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Sicilia Doc - Modifica temporanea del disciplinare di produzione - 2023

Pubblicato da disciplinare
Sicilia Doc

Decreto concernente la modifica temporanea del disciplinare di produzione della Doc Sicilia per l'anno 2023.

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIQPAI
DGPQA - Uff. Pqa 4


Decreto concernente la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione  di origine controllata dei vini “Sicilia”.


VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre  2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i  Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni  tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra  il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le  domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle  menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  restrizioni dell'uso, le  modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione  nonché  l’etichettatura e la presentazione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle  indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di  opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la  cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del  Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica  italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della produzione e del commercio del vino;

VISTO il DM 06/12/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83  dell’08/04/2022, recante “Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n.1308/2013, n.  33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione  e l’esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni  tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle  menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione”;

VISTO il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta dei vini  “Sicilia”, così come da ultimo modificato con il provvedimento ministeriale n. 47350 del  14/06/2017, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità -Vini DOP e IGP;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1938 della Commissione del 7/10/2022
relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una Denominazione di Origine
Protetta o di una Indicazione Geografica Protetta con il quale sono state approvate le
modifiche al disciplinare di produzione della DOP dei vini “Sicilia”;

VISTA la domanda del Consorzio di tutela vini Sicilia DOC, con sede in Palermo (PA),
presentata in data 31/10/2023, intesa ad ottenere la modifica temporanea del disciplinare di
produzione della DOP “Sicilia”, ai sensi degli articoli 14 e 18 del Reg. (UE) 2019/33 e
dell’articolo 11 del (UE) 2019/34, con riferimento all’ art. 2 del disciplinare di produzione
limitatamente alla campagna vendemmiale 2023/2024;

VISTA la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 47 del
10/11/2023 dell’avviso di richiesta di modifica temporanea del disciplinare di produzione
della DOP dei vini “Sicilia”;

VISTA la nota Prot. n. 176814 del 08/11/2023 della Regione Siciliana, con la quale è stato
espresso il parere favorevole all’accoglimento della predetta richiesta;

VISTA la relazione sulle avversità atmosferiche registrate nel territorio della Regione Sicilia
nel periodo maggio-ottobre 2023, redatta dalla Unità Operativa S9.05 SIAS Sicilia Orientale
- Catania del Dipartimento dell’Agricoltura, sui dati rilevati dalle stazioni
agrometeorologiche del Servizio Informatico Agrometeorologico Siciliano (SIAS);

VISTA la Deliberazione n. 470 del 28/11/2023 della Regione Siciliana di “Dichiarazione
dello stato di calamità per i danni causati alle produzioni agricole in Sicilia da ondate di
calore e incendi nel mese di luglio e dalla siccità autunnale nei mesi di settembre e ottobre
2023”.

TENUTO CONTO delle motivazioni intese a supportare la predetta modifica temporanea
del disciplinare di produzione in questione, di seguito sintetizzate:
- l’andamento climatico e termo-pluviometrico avverso nelle province siciliane nell’annata
2023, caratterizzato da notevole umidità e precipitazioni eccezionalmente abbondanti nel
periodo maggio-giugno 2023 e, successivamente, nei mesi di luglio e agosto, l’incremento
anomalo delle temperature caratterizzato da condizioni meteorologiche decisamente più
elevate rispetto alle situazioni climatiche medie relative allo stesso periodo con straordinarie
ondate di calore e incendi, nonché la successiva insolita siccità autunnale registrata nei mesi
settembre-ottobre 2023, ha bloccato la maturazione delle uve e ridotto notevolmente la rese,
con evidenti conseguenze sul piano produttivo e di gestione delle rivendicazioni;
- l’andamento climatico particolarmente umido e torrido, ha ridotto notevolmente la resa dei
vitigni principali che costituiscono la base delle tipologie bianco, rosso e rosato e delle
produzioni bi-varietali impedendo ai produttori vitivinicoli di rispettare l’ambito aziendale
così come previsto dall’art. 2 del vigente disciplinare di produzione della DOP dei vini
“Sicilia”;

RITENUTO che la delibera di giunta regionale n. 470 del 28/11/2023 è valida base giuridica
per la modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP “Sicilia” che si
prefigge, per un periodo transitorio circoscritto alla corrente vendemmia 2023, di limitare
gli effetti negativi sul livello qualitativo delle uve e dei prodotti base destinati
all’elaborazione dei vini DOP “Sicilia”, nonché di limitare i danni economici per i
produttori vitivinicoli interessati e di salvaguardare l’immagine della denominazione di
origine in questione;

RITENUTO
- che sussistono i presupposti tecnico giuridici per l’accoglimento della domanda di
modifica temporanea del disciplinare in questione, in conformità all’articolo 18 del Reg. UE
n. 33/2019;
- di dover approvare con il presente decreto la “modifica temporanea” del disciplinare di
produzione della produzione della DOP dei vini “Sicilia” nei termini sopra evidenziati,
limitatamente alla corrente campagna vendemmiale 2023/2024;
- di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione della “modifica
temporanea” del disciplinare di produzione, nonché alla comunicazione della stessa
modifica alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi
dell’articolo 30, par. 1, lettera a) del Reg. UE n. 34/2019;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in
particolare l’articolo 16, lettera d);


DECRETA


Articolo 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini “Sicilia”, così come consolidato con le modifiche  da ultimo approvate con il Reg. di esecuzione 2022/1938 richiamato in premessa, è approvata,  limitatamente alla corrente vendemmia 2023, la seguente “modifica temporanea”:
a) all’articolo 2, al comma 1, primo capoverso, la frase:
“I vini della Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” devono essere ottenuti dalle uve  prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:”
è sostituita con la seguente:

“I vini della Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” devono essere ottenuti dalle uve delle  seguenti varietà provenienti dai vigneti idonei alla produzione dei vini di cui all’art. 1, nella  seguente composizione ampelografica:”


Articolo 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione sul
sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP.
2. La “modifica temporanea” di cui all’articolo 1 è comunicata, entro 30 giorni dalla
predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo “eAmbrosia” messo a disposizione ai sensi dell’articolo 30, par. 1, lettera a) del Regolamento
(UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell’Unione europea a
seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini
DOP e IGP e per estratto avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.


IL DIRIGENTE
Roberta Cafiero
(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

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