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Toscano Igp - Controlli di TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare srl - 2025

Pubblicato da disciplinare
Toscano Igp

TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l., con sede in Firenze, Viale Belfiore n. 9, è autorizzato ad  espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Reg. (UE) n. 1143/2024, per la Igp Toscano, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 644 della  Commissione del 20 marzo 1998.

 

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI  DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Autorizzazione all’organismo denominato “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” ad effettuare i  controlli per la indicazione geografica protetta “Toscano”, riferita all’olio extravergine di oliva, registrata in  ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024
relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle
specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il
regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (CE) n. 644 della Commissione del 20 marzo 1998 con il quale l’Unione
europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Toscano”, riferita
all’olio extravergine di oliva;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art.
14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei
prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle
autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi
di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.
74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non
generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024
al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il
quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale
della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 425027 del 14 settembre 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “TCA - Toscana Certificazione
Agroalimentare s.r.l.”, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta
“Toscano”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 16 settembre 2022,
come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 321 del 5 settembre 2025, con la quale il “Consorzio per la tutela dell’Olio
Extravergine di Oliva Toscano IGP” ha confermato “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare
s.r.l.” quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta “Toscano”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “TCA - Toscana Certificazione
Agroalimentare s.r.l.” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di
controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la
indicazione geografica protetta “Toscano”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.”, con sede in Firenze, Viale Belfiore n. 9, è
autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Reg. (UE) n.
1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Toscano”, registrata in ambito Unione europea con
Regolamento (CE) n. 644 della Commissione del 20 marzo 1998.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” per tutta la durata del periodo di validità
dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione
comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che
l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” non può modificare la compagine sociale e lo
statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” sottopone ad approvazione le variazioni
concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del
presente decreto.
5. “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” comunica all’Amministrazione le modifiche
relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi
collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 16 settembre 2025.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” o
proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.”
resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel
predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
“TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Toscana, ai sensi
dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” comunica in forma telematica, al
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e
alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza
annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di
prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14
della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo
dell’anno successivo.
3. “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati
negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.”, delle disposizioni
del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1,
ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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