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Liquirizia di Calabria Dop - Proposta di riconoscimento

Pubblicato da disciplinare
Liquirizia di Calabria dop

La denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria» e' riservata esclusivamente alla  liquirizia proveniente dalle coltivazioni e dallo spontaneo di Glychirrhiza glabra (Fam. Leguminose), nella varieta' denominata in Calabria «Cordara»

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO 

Proposta di riconoscimento della denominazione d'origine protetta
«Liquirizia di Calabria»

(GU n.180 del 4-8-2007)
 
 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della
denominazione d'origine protetta «Liquirizia di Calabria», ai sensi
del Reg. (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata
dal Consorzio Tutela Piante Officinali con sede in Cosenza - Corso
d'Italia, 79, acquisito inoltre il parere della regione Calabria,
esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di
produzione nel testo di seguito riportato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della
disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo», e
successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo -
Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA
III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e
costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto
Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di
riconoscimento alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(CEE) n. 510/06, ai competenti organi comunitari.
Proposta di disciplinare di produzione Dop «Liquirizia di Calabria»

Art. 1.
Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria» e' riservata esclusivamente alla  liquirizia proveniente dalle coltivazioni e dallo spontaneo di Glychirrhiza glabra (Fam. Leguminose), nella varieta' denominata in Calabria «Cordara», e rispondente alle condizioni ed i  requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la «Liquirizia di Calabria»
DOP si presenta nelle tipologie di seguito indicate:
tronchetto o bastoncino di radice fresca:
colore giallo paglierino;
sapore dolce aromatico intenso e persistente;
lunghezza da 5 a 20 cm;
diametro minimo 0,6 cm;
umidita' compresa tra 38% e 42%;
glicirrizzina compresa tra 0,60% e 1,40%;
tronchetto o bastoncino di radice essiccata:
colore dal giallo paglierino al giallo ocra;
sapore dolce e fruttato leggermente astringente;
lunghezza da 5 a 20 cm;
diametro minimo 0,3 cm;
umidita' compresa tra 6% e 12%;
glicirrizzina compresa tra 1,2% e 2,4%;
taglio Tisana e Polvere di radice:
colore dal giallo paglierino al giallo ocra;
umidita' compresa tra 6% e 12%;
glicirrizzina compresa tra 1,2% e 2,4%;
polvere liofilizzata e Compressa da polvere liofilizzata:
colore dal marrone chiaro al marrone terra bruciata;
umidita' compresa tra 5% e 10%;
glicirrizzina compresa tra 2% e 6%;
pasta di estratto:
colore dal marrone terra bruciata al nero;
umidita' compresa tra 21% e 35%;
glicirrizzina compresa tra 2% e 5%;
pane di estratto:
colore dal marrone terra bruciata al nero;
peso compreso tra 3 kg e 5kg;
umidita' compresa tra 9% e 20%;
glicirrizzina compresa tra 3% e 6%;
pastigliaggio, anche aromatizzato, lucidato o non lucidato:
colore dal marrone terra bruciata al nero;
umidita' compresa tra 6% e 13%;
glicirrizzina compresa tra 2% e 6%;
Polvere di estratto rimacinato:
colore dal marrone terra bruciata al nero;
umidita' compresa tra 6% e 10%;
glicirrizzina compresa tra 3% e 6%.

Art. 3.
Delimitazione area di produzione

La zona di produzione della «Liquirizia di Calabria» D.O.P.
comprende i seguenti comuni:
provincia di Cosenza: Falconara Albanese; Fiumefreddo Bruzio;
Longobardi; Lago; Belmonte Calabro; San Pietro in Amantea; Amantea;
Aiello Calabro; Serra d'Aiello; Cleto; Campana; Scala Coeli;
Caloveto; Terravecchia; Cariati; Mandatoriccio; Pietrapaola;
Calopezzati; Crosia; Cropalati; Paludi; Rossano; Corigliano;
Terranova da Sibari; Spezzano Albanese; San Lorenzo del Vallo;
Altomonte; Cassano Jonio; Civita; Francavilla Marittima; Villapiana;
Trebisacce; Cerchiara di Calabria; Amendolara; Roseto Capo Spulico;
Montegiordano; Rocca Imperiale; Tarsia; Roggiano Gravina; San Marco
Argentano; Cervicali; Torano Castello; Mongrassano; Cerzeto; San
Martino di Finita; Rota Greca; Lattarico; Bisignano; San Demetrio
Corona; Santa Sofia D'Epiro; San Giorgio Albanese; Luzzi; San
Benedetto Ullano; Vaccarizzo; Montalto Uffugo; Rose; Rende; San Fili;
San Vincenzo la Costa; Marano Marchesato; Marano Principato; Cosenza;
Castrolibero;
provincia di Catanzaro: Nocera Tirinese; Falerna; Gizzeria;
Lamezia Terme; Maida; Iacurso; Cortale; San Pietro a Maida; Curinga;
Caraffa; Catanzaro; Sellia; Sant'Andrea Apostolo; San Sostene;
Cardinale; Davoli; Satriano; Gagliato; Chiaravalle; Soverato;
Petrizzi; Argusto; Montepaone; Gasperina; Montauro; Staletti';
Squillace; Girifalco; Borgia; San Floro; Sellia Marina; Simeri
Crichi; Soveria Simeri; Zagarise; Sersale; Guardavalle; Santa
Caterina allo Jonio; Badolato; Isca; Cropani; Botricello; Andali;
Belcastro; Mercedusa;
provincia di Crotone: Isola Capo Rizzato; Cutro; Crotone;
Mesoraca; San Mauro M.; Petilia; Rocca Bennarda; Cotronei; Scandale;
Santa Severina; Rocca di Neto; Strongoli; Casabona; Belvedere
Spinello; Carfizzi; Pallagorio; San Nicola dell'Alto; Melissa; Ciro';
Ciro' Marina; Umbriatico; Crucoli;
provincia di Vibo Valentia: Filadelfia; Francavilla Angitola;
Polia; Monterosso; Maierato; Filogaso; Sant'Onofrio; Pizzo; Briatico;
Vibo Valentia; Zambrone; San Costantino; Parghelia; Tropea; Drapia;
Ricadi; Joppolo; Zaccanopoli; Spilinga; Mileto; San Calogero;
Limbadi; Nicotera; San Gregorio d'Ipponia; Francica; Filandari;
Stefanaconi; Cessaniti; Jonadi; Rombiolo; Zungri; Gerocarne;
Capistrano;
provincia di Reggio Calabria: Condofuri; Montebello; San
Lorenzo; Melito Porto Salvo; Rogudi; Bova; Palizzi; Brancaleone;
Bivongi; Bruzzano; Ferruzzano; Africo; Caraffa del Bianco; Bianco;
Casignana; Samo; Sant'Agata del Bianco; San Luca; Careri; Benestare;
Antonimia; Stalti; Bovalino; Ardore; Sant'Ilario dello Jonio; Locri;
Portigliola; Gerace; Agnana Calabra; Canolo; Martone; Mammola;
Grotteria; Siderno; Gioiosa Jonica; Marina di Gioiosa Jonica;
Roccella Jonica; San Giovanni di Gerace; Caulonia; Placanica; Riace;
Monasterace; Stignano; Camini; Stilo; Pazzano.

Art. 4.
Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In
questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti
dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali
avviene la produzione, degli agricoltori, dei conferitori, dei
produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia alla
struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e attraverso
l'obbligo per i confezionatori di operare il confezionamento e
l'etichettatura sotto il diretto controllo della struttura di
controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare di produzione,
e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone,
fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno
assoggettate al controllo da parte delle strutture di controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

Al momento dell'impianto di nuovi liquirizieti va effettuata una
lavorazione profonda e risemina delle talee di radice di liquirizia.
La coltivazione della liquirizia ha il merito di migliorare la
fertilita' del terreno, poiche' e' una pianta azotofissatrice.
Il liquirizieto produce radice ogni 3 o 4 anni, pertanto e'
possibile praticare delle colture intercalari autunno-vernine, che
consentono di avere produzione tutti gli anni. Le colture praticabili
insieme alla liquirizia sono le foraggeree, gli ortaggi e le
leguminose.
Nel periodo primaverile e nel periodo autunnale, sul terreno di
coltivazione della liquirizia e' possibile lo sfalcio.
Sono consentite tutte le lavorazioni del terreno necessarie per
le coltivazioni intercalari, purche' non si superino i 60 cm di
profondita'.
E' consentita la raccolta della liquirizia spontanea, che in
Calabria e' rigogliosa ed e' molto diffusa, purche' i predetti
liquirizieti siano iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 4
tenuto dall'organismo di controllo.
L'attivita' di raccolta non deve superare i 60 cm di profondita'
e l'agricoltore deve dare comunicazione alla struttura di controllo,
almeno cinque giorni prima, dell'inizio dell'operazione indicando
contestualmente la superficie e le particelle catastali sulla quale
opera.
Non e' ammessa la bagnatura delle radici dopo la raccolta.
Le radici sottoposte a taglio e calibratura, andranno
successivamente lavate esclusivamente con acqua, in vasche o
lavatrici.
Il tronchetto o bastoncino di radice fresca subisce, prima del
confezionamento un'asciugatura superficiale fino ad ottenere
un'umidita' compresa tra 38% e 42% del peso del prodotto, mentre il
tronchetto o bastoncino di radice essiccata prima di essere
commercializzato come tale deve essere sottoposto al processo di
essiccazione. Tale operazione avviene in luoghi aperti ventilati e
soleggiati o in luoghi chiusi ma ben arieggiati, oppure in forni
ventilati, evitando di sottoporre il prodotto a temperature superiori
ai 50°C che ne modificherebbero le caratteristiche.
Dopo l'essiccazione, dalla macina delle radici si ottengono
pezzetti di varia granulometria definiti: taglio, tisana e polvere di
radice, utili per la preparazione di tisane ed infusi.
Le radici raccolte possono essere utilizzate per ottenere gli
estratti di radici di liquirizia.
Durante la fase di tranciatura e macina le radici vengono
tagliate e schiacciate attraverso l'utilizzo di tranciatrici a lame,
mulini a pietra o a martelli. Questa fase consente di ottenere la
migliore e piu' ampia superficie di contatto tra il solvente (acqua)
ed il soluto (radice di liquirizia).
L'estrazione del succo e' ammessa solo con metodi fisici (acqua)
e non con metodi chimici (solventi di nessun tipo). Non e' ammesso
l'utilizzo di antischiuma di qualsiasi tipo. L'estrazione avviene per
mezzo di estrattori continui o discontinui.
Il succo di liquirizia, cosi' ottenuto, deve essere sottoposto
sempre a chiarificazione mediante l'utilizzo di separatori o
chiarificatori.
L'operazione successiva di concentrazione del succo avviene o per
evaporazione o per osmosi inversa e non e' consentito aggiungere al
succo alcun tipo di additivo o zuccheri e suoi derivati di nessun
genere.
Al termine di questa fase si ottengono il pane di liquirizia e la
pasta di liquirizia.
Qualora il processo di osmosi inversa e' immediatamente seguito
dal processo di liofilizzazione si ottiene la polvere di estratto.
Quest'ultima se sottoposta a pressatura permette di ottenere la
compressa da polvere liofilizzata. Inoltre la polvere liofilizzata e
reidratata con acqua puo' essere impastata ed estrusa per ottenere
del pastigliaggio di varie forme e dimensioni e successivamente
immesso nei forni di essiccazione.
Il pane di liquirizia ottenuto viene prima estruso per ottenere
pastigliaggi di varie forme e dimensioni e successivamente immesso
nei forni di essiccazione. Alla fine di questa fase, i prodotti
ottenuti dovranno presentarsi omogenei e compatti. L'eventuale
lucidatura del pastigliaggio avviene utilizzando solo vapore.
Al fine di ottenere pastigliaggio aromatizzato e' sufficiente
aggiungere, nella fase di estrusione, l'aroma desiderato in
proporzione massima di 5 g per 1 kg di estratto di radice.
A seguito della fase di estrusione si puo' ottenere, oltre al
pastigliaggio, anche la polvere di estratto rimacinato, ottenuta
dall'essiccazione e macinatura, naturalmente con granulometria
maggiore rispetto alla polvere ottenuta tramite il processo di
liofilizzazione dell'estratto di radice.
Le operazioni di confezionamento devono avvenire nell'areale
definito all'art. 3 al fine di garantire la qualita', il controllo e
la tracciabilita' del prodotto.
L'immissione sul mercato della liquirizia di Calabria non
confezionata nella zona di produzione non consentirebbe di garantire
l'igiene e la sicurezza del prodotto.
Il prodotto non confezionato presso le aree di produzione rischia
inoltre di subire alcune modificazioni di colore, sapore o odore, che
farebbero perdere allo stesso alcune delle caratteristiche specifiche
indicate all'art. 2.
In particolare l'umidita' che il prodotto potrebbe assorbire
comporterebbe una variazione della consistenza ed il suo
rammollimento e produrrebbe inoltre alterazioni di natura chimica e
microbiologica.
Il confezionamento del prodotto finito appare necessario per
garantire il consumatore in ordine alla qualita' del prodotto e deve,
per i motivi esposti, essere effettuato nell'area di produzione e
preferibilmente proprio presso l'azienda di produzione.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

La «Liquirizia di Calabria» DOP si distingue decisamene da
prodotti ad essa similari sia dal punto di vista chimico fisico,
quali la bassissima percentuale di glycyrrhizina che si attesta
intorno allo 0,6%-1,2%, sia dal punto di vista organolettico, come la
particolare dolcezza, dovuta ad una minore presenza di sostanze
amaricanti quali i tannini.
E' dimostrato che tali caratteristiche sono strettamente
correlate alla peculiare posizione geografica del territorio, le sue
particolari caratteristiche oro-geografiche e quindi il microclima
che ne consegue. Gli ambiti territoriali sufficientemente omogenei a
piccola scala che ci consentono di evidenziare gli elementi che
caratterizzano i suoli della regione sono: i rilievi interni della
Sila, delle Serre e dell'Aspromonte; il Massiccio del Pollino, le
aree collinari attraverso le quali i rilievi interni degradano verso
il mare ed i rilievi collinari dell'alto versante jonico. Sono
proprio queste ultime due tipologie di suoli che si legano
profondamente alla presenza della liquirizia sia allo stato spontaneo
che coltivata. L'habitat ideale per la liquirizia coincide con quello
della vite e dell'ulivo, e quindi, quasi con l'intero territorio
calabrese.
La radice di liquirizia e' stata da sempre una fonte di reddito e
di occupazione per le popolazioni calabresi, basti pensare che gia'
verso la fine del `700 in Calabria erano attivi non meno di 18
«conci» (cosi' venivano denominate dalla popolazione locale le
fabbriche per la lavorazione e la trasformazione della radice di
liquirizia). Nella seconda meta' del `800 in Calabria si e' arrivati
a contare circa 120 conci, dislocati sull'intero territorio
regionale. Si puo' ben immaginare, come tale risorsa naturale potesse
essere validissima fonte di reddito ed occupazionale per l'intero
territorio, infatti un solo concio, nei periodi di massima
produzione, arrivava ad occupare fino a 250 operai suddivisi nelle
varie mansioni.
In molti documenti appare evidente come la particolare radice di
liquirizia sia identificativa della regione Calabria, gia' all'inizio
del `800 l'Enciclopedia Britannica la descrive come la migliore e con
le caratteristiche organolettiche piu' armoniose, simile e' la
relazione del Dipartimento di Stato degli USA 1985.
Inoltre e' indubbio che la liquirizia identifica un «prodotto»
complesso, frutto dell'interazione con l'opera dell'uomo, che si e'
tramandata nel corso dei secoli ed e' assurta alla dignita' di
tradizione della regione Calabria. (Dipinto di Saint-Non fine 1700;
documento SVIMEZ «Piante officinali in Calabria presupposti e
prospettive» 1951).

Art. 7.
Organismo di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare e' svolto da una struttura di controllo autorizzata,
conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del
regolamento (CE) n. 510/06.

Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura

La «Liquirizia di Calabria» DOP e' commercializzata in confezioni
di cartone, vetro, metallo, ceramica, polipropilene e cartene, in
relazione alla tipologia immessa al consumo. Ogni confezione deve
comunque essere sigillata, in maniera che l'apertura della stessa
comporti la rottura del sigillo. In particolare:
1. il tronchetto o bastoncino di radice fresca e tronchetto o
bastoncino di radice essiccata e pastigliaggio viene confezionato
singolarmente in bustine di polipropilene o cartene ovvero in
mazzetti dai 5 ai 110 pezzi che vengono commercializzati in
espositori di cartone, o di ceramica o di vetro. Per il tronchetto o
bastoncino di radice essiccata e' ammesso il confezionamento in
astucci singoli o multipli in cartone o metallo;
2. il taglio tisana e la polvere di radice sono commercializzate
in bustine di polipropilene o cartene di peso compreso tra 0,5 kg e 1
kg;
3. la polvere liofilizzata e' commercializzata in bustine di
polipropilene o cartene di peso compreso tra 1 kg e 5 kg;
4. la pasta di estratto di radice e' commercializzata in
contenitori di metallo di peso compreso tra 10 kg e 25 kg;
5. il pane e' confezionato singolarmente in buste di
polipropilene o cartene;
6. il pastigliaggio e la compressa da polvere liofilizzata sono
confezionati in astucci di metallo o di cartone, contenenti a loro
volta una bustina in polipropilene o cartene sigillata, oppure in
astucci di vetro. Il peso di queste tipologie di confezioni e'
compreso tra 40 gr e 200gr. Sono ammessi astucci di metallo o di
cartone sigillato da apposito film plastico di peso compreso tra 10
gr. e 40 gr. Il pastigliaggio e la compressa da polvere liofilizzata
sono immessi al consumo anche in busta di polipropilene o cartene
contenuta in astuccio di cartone dal peso di 1 kg;
7. la polvere di estratto rimacinato, infine, e' confezionata in
bustine di polipropilene o cartene da 1 kg a 5 kg.
Sull'etichetta, deve essere riportato, il logo della
denominazione, tutte le diciture di legge, la numerazione progressiva
attribuita dalla struttura di controllo, e la data di confezionamento
del prodotto contenuto nei singoli astucci. E' vietato l'utilizzo di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi tipo: protetta,
pura, selezionata, scelta e similari. E' tuttavia consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni
sociali, marchi privati, che non siano idonee a trarre in inganno
l'acquirente.
Il logo della denominazione «Liquirizia di Calabria» DOP
raffigura, in maniera stilizzata, un rombo con lati uguali e angoli
di 90°. All'esterno del rombo, posta sui due lati superiori da destra
verso sinistra viene riportata la dicitura «Liquirizia di Calabria»,
mentre la dicitura D.O.P. Denominazione di Origine Protetta e' sui
due lati inferiori, a partire da destra verso sinistra. La dimensione
minima di stampa dell'intero logo e' di 0,5 cm sia in altezza che in
larghezza. Il logo della denominazione puo' essere stampato in tutti
i colori.
Il marchio e' interamente composto con il lettering Amerigo BT,
nei diversi corpi e giustezze utili al posizionamento sui lati del
rombo.
L'acronimo, nello stesso carattere, e' compresso e deformato in
altezza, in modo da risultare posizionato centralmente nel quadrato
inscritto nel rombo.
Le applicazioni sono sempre positive e monocromatiche senza
resinatura; l'acronimo e' sfondato nel colore di stampa prescelto.
Alla denominazione «Liquirizia di Calabria» puo' essere aggiunta la
sua traduzione in altre lingue.
Fonts:
«D.O.P.» Amerigo BT 116,5
«LIQUIRIZIA» Amerigo BT 25,189
«DI CALABRIA» Amerigo BT 21,238
«DENOMINAZIONE DI» Amerigo BT 13,554
«ORIGINE PROTETTA» Amerigo BT 14,167

Liquirizia di Calabria

Art. 9.
Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P.
«Liquirizia di Calabria», anche a seguito di processi di elaborazione
e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni
recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione
del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale,
costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di
appartenenza;
sia indicata la percentuale tra le quantita' di estratto di
radice di «Liquirizia di Calabria» D.O.P. utilizzata e quantita' di
prodotto finito ottenuto;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano
autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale
conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio
incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera'
anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto
uso della denominazione di origine protetta. In assenza di un
Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in
quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. CE n.
510/06.

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