E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 4 dicembre 2012, n. 5065, al Consorzio volontario per la tutela dei vini Gambellara DOC e Recioto di Gambellara DOCG, con sede legale in Gambellara (VI), via Mazzini, n. 2, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG Recioto di Gambellara e sulla DOC Gambellara
Continua...
Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Gambellara DOC e Recioto di Gambellara DOCG a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativi alla DOCG «Recioto di Gambellara» ed alla DOC «Gambellara»
Continua...
All'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Gambellara", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, il terzo comma e' modificato come segue:
" Tuttavia per i vini della tipologia "Gambellara" e' consentita l'immissione al consumo in bottiglie di vetro di capacita' massima di litri 1,5 chiuse con tappo a vite e per le tipologie «Gambellara» superiore e "Gambellara" classico e' consentita, invece, l'immissione al consumo in bottiglie di vetro di capacita' massima di litri 1,5 chiuse con tappo a vite a capsula lunga.".
Continua...
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Gambellara" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 29 maggio 1970) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 19 marzo 1983), propone la modifica del disciplinare medesimo
Continua...
- Gambellara
Garganega (min. 80%), Pinot Bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (max. 20%)
La zona di produzione dei vini «Gambellara» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso e Zermeghedo. All'interno di tale zona di produzione, é delimitata l'area di produzione delle uve atte a produrre i vini designabili con la menzione classico.
Continua...
I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, per il 100% dal vitigno Garganega
La zona di produzione dei vini «Recioto di Gambellara» é inserita all'interno della zona "classica" dell'area della denominazione "Gambellara" e comprende, in tutto o in parte, i territori dei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso e Zermeghedo. (Provincia di Vicenza)
Continua...