Il formaggio "Asiago", a pasta semi-cotta, e' prodotto esclusivamente con latte di vacca, proveniente da allevamenti ubicati nella zone che sono descritte nel disciplinare, ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative al processo di realizzazione, in quanto rispondenti agli standard produttivi seguente che identificano due tipologie: "Asiago d'allevo" e "Asiago pressato".
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La denominazione di origine protetta (DOP) «Asiago» e' riservata al formaggio a pasta semicotta, prodotto esclusivamente con latte vaccino, ottenuto nel rispetto del presente disciplinare di produzione, distinto in due diverse tipologie di formaggio, «Asiago Fresco» (altrimenti detto «Asiago pressato») e «Asiago Stagionato» (altrimenti detto «Asiago d'allevo»)
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E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto l'incarico, concesso con il decreto 24 aprile 2002, e gia' confermato al Consorzio per la tutela del formaggio «Asiago» DOP, con sede in Corso Fogazzaro n. 18 Vicenza, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Asiago».
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E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 24 aprile 2002 e da ultimo confermato con decreto 11 aprile 2014, al Consorzio per la tutela del formaggio Asiago con sede legale in Asiago (VI), piazzale della Stazione n. 1, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «siago
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