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Uva di Puglia Igp - proposta di riconoscimento

Pubblicato da disciplinare
Uva di Puglia igp

Proposta di riconoscimento della Indicazione geografica protetta «Uva di Puglia»

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO 

Proposta di riconoscimento della Indicazione geografica protetta «Uva di Puglia»

(GU n.188 del 14-8-2007)
 
 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della
denominazione «Uva di Puglia» come indicazione geografica protetta ai
sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, presentata dal Consorzio Uva
di Puglia con sede in via C.A Dalla Chiesa n. 4 - 70124 Bari,
acquisito anche il parere della regione Puglia, esprime parere
favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di
produzione nel testo appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta,
adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti
interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina
dell'imposta di bollo», e successive modifiche, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle
politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei
prodotti agroalimentari - Divisione QPA III, via XX settembre n. 20 -
00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo
la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento
(CE) n. 510/2006, ai competenti Organi comunitari.

Annesso

Disciplinare di produzione della Indicazione geografica
protetta «Uva di Puglia»

Art. 1.
Denominazione

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Uva di Puglia» e'
riservata all'uva delle varieta' della specie Vitis vinifera L. che
rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
Art. 2.
Descrizione del prodotto

L'I.G.P. «Uva di Puglia» e' riservata all'uva da tavola delle
varieta' Italia b., Victoria b., Michele Palieri n., Red Globe rs.,
prodotta nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente
disciplinare di produzione.
L'I.G.P. «Uva di Puglia» e' riservata alle categorie commerciali:
categoria Extra;
categoria I.
All'atto della sua immissione al consumo, l'uva da tavola di
ognuna delle varieta' indicate nel presente disciplinare deve
presentare le seguenti caratteristiche:
i grappoli interi devono essere di peso non inferiore a 300
grammi;
gli acini devono presentare una calibratura non inferiore a
21 mm per Victoria ed a 22 mm per Italia, Michele Palieri e Red globe
(diametro equatoriale);
il succo degli acini deve presentare un valore non inferiore a:
14°Brix per le varieta' Italia e Red globe;
13°Brix per le varieta' Victoria e Michele Palieri.
Per tutte le varieta', il valore del rapporto °Brix/acidita'
totale deve essere non inferiore a 22.
Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione dell'Uva di Puglia comprende i seguenti
territori della regione Puglia posti al di sotto dei 330 m. s.l.m.
dei seguenti comuni:
Provincia di Bari :
comuni interamente delimitati: Adelfia, Bari, Barletta,
Bisceglie, Bitetto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cellammare,
Conversano, Giovinazzo, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Noicattaro,
Polignano a Mare, Rutigliano, Sammichele di Bari, Trani, Triggiano,
Turi, Valenzano;
comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non
superiore a 330 m. s.l.m.: Acquaviva delle Fonti, Andria, Binetto,
Bitonto, Canosa di Puglia, Cassano delle Murge, Castellana Grotte,
Corato, Gioia del Colle, Grumo Appula, Monopoli, Palo del Colle,
Putignano, Ruvo di Puglia, Sannicandro di Bari, Terlizzi, Toritto.
Provincia di Brindisi :
comuni interamente delimitati: Brindisi, Carovigno, Cellino San
Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, San
Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro
Vernotico, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna, Villa
Castelli.
comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non
superiore a 330 m. s.l.m.: Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano,
Ostuni.
Provincia di Foggia :
comuni interamente delimitati: Carapelle, Chieuti, Foggia,
Isole Tremiti, Lesina, Margherita di Savoia, Ordona, Orta Nova,
Poggio Imperiale, Rodi Garganico, San Ferdinando di Puglia, San Paolo
di Civitate, San Severo, Serracapriola, Stornara, Stornarella,
Torremaggiore, Trinitapoli, Zapponeta;
comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non
superiore a 330 m. s.l.m.: Apricena, Ascoli Satriano, Cagnano Varano,
Carpino, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelnuovo
della Daunia, Cerignola, Ischitella, Lucera, Manfredonia, Peschici,
Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis,
Sannicandro Garganico, Troia, Vico del Gargano, Vieste.
Provincia di Taranto:
comuni interamente delimitati: Avetrana, Carosino, Faggiano,
Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio,
Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Palagianello, Palagiano,
Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San
Giuseppe, Sava, Statte, Taranto, Torricella.
comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non
superiore a 330 m. s.l.m.: Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Massafra,
Mottola.
Provincia di Lecce interamente delimitata.
Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di
controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la
coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso
la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi
prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le
persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno
assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.
Art. 5.
Metodo di ottenimento

I nuovi vigneti saranno realizzati su terreni ben drenati,
permeabili e indenni da focolai di agenti dei marciumi e privi di
vettori di virus nocivi alla vite utilizzando esclusivamente
portinnesti certificati.
La forma di allevamento per la realizzazione di vigneti ad uva da
tavola e' quella a pergola a tetto orizzontale, il «tendone».
La densita' di piantagione dovra' essere compresa tra un minimo
di 1.100 ed un massimo di 2.100 viti/ha. La distanza fra i filari
dovra' essere compresa fra 2,2 e 3 m. La produzione di uva, non
dovra' essere superiore a 30 t/ha.
Per la difesa fitoiatrica, sono consentiti interventi rispettosi
dell'ambiente e con i solo fitofarmaci a base di sostanze attive
registrate per la vite di uva da tavola, secondo quanto indicato dal
disciplinare di produzione integrata dell'uva da tavola della regione
Puglia.
La potatura secca andra' effettuata nel periodo compreso fra
quello successivo alla caduta delle foglie e quello precedente il
germogliamento: da dicembre a fine febbraio dell'anno successivo.
E' ammessa la copertura del «tendone» con reti in polietilene e/o
film plastico in PVC o polietilene + EVA e la coltivazione in serra,
al fine di proteggere il prodotto da grandine, vento, pioggia, e per
favorire l'anticipo della maturazione o il ritardo nella raccolta
dell'uva (al variare del periodo di copertura).
Il periodo di raccolta dell'uva decorre dal momento del
conseguimento dei requisiti minimi qualitativi previsti dal
disciplinare (per la varieta' Victoria: a partire dall'inizio della
seconda decade di luglio; per la varieta' Michele Palieri: a partire
dall'inizio della terza decade di luglio; per la varieta' Italia: a
partire dall'inizio della terza decade di agosto; per la varieta' Red
globe: a partire dall'inizio della terza decade di agosto). Il
confezionamento deve essere effettuato nella zona individuata
all'art. 3 predetto onde evitare che il trasporto e le eccessive
manipolazioni possano danneggiare gli acini alterandone integrita' e
colore.
Art. 6.
Legame con l'ambiente

Nella zona di produzione dell'Uva di Puglia indicata all'art. 3
del disciplinare si e' sviluppata fin dalla fine del XIX secolo una
alta specializzazione della manodopera utilizzata nella coltivazione
di questo prodotto, caratterizzata dalla capacita' di effettuare
accurate e attente operazioni manuali sui germogli e grappoli, quali
il diradamento degli stessi, la loro liberazione da foglie e
germogli, la sistemazione dei germogli al fine di consentire la
giusta luminosita', operazioni che favoriscono lo sviluppo e la
maturazione dell'uva. Tale elevata specializzazione che si e'
tramandata nel tempo e che sussiste intatta ai nostri giorni,
permette di esaltare le caratteristiche qualitative dell'«Uva di
Puglia» e in particolare la concentrazione di zuccheri, la
colorazione della buccia, la bellezza e l'uniformita' dei grappoli,
la croccantezza degli acini, la minore incidenza delle malattie
crittogamiche, caratteristiche qualitative uniche e riconosciute.
La zona di produzione dell'Uva di Puglia e' caratterizzata da
condizioni pedo-climatiche ideali per lo sviluppo dell'uva da tavola.
Terreni di medio impasto ricchi di potassio e di calcio, clima mite
anche di inverno, caratterizzato da discreta piovosita' nel periodo
invernale e da scarse precipitazioni in quello primaverile-estivo,
luminosita' elevata, rispondono appieno alle esigenze di una coltura,
come la vite, potassofila ed eliofila.
Nel 1869 un pioniere, Sergio Musci, dette corso da Bisceglie
(Bari) alle prime spedizioni di uva da tavola verso Milano, Torino,
Bologna. Nel 1880 dalla Puglia il cav. Francesco De Villagomez,
sempre biscegliese, inizio' le spedizioni di uva da tavola in
Germania.
La reputazione storica dell«Uva di Puglia» trova la sua prima
affermazione nel riconoscimento degli operatori delle altre regioni
produttrici e nella richiesta sempre crescente sia da parte dei
mercati nazionali che da quelli esteri.
L'«Uva di Puglia» continuava ad essere segnalata come esempio di
successo del prodotto sul mercato grazie alla sensibilita' e
capacita' dei produttori, in grado di utilizzare al meglio la
vocazionalita' pedoclimatica della regione.
Vivarelli nel 1914 facendo il punto sulla situazione pugliese,
segnalava per questa regione la particolare vocazione del clima, del
terreno e l'atteggiamento del viticoltore «che ha compreso la
necessita' di non trascurare cure speciali di coltivazione...».
L'uso consolidato della denominazione «Uva di Puglia» e'
confermato dal fatto che la stessa denominazione e' utilizzata da
oltre 25 anni, nel rispetto della regolamentazione comunitaria in
materia di commercializzazione dell'uva da tavola che prevede
l'obbligo di indicare l'origine del prodotto (Paese o denominazione
nazionale, regionale o locale) sulle confezioni.
Art. 7.
Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito
dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE n. 510/2006.
Art. 8.
Etichettatura

All'atto dell'immissione al consumo, il contenuto di ogni
imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente
grappoli della stessa varieta', origine e standard qualitativo. Ogni
confezione deve essere sigillata (mediante retinatura, floppatura,
apposizione di bollini di chiusura su buste ed imballi trasparenti e
forati).
Le confezioni utilizzate sono:
Cassetta da 5 kg netti di uva. La cassetta puo' essere in
cartone, legno, compensato, plastica.
Cassetta da 2 - 2,5 - 3,0 kg netti di uva in cartone.
Cestini da 2,0 - 1,5 - 1,0 - 0,750 - 0,5 kg netti di uva, in
polipropilene o in PET, assemblati in imballaggi di plastica, legno o
cartone.
Buste da 0,5 - 1,0 kg netti di uva, realizzate in PET,
assemblati in imballaggio di plastica, legno o cartone.
L'uva da tavola deve essere condizionata in modo che sia
garantita la protezione adeguata del prodotto. I materiali utilizzati
all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e devono
essere costituiti da sostanze tali da non provocare alterazioni
esterne o interne dell'uva.
Gli imballaggi devono inoltre essere privi di qualsiasi corpo
estraneo.
Su ogni confezione deve essere apposta una etichetta sulla quale
sono riportate sullo stesso lato, in caratteri leggibili, visibili
all'esterno, indelebili le seguenti indicazioni:
nome ed indirizzo o simbolo o codice di identificazione del
confezionatore e del produttore dell'uva.
indicazione della natura del prodotto «uva da tavola» se il
contenuto non e' visibile dall'esterno, indicazione della varieta'.

Logo

Uva di Puglia igp


Il logo da utilizzare obbligatoriamente per il prodotto
certificato e' costituito da una circonferenza di colore rosso scuro,
tracciata ai bordi con i colori della bandiera italiana. All'interno
e' rappresentata un'immagine disegnata e non fotografica della
regione Puglia, ove e' indicata la citta' di Bari. In basso a
sinistra sotto il profilo della regione e' posto un grappolo d'uva
con tralcio annesso. All'estremita' sinistra della regione Puglia, in
alto, e' rappresentato un sole stilizzato sfumato verso l'esterno. La
sigla IGP e la dicitura «Uva di Puglia» sono collocate a destra
all'interno della circonferenza descritta. Sull'estremita' inferiore
del profilo della Regione e' collocato il logo comunitario.
Il logo che indichera' la denominazione IGP sara' riprodotto su
bollino o collarino autoadesivo di vari diametri.
Sul logo, le parole «Uva di Puglia» sono traducibili.
Indici colorimetrici:
Rosso scuro : Pantone 485c.
Colori della bandiera italiana: Verde:Pantone 361c; Bianco e
Rosso :Pantone 162c.
Sole stilizzato: colore 1585c sfumato sino al colore Pantone
803c.
Dicitura IGP Uva di Puglia : Font flamenco D;
Sigla IGP: colore Pantone 7404c - tracciato: Pantone 1585c.
Uva di Puglia: colore Pantone 1585c - tracciato: Pantone 7404c.

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