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Olio di Calabria Igp - Approvazione modifiche ordinarie al disciplinare di produzione 2023

Pubblicato da disciplinare
Olio di Calabria Igp - Approvazione modifiche ordinarie al disciplinare di produzione 2023

Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della IGP Olio di Calabria di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2023. 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 3 luglio 2023  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Olio di Calabria». (23A03940)

(GU n.164 del 15-7-2023)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione
del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei
simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le
indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali
garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della
Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/891 della Commissione
del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n.
664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli
dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni
geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con
riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme
procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione
del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
668/2014 della Commissione recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2301 della Commissione
del 8 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 345 del 20 dicembre 2016, con il quale e' stata registrata
la indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» ed approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 251 del 25 ottobre 2013;
Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata dal
Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva
Olio di Calabria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto MIPAAF
del 14 ottobre 2013;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Calabria
competente per territorio ai sensi del sopra citato decreto 14
ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di
che trattasi;
Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle
modifiche ordinarie cosi' come stabilito dall'art. 53 del regolamento
(UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;
Visto che la modifica ordinaria in argomento modifica il documento
unico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 304
del 20 agosto 2016;
Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 17
maggio 2023 con il quale e' stata resa pubblica la proposta di
modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica
protetta «Olio di Calabria» ai fini della presentazione di
opposizioni;
Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre
2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica
di che trattasi;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente
decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di
modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica
protetta «Olio di Calabria»;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento
unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)
n. 2021/2117, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche
ordinarie alla Commissione europea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica  protetta «Olio di Calabria» di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2023. 
2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Olio di  Calabria», ed il relativo documento unico figurano rispettivamente agli allegato A e B del  presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,
entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla
Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato di cui
all'art. 1 della indicazione geografica protetta «Olio di Calabria»
saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2023

Il dirigente: Cafiero

Allegato A

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Olio di Calabria»

Art. 1

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» e' riservata
all'olio extravergine d'oliva ottenuto da olive prodotte nel
territorio della Regione Calabria rispondenti alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine d'oliva
ad indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» deve rispondere
ai parametri specifici per come di seguito indicati.
Caratteristiche organolettiche:
colore: dal verde al giallo paglierino con variazione cromatica
nel tempo.
Caratteristiche olfatto/gustative:
descrittore mediana fruttato di oliva 2 - 8*;
nota aromatiche specifiche: erbaceo e/o carciofo e/o floreale;
≥ 2- ≤ 8;
amaro;
3- 6;
piccante;
4- 6.
*CVr% minore o uguale a 20
Caratteristiche chimico-fisiche:
acido oleico (%): ≥70 Acidita' (%): ≤ 0,50;
numero perossidi (meq O2/kg): ≤ 12 meq O2/kg; Spettrofotometria
UV K232: ≤ 2,20;
spettrofotometria UV K270: ≤ 0,20;
fenoli - polifenoli totali: ≥ 200 ppm.
I parametri qualitativi non espressamente citati sono in ogni
caso conformi alla vigente normativa U. E. per gli oli extravergine
di oliva.

Art. 3

Zona di produzione

La zona di produzione dell'olio extravergine d'oliva ad
indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» comprende l'intero
territorio amministrativo della Regione Calabria.

Art. 4

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output.
In questo modo e attraverso l'iscrizione degli oliveti, dei
produttori, dei trasformatori, degli stoccatori, e dei confezionatori
in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, la tenuta
di registri di produzione, di stoccaggio e di confezionamento nonche'
attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo
delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilità e la
rintracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al
controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto
disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di
controllo.

Art. 5

Metodo di ottenimento

L'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» e' riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive provenienti dalle
seguenti cultivar autoctone, a prevalente diffusione sul territorio
regionale (cultivar prevalenti): Carolea, Dolce di Rossano (Sin.:
Rossanese), Sinopolese (Sin.: Chianota, Coccitana), Grossa di Gerace
(Sin. : Mammolese, Geracitana, Dolce), Tondina (Sin.: Roggianella),
Ottobratica (Sinonimo: Dedarico, Perciasacchi), Grossa di Cassano
(Sin.: Cassanese), Tonda di Strongoli, presenti da sole o
congiuntamente, in misura non inferiore al 90%. Il restante 10% puo'
provenire da cultivar di olive autoctone di minore diffusione:
Nostrana, Spezzanese, Santomauro, Dolce di Cerchiara, Tombarello,
Ciciarello, Zinzifarica, Galatrese, Tonda di Filocaso, Tonda di
Filadelfia, Borgese, Pennulara, Mafra, Vraja, Agristigna, Corniola.
Sono accettate, in virtu' della loro funzione di impollinatori, le
altre cultivar nazionali, in misura non superiore al 3%.
I sesti d'impianto, le forme d'allevamento, i sistemi di potatura
e la irrigazione degli oliveti destinati alla produzione
dell'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria IGP» di cui
all'art. 1, devono essere quelli tradizionalmente usati o, in ogni
modo, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e
dell'olio. I sesti di impianto consentiti prevedono un investimento
massimo di 416 piante per ettaro. Per cio' che attiene alle forme di
allevamento dell'olivo, sono consentite quelle tipiche
dell'ordinamento produttivo regionale quali vaso (policonico,
cespugliato, aperto), globo e ad asse verticale.
La potatura, negli impianti di tipo tradizionale con investimento
massimo di 150 piante per ettaro, deve essere effettuata con
periodicita' almeno biennale, mentre negli impianti intensivi con
investimento da 51 a 416 piante per ettaro, e' d'obbligo l'intervento
di potatura annuale.
L'irrigazione degli oliveti e' consentita in tutti gli impianti,
con volumi di adacquamento rispettosi dei disciplinari di produzione
integrata della Regione Calabria. Gli apporti annui complessivi di
fertilizzazione, devono avvenire nel rispetto dei disciplinari di
produzione integrata della Regione Calabria.
La difesa antiparassitaria degli oliveti e' eseguita nel rispetto
delle indicazioni dei servizi di lotta guidata operanti nel
territorio della Regione Calabria e del citato disciplinare di
produzione integrata della Regione Calabria, sono vietati i
trattamenti al terreno con prodotti diserbanti o disseccanti durante
il periodo di maturazione delle olive. E' d'obbligo la raccolta delle
olive direttamente dalla pianta, sia essa realizzata manualmente, per
il tramite di ausili meccanici di agevolazione, o con scuotitori,
mentre e' vietato l'utilizzo delle olive cadute naturalmente sul
terreno e sulle reti permanenti. E' vietato l'uso di prodotti chimici
che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti (cascolanti).
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine d'oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di
Calabria» deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 15
settembre ed il 15 gennaio dell'annata di produzione olearia. Le
olive raccolte dovranno essere trasportate con cura, in cassette,
cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l'areazione. E'
vietato l'uso di sacchi o balle. L'eventuale conservazione delle
olive presso i frantoi deve avvenire in strati sottili in cassette,
cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l'areazione,
evitando fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione. Le olive
raccolte devono essere conservate in frantoio fino alla fase di
molitura che deve avvenire entro, e non oltre, le ventiquattro ore
successive alla raccolta. Le olive raccolte devono presentarsi: sane,
indenni da attacchi di mosca olearia, o con esiti d'infestazione
inferiore al 10%. La produzione massima di olive ad ettaro non potra'
essere superiore a 12 tonnellate, mentre la resa massimo in olio e'
fissata nel 20%.
Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine d'oliva
ad indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 devono essere
sottoposte a defogliazione e lavaggio con acqua. Ogni altro
trattamento e' vietato. I processi di trasformazione consentiti per
la produzione dell'olio extravergine d'oliva di cui all'Art. 1 sono
esclusivamente di tipo meccanico, realizzati in impianti con sistema
di estrazione in continuo, dove non si registra alcun trattamento
diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e
dalla filtrazione. La temperatura massima di lavorazione consentita
in frantoio e' di 30° C. Dopo l'estrazione, l'olio deve essere
conservato in recipienti di acciaio inox o di altro materiale idoneo
alla conservazione dell'olio, perfettamente puliti e senza tracce di
detergenti, ubicati in locali freschi ed asciutti con valori di
temperatura compresi tra i 12° C ed i 20° C per la conservazione
ottimale dell'olio extravergine di oliva, al fine di evitare
variazioni indesiderate delle caratteristiche chimiche ed
organolettiche tipiche del prodotto. Prima del confezionamento l'olio
deve essere sottoposto a decantazione naturale, filtrazione, o altro
mezzo di tipo fisico idoneo ad allontanare eventuali residui di
lavorazione (morchie, acque di vegetazione). Per cio' che riguarda lo
stoccaggio nei contenitori, e' possibile utilizzare gas inerti.

Art. 6

Legame con l'ambiente geografico

Nelle aree interessate alla coltivazione dell'olivo per la
produzione dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica
protetta «Olio di Calabria», il clima e' caratterizzato da una
stagione rigida ed umida, da dicembre a febbraio, con temperature
minime che possono scendere sotto gli 8° C, seguita da un periodo
estivo caldo e asciutto, da maggio a settembre, con temperature che
superano frequentemente i 32° C nel periodo di luglio-agosto, al
quale corrispondono lunghi periodi di siccita', attestati dalla bassa
percentuale di piovosita', non superiore al 10%, del totale annuo
delle precipitazioni (in media 600 mm). Si tratta di un clima
temperato ad estate secca, generalmente denominato «mediterraneo».
Inoltre i terreni in cui insiste l'olivo risultano di differente
morfologia e costituzione frutto di complesse vicende geologiche e
tettoniche che hanno portato alla costruzione di una struttura
costituita essenzialmente da una serie di falde cristalline,
denominata nell'insieme Arco calabro, derivante dalla deformazione di
crosta oceanica e continentale.
Le alte temperature, ed i prolungati periodi di siccita' estiva,
rappresentano un importante fattore ambientale che interviene nella
determinazione di alcuni indici di qualita' del prodotto, quali il
contenuto fenolico e la composizione acidica, con particolare
riferimento ai valori dell'acido oleico che assicurano specificita'
al prodotto. L'esclusiva provenienza autoctona delle cultivar
utilizzabili, con una soglia minima del 90% della composizione
varietale, costituisce elemento di specificita' del prodotto finale.
Questo in virtu' del fatto che, come attestato da numerose fonti
bibliografiche, gli oli provenienti dalle cultivar autoctone
calabresi di maggior impatto quantitativo presenti nel disciplinare
di produzione come cultivar prevalenti, presentano, anche
singolarmente, caratteristiche fisiche, chimiche e sensoriali,
conformi alle specifiche indicate. (fra tutte si segnala «Olive
Germoplas - The coltivation,table olive and olive oil industry in
Italy» edited bay I. Muzzalupo, edition INTECH books, ISBN 978-
953-51-0883-2, november 2012).
L'utilizzo delle cultivar prevalenti permette infatti
l'ottenimento di olio con caratteristiche chimiche e sensoriali
omogenee e specifiche, ben individuabili che ne definiscono un
profilo ben riconoscibile dal consumatore. Tra le «particolarita'
sensoriali» dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica
protetta «Olio di Calabria» vi sono in primo luogo il fruttato di
oliva verde o appena invaiata, le note floreali e di carciofo,
accompagnate da persistenti sentori di erba appena sfalciata, foglia,
e pomodoro (verde/maturo). Al gusto, l'«Olio di Calabria», si fa
apprezzare per la struttura armonica dei suoi costituenti, che lo
rendono mediamente dotato di amaro e piccante, caratteristica questa
riconducibile al contenuto fenolico, medio-alto.
Per quanto riguarda la denominazione «Olio di Calabria», merita
particolare attenzione un documento risalente al 1992, che certifica
l'esistenza e la registrazione, presso l'allora «Ministero
dell'industria del commercio e dell'artigianato - ufficio brevetti»
del nome «Olio di Calabria» come titolo identificativo attribuito
all'olio regionale. Ulteriore documentazione relativa alla
commercializzazione dell'oli, in cui e' nuovamente riportata la
dicitura Olio di Calabria, e' costituita dalle numerose fatture
relative al periodo 1975 - 2014. Inoltre, documentazione relativa
allo scambio commerciale di olio di Calabria, attestante la qualita'
riconosciuta del prodotto, si puo' desumere da ulteriore
documentazione risalente al 1865, dalla quale si evince come alcune
aree geografiche della Regione Calabria, erano fornitrici della Real
Casa Borbonica.
La volonta' di migliorare la qualita' dell'olio di Calabria e di
tutelarne la produzione con lo scopo di commercializzare un prodotto
sempre migliore, viene testimoniata dal fatto che già nel lontano
1888 con regio decreto venne istituito in Palmi (RC) ....«un frantoio
sperimentale per il miglioramento dell'olio di oliva»...(«L'Olio
Vergine di Oliva - un approccio alla valorizzazione» - di
Sciancalepore Vito - Hoepli edizioni - anno 2002 pp 141-143). Quanto
richiamato in forma documentale dimostra come il binomio
Olio-Calabria, e' gia' in essere da lungo tempo.
Inoltre, il binomio Olio-Calabria, quindi, territorio- prodotto
ha assunto una fondamentale importanza anche grazie agli sforzi dei
produttori calabresi finalizzati all'ottenimento di un prodotto olio
extravergine di oliva di qualita', che fosse anche capace di
coniugare le condizioni ambientali e la tradizione produttiva. Sforzi
riconosciuti e ampiamente premiati nei vari concorsi nazionali ed
internazionali.
Concorsi e premi internazionali - 1° classificato nelle edizioni
IX-XII-XIV-XIX ( dal 2001 al 2011) del Premio naz.le olio
extravergine d'oliva di qualita' «Ercole Oliario» - 2° classificato
nella XVII edizione del Premio naz.le olio extravergine d'oliva di
qualita' «Ercole Olivario» del 2009 - Gold medal Los Angeles county
fair olive oils of the world nelle edizioni del 2004- 2006-2009
- premio migliore olio extravergine d'oliva biologico dell'anno
L'Extravergine - Guida ai migliori oli del mondo di qualita'
accertata- nelle edizioni 2005-2009 - 2010 - 2° posto primo
campionato del mondo Shanghai Expo nell'edizione del 2010 - 3°
classificato Premio Montiferru nell'edizione del 2009 - Gold Prestige
TERRAOLIVO nelle edizioni 2011 - 2012. I numerosi riconoscimenti
hanno negli ultimi anni contribuito ad accrescere e consolidare la
reputazione tra gli operatori e tra i consumatori dell'Olio di
Calabria legata ad un olio che in se' porta delle specificita' ben
definite, e che con il riconoscimento vedrebbe la giusta tutela, la
giusta promozione, ed il necessario controllo.

Art. 7

Controllo

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto
stabilito dal regolamento (CE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo
incaricato e' Suolo e salute - con sede in via Paolo Borsellino,
12/B - 61032 Fano (PU) Italia tel. +39 0721 860543 - fax +39 0721
869679 - e-mail: info@suoloesalute.it

Art. 8

Designazione e presentazione

All'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal
presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi:
«fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i
riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato
dei singoli produttori o le tecniche di produzione, quali:
«monovarietale» seguito dal nome della varieta' utilizzata, «raccolto
meccanicamente», ecc., preventivamente autorizzati dall'organismo di
controllo.
E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno il consumatore.
Il nome dell'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria»
deve figurare in etichetta con caratteri chiari e indelebili, in modo
da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che
compaiono su di essa. Sull'etichetta deve inoltre essere riportato il
logotipo descritto nel presente art. 8 ed il simbolo europeo della
IGP.
L'olio extravergine d'oliva a indicazione geografica protetta
«Olio di Calabria» deve essere immesso al consumo in recipienti
idonei quali bottiglie di vetro scuro, ceramica e terracotta smaltata
o recipienti in banda stagnata di capacita' non superiore a litri 5
sigillati e provvisti di etichetta.
In etichetta e' obbligatorio indicare l'annata di produzione
delle olive. L'etichetta dovra' riportare il logo della IGP «Olio di
Calabria» come di seguito descritto: il logo per l'olio extravergine
di oliva IGP «Olio di Calabria» Il logo presenta l'immagine di un
albero di ulivo il cui tronco, formato da cinque linee (riferite alle
provincie calabresi), si dispone in modo da formare il disegno
stilizzato della Calabria. Le linee diventano corteccia e sostengono
il fogliame portatore di frutti e di attivita'.
Il font utilizzato per la realizzazione del logo sono Narziss
Drop per la dicitura «Olio di Calabria IGP». Il payoff aggiunto al
logo (calabrese in ogni goccia) e' legato al concetto di cooperazione
tra parti e alla relativa capacita' di costruire un futuro solido
partendo da tradizioni e abitudini comuni, preziose e consolidate.

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

DOCUMENTO UNICO

«OLIO DI CALABRIA»

DOP ( ) IGP (X)

1. Denominazione (Denominazioni) [della DOP o IGP]

«Olio di Calabria»

2. Stato membro o Paese terzo

Italia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di
cui al punto 1
All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine d'oliva
ad indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» deve rispondere
ai parametri specifici per come di seguito indicati.
Caratteristiche organolettiche:
colore: dal verde al giallo paglierino con variazione cromatica
nel tempo.
Caratteristiche olfatto/gustative:

=====================================================================
| Descrittore | Mediana |
+=====================================================+=============+
|Fruttato di oliva | 2 - 8(*) |
+-----------------------------------------------------+-------------+
|Nota aromatiche specifiche: erbaceo e/o carciofo | |
|e/o floreale | > 2 - ≤ 8 |
+-----------------------------------------------------+-------------+
|Amaro | 3 - 6 |
+-----------------------------------------------------+-------------+
|Piccante | 4 - 6 |
+-----------------------------------------------------+-------------+

*) CVR% minore o uguale a 20

Caratteristiche chimico-fisiche:
acido oleico (%): ≥ 70;
acidita' (%): ≤ 0,50;
numero perossidi (meq O2/kg): ≤ 12 meq O2/kg;
spettrofotometria UV K232: ≤ 2,20;
spettrofotometria UV K270: ≤ 0,20;
fenoli - Polifenoli totali: ≥ 200 ppm.
I parametri qualitativi non espressamente citati sono in ogni
caso conformi alla vigente normativa UE per gli oli extravergine di
oliva.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime
(solo per i prodotti trasformati)
L'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» e' riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive provenienti dalle
seguenti cultivar autoctone, a prevalente diffusione sul territorio
regionale (cultivar prevalenti): Carolea, Dolce di Rossano (Sin. :
Rossanese), Sinopolese (Sin. : Chianota, Coccitana), Grossa di Gerace
(Sin. : Mammolese, Geracitana, Dolce), Tondina (Sin. : Roggianella),
Ottobratica (Sinonimo: Dedarico, Perciasacchi), Grossa di Cassano
(Sin. : Cassanese), Tonda di Strongoli, presenti da sole o
congiuntamente, in misura non inferiore al 90 %. Il restante 10 %
puo' provenire da cultivar di olive autoctone di minore diffusione:
Nostrana, Spezzanese, Santomauro, Dolce di Cerchiara, Tombarello,
Ciciarello, Zinzifarica, Galatrese, Tonda di Filocaso, Tonda di
Filadelfia, Borgese, Pennu lara, Mafra, Vraja, Agristigna, Corniola.
Sono accettate, in virtu' della loro funzione di impollinatori, le
altre cultivar nazionali, in misura non superiore al 3 %.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella
zona geografica delimitata
Tutte le fasi del processo di produzione: coltivazione, raccolta,
oleificazione devono avvenire nella zona geografica delimitata.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura,
confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione
registrata
Dopo l'estrazione, l'olio deve essere conservato in recipienti di
acciaio inox o di altro materiale idoneo alla conservazione
dell'olio, perfettamente puliti e senza tracce di detergenti, ubicati
in locali freschi ed asciutti con valori di temperatura compresi tra
i 12 °C ed i 20 °C per la conservazione ottimale dell'olio
extravergine di oliva, al fine di evitare variazioni indesiderate
delle caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche del
prodotto. Prima del confezionamento l'olio deve essere sottoposto a
decantazione naturale, filtrazione, o altro mezzo di tipo fisico
idoneo ad allontanare eventuali residui di lavorazione (morchie,
acque di vegetazione). Per cio' che riguarda lo stoccaggio nei
contenitori, e' possibile utilizzare gas inerti. L'indicazione
geografica protetta «Olio di Calabria» deve essere immesso al consumo
in recipienti idonei quali bottiglie di vetro scuro, ceramica e
terracotta smaltata o recipienti in banda stagnata di capacita' non
superiore a l 5 e provvisti di etichetta.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si
riferisce la denominazione registrata.
All'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressa mente prevista
dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi:
«fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i
riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato
dei singoli produttori o le tecniche di produzione, quali:
«monovarietale» seguito dal nome della varieta' utilizzata, «raccolto
meccanicamente» ecc., preventivamente autorizzati dall'organismo di
controllo.
E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno il consumatore.
Il nome dell'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria»
deve figurare in etichetta con caratteri chiari e indelebili, in modo
da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che
compaiono su di essa. Sull'etichetta deve inoltre essere riportato il
logotipo di seguito riportato. In etichetta e' obbligatorio indicare
l'annata di produzione delle olive. E' consentito il riferimento
all'olio ottenuto col metodo della produzione biologica.

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione dell'olio extravergine d'oliva ad
indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» con prende
l'intero territorio amministrativo della Regione Calabria.

4. Legame con la zona geografica

Nelle aree interessate alla coltivazione dell'olivo per la
produzione dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica
protetta «Olio di Calabria», il clima e' caratterizzato da una
stagione rigida e umida, da dicembre a febbraio, con temperature
minime che possono scendere sotto gli 8 °C, seguita da un periodo
estivo caldo e asciutto, da maggio a settembre, con temperature che
superano frequentemente i 32 °C nel periodo di luglio-agosto, al
quale corrispondono lunghi periodi di siccita', attestati dalla bassa
percentuale di piovosita', non superiore al 10 %, del totale annuo
delle precipitazioni (in media 600 mm).
Si tratta di un clima temperato ad estate secca, generalmente
denominato «mediterraneo».
Inoltre i terreni in cui insiste l'olivo risultano di differente
morfologia e costituzione frutto di complesse vicende geologiche e
tettoniche che hanno portato alla costruzione di una struttura
costituita essenzialmente da una serie di falde cristalline,
denominata nell'insieme Arco calabro, derivante dalla deformazione di
crosta oceanica e continentale.
Le alte temperature, ed i prolungati periodi di siccita' estiva,
rappresentano un importante fattore ambientale che interviene nella
determinazione di alcuni indici di qualita' del prodotto, quali il
contenuto fenolico e la composi zione acidica, con particolare
riferimento ai valori dell'acido oleico che assicurano specificita'
al prodotto.
L'esclusiva provenienza autoctona delle cultivar utilizzabili,
con una soglia minima del 90 % della composizione varietale,
costituisce elemento di specificita' del prodotto finale. Questo in
virtu' del fatto che, come attestato da numerose fonti
bibliografiche, gli oli provenienti dalle cultivar autoctone
calabresi di maggior impatto quantitativo presenti nel disciplinare
di produzione come cultivar prevalenti, presentano, anche
singolarmente, caratteristiche fisiche, chimiche e sensoriali,
conformi alle specifiche indicate. (fra tutte si segnala Olive
Germoplas - The coltivation, table olive and olive oil industry in
Italy edito da I. Muzzalupo, edition INTECH books, ISBN
978-953-51-0883-2, novembre 2012)
L'utilizzo delle cultivar prevalenti permette infatti
l'ottenimento di olio con caratteristiche chimiche e sensoriali
omogenee e specifiche, ben individuabili che ne definiscono un
profilo ben riconoscibile dal consumatore. Tra le «particolarita'
sensoriali» dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica
protetta «Olio di Calabria» vi sono in primo luogo il fruttato di
oliva verde o appena invaiata, le note floreali e di carciofo,
accompagnate da persi stenti sentori di erba appena sfalciata,
foglia, e pomodoro (verde/maturo). Al gusto, l'«Olio di Calabria», si
fa apprezzare per la struttura armonica dei suoi costituenti, che lo
rendono mediamente dotato di amaro e piccante, caratteristica questa
riconducibile al contenuto fenolico, medio-alto.
Per quanto riguarda la denominazione «Olio di Calabria», merita
particolare attenzione un documento risalente al 1992, che certifica
l'esistenza e la registrazione, presso l'allora «Ministero
dell'industria del commercio e dell'artigianato - ufficio brevetti»
del nome «Olio di Calabria» come titolo identificativo attribuito
all'olio regionale.
Ulteriore documentazione relativa alla commercializzazione
dell'oli, in cui e' nuovamente riportata la dicitura Olio di
Calabria, e' costituita dalle numerose fatture relative al periodo
1975-2014.
Inoltre, documentazione relativa allo scambio commerciale di olio
di Calabria, attestante la qualita' riconosciuta del prodotto, si
puo' desumere da ulteriore documentazione risalente al 1865, dalla
quale si evince come alcune aree geografiche della regione Calabria,
erano fornitrici della Real Casa Borbonica.
La volonta' di migliorare la qualita' dell'olio di Calabria e di
tutelarne la produzione con lo scopo di commercializzare un prodotto
sempre migliore, viene testimoniata dal fatto che gia' nel lontano
1888 con regio decreto venne istituito in Palmi (RC) ...«un frantoio
sperimentale per il miglioramento dell'olio di oliva»...(«L'Olio
Vergine di Oliva - un approccio alla valorizzazione» - di
Sciancalepore Vito - Hoepli edizioni - anno 2002, pagg. 141-143).
Quanto richiamato in forma documentale dimostra come il binomio
Olio-Calabria, e' gia' in essere da lungo tempo.
Inoltre, il binomio Olio-Calabria, quindi, territorio-prodotto ha
assunto una fondamentale importanza anche grazie agli sforzi dei
produttori calabresi finalizzati all'ottenimento di un prodotto olio
extravergine di oliva di qualita', che fosse anche capace di
coniugare le condizioni ambientali e la tradizione produttiva. Sforzi
riconosciuti e ampia mente premiati nei vari concorsi nazionali ed
internazionali.
Concorsi e premi internazionali:
1° classificato nelle edizioni IX-XII-XIV-XIX (dal 2001 al
2011) del Premio naz.le olio extravergine d'oliva di Qualita' «Ercole
Oliario»;
2° classificato nella XVII edizione del Premio naz.le olio
extravergine d'oliva di qualita' «Ercole Olivario» del 2009;
Gold medal Los Angeles county fair olive oils of the world
nelle edizioni del 2004-2006-2009;
Premio migliore olio extravergine d'oliva biologico dell'anno
L'Extravergine - Guida ai migliori oli del mondo di qualita'
accertata - nelle edizioni 2005-2009-2010;
2° posto nel Primo campionato del mondo Shanghai Expo
nell'edizione del 2010;
3° classificato Premio Montiferru nell'edizione del 2009;
Gold Prestige TERRAOLIVO nelle edizioni 2011-2012.
I numerosi riconoscimenti hanno negli ultimi anni contribuito ad
accrescere e consolidare la reputazione tra gli operatori e tra i
consumatori dell'Olio di Calabria legata ad un olio che in se porta
delle specificita' ben definite, e che con il riconoscimento vedrebbe
la giusta tutela, la giusta promozione, ed il necessario controllo.

Pdf Scarica documento su Olio di Calabria Igp - Approvazione modifiche ordinarie al disciplinare di produzione 2023

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