ettaro.
5. Zona geografica delimitata:
la zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
DOP Lacrima di Morro, o Lacrima di Morro d'Alba ricade nella
provincia di Ancona e comprende tutto il territorio dei Comuni di
Morro d'Alba, Monte S. Vito, S. Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra e
Senigallia, con esclusione dei fondi valle e dei versanti delle
colline del Comune di Senigallia prospicienti il mare compresi tra il
litorale e la sede autostradale.
6. Varieta' principale/i di uve da vino:
Lacrima N.
7. Descrizione del legame/dei legami:
Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba
La zona di produzione dei vini DOP Lacrima di Morro o Lacrima di
Morro d'Alba ha una storia vitivinicola millenaria, testimoniata da
numerosi scritti documenti antichi e reperti archeologici. La
descrizione ampelografica del vitigno Lacrima e' presente gia' in
diversi scritti del XVIII secolo. L'influenza dell'uomo e' stata di
primaria importanza sia nella scelta del vitigno da coltivare, sia
nell'evoluzione delle tecniche agronomiche ed enologiche. Le
particolarissime ed uniche caratteristiche organolettiche dei vini
DOP Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba sono il risultato
dell'interazione tra i suddetti fattori umani e i fattori naturali
del territorio.
8. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento,
etichettatura, altri requisiti).
Annata di produzione delle uve
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione:
nella etichettatura dei vini DOP «Lacrima di Morro» o «Lacrima
di Morro d'Alba», «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»
superiore, «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Confezionamento, contenitori e divieto di alcuni sistemi di
tappatura.
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione:
per la tipologia di vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro
d'Alba» di cui all'art. 1 e sino a cinque litri, l'immissione al
consumo deve avvenire soltanto in recipienti di vetro di capacita'
non superiore a cinque litri.
Per le tipologie di vini «Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima
di Morro d'Alba» Superiore e «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di
Morro d'Alba» passito l'immissione al consumo deve avvenire soltanto
in recipienti di vetro di capacita' non superiore tre litri; per
queste tipologie sono vietate le chiusure a strappo e corona.

 
 

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