Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Gambellara DOC e Recioto di Gambellara DOCG a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativi alla DOCG «Recioto di Gambellara» ed alla DOC «Gambellara»
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- Gambellara
Garganega (min. 80%), Pinot Bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (max. 20%)
La zona di produzione dei vini «Gambellara» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso e Zermeghedo. All'interno di tale zona di produzione, é delimitata l'area di produzione delle uve atte a produrre i vini designabili con la menzione classico.
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I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, per il 100% dal vitigno Garganega
La zona di produzione dei vini «Recioto di Gambellara» é inserita all'interno della zona "classica" dell'area della denominazione "Gambellara" e comprende, in tutto o in parte, i territori dei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso e Zermeghedo. (Provincia di Vicenza)
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