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Toma Piemontese Dop - Modifica disciplinare

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Toma Piemontese Dop - Modifica disciplinare

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Toma Piemontese» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107/1996 della  Commissione del 12 giugno 1996.Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Toma Piemontese» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107/1996 della  Commissione del 12 giugno 1996.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2015 .


Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Toma Piemontese» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107/1996 della  Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografi che protette, la denominazione di origine protetta “Toma Piemontese”;
Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell’art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 una  modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;
Considerato che, con Regolamento (UE) n. 196/2015 della Commissione del 5 febbraio 2015, è  stata accolta la modifi ca di cui al precedente capoverso;
Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana il  disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica  richiesta, della D.O.P. “Toma Piemontese”, affinché le disposizioni contenute nel predetto  documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione dell’allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Toma Piemontese”, nella stesura risultante a seguito dell’emanazione del Regolamento (UE) n.  196/2015 della Commissione del 5 febbraio 2015.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta “Toma  Piemontese”, sono tenuti al rispetto dell’allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni  previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 12 febbraio 2015 

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA “TOMA PIEMONTESE”


Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine del formaggio “Toma Piemontese” è riservata al prodotto avente i  requisiti fi ssati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle  caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.


Art. 2.
Caratteristiche del prodotto
La denominazione di origine “Toma Piemontese” è riservata al formaggio avente le seguenti  caratteristiche:
formaggio grasso a latte intero o semigrasso a latte parzialmente decremato per affi oramento o  meccanicamente, prodotto con latte vaccino ed eventualmente igienizzato ed eventualmente  inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali. 
Il formaggio Toma Piemontese è previsto in due tipologie:
il Toma Piemontese a latte intero e il Toma Piemontese Semigrasso prodotto con latte  parzialmente decremato. 
È usato come formaggio da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:
A) Toma Piemontese a latte intero:
forma: cilindrica con facce piane o quasi piane;
dimensioni: diametro della faccia 15-35 cm, altezza dello scalzo che può essere leggermente  convesso di 6-12 cm;
peso: da 1,8 a 9 kg;
Le dimensioni ed i pesi si riferiscono ai minimi di stagionatura; 
colore della pasta: colore bianco paglierino;
struttura della pasta: morbida, con occhiatura minuta e diffusa;
confezione esterna: crosta non edibile, elastica e liscia, dal colore paglierino chiaro al bruno  rossiccio a seconda della stagionatura;
sapore: dolce e gradevole di aroma delicato;
grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 40 per cento.
B) Toma Piemontese Semigrasso:
forma: cilindrica con facce piane o quasi piane;
dimensioni: diametro della faccia 15-35 cm, altezza dello scalzo di 6-12 cm che può essere  leggermente convesso;
peso: da 1,8 a 9 kg;
Le dimensioni ed i pesi si riferiscono ai minimi di stagionatura;
colore della pasta: colore bianco paglierino;
struttura della pasta: elastica o semidura (con il progredire della stagionatura) ed occhiatura  minuta;
confezione esterna: crosta non edibile, poco elastica, di aspetto rustico di colore che va dal paglierino carico al bruno rossiccio a seconda della stagionatura;
sapore: intenso ed armonico di aroma fragrante che diviene più caratteristico con la  stagionatura;
grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 20 per cento.


Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione, del latte e del formaggio, ivi compresa la stagionatura, comprende l’intero  territorio amministrativo delle province di: Novara, Vercelli, Biella, Torino, Cuneo,  Verbano Cusio Ossola, nonché dei comuni di Monastero Bormida, Roccaverano, Mombaldone, Olmo Gentile e Serole in provincia di Asti, e di Acqui Terme, Terzo, Bistagno, Ponti e Denice in  provincia di Alessandria. 


Art. 4.
Prova dell’origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di  controllo di tutti i componenti della filiera, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le  persone, fi siche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte  della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.


Art. 5.
Metodo di ottenimento
L’alimentazione prevalente del bestiame vaccino, deve essere costituita da foraggi verdi e/o conservati oppure da foraggi affienati che derivano da prato, da pascolo o da prato-pascolo e da  fieno provenienti per la maggior parte dalla zona geografi ca delimitata. (art. 3). 
Il latte da impiegare per la produzione delle tipologie indicate nell’art. 2 deve provenire da una o  più mungiture.
Il latte può essere lasciato riposare in caldaia sino ad un massimo di 12 ore per il formaggio a  latte intero, e fi no ad un massimo di 24 ore per il formaggio semigrasso, può essere  eventualmente inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali, raggiunta una temperatura  compresa tra i 32 °C e i 38 °C ed una pH non inferiore a 6, si immette il caglio di vitello, la cui  dose è in relazione alla temperatura ed acidità della massa.
Si procede a rimescolare e si lascia riposare per tutto il tempo di presa fino ad un massimo di 40 minuti.
Verificata la consistenza della cagliata così ottenuta, si procede ad una prima grossolana rottura,  spesso con rivoltamento dello strato più superficiale che si è raffreddato; a questa fase segue una  breve sosta che favorisce un primo massiccio spurgo del siero. Si procede poi ad un’ulteriore  spinatura della massa, spesso accompagnata da un ulteriore riscaldamento che può  portare alla temperatura di semicottura fino ad un massimo di 48 °C. La rottura della cagliata si  protrae fi no a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di un chicco di mais o di un grano di riso, rispettivamente per la tipologia a latte intero e per la tipologia semigrasso, di consistenza  elastica e ben spurgati. Si lascia poi riposare la massa per alcuni minuti.
La cagliata raccolta viene messa in fascere e/o stampi, è ammesso l’uso di tela, e dopo una  prima pressatura, viene lasciata sgrondare dal siero superfluo in ambienti idonei; durante questa  sosta che varia dalle 3 alle 24 ore per la tipologia a latte intero e dalle 3 alle 72 ore per la tipologia semigrasso, il formaggio subisce più rivoltamenti. In questa fase viene applicato il  marchio di origine impresso a mezzo di appositi stampi su una delle facce. Si procede poi alla  salatura a secco tradizionalmente a mano, con sale grosso sparso alternativamente sulle due facce per non oltre 15 giorni, oppure in salamoia fi no ad un massimo di 48 ore a seconda della  dimensione delle forme.
La stagionatura avviene nelle tradizionali grotte od in ambienti idonei con un’umidità dell’ 85%  più o meno 13 punti percentuali e una temperatura positiva non superiore a 13 °C, durante  questa fase i formaggi sono rivoltati più volte, talora lavando le forme con una soluzione di acqua  e sale. La durata minima di questo periodo è di 60 giorni per le forme di peso superiore a  6 kg. e di 15 giorni per le forme di peso inferiore.
Si produce per l’intero arco dell’anno.


Art. 6.
Legame con l’ambiente
Come molti formaggi tipici del nord Italia, il Toma Piemontese nasce nelle zone montuose per  svilupparsi successivamente nella pianura contigua. 
Lo stesso nome Piemonte significa ai piedi del monte e sintetizza la principale caratteristica  territoriale di questa regione.
Infatti il territorio è costituito per il 43% da aree classificate come montane, dal 30% da aree di  alta collina e collina e dal residuo 27% di pianura (oltre 75% dell’area di produzione e  stagionatura si trova sopra i 500 m s.l.m.).
Chiuso tra i monti coperti da ghiacciai e nevai, il Piemonte è tra le regioni più ricche d’Italia di  corsi d’acqua. Le condizioni climatiche e pedologiche sono omogenee ed uniformi e ciò può  essere attribuito all’azione protettiva esercitata dall’arco alpino che cinge da nord sino a sud- ovest l’intera regione.
La piovosità annua è comunque tra gli 800 e i 1500 mm/annui.
Il clima è di tipo continentale, agli inverni freddi si alternano, nella norma, estati mai troppo  afose come invece accade nelle aree più a est della pianura padana grazie ai benefici influssi  dell’arco alpino incombente sulla pianura.
Le ridotte condizioni di stress termico ed idrico vanno a beneficio delle colture, delle cotiche  erbose e sono anche un vantaggio per il benessere animale oltre che naturalmente per la qualità  del latte che caratterizza la produzione di Toma Piemontese DOP.
Il formaggio Toma Piemontese DOP a latte intero, presenta una crosta liscia ed elastica, non  edibile, di colore dal paglierino chiaro al bruno rossiccio, a seconda della durata e delle condizioni  di stagionatura.
La pasta ha un colore bianco paglierino, con occhiatura minuta e diffusa.
L’intensità dell’odore è media con nuances di burro fresco, erba verde aromatica.
L’aroma è intenso con sentori di burro fresco, di frutti di bosco e di miele, con una leggera  pronuncia di tartufo.
Il sapore è dolce, gradevole, percepibile sia l’acido sia il salato, poco avvertibile l’amaro.
La struttura è morbida, non dura (nelle condizioni medie di stagionatura).
Si presta a lavorazioni in cucina con polenta, fonduta o fuso sulla carne.
Il formaggio Toma Piemontese semigrasso, prodotto con latte parzialmente scremato, nasce dalla  necessità dei margari di recuperare una parte della panna per fare il burro (nella tradizione  si ricordano soste per l’affioramento in epoche anteriori alle centrifughe, di 24/36/48  fino a 72 ore) .
Il formaggio presenta crosta non edibile, poco elastica, di aspetto rustico; il colore varia dal  paglierino al bruno rossiccio (a seconda della durata e delle condizioni di stagionatura).
La pasta da elastica a semidura è di colore bianco o paglierino con occhiatura minuta.
Sapore intenso, aroma tipico che aumenta notevolmente con la stagionatura.
Fonde facilmente, adatto per arricchire primi e pietanze.
Il formaggio Toma Piemontese sin dall’epoca medievale è strettamente legato all’aereale alpino  piemontese e alle pianure contigue ai rilievi.
L’origine del prodotto è chiaramente della montagna trasferitosi poi anche nella zona di pianura  attigua.
Numerose testimonianze storiche indicano la presenza di tale formaggio e la relativa tradizione  produttiva sin dal XV secolo.
Il Toma Piemontese nato come formaggio tipicamente di aeree montane e di valle si è diffuso con  il tempo nelle contigue zone di pianura grazie al fenomeno della transumanza. 
Ovunque, al di la dei localismi e delle più o meno nobili “enclaves” produttive, è da tempo  immemorabile diffusa la coscienza che esiste un filo conduttore che accomuna le produzioni in  una unica denominazione: il Toma Piemontese.
Questo formaggio caratterizzato da una “ricetta” condivisa, da una filiera produttiva che assicura  che le proprietà chimico-fi siche e microbiologiche sono tali da salvaguardare le specifiche  caratteristiche e le qualità del Toma Piemontese.


Art. 7.
Controlli
Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito  dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/06 dall’organismo di controllo I.N.O.Q. – Istituto  Nord Ovest Qualità – Soc. Coop. a r.l., Piazza Carlo Alberto Grosso 82, Moretta (CN) 12033.
Telefono: +390172911323; Fax: +390172911320; E-mail: inoq@ inoq.it.


Art. 8.
Etichettatura
Il marchio di conformità è dato dall’apposizione, nella fase che prelude la commercializzazione,  del contrassegno cartaceo (di diametro da cm. 14 a cm. 27) e dalla marchiatura (di origine)  precedentemente impressa, in fase di formatura, al centro di una faccia di ogni forma mediante  l’impiego di appositi stampi imprimenti, riportanti il logo della DOP, e la “S” per il prodotto  semigrasso.
Nel contrassegno cartaceo risultano individuati la provenienza geografi ca e gli estremi della  normativa con cui è riconosciuta la denominazione stessa a garanzia delle rispondenze alle specifiche prescrizioni.
Solo a seguito di tale marchiatura ed etichettatura il prodotto potrà essere immesso al consumo  con la Denominazione di origine protetta “Toma Piemontese”.
Per l’applicazione del contrassegno cartaceo è ammesso l’utilizzo di colla alimentare.
Il contrassegno in carta riporta al centro il logo della Toma Piemontese DOP e nella corona  circolare esterna di colore verde la scritta Toma Piemontese DOP. Nel caso del Toma Piemontese  Semigrasso deve comparire anche la parola Semigrasso. Il medesimo logo deve essere riprodotto  sul prodotto porzionato.
Il logo del formaggio DOP Toma Piemontese, è costituito da una vacca stilizzata di colore blu sulla  quale compare la scritta Toma Piemontese in bianco e cerchiato da una fascia circolare  riportante i colori della bandiera italiana.

Toma Piemontese Dop

Il marchio di origine è costituito da uno stampo in plastica su cui è riportato la testa di una vacca che “comprende” una T stilizzata; nel corpo
centrale viene indicato il codice alfanumerico distintivo del produttore, indicato con una lettera maiuscola e un numero di due cifre. Nel caso del
Toma Piemontese “semigrasso” sopra il logo e in posizione centrale deve comparire nell’apposita fi nestrella una S maiuscola.
Il formaggio può essere venduto sia intero che al taglio, sia porzionato che preconfezionato. Le operazioni di porzionamento e preconfezionatura possono essere effettuate anche al di fuori dell’area geografi ca di produzione e stagionatura.

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