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Castagna del Monte Amiata Igp - Disciplinare diproduzione

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Castagna del Monte Amiata Igp

L'IGP Castagna del Monte Amiata è riservata alle castagne ottenute da fustaie di castagno da frutto (Castanea Sativa Mill.) delle varietà marrone, bastarda rossa, cecio, nella zona di  produzione della che comprende i comuni di Arcidosso, Casteldelpiano, Santa Fiora e Seggiano di  Cinigiano e Roccalbegna in provincia di Grosseto e i comuni di Castiglione d'Orcia, Abbadia S.  Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA “CASTAGNA DEL  MONTE AMIATA”


Art. 1.
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Castagna del Monte Amiata" è riservata alle castagne ottenute da fustaie di castagno da frutto (Castanea Sativa Mill.) delle varietà descritte al  successivo art. 2, le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori naturali e  all'opera dell'uomo, conformemente agli elementi e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione.


Art. 2.
L'indicazione geografica protetta designa le castagne prodotte nella zona delimitata al successivo
art. 3 del presente disciplinare, e riferibili alle varietà correntemente conosciute come: marrone,
bastarda rossa, cecio.


Art. 3.
La zona di produzione della «Castagna del Monte Amiata» di cui al presente disciplinare comprende i comuni di Arcidosso, Casteldelpiano, Santa Fiora e Seggiano di Cinigiano e Roccalbegna in provincia di Grosseto e i comuni di Castiglione d'Orcia, Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena;
Il territorio della zona di produzione della "Castagna del Monte Amiata" viene così delimitato:
iniziando sulla tavoletta della nuova serie al 25.000 dell'Istituto geografico militare italiano del
foglio n. 320, sez. IV "Montenero", in senso orario partendo dalla confluenza del torrente Ribusieri nel fiume Orcia, si segue il fiume Orcia risalendolo (si entra nel foglio n. 320, sez. I  "Seggiano") fino alla confluenza del fosso Ansitonia (siamo sul confine, in ordine di successione,  tra i comuni di Montalcino e di Castiglione D'Orcia in Provincia di Siena, e il comune di  Casteldelpiano in provincia di Grosseto), si segue, risalendolo, il fosso fino al ponte con la strada  statale 323 in località Osteria Ansitonia (da qui si entra in territorio del comune di Castiglione  D'Orcia). Si segue la strada statale per circa 370 metri e, deviando al bivio, si segue la strada  provinciale che porta a Castiglione D'Orcia passando per la frazione di "PoggioRosa". Al bivio  successivo si prende la strada provinciale che porta a Campiglia D'Orcia, che si segue in direzione  Campiglia D'Orcia passando per la località Campo le Capanne. Si devia sulla strada  interpoderale che porta al podere Spicchio e successivamente si segue il Fosso dei Grottoni fino  alla località Le Rogheta dove si prende con direzione Est la strada per Campotondo (si entra nel  foglio vecchia serie n. 129 IV-NE "Campiglia D'Orcia") e successivamente per Bacci. Si seguono le  carrarecce che passano per "Poderuccio" e "Mecarelli" fino ad incontrare il fosso "Fossatone"  che si risale fino ad incontrare la carrareccia per "Poderino"; si segue questa strada,  attraversando tale località, fino al villaggio "Callie" e si continua per "Bagni San Filippo" fino alla  strada provinciale dell'Amiata, che si risale, in direzione Abbadia S.S. (si entra nel territorio di  questo comune), fino al torrente "Pagliola", subito dopo il "Pod. Zaccaria". Quindi si discende tale  torrente per un buon tratto fino ad incontrare, sulla destra, la carrareccia per il "Pod. Pietre  Grosse" e si risale quest'ultima fino alla  strada provinciale dei "Combattenti". Si segue detta  strada fino all'innesto con la strada comunale  di "Santo Spirito" seguendola fino all'omonimo  "Pod. Di Santo Spirito". Qui si scende  verso il fosso del "Minestrone", lo si segue per una breve  distanza e si devia (entrando nel  comune di Piancastagnaio) per il "Pod. Querciole": seguendo le  varie strade comunali, si risale  verso Piancastagnaio attraversando le località "Bellavista", "Il  Fatino", "Pod. Colle", "Casa Frà dei  Santi". 
Continuando verso il "Pod. Ceppeta" si raggiunge, in località "Casa di Paolo", il torrente "Senna",
che si risale verso la frazione "Saragiolo" per proseguire verso Castell'Azzara sempre su strada 
provinciale, passando sotto il Poggio La Roccaccia e fino al quadrivio delle strade per Selva,
Selvena e Castell'Azzara (poco prima nel passaggio sotto P.ggio Paiccione si è entrati in territorio
comunale di Castell'Azzara provincia di Grosseto e nel foglio n. 332 sez. I "Semproniano", che si
segue passando per la miniera del Siele ed innestandosi sulla provinciale per Castell'Azzara nelle
vicinanze della località "Rigo". Si prosegue sulla provinciale aggirando Castell'Azzara ad Ovest e
innestandosi sulla vicinale per Selvena che si lascia dopo il P.ggio Concianese prendendo un'altra
vicinale che attraversando la località "Le Valli" si innesta sulla vicinale per Selvena passando nelle
vicinanze del "poggio Pelato". Si prosegue passando per "La Casina" e "C. Cappelletti" e
incrociando la strada che da Selvena porta all'ex miniera Morona si prosegue fino ad incontrare il
fosso Carminata. Qui si scende nel ramo destro del fosso Carminata seguendolo fino alla confluenza
con il fiume Firra. Si risale il fiume Fiora fino alla confluenza del "Fesso del Bove" che si risale
fino ad incontrare la strada provinciale Petricci/Triana che si segue in direzione Triana (si entra in
territorio comunale di Roccalbegna). In questa frazione si entra nella strada statale n. 323 che si
segue passando per Roccalbegna (poco oltre il capoluogo comunale si entra nel foglio n. 332 Sez.
IV "Cana"), Santa Caterina, Pod.e Cancellone, fino a Case Belardi. Qui si segue la strada comunale che porta verso i poderi di Castellina fino al ponte sul fosso Colombo. Si scende il fosso  Colombo che confluisce nel fosso il Rigo, il quale a sua volta confluisce nel torrente  Trasubbino. Si scende il torrente per un centinaio di metri, e sul versante opposto si prende la  strada interpoderale che porta al pod.e Pescinone e al pod.e Caprarecce, e proseguendo fino al  torrente Trasubbie. Si risale il t. Tra subbie (entrando nel foglio n. 320 sez. III "Cinigiano") fino  poco oltre il podere la Dogana  all'incrocio con la strada interpoderale che porta alla strada  comunale Stribugliano/poggio Miliotto si seguono in successione queste due strade e si prosegue  sull'interpoderale per il pod.e Castagnolo.
Da qui con una carrareccia si scende nel fosso delle Melacciole ramo di sinistra che si segue fino
alla confluenza con il torrente Melacce. Si risale il Melacce fino alla confluenza con il torrente
Rancida. Si risale quest'ultimo e, successivamente, si risale il fosso del Diavolo fino al ponte sulla
strada provinciale per Stribugliano. Qui si segue tale strada in direzione di Castiglioncello Bandini
(si entra in territorio comunale di Cinigiano) e si prosegue fino al bivio con la provinciale
Cinigianese n. 7 seguendo quest'ultima verso Monticello Amiata e fino al ponte sul fosso del
Termine. Si segue il corso d'acqua che più a nord si unisce con il torrente Ribusieri (poco oltre
questa confluenza si entra nel foglio n. 320 sez. IV "Montenero"). Si segue il Ribusieri fino alla sua confluenza nel fiume Orcia che è il punto di partenza di questa perimetrazione.


Art. 4.
Le condizioni ambientali delle fustaie di castagno destinate alla produzione della "Castagna del
Monte Amiata" devono essere quelle tradizionali della zona.
Sono pertanto da considerarsi idonee le fustaie di castagne da frutto site nella zona fitoclimatica del "Castanetum" del Monte Amiata, e comunque ubicate nella fascia compresa tra i 350 e i 1000 m.s.l.m., coltivate in terreni derivanti in massima parte da rocce vulcaniche e arenacee e  comunque a prevalente o abbondante componente silicea, atti così a conferire al prodotto in  questione la sua caratterizzazione organolettica.
I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli in uso tradizionale e generalizzato nella zona amiatina o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche di tipicità dei frutti. La densità di piante ad ettaro sarà compresa tra  un minimo di 60 ed un massimo di 150 piante.
È vietata ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci nella fase
produttiva.
La raccolta potrà essere effettuata a mano o con mezzi meccanici idonei tali da salvaguardare
l'integrità del prodotto.
La pezzatura minima ammessa per ognuna delle tre varietà descritte è pari a ottanta acheni per
chilogrammo netto allo stato fresco. Per le annate con andamento climatico particolarmente
favorevole è ammessa una tolleranza del 10 %.
La produzione con l'indicazione geografica protetta "Castagna del Monte Amiata", non potrà
superare la produzione massima di kg 12 per pianta e di kg 1800 per ettaro.
Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento e conservazione dei frutti, debbono essere
effettuate nell'ambito del territorio di produzione così come delimitato all'art. 3.
La conservazione del prodotto dovrà essere fatta mediante cura in acqua fredda per non più di sette giorni senza aggiunta di alcun additivo, o mediante sterilizzazione con bagno in acqua calda  e successivo bagno in acqua fredda senza aggiunta di nessun additivo e secondo la  corretta tecnica locale. È ammessa la conservazione tramite surgelazione secondo le modalità  previste per i prodotti surgelati.


Art. 5.
La sussistenza delle condizioni di idoneità di cui all'articolo precedente è accertata in particolare
mediante iscrizione delle fustaie di castagno da frutto di cui all'art. 4, in apposito albo tenuto ed
aggiornato dalla regione Toscana o da un organismo privato che risponda ai requisiti della norma
EN 45011, o da altro soggetto da questi delegato.
L'iscrizione delle fustaie all'albo dovrà specificare la ditta proprietaria del castagneto, la superficie
della fustaia con i rispettivi dati catastali, ed il numero di piante esistenti per ogni singola varietà, e dovrà essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno a decorrere dal quale il produttore intende contrassegnare il prodotto con l'indicazione geografica protetta; entro la stessa data devono essere presentate le domande intese ad apportare eventuali modifiche all'iscrizione stessa.
La raccolta dei frutti deve avvenire tra il 15 settembre ed il 15 novembre di ogni anno. In caso di
andamento stagionale avverso o fuori norma, l'organismo che gestisce l'albo può protrarre la
raccolta fino ad un massimo di altri quindici giorni, ed in tal caso rende pubblica la proroga del
termine di raccolta con la pubblicazione sui quotidiani locali e l'affissione agli albi comunali dei
comuni nel cui territorio rientra la zona di produzione dell'indicazione geografica protetta.
Entro dieci giorni dalla fine della raccolta deve essere presentata all'organismo che gestisce l'albo, la denuncia di produzione relativa all'annata in corso. La denuncia di produzione da parte  di un produttore può essere fatta in più volte, e chi gestisce l'albo rilascerà, di volta in volta,  attestazione del prodotto denunciato.


Art. 6.
Per l'immissione al consumo gli acheni devono appartenere esclusivamente ad una sola varietà  fra quelle indicate all'art. 2, con divieto assoluto di mescolare tra loro le partite di varietà diverse  e devono essere commercializzate in contenitori per alimenti a retina, con maglie non superiori a quattro millimetri di lato di un quadrato. Il confezionamento del prodotto deve avvenire  ell'ambito della zona di cui all'art. 4.
I frutti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
dimensioni: grandi;
forma: obovata od ovale con apice poco pronunciato;
colore: rossastro con striature più scure;
ilo: colore nocciola e a contorni regolari;
episperma: facilmente asportabile di colore fulvo chiaro;
seme: colore crema chiaro;
sapore: delicato e dolce.
I prodotti trasformati possono menzionare in etichetta che il prodotto stesso è ottenuto dalla
"Castagna del Monte Amiata", purché il trasformatore si sottoponga ai controlli da parte
dell'organismo di cui all'art. 8 e rispetti le prescrizioni impartite da detto organismo relativamente
alla conservazione del prodotto fresco.


Art. 7.
La "Castagna del Monte Amiata" con indicazione geografica protetta deve essere confezionata nei contenitori di cui al precedente articolo nei pesi definiti e con quantità nominali conformi al bollo  di garanzia di: 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 30000 grammi. Detti contenitori devono essere  chiusi e sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura  del sigillo. Il sigillo, oltre al bollo di garanzia dell'organismo di controllo, è costituito da una  etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:
a) "Castagna del Monte Amiata", seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura "indicazione geografica protetta", conformemente al logo descritto nell'allegato A e facente parte integrante  del presente disciplinare;
b) con caratteri ridotti del 50% rispetto alla scritta "Castagna del Monte Amiata", è obbligatorio inserire nella etichettatura il nome della varietà delle castagne contenute nella confezione  (marrone, bastarda rossa, cecio);
c) nome cognome o ragione sociale del produttore, nonché la ditta e la sede di chi ha effettuato il condizionamento del prodotto (sia esso il produttore o terzi);
d) quantità di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformità delle norme metrologiche vigenti.
È fatto divieto assoluto di usare qualsiasi altra denominazione o aggettivazione aggiuntiva.
Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.


Art. 8.
La vigilanza sull'indicazione geografica protetta "Castagna del Monte Amiata" è svolta dal 
Ministero per le politiche agricole, il quale potrà avvalersi di un unico consorzio volontario fra i 
produttori della "Castagna del Monte Amiata".
Il controllo sulle disposizioni contenute nel presente disciplinare è svolto da una autorità pubblica 
designata o da un organismo privato autorizzato dal Ministero per le politiche agricole ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 53 della legge n. 128/1998.
Il logo della "Castagna del Monte Amiata" è composto dal disegno di due castagne di colore 
marrone chiaro che va sfumando all'interno, con contorni molto marcati e di colore marrone  scuro.
L'ilo delle castagne è colore giallo chiaro. Sullo sfondo immediatamente dietro le due castagne  sono rappresentate due foglie stilizzate di castagno colore verde chiaro sfumante verso il bianco.  Anche il contorno delle foglie è colore marrone scuro come le castagne. Il complesso castagne -  foglie proietta alla base un'ombra di colore marrone scuro.
Subito sotto il sopradescritto disegno vi è la scritta in corsivo minuscolo con andamento ricurvo e  di colore marrone scuro "castagna" seguita immediatamente sotto con caratteri stampatello,  andamento rettilineo di colore verde uguale alle foglie, dalla scritta "del Monte Amiata" e, ancora  sotto in caratteri stampatello tutto maiuscolo, colore marrone più chiaro, con dimensioni ridotte  del sessanta per cento e su tre righe, la scritta "indicazione geografica protetta".
Le dimensioni massime del logo sopradescritto da usarsi sulle etichette, dovranno essere di cm  7,5 per l'altezza e cm 7 per la larghezza. Le dimensioni minime potranno essere ridotte fino ad  un quarto di quelle massime.


Castagna del Monte Amiata Igp

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